N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2008

Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Termini Imerese
nel  procedimento  civile promosso da Mercatante Giovanni contro Soc.
Sicula Ciclat Coop. a.r.l.

Lavoro  e  previdenza  (Controversie  in  materia  di) - Accertamento
  pregiudiziale  sull'efficacia,  validita'  ed  interpretazione  dei
  contratti  ed  accordi  collettivi  -  Previsione della definizione
  della  questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso
  per   cassazione   entro   sessanta   giorni   dalla  comunicazione
  dell'avviso  di  deposito della sentenza stessa - Eccesso di delega
  per   l'introduzione   di   un  processo  incidentale  obbligatorio
  nell'ambito  del  giudizio  di  primo  grado,  in  luogo  del  mero
  ampliamento  dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. previsto dalla
  legge di delega - Eccesso di delega.
- Codice di procedura civile, art. 420-bis, aggiunto dall'art. 18 del
  decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
- Costituzione,  art. 76, in relazione all'art. 1, comma 3, lett. a),
  della legge 14 maggio 2005, n. 80.
(GU n.35 del 20-8-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Premesso  che, con ricorso depositato il 25 gennaio 2006, Giovanni
Mercatante  conveniva  in  giudizio,  dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese,  in  funzione  di  giudice del lavoro, la Soc. Sicula Ciclat
Coop. a r.l., di cui era dipendente;
     che,   fra   le   altre   domande,  il  ricorrente  chiedeva  il
riconoscimento  delle  mansioni, da lui svolte, di operatore unico di
cui al IV livello professionale dell'Area Conduzione del C.C.N.L. per
i  dipendenti  da  imprese  e  societa'  esercenti  Servizi di igiene
ambientale del 30 aprile 2003;
     che  la  convenuta  si  costituiva  in  giudizio,  contestava  i
presupposti  contrattuali e di fatto per il suddetto riconoscimento e
chiedeva il rigetto della domanda;
     che,  espletata  attivita'  istruttoria,  il giudice riteneva di
dover  decidere  con  sentenza  ex  art.  420-bis c.p.c. la questione
concernente  l'interpretazione  del  suddetto C.C.N.L. nella parte in
cui  definiva  il  III  ed  il  IV  livello  professionale  dell'Area
Conduzione;
     che veniva a tale scopo fissata l'udienza del 23 gennaio 2008 in
cui,  sulle  conclusioni  delle  parti, il giudice poneva la causa in
decisione.
   Rilevato che parte ricorrente, nelle note conclusive depositate il
10   gennaio   2008,  ha  sollevato  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 420-bis c.p.c., in relazione:
     a) all'art. 76 Cost.
     b) all'art. 111 Cost.
     c) agli artt. 3 e 24 Cost.
     d) agli artt. 39 e 41, primo comma, Cost.
     e) agli artt. 3 e 25 Cost.
   Ritenuta la questione rilevante, in quanto proprio in applicazione
dell'art.  420-bis  c.p.c.  questo  giudice  ha  posto  la  causa  in
decisione  al  fine  di,  come  recita  la  norma,  «risolvere in via
pregiudiziale»   la   questione   concernente  l'interpretazione  del
C.C.N.L.  per i dipendenti da imprese e societa' esercenti Servizi di
igiene ambientale del 30 aprile 2003 con riferimento alla definizione
di  operatore  unico  di  cui  al  IV livello professionale dell'Area
Conduzione;
   Ritenuto  che  la  questione  di costituzionalita' sollevata dalla
parte   ricorrente   si   palesi  non  manifestamente  infondata  con
riferimento all'art. 76 Cost.;
   Rilevato,  infatti,  che  l'art.  1,  comma  3, lett. a), legge 14
maggio  2005,  n. 80, prevede, fra i principi e criteri direttivi per
l'attuazione  della  delega di cui al comma 2 dello stesso art. 1, la
«estensione  del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e
sull'applicazione  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  diritto
comune, ampliando la previsione del numero 3)» dell'art. 360 c.p.c.;
   Ritenuto  che  l'espresso  riferimento al (solo) ampliamento delle
previsioni   dell'articolo  citato,  quale  modo  di  estensione  del
sindacato  della  Cassazione  all'interpretazione ed applicazione dei
C.C.N.L., denoti che il legislatore delegante abbia inteso introdurre
esclusivamente  un  ulteriore  motivo  del  ricorso nell'ambito dello
specifico mezzo di impugnazione previsto dall'art. 360 c.p.c.;
   Ritenuto  che tale conclusione sia avvalorata dallo stesso art. 1,
comma  3, lett. a), legge 14 maggio 2005 n. 80, laddove impartisce al
Governo  il  criterio  di «disciplinare il processo per cassazione in
funzione  nomofilattica,  stabilendo identita' dei motivi del ricorso
ordinario  e  straordinario», nonche' ulteriori e dettagliati criteri
di   regolazione   del  ricorso  per  cassazione,  poi  trasfusi  dal
legislatore delegato nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.;
   Ritenuto   pertanto   che   la   previsione  di  un  «accertamento
pregiudiziale   sull'efficacia,   validita'  ed  interpretazione  dei
contratti  e  accordi collettivi» (cfr. rubrica art. 420-bis c.p.c.),
accertamento  che  il  giudice  di  primo  grado  deve effettuare con
sentenza,  inipugnabile con ricorso per cassazione, possa esulare dai
principi  e  dai  criteri della legge delega, in quanto introduce una
sorta  di  processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio
di  primo  grado,  non  limitandosi evidentemente al mero ampliamento
delle ipotesi di cui all'art. 360 n. 3) del codice di rito;
   Ritenuto,  di  conseguenza,  che  l'art. 18, decreto legislativo 2
febbraio  2006,  n. 40,  introduttivo dell'art. 420-bis c.p.c., possa
aver violato l'art. 76 Cost. (c.d. eccesso di delega);
   Ritenute   manifestamente   infondate   le   altre   questioni  di
costituzionalita'  sollevate  dal  ricorrente per ragioni che saranno
illustrate  in  apposita  ordinanza, ove venga dichiarata infondata o
inammissibile la questione che qui si sottopone al vaglio della Corte
costituzionale;
                              P. Q. M.
   Rilevata  la  questione di legittimita' costituzionale degli artt.
18,  legge  2  febbraio  2006,  n. 40  e  420-bis c.p.c. in relazione
all'art. 76 Cost. nei sensi in premessa indicati;
   Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  ai  fini  del  presente
giudizio;
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
   Sospende il giudizio.
   Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata:
     alle parti in causa;
     al Presidente del Consiglio dei ministri.
   Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Termini Imerese, addi' 23 gennaio 2008
                        Il giudice: Rezzonico