N. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo - 24 aprile 2008

Ordinanza  del  24  aprile  2008  emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Puglia sul ricorso proposto dalla Societa' Recuperi
Pugliesi S.r.l. contro Provincia di Bari ed altra

Ambiente  (tutela  dell')  -  Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti
  speciali  pericolosi  e  non  pericolosi provenienti dal territorio
  extraregionale  - Limitazione alle sole ipotesi in cui gli impianti
  di  smaltimento  siti nella Regione Puglia siano quelli appropriati
  piu' vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Lesione del
  principio  di  liberta' d'iniziativa economica privata - Violazione
  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in
  materia (in particolare d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, trasfuso nel
  d.lgs.  3  aprile  2006,  n. 152)  - Violazione del principio della
  libera circolazione delle cose tra le Regioni.
- Legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, art. 3, comma 1.
- Costituzione,  artt. 41, primo comma, 117, comma secondo, lett. s),
  e 120, primo comma.
(GU n.37 del 3-9-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 353/2008 proposto da:
   societa'   Recuperi   Pugliesi   S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Di
Natale  e  Giuseppe  Mariani, con domicilio eletto presso il primo in
Bari, via Guido De Ruggiero 9;
   Contro  la  Provincia  di  Bari,  in  persona  del  presidente pro
tempore,  rappresentata  e difesa dagli avv. Rosa Dipierro e Sabatino
Minucci,  con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, lungomare
Nazario  Sauro 29; la Regione Puglia, non costituita in giudizio; per
l'annullamento  previa  sospensione  dell'efficacia, della nota prot.
n. 4/11  -  6/Rif  del 2 gennaio 2008, successivamente pervenuta alla
ricorrente,  con  la quale si fa espresso divieto di smaltire rifiuti
pericolosi  e  non  pericolosi  prodotti  al  di  fuori dalla Regione
Puglia;  di  qualunque  altro  atto  ad  esso connesso, ancorche' non
conosciuto.
   Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente,
ai   sensi  dell'art.  35  del  d.lgs.  n. 80/1998,  come  modificato
dall'art.  7  della legge n. 205/2000, ad ottenere il danno ingiusto,
conseguente   all'illegittimo   operato   della  provincia  di  Bari,
attraverso  il  risarcimento  per  equivalente.Visto il ricorso con i
relativi allegati;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Vista  la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Bari;
   Relatore il referendario Laura Marzano;
   Uditi,  nella  Camera  di  consiglio  del  giorno 13 marzo 2008, i
difensori delle parti come specificato nel verbale;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   La  ricorrente,  societa' operante nel settore dello smaltimento e
recupero  dei  rifiuti,  smaltisce  rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi  presso il proprio impianto in Modugno, ancorche' prodotti
in  ambito extraregionale, in virtu' di autorizzazione conseguita con
delibera n. 1622 della giunta provinciale in data 23 giugno 1994.
   In  data  31  ottobre  2007,  il  consiglio  regionale pugliese ha
approvato  la legge regionale di iniziativa popolare n. 29 recante la
«Disciplina  per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano
nel  territorio  regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti  nella Regione Puglia»; in particolare, la nuova legge regionale
e'  caratterizzata  da  una  disciplina  limitativa  che legittima lo
smaltimento  sul territorio regionale dei rifiuti speciali pericolosi
e  non  pericolosi prodotti fuori dalla Regione, solo nell'ipotesi in
cui  gli impianti di smaltimento «siti nella regione Puglia siano gli
impianti   di   smaltimento  appropriati  piu'  vicini  al  luogo  di
produzione  dei  medesimi  rifiuti  speciali»  (art. 3, comma 1, l.r.
n. 29 del 2007), prevedendo, a questo proposito, un complesso sistema
di  certificazioni  delle  autorita'  extraregionali, sostituibili da
autocertificazioni,   in  ordine  al  rispetto  della  condizione  di
«viciniorita»  indispensabile  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti sul
territorio regionale.
   Con   nota  del  28  novembre  2007,  la  ricorrente,  onde  poter
continuare  a trasportare e smaltire rifiuti speciali provenienti dal
Lazio,  Campania,  Abruzzo,  Molise, Basilicata ed Emilia Romagna, ha
chiesto  al  Presidente  della Provincia di Bari nonche' al Dirigente
del settore ecologia ed ambiente della Provincia di Bari:
     «ai  sensi  dell'art.3,  commi  2  e 3, b) della legge regionale
n. 29/1997,  il  rilascio del certificato per il trasporto di rifiuti
speciali   destinati   allo   smaltimento,  anche  in  assenza  della
dichiarazione di cui al richiamato articolo 3, comma 3, b), ovvero in
assenza  di  una  autodichiarazione  di cui all'art. 3 comma 5, della
legge regionale predetta»;
     «di   essere  espressamente  autorizzata  allo  smaltimento  dei
rifiuti provenienti da altre regioni, presso il proprio impianto sito
in  Modugno  (Bari),  alla  via  c.  da Gammarola, 3 Z.I., ovvero, in
alternativa, essere sin d'ora espressamente esonerata dall'invio, con
cadenza  semestrale, dei certificati e dichiarazioni cli cui all'art.
5   della   legge  regionale  n. 29/07,  per  la  sola  attivita'  di
smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da altre regioni».
   Con  nota  del 2 gennaio 2008, prot. n. 04/11.6/Rif., il Dirigente
del  servizio  «Rifiuti»  della  Provincia  di Bari, espressamente in
riscontro alla richiesta della ricorrente protocollata al n. 4386/1 i
.6/Rif.  del  30  novembre  2007,  previo  richiamo  alla  disciplina
contenuta  nella  legge regionale n. 29 del 31 ottobre 2007, ha cosi'
provveduto:  «...  conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14  giugno  2006,  alla
direttiva  75/442/CEE  del Consiglio, del 15 luglio 1975 e successive
modificazioni  e  integrazioni, al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 1  52,  ove  lo  smaltimento  di rifiuti speciali, presso impianti
ubicati   nel  territorio  regionale,  avvenga  in  violazione  delle
richiamate disposizioni, si riterranno inadempiute le prescrizioni di
gestione  contenute  nei  provvedimenti autorizzatori con conseguente
comminatoria delle sanzioni normativamente previste».
   Il  provvedimento  del Servizio rifiuti della Provincia di Bari e'
stato   impugnato   dalla   ricorrente  per  i  seguenti  motivi:  1)
Illegittimita'   derivata  dall'illegittimita'  costituzionale  degli
artt.  2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale pugliese 31 ottobre 2007,
n. 29,   per   violazione  degli  articoli  117,  3,  41,  120  della
costituzione;   2)   Violazione  del  principio  di  proporzionalita'
dell'azione  amministrativa; 3) Violazione e falsa applicazione degli
artt.  2,  3,  4,  7,  8,  9,  10, 1 1 del regolamento CE n. 1013/06;
violazione e falsa applicazione del considerando n. I O e degli artt.
4,  5,  6,  7 della direttiva 2006 dicembre CE; 4) Violazione e falsa
applicazione degli artt 28, 29 Trattato CEE; violazione del principio
di proporzionalita' dell'azione amministrativa.
   Si   e'   costituita   in  giudizio  la  Provincia  di  Bari  che,
controdeducendo  sul  merito  del  ricorso,  ha  affermato  la  piena
legittimita'  del provvedimento impugnato il quale, come riconosciuto
dalla  ricorrente,  «costituisce  puntuale  applicazione  della legge
regionale pugliese n. 29/07».
   Alla Camera di consiglio del 13 marzo 2008, la sezione ha accolto,
con  l'ordinanza  n. 158/2008,  l'istanza  cautelare  proposta  dalla
ricorrente,  sospendendo «fino alla decisione che sara' assunta dalla
Corte  costituzionale  sulla  emananda  ordinanza  di  rimessione, il
provvedimento  impugnato  nella  parte in cui impone al ricorrente di
attenersi,  per  lo  smaltimento  dei rifiuti speciali, alla norma di
legge regionale citata anziche' alla normativa statale di settore».
                            D i r i t t o
   1. - Sulla rilevanza nel giudizio a quo.
   1.1.  - In via preliminare, la sezione rileva che la decisione del
ricorso   non   puo'  prescindere  dalla  questione  di  legittimita'
costituzionale,  per violazione degli artt. 117, comma 2, lettera s),
120, comma 1 e 41, comma 1, della Costituzione, dell'art. 3, comma 1,
della  legge  della  regione Puglia 31 ottobre 2007 n. 29, recante la
«Disciplina  per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano
nel  territorio  regionale e sono destinati a impianti di smaltimento
siti nella Regione Puglia».
   In  particolare  va  rimarcato  che  il  Tribunale  amministrativo
regionalee'  chiamato  a  pronunciarsi sulla nota-provvedimento del 2
gennaio  2008,  prot.  n. 04/11.6/Rif.  del  Servizio  rifiuti  della
Provincia di Bari, impugnato dalla ricorrente, che ha sostanzialmente
vietato  lo  smaltimento  nella discarica sita in Modugno dei rifiuti
speciali  provenienti dalle Regioni Lazio, Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata  ed  Emilia  Romagna,  sulla  base  dell'unica circostanza
giustificativa  della  normativa sopravvenuta di cui alla l.r. Puglia
31 ottobre 2007, n. 29.
   Sul  punto  osserva  il  Collegio  che  l'impugnata  nota, sebbene
adoperi la formula impersonale e ipotetica del richiamo alla suddetta
legge  regionale  per  affermare  che  «ove lo smaltimento di rifiuti
speciali,  presso  impianti ubicati nel territorio regionale, avvenga
in   violazione   delle   richiamate   disposizioni,   si  riterranno
inadempiute  le  prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti
autorizzatori    con    conseguente   comminatoria   delle   sanzioni
normativamente  previste», in realta', essendo adottata espressamente
in risposta alla precisa richiesta di autorizzazione allo smaltimento
dei  rifiuti  speciali  in  deroga  alle  norme  della  citata  legge
regionale,  indirizzata  dalla  ricorrente  con  nota del 28 novembre
2007,  assume  il  valore  inequivocabile di provvedimento di diniego
implicito di autorizzazione.
   Non  possono  sussistere  dubbi,  pertanto, in ordine al carattere
provvedimentale   dell'atto   impugnato   che,   oltre   a  provenire
dall'organo  fornito  di  competenza  in  materia,  reca un contenuto
dispositivo  individuabile  proprio  nella  valutazione, in concreto,
dell'impossibilita'  di  smaltire  nella  discarica  in  questione  i
rifiuti  provenienti  dalle  regioni  italiane  ben  individuate, per
relationem,  nell'istanza cui detto provvedimento fornisce riscontro,
salvo   incorrere  nelle  sanzioni  di  legge  per  violazione  delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
   Esiste,  invero,  uno stretto collegamento tra la nuova disciplina
regionale  dello  smaltimento  dei  rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, e l'emanazione
dell'atto  impugnato;  difatti  il  contenuto  normativo  della nuova
disciplina  regionale,  di cui il provvedimento impugnato costituisce
piena   e  coerente  applicazione,  rende  di  fatto  impossibile  lo
smaltimento  dei  rifiuti  provenienti  dalle  regioni  italiane  non
confinanti con la Puglia.
   1.2.  -  Strettamente  collegato  e  dipendente dalla questione di
costituzionalita'  della  norma  denunciata  e'  il secondo motivo di
ricorso.
   Sul  punto  osserva il Collegio che il motivo non gode di autonoma
rilevanza  impugnatoria  atteso  che  la  denunciata  violazione  del
principio   di   proporzionalita'   dell'azione   amministrativa   e'
riguardata,  dalla  parte  ricorrente, in stretta correlazione con la
norma della quale denuncia l'incostituzionalita'.
   Invero,   nel   censurare  l'atto  impugnato  per  violazione  del
principio  di  proporzionalita',  la  parte ricorrente da atto che le
prescrizioni imposte dalla Provincia di Bari «mutuano pedissequamente
quelle imposte dalla Regione Puglia con la legge 29/2007», sicche' il
secondo motivo del ricorso appare, di fatto, assorbito dal primo.
   1.3.   -   Sostanzialmente  irrilevante  e'  poi,  ai  fini  della
problematica  della  costituzionalita'  delle  previsioni della legge
regionale  n. 29  del  2007,  il  riferimento  al diritto comunitario
sviluppato  dalla parte ricorrente con il terzo e il quarto motivo di
ricorso.
   In  particolare,  l'art.  7, quarto comma della dir. 5 aprile 2006
n. 2006  dicembre CE («gli Stati membri hanno la facolta' di prendere
i  provvedimenti  necessari  per  impedire  movimenti  di rifiuti non
conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti
devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri») e, in
generale,   l'intera   sistematica  del  provvedimento,  si  limitano
semplicemente  a  legittimare  la  potesta'  degli  Stati  membri  di
limitare  il  movimento dei rifiuti, senza prevedere prescrizioni dal
contenuto preciso ed autoapplicativo che possano trovare applicazione
nel caso concreto.
   Il  regolamento  CE  14  giugno 2006 n. 1013/2006 (regolamento del
Parlamento  e  del  Consiglio  relativo  alle spedizioni dei rifiuti)
contiene  poi  una  serie  di  prescrizioni  tese  a regolamentare le
spedizioni  di  rifiuti (soprattutto, provenienti da Stati siti al di
fuori  dell'Unione  europea),  ma  non vieta in linea di principio la
movimentazione  degli stessi; soprattutto il regolamento non contiene
disposizioni   che   possano   direttamente   essere  applicate  alla
fattispecie in decisione.
   1.4.  -  La  problematica deve quindi essere decisa sulla base del
diritto interno.
   In  altri  termini,  applicando  l'art.  3,  comma  1, della legge
regionale  della  Puglia  n. 29  del  2007  -  della cui legittimita'
costituzionale  si  dubita  -  il  ricorso  in  esame dovrebbe essere
rigettato.
   Diversamente,  la  dichiarazione d'incostituzionalita' della norma
ed  il superamento del principio di autosufficienza nello smaltimento
dei  rifiuti speciali, di cui essa e' espressione, priverebbe di base
legale   il   provvedimento  amministrativo  impugnato  nel  presente
giudizio.
   2. - Sulla non manifesta infondatezza.
   2.1.  - Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che
esso    sia    astrattamente    fondato,   non   potendosi   dubitare
dell'applicazione,  alla  attivita'  di  trasporto  e smaltimento dei
rifiuti  speciali  pericolosi  e  non, svolta dalla ricorrente, delle
disposizioni  contenute  nell'art. 3 della legge della regione Puglia
n. 29 del 31 ottobre 2007.
   In  particolare,  sui  commi  1 e 2 della suddetta norma, grava il
sospetto di contrarieta' ai principi costituzionali di cui agli artt.
117,  comma  2,  lettera  s), 120, comma 1 e 41, comma 1, della carta
fondamentale per quanto si dira' nel prosieguo.
   2.1.1.  -  In proposito la sezione rileva come, negli ultimi anni,
la  Corte costituzionale abbia seguito una linea ricostruttiva (Corte
cost.  14 luglio 2000 n. 281; 19 ottobre 2001 n. 335; 4 dicembre 2002
n. 505;  21  aprile  2005  n. 161; 26 gennaio 2007 n. 12) che porta a
concludere  per  la  non  manifesta  infondatezza  della questione di
costituzionalita'  sviluppata  dalle  censure che sorreggono il primo
motivo di ricorso.
   La  Consulta ha affrontato specificatamente la problematica in una
sentenza  (Corte  cost.  19  ottobre 2001 n. 335) resa in fattispecie
(rifiuti   speciali   non  pericolosi)  identica  a  quella  oggi  in
decisione;  in  quella  sede,  e'  stata  ribadita  la  necessita' di
scrutinare  la questione di costituzionalita' delle leggi che vietano
lo  smaltimento  dei  rifiuti speciali di provenienza extraregionale,
sulla  base della sistematica complessiva del d.lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22  (oggi  trasfuso nel d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme
in  materia  ambientale)  che  «disciplina  la "gestione dei rifiuti"
mediante  disposizioni  che  si autoqualificano principi fondamentali
della   legislazione   statale,   ai   sensi   dell'art.   117  della
Costituzione,   nonche'  "norme  di  riforma  economico-sociale"  nei
confronti  delle  regioni a statuto speciale» (Corte cost. 19 ottobre
2001 n. 335).
   Tuttavia  non  va  sottaciuto  che,  per  quanto  illuminante,  la
giurisprudenza  costituzionale da ultimo richiamata e' maturata sotto
la  vigenza  dell'art. 117 Cost., nel testo ante riforma del titolo V
della  parte  II della Costituzione, operata con legge costituzionale
n. 3 del 18 ottobre 2001.
   Nei  piu'  recenti  arresti,  infatti, il Giudice delle leggi, pur
prendendo spunto e facendo propria la ricostruzione sistematica della
materia  in precedenza operata, si e' misurato con il nuovo parametro
costituzionale  costituito dal novellato art. 117 e, nello specifico,
con  la  riserva  di  legge  statale  esclusiva  in materia di tutela
dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui al comma
2, lettera s), della predetta norma.
   Nella  sentenza  n. 161  del  21  aprile  2005, la Corte da atto e
ribadisce  di essere gia' intervenuta in tema di limiti imposti dalla
legislazione  regionale  allo  smaltimento dei rifiuti di provenienza
extraregionale,  precisando  che  il  principio  dell'autosufficienza
locale  nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali
vale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  lettera  a),  del decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, solo per i rifiuti urbani non
pericolosi  (ai  quali  fa riferimento l'articolo 7, commi 1 e 4, del
d.lgs. da ultimo citato) e non anche per altri tipi di rifiuti, per i
quali  vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di
smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi,
correlato  a quello della necessita' di impianti specializzati per il
loro  smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3; ed
a  siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti i rifiuti speciali,
definiti dall'articolo 7, commi 3 e 4 (sentenza n. 505 del 2002), sia
pericolosi  (sentenza  n. 281  del 2000) che non pericolosi (sentenza
n. 335 del 2001).
   In  particolare  la Corte ha precisato che ove una legge regionale
imponga  un  generale  divieto,  per  chiunque conduca nel territorio
della  regione  impianti  di  smaltimento  e/o stoccaggio di rifiuti,
anche  in  via  provvisoria,  di  accogliere  negli impianti medesimi
rifiuti  provenienti da altre regioni o nazioni, «tale divieto, se e'
legittimo  per  quanto  in  precedenza  rilevato  con  riferimento ai
rifiuti  urbani  non pericolosi, si pone, invece, in contrasto con la
Costituzione  nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di
rifiuti  di  provenienza extraregionale, perche' invade la competenza
esclusiva  attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema  dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s), della
Costituzione,   in   contrasto  con  i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  contenuti  nel  decreto  legislativo n. 22 del
1997;  ...  (sentenze n. 62 del 2005 e n. 505 del 2002)» (Corte cost.
21 aprile 2005, n. 161).
   In  particolare,  nella decisione 4 dicembre 2002 n. 505, la Corte
costituzionale  ha chiarito come la propria giurisprudenza in materia
di  incostituzionalita'  delle  leggi regionali prevedenti divieti di
smaltimento  dei  rifiuti  speciali  pericolosi  o  non pericolosi di
provenienza   extraregionale,   trovi   applicazione,  non  solo  con
riferimento  ai  divieti  assoluti di smaltimento, ma anche alle piu'
diverse  formulazioni  con  le  quali  si  introducano, di fatto, dei
«divieti relativi» (limiti quantitativi allo smaltimento; limitazioni
territoriali; ecc.).
   Come  evidenziato  nella  sentenza  n. 12  del 26 gennaio 2007, la
«Corte  gia'  piu'  volte  e'  intervenuta  sui  limiti imposti dalla
legislazione  regionale  allo  smaltimento dei rifiuti di provenienza
extraregionale,  pervenendo  sostanzialmente ad una duplice soluzione
in  relazione  alla tipologia dei rifiuti in questione. Da un lato si
e' statuito che, alla luce del principio di autosufficienza stabilito
espressamente,  ora,  dall'art. 182, comma 5, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, ma, gia' in passato, affermato dall'art. 5, comma 5,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, il divieto di smaltimento dei
rifiuti di produzione extraregionale e' applicabile ai rifiuti urbani
non  pericolosi;  mentre  si  e',  d'altro  canto,  affermato  che il
principio  dell'autosufficienza  locale  ed  il  connesso  divieto di
smaltimento  dei  rifiuti  di  provenienza extraregionale non possono
valere  per  quelli  pericolosi  - fra i quali sono compresi, fra gli
altri,  anche  gran  parte  di  queffi di origine sanitaria (sentenza
n. 281  del  2000) - ne' per quelli speciali non pericolosi (sentenza
n. 335  del 2001). Si e', infatti, rilevato che per tali tipologie di
rifiuti  -  pericolosi e speciali (sentenza n. 505 del 2002) - non e'
possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa
e  qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente,
rende  impossibile  «individuare  un ambito territoriale ottimale che
valga   a   garantire   l'obiettivo   della   autosufficienza   nello
smaltimento»  (sentenza  n. 335  del  2001).  Tanto piu' che vi e' la
necessita',  per  determinate  categorie  cli  rifiuti  (quali quelli
sanitari   pericolosi),  che  lo  smaltimento  avvenga  in  strutture
specializzate,  non  presenti  in  maniera  omogenea  sul  territorio
nazionale.  Questa  constatazione  vale  a superare le argomentazioni
della   Regione   che   tendono  a  valorizzare  il  requisito  della
«prossimita» rispetto a quello della «specializzazione». E' evidente,
infatti,   che  l'ordine  logico  richiede  che  il  requisito  della
«specializzazione»  preceda quello della «prossimita», posto che solo
dopo  aver determinato la tipologia dei rifiuti puo' aversi un quadro
della  dislocazione  degli impianti che trattano del loro smaltimento
nel  territorio  nazionale.  Del  resto,  questa  Corte  gia'  si  e'
pronunciata  nelle  sentenze innanzi citate sulla impossibilita' che,
per  le  tipologie  di  rifiuti  che esulano dalla «ordinarieta», sia
predeterminato un ambito territoriale ottimale e sulla necessita' che
lo  smaltimento  sia effettuato nella maniera piu' appropriata. Dalle
citate   sentenze   emerge   che  il  principio  dell'autosufficienza
regionale  nello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ordinari  non si
applica  alle  tipologie di rifiuti speciali pericolosi» (Corte cost.
26 gennaio 2007, n. 12).
   Come  si  puo' rilevare, la costruzione della Corte costituzionale
affonda  le  proprie  radici  nella  stessa  definizione normativa di
rifiuti  speciali  (art.  7 del d.lgs. 22 del 1997; oggi art. 184 del
d.lgs.  152  del  2006)  che  opera  un riferimento «ad una variegata
tipologia   comprensiva,   prescindendo   dalle   caratteristiche  di
eventuale  pericolosita',  di  ben  dieci  (oggi dodici) categorie di
rifiuti  di  diversa  origine.  La  loro  produzione  e' generalmente
connessa   ad  attivita'  lavorative:  di  tipo  agricolo,  edilizio,
industriale, artigianale, commerciale, sanitario e cosi' via, sicche'
la  loro  localizzazione  normalmente  non  e'  distribuita  in  modo
omogeneo    sul    territorio    e   comunque   non   e'   facilmente
predeterminabile,   cosi'  come  non  e'  facilmente  prevedibile  la
dimensione  quantitativa  e qualitativa del materiale da smaltire. Va
inoltre  considerata,  in relazione a questa tipologia di rifiuti che
presentano  caratteristiche  cosi' diverse tra di loro, la necessita'
che   siano   utilizzati   impianti   di  smaltimento  appropriati  o
addirittura, per qualcuna delle categorie indicate, come ad esempio i
rifiuti  sanitari  o  i  veicoli  a motore, impianti «specializzati»,
secondo  quanto  appunto  prevede  l'art. 5, comma 3, lettera b), del
decreto  n. 22  del  1997,  che,  sul  punto,  oltre  tutto, conferma
l'impianto  del  previgente  d.P.R.  n. 915  del 1982. Risulta dunque
evidente  la  ragione per cui anche per i rifiuti «speciali», al pari
di  quelli  pericolosi,  il  legislatore  statale non predetermina un
ambito  territoriale  ottimale,  che  valga  a  garantire l'obiettivo
specifico  dell'autosufficienza  nello  smaltimento,  fissato in modo
espresso  dall'art.  5,  comma 3, lettera a), del decreto n. 22 per i
soli  rifiuti  urbani  non  pericolosi»  (Corte cost. 19 ottobre 2001
n. 335).
   2.1.2.  -  Dalla  ricostruzione  sistematica  sopra richiamata, la
Corte    costituzionale    desume    un    ulteriore    profilo    di
incostituzionalita',  per  violazione  della  disposizione  contenuta
nell'art. 120, primo comma, della Costituzione, delle leggi regionali
che di fatto impongano il divieto di smaltimento dei rifiuti speciali
di  provenienza  extraregionale  (in tal senso Corte cost. 19 ottobre
2001 n. 335).
   Siffatta   affermazione  e'  ribadita,  piu'  cli  recente,  nella
sentenza  n. 161  del 2005, che richiama «il vincolo generale imposto
alle  Regioni  dall'art.  120,  primo  comma, della Costituzione, che
vieta  ogni  misura  atta  ad ostacolare la libera circolazione delle
cose e delle persone fra le Regioni».
   2.1.3.   -   Infine,  la  rilevanza  economica  dell'attivita'  di
smaltimento dei rifiuti (che, anche ai sensi del diritto comunitario,
rimane  comunque  «un  "prodotto",  in quanto tale fruente, in via di
principio  e  salvo  specifiche eccezioni, della generale liberta' di
circolazione  delle  merci»,  Corte  cost.  19  ottobre  2001 n. 335)
permette  di ravvisare la violazione anche della previsione dell'art.
41,   primo   comma,   della  Costituzione,  relativo  alla  liberta'
dell'iniziativa  economica  ingiustificatamente  compressa,  sia  con
riferimento  alla posizione dei gestori degli impianti di smaltimento
(che  sarebbero  penalizzati  dalla creazione di ostacoli alla libera
circolazione  delle  merci  tra  le  regioni),  sia dei produttori di
rifiuti  (che,  in  un  settore  in  cui  non e' possibile o e' assai
difficile  la  programmazione della quantita' di rifiuti da smaltire,
sarebbero  soggetti  ad  un sistema di vincoli nella circolazione dei
rifiuti  non  sorretto  da  una  corretta  pianificazione  e, quindi,
fortemente soggetto ad inefficienze).
   2.2.  -  Nel  caso  di specie, la previsione dell'art. 3, comma 1,
della legge della regione Puglia 31 ottobre 2007 n. 29, che limita lo
smaltimento   dei   rifiuti  speciali  pericolosi  e  non  pericolosi
provenienti  dal  territorio  extraregionale alle sole ipotesi in cui
gli  impianti  di  smaltimento  «siti  nella regione Puglia siano gli
impianti   di   smaltimento  appropriati  piu'  vicini  al  luogo  di
produzione   dei  medesimi  rifiuti  speciali»  integra  un  «divieto
relativo»  (Corte cost. 4 dicembre 2002 n. 505) che, sulla base della
giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 14 luglio 2000
n. 281;  19  ottobre  2001  n. 335; 4 dicembre 2002 n. 505; 21 aprile
2005 n. 161; 26 gennaio 2007 n. 12), contrasta con le previsioni:
     a)  dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione,
perche' invade la cmpetenza esclusiva attribuita dalla predetta norma
allo  Stato  in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in
contrasto  con  i  principi  fondamentali  della legislazione statale
contenuti  nel  decreto legislativo n. 22 del 1997 (oggi trasfuso nel
d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale);
     b)  dell'art.  120,  primo  comma,  della Costituzione in quanto
limita  in modo ingiustificato la liberta' di circolazione delle cose
tra le Regioni, in contrasto con il divieto, contenuto nella predetta
norma,  di qualunque misura atta ad ostacolare la libera circolazione
delle cose e delle persone fra le Regioni;
     c)  dell'art.  41,  primo  comma,  della Costituzione, in quanto
incide, in modo ingiustificato, sia sulla posizione dei gestori degli
impianti   di  smaltimento  (di  fatto  penalizzati  dalla  creazione
ingiustificata  di  ostacoli alla libera circolazione delle merci tra
le  regioni),  sia dei produttori di rifiuti (soggetti, in un settore
il  cui non e' possibile o e' assai difficile la programmazione della
quantita'  di  rifiuti  da  smaltire,  ad un sistema di vincoli nella
circolazione dei rifiuti che non solo non e' sorretto da una corretta
pianificazione  ed  e', quindi, fortemente passibile di inefficienze,
ma, per di piu', trasla, di fatto, sui singoli operatori del settore,
l'onere  di  individuare  e  certificare  il requisito della maggiore
viciniorita'   che,  al  contrario,  dovrebbe  gravare,  in  sede  di
pianificazione, sull'autorita' regionale).
   3.  -  In  conclusione,  il Collegio ravvisa la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  3,  comma  1,  della legge della regione Puglia 31 ottobre
2007  n. 29,  per violazione delle disposizioni contenute negli artt.
117,  secondo  comma, lettera s), 120, primo comma e 41, primo comma,
della Costituzione.
   Va  pertanto disposta - ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
dell'art.  1  della  legge  costituzionale  9  febbraio  1948,  n. 1;
dell'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 - la sospensione del
presente   giudizio   e   la   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale,  oltre  agli  ulteriori  adempimenti  di  legge  come
indicati in dispositivo.
                              P. Q. M.
   Visti:  l'art.  134  della  Costituzione;  l'art.  1  della  legge
costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87;  l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla  Corte  costituzionale  di  cui  alla deliberazione della stessa
Corte costituzionale in data 16 marzo 1956:
     dichiara   rilevante   e   non  manifestamente  infondata -  per
violazione  dell'art.  117, secondo comma, lettera s), dell'art. 120,
primo  comma  e  dell'art.  41,  primo comma, della Costituzione - la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della
legge   della   Regione   Puglia  31  ottobre  2007,  n. 29  come  da
motivazione;
     sospende il presente giudizio;
     ordina   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale   con   la   prova   delle  avvenute  notificazioni  e
comunicazioni di cui al punto seguente;
     dispone  che, a cura della segreteria del tribunale, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle parti in causa e al Presidente della
Giunta  regionale  pugliese  e comunicata al Presidente del Consiglio
regionale pugliese.
   Cosi'  deciso  in  Bari,  nella  Camera di consiglio del giorno 13
marzo 2008.
                     Il Presidente f.f.: Durante
                                                 L'estensore: Marzano