N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2008
Ordinanza del 24 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile promosso da Mercatante Giovanni contro Soc. Sicula Ciclat Coop. a.r.l. Lavoro e previdenza (Controversie in materia di) - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - Previsione della definizione della questione pregiudiziale con sentenza impugnabile con ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza stessa - Eccesso di delega per l'introduzione di un processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, in luogo del mero ampliamento dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. previsto dalla legge di delega - Eccesso di delega. - Codice di procedura civile, art. 420-bis, aggiunto dall'art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 1, comma 3, lett. a), della legge 14 maggio 2005, n. 80.(GU n.35 del 20-8-2008 )
IL TRIBUNALE Premesso che, con ricorso depositato il 25 gennaio 2006, Giovanni Mercatante conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, la Soc. Sicula Ciclat Coop. a r.l., di cui era dipendente; che, fra le altre domande, il ricorrente chiedeva il riconoscimento delle mansioni, da lui svolte, di operatore unico di cui al IV livello professionale dell'Area Conduzione del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese e societa' esercenti Servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003; che la convenuta si costituiva in giudizio, contestava i presupposti contrattuali e di fatto per il suddetto riconoscimento e chiedeva il rigetto della domanda; che, espletata attivita' istruttoria, il giudice riteneva di dover decidere con sentenza ex art. 420-bis c.p.c. la questione concernente l'interpretazione del suddetto C.C.N.L. nella parte in cui definiva il III ed il IV livello professionale dell'Area Conduzione; che veniva a tale scopo fissata l'udienza del 23 gennaio 2008 in cui, sulle conclusioni delle parti, il giudice poneva la causa in decisione. Rilevato che parte ricorrente, nelle note conclusive depositate il 10 gennaio 2008, ha sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 420-bis c.p.c., in relazione: a) all'art. 76 Cost. b) all'art. 111 Cost. c) agli artt. 3 e 24 Cost. d) agli artt. 39 e 41, primo comma, Cost. e) agli artt. 3 e 25 Cost. Ritenuta la questione rilevante, in quanto proprio in applicazione dell'art. 420-bis c.p.c. questo giudice ha posto la causa in decisione al fine di, come recita la norma, «risolvere in via pregiudiziale» la questione concernente l'interpretazione del C.C.N.L. per i dipendenti da imprese e societa' esercenti Servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003 con riferimento alla definizione di operatore unico di cui al IV livello professionale dell'Area Conduzione; Ritenuto che la questione di costituzionalita' sollevata dalla parte ricorrente si palesi non manifestamente infondata con riferimento all'art. 76 Cost.; Rilevato, infatti, che l'art. 1, comma 3, lett. a), legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede, fra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega di cui al comma 2 dello stesso art. 1, la «estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3)» dell'art. 360 c.p.c.; Ritenuto che l'espresso riferimento al (solo) ampliamento delle previsioni dell'articolo citato, quale modo di estensione del sindacato della Cassazione all'interpretazione ed applicazione dei C.C.N.L., denoti che il legislatore delegante abbia inteso introdurre esclusivamente un ulteriore motivo del ricorso nell'ambito dello specifico mezzo di impugnazione previsto dall'art. 360 c.p.c.; Ritenuto che tale conclusione sia avvalorata dallo stesso art. 1, comma 3, lett. a), legge 14 maggio 2005 n. 80, laddove impartisce al Governo il criterio di «disciplinare il processo per cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identita' dei motivi del ricorso ordinario e straordinario», nonche' ulteriori e dettagliati criteri di regolazione del ricorso per cassazione, poi trasfusi dal legislatore delegato nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.; Ritenuto pertanto che la previsione di un «accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi» (cfr. rubrica art. 420-bis c.p.c.), accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza, inipugnabile con ricorso per cassazione, possa esulare dai principi e dai criteri della legge delega, in quanto introduce una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, non limitandosi evidentemente al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360 n. 3) del codice di rito; Ritenuto, di conseguenza, che l'art. 18, decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, introduttivo dell'art. 420-bis c.p.c., possa aver violato l'art. 76 Cost. (c.d. eccesso di delega); Ritenute manifestamente infondate le altre questioni di costituzionalita' sollevate dal ricorrente per ragioni che saranno illustrate in apposita ordinanza, ove venga dichiarata infondata o inammissibile la questione che qui si sottopone al vaglio della Corte costituzionale;
P. Q. M. Rilevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18, legge 2 febbraio 2006, n. 40 e 420-bis c.p.c. in relazione all'art. 76 Cost. nei sensi in premessa indicati; Ritenuta la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata: alle parti in causa; al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Termini Imerese, addi' 23 gennaio 2008 Il giudice: Rezzonico