N. 296 SENTENZA 9 - 25 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Trasporto  - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni
  giudiziarie  derivanti  dal contratto di trasporto - Proponibilita'
  condizionata   alla   previa   presentazione  del  reclamo  in  via
  amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore
  -  Lamentata  violazione del principio di uguaglianza e del diritto
  di difesa - Eccezione di inammissibilita' per supposta impugnazione
  di regolamento - Reiezione.
- R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935,
  n. 911, allegato, art. 15, primo comma, riprodotto nell'art. 17 del
  d.m. 13 dicembre 1956.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Trasporto  - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni
  giudiziarie  derivanti  dal contratto di trasporto - Proponibilita'
  condizionata   alla   previa   presentazione  del  reclamo  in  via
  amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore
  -  Lamentata  violazione del principio di uguaglianza e del diritto
  di difesa - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e del
  diritto di difesa - Eccezione di inammissibilita' per insufficiente
  descrizione della fattispecie - Reiezione.
- R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935,
  n. 911, allegato, art. 15, primo comma, riprodotto nell'art. 17 del
  d.m. 13 dicembre 1956.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Trasporto  - Trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato - Azioni
  giudiziarie  derivanti  dal contratto di trasporto - Proponibilita'
  condizionata   alla   previa   presentazione  del  reclamo  in  via
  amministrativa, salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore
  - Indebita deroga al principio generale dell'accesso immediato alla
  giurisdizione ordinaria - Violazione del principio di uguaglianza e
  del diritto di difesa -Illegittimita' costituzionale.
- R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935,
  n. 911, allegato, art. 15, primo comma, riprodotto nell'art. 17 del
  d.m. 13 dicembre 1956.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.32 del 30-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco
   GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria
   Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  15, primo
comma,  dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948
(Nuovo  testo  delle  condizioni  e  tariffe  per  il trasporto delle
persone  sulle  ferrovie  dello  Stato), convertito in legge 4 aprile
1935,  n. 911  (Conversione  in  legge  del  r.d.l.  11 ottobre 1934,
n. 1948,  concernente  l'approvazione  di nuove «Condizioni e tariffe
per  il  trasporto  delle  persone  sulle  Ferrovie  dello  Stato») e
riprodotto dall'art. 17 del decreto ministeriale del 13 dicembre 1956
(Approvazione  del  nuovo  testo  delle  Condizioni  e  Tariffe per i
trasporti  delle  persone  sulle  ferrovie dello Stato), promosso con
ordinanza  del  31  luglio  2007  dal  giudice  di  pace  di Roma nel
procedimento  civile vertente tra Raguso Girolamo e Trenitalia s.p.a.
ed  altra, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2008 e pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 10,  prima  serie
speciale, dell'anno 2008.
   Visti  l'atto  di costituzione di Trenitalia s.p.a. nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 2008 il Giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
   Uditi l'avvocato Fabio Cintioli per Trenitalia s.p.a. e l'avvocato
dello  Stato  Luca  Ventrella  per  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1.  - Con ordinanza del 31 luglio 2007, il Giudice di pace di Roma
-  nel  corso  di  giudizio  per  il risarcimento dei danni materiali
subiti  in  conseguenza  di  un furto avvenuto a bordo di una vettura
letto   sulla   tratta  Lecce-Milano  -  ha  sollevato  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 15, primo comma, dell'allegato
al  regio  decreto-legge  11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle
condizioni  e  tariffe  per il trasporto delle persone sulle ferrovie
dello  Stato), convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione
in   legge   del   r.d.l.   11  ottobre  1934,  n. 1948,  concernente
l'approvazione  di nuove «Condizioni e tariffe per il trasporto delle
persone  sulle  Ferrovie dello Stato»), e riprodotto nell'art. 17 del
decreto  ministeriale  13 dicembre 1956 (Approvazione del nuovo testo
delle  Condizioni  e  Tariffe  per  i  trasporti  delle persone sulle
ferrovie  dello  Stato),  per  violazione  degli  artt.  3 e 24 della
Costituzione.
   Riferisce  il  remittente  che  la  norma  citata  -  subordinando
obbligatoriamente   la   proposizione  dell'azione  giudiziaria  alla
preventiva   presentazione   del  reclamo  in  via  amministrativa  -
imporrebbe    la    necessita'    di    accogliere   l'eccezione   di
inammissibilita'  della  domanda, sollevata da Trenitalia s.p.a., per
avere   l'attore   omesso   di   presentare   il  preventivo  reclamo
amministrativo   nelle   forme   previste,   ma  che  tale  norma  e'
incostituzionale   in   quanto   «costituisce   una   condizione   di
proponibilita'  fortemente  lesiva  del diritto di difesa, nonche' un
ingiustificato  privilegio  dell'Ente  (tanto piu' che oggi questo e'
stato  privatizzato)  in  relazione al principio di uguaglianza delle
parti  del  contratto, considerata la natura tipicamente privatistica
del rapporto instaurato con il contratto di trasporto ferroviario».
   La   questione   di  costituzionalita',  non  superabile  per  via
interpretativa,   sarebbe   inoltre  rilevante  in  quanto  la  norma
denunciata,  ove  venisse  dichiarata  incostituzionale, non potrebbe
essere  applicata  nel  giudizio  a  quo,  con  conseguente reiezione
dell'eccezione preliminare avanzata dalla difesa di Trenitalia s.p.a.
e prosieguo dell'esame del merito del giudizio stesso.
   2. - Si e' costituita in giudizio Trenitalia s.p.a., chiedendo che
la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.
   La  questione  sarebbe  innanzitutto  inammissibile  per  avere il
rimettente  indicato la norma di legge impugnata in maniera perplessa
e  priva  di  congrua motivazione, nonche' per essere state impugnate
una  norma  di rango legislativo ed una di rango regolamentare, senza
una precisa indicazione del rapporto intercorrente tra esse.
   La  questione  sarebbe  altresi'  infondata  in  quanto  la  Corte
costituzionale ha affermato che il diritto di difesa non e' un valore
assoluto,  essendo  sottoposto  al  contemperamento  con altri valori
costituzionali.  Pertanto, il previo esperimento di un reclamo non si
porrebbe  in  contrasto  con  gli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
purche'  se  ne  dimostri la ragionevolezza e purche' sia sorretto da
corrispondenti  ragioni  di  ordine  costituzionale, quali ragioni di
economia  processuale  e  la  salvaguardia  di interessi generali non
contrastanti con i diritti costituzionali di azione e di difesa.
   Nel  caso  di  specie,  l'onere  di esperire il reclamo preventivo
sarebbe  coerente  con  la  finalita'  di  livello  costituzionale di
assicurare  la ragionevole durata del processo, perche' eviterebbe un
sovraccarico  dell'apparato giudiziario, sarebbe imperniato su limiti
e  modalita'  assolutamente  ragionevoli  e  non gravose, non essendo
soggetto  a termini di decadenza, sarebbe strumentale ad un interesse
generale  impersonato  dal  concessionario  del  servizio pubblico di
trasporto  ferroviario  che  e'  gravato  dagli  oneri  del  servizio
universale,   e   sarebbe   altresi'   strumentale  alla  tutela  del
consumatore,   al   quale   viene   offerta   la  possibilita'  della
soddisfazione  immediata  delle  sue  ragioni senza dover attendere i
tempi  lunghi  del  processo.  Il  giudice  rimettente avrebbe dunque
dovuto  procedere  ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
della  norma  e  rendersi  conto che si trattava semplicemente di una
condizione   di   mera   procedibilita'   dell'azione.   Inoltre,  al
legislatore  sarebbe consentito di regolare in modo non rigorosamente
uniforme  i  modi  della  tutela giurisdizionale a condizione che non
siano  vulnerati  i principi fondamentali di garanzia ed effettivita'
della  tutela  medesima, come anche la piu' recente legislazione, sia
italiana  che  dell'Unione europea, starebbe a testimoniare. Inoltre,
la  disciplina  impugnata, dando vita ad un istituto avente finalita'
deflattiva,  andrebbe  altresi' favorevolmente valutata alla luce del
fondamentale  canone  della  ragionevole  durata  del processo di cui
all'art. 111 della Costituzione.
   3.  -  Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
infondata.
   Secondo  la  difesa  erariale,  la  questione sarebbe innanzitutto
inammissibile   per   avere   il   rimettente  descritto  in  maniera
insufficiente  la fattispecie, non risultando se il viaggiatore abbia
riportato un danno alla persona.
   La  questione  sarebbe  altresi'  infondata  in  quanto l'onere di
preposizione  del  reclamo  preventivo  non  si  tradurrebbe  in  uno
svantaggio  per  la parte privata, risolvendosi, al contrario, in una
modalita'  di  soddisfazione  della pretesa sostanziale piu' pronta e
meno  dispendiosa.  Inoltre,  la  natura di servizio pubblico propria
dell'attivita'  di  trasporto  ferroviario  non  sarebbe contraddetta
dall'assunzione  da parte dell'ente esercente della forma di societa'
per azioni e renderebbe non irragionevole la scelta discrezionale del
legislatore  di  prevedere  a  carico  della  parte privata il previo
esperimento del reclamo amministrativo.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Giudice  di  pace  di  Roma  dubita  della legittimita'
costituzionale  dell'art.  15,  comma  primo,  dell'allegato al regio
decreto-legge  11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni
e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato),
convertito  in  legge 4 aprile 1935, n. 911 (Conversione in legge del
R.D.L.  11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove
«Condizioni  e  tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie
dello  Stato»),  nella  parte  in  cui,  salvo  il caso di danno alla
persona  del  viaggiatore,  non  prevede  che possono essere promosse
contro  l'Amministrazione  le  azioni basate sulle disposizioni dello
stesso  regio  decreto  se  l'avente  diritto,  non  abbia presentato
reclamo  in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla
presentazione  del  reclamo  stesso, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione,  in  relazione al principio di uguaglianza delle parti,
considerata  la  natura  tipicamente  privatistica  del  contratto di
trasporto  ferroviario;  nonche'  per  violazione  dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale con
la  sentenza di accoglimento n. 40 del 1993, tale norma costituirebbe
una  condizione  di  proponibilita'  fortemente lesiva del diritto di
difesa.
   2.   -   L'eccezione,   sollevata   da   Trenitalia   s.p.a.,   di
inammissibilita' della questione per avere il remittente impugnato un
regolamento  e  non  la  legge,  non  e'  fondata.  Il giudice a quo,
infatti,  ha impugnato l'art. 15, primo comma, dell'allegato al regio
decreto  legge  n. 1948 del 1934, ed ha solo aggiunto e precisato che
tale disposizione e' riprodotta da un successivo regolamento del 1956
(che  e'  esattamente  identico  alla legge del 1934), senza in alcun
modo  esporre  di  voler  impugnare  il  regolamento, o la legge e il
regolamento congiuntamente.
   3.  -  Parimenti  non fondata e' l'eccezione proposta dalla difesa
erariale  secondo  cui  il  rimettente  avrebbe  descritto in maniera
insufficiente  la fattispecie, non risultando se il viaggiatore abbia
riportato  un  danno alla persona. Il rimettente dice chiaramente che
l'attore  ha  citato  in  giudizio Trenitalia «al fine di ottenere il
risarcimento dei danni materiali subiti in conseguenza di un furto ad
opera di ignoti»: e' dunque evidente che l'attore chiede solo i danni
relativi al furto del bagaglio, non altro.
   4. - Nel merito, la questione e' fondata.
   4.1. - Questa Corte, con la sentenza n. 40 del 1993, ha dichiarato
la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  58 del d.P.R. 30 marzo
1961,  n. 197 (Revisione delle condizioni per il trasporto delle cose
sulle ferrovie dello Stato), nella parte in cui, in tema di trasporto
ferroviario  delle  merci,  non prevedeva l'esperibilita' dell'azione
avanti  gli  organi  della  giurisdizione  ordinaria  in mancanza del
preventivo reclamo in via amministrativa.
   A   sostegno  della  pronuncia  -  nel  richiamare  la  diversita'
esistente  fra  la  norma  impugnata  e  l'art. 443, primo comma, del
codice  di  procedura  civile,  secondo  cui la domanda relativa alle
controversie  in  materia di previdenza e assistenza obbligatorie non
e'  procedibile  se  non  quando  siano stati esauriti i procedimenti
prescritti   dalle   leggi  speciali  per  la  composizione  in  sede
amministrativa   o  siano  decorsi  i  termini  ivi  fissati  per  il
componimento  dei  procedimenti  stessi  -  la Corte ha affermato che
l'art. 58 del d.P.R. citato integra «una condizione di proponibilita'
che  menoma  fortemente  il  diritto di difesa garantito dall'art. 24
della Costituzione», nonche' «un privilegio ingiustificato, come tale
lesivo  del  principio  di  uguaglianza  stabilito  dall'art. 3 della
Costituzione».   Ed   ha  concluso  che  «l'adeguamento  della  norma
impugnata  ai  principi  costituzionali,  secondo  quanto  ampiamente
motivato  nella  sentenza  n. 15  del  1991,  non puo' non seguire il
modello gia' tratteggiato con la sentenza n. 530 del 1989, rimettendo
all'interessato  la  scelta tra il preventivo esperimento del reclamo
in  via  amministrativa  (fatta  salva,  nel  contempo, la successiva
attivazione    dell'impugnativa   innanzi   al   magistrato)   oppure
l'immediato ricorso all'azione giudiziaria».
   Queste  stesse considerazioni stanno alla base della dichiarazione
d'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 15, primo comma, allegato
al  r.d.l.  11  ottobre  1934,  n. 1948, convertito in legge 4 aprile
1935, n. 911, attesa l'identita' sostanziale tra il trasporto di cose
spedite  (disciplinato dalle norme in tema di trasporto di cose) e il
trasporto  di  cose  portate  dal  viaggiatore con se', (disciplinato
dalle norme in tema di trasporto di persone).
   Siffatte conclusioni sono, peraltro, conformi alle altre decisioni
di  questa  Corte in tema di cosiddetta "giurisdizione condizionata",
dalle  quali  emerge che il principio generale e' quello dell'accesso
immediato    alla    giurisdizione   ordinaria,   che   puo'   essere
ragionevolmente    derogato    da   norme   ordinarie,   di   stretta
interpretazione  (sentenza  n. 403  del  2007),  solo  in presenza di
"interessi  generali"  o  di  pericoli di abusi (sentenze nn. 403 del
2007 e 82 del 1992) o di interessi sociali (sentenza n. 251 del 2003)
o  di  superiori  finalita'  di giustizia (sentenza n. 406 del 1993);
circostanze  che  sono  state  ravvisate  nel  caso  di  controversie
nascenti  da  rapporti  di  lavoro  (sentenza  n. 82  del  1992) o di
assicurazioni  obbligatorie  (sentenza  n. 251  del 2003), ma che non
possono  certo  ravvisarsi  nel caso di controversie con le Ferrovie,
come  non  sono  stati  ravvisati  in  tema  di  attivazione di linea
telefonica  (sentenza n.403 del 2007) e in tema di ricorsi alle poste
(sentenza n. 15 del 1991).
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  15, primo
comma,  dell'allegato al regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948
(Nuovo  testo  delle  condizioni  e  tariffe  per  il trasporto delle
persone  sulle  ferrovie  dello  Stato), convertito in legge 4 aprile
1935,  n. 911  (Conversione  in  legge  del  r.d.l.  11 ottobre 1934,
n. 1948,  concernente  l'approvazione  di nuove «Condizioni e tariffe
per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato»).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola