N. 304 ORDINANZA 9 - 25 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Trasporto  pubblico  -  Norme  della Regione Siciliana - Contratti di
  affidamento provvisorio di servizio pubblico di trasporto su strada
  -  Proroga  ope  legis  del  termine  di  durata di oltre il triplo
  dell'originaria   durata,  indipendentemente  dall'espletamento  di
  procedure  di  evidenza  pubblica  -  Ricorso del Commissario dello
  Stato  per  la  Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della
  delibera  legislativa  con omissione della disposizione censurata -
  Cessazione della materia del contendere.
- Delibera  legislativa  della  Regione  Siciliana,  approvata  il 26
  gennaio 2008 (disegno di legge n. 665-721-724), art. 31, comma 2.
- Costituzione,  artt.  97,  117,  commi primo e secondo, lettera e);
  statuto speciale della Regione Siciliana, art. 14.
(GU n.32 del 30-7-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 2,
della   delibera   legislativa   approvata  dall'Assemblea  regionale
siciliana  il  26  gennaio  2008  (disegno  di legge n. 665-721-724),
recante  «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008»,
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  26 gennaio 2008,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
siciliana,  notificato  il 2 febbraio 2008, depositato in cancelleria
il 12 febbraio 2008 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2008.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 25 giugno 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
   Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  2  febbraio  2008  e
depositato  il successivo 12 febbraio, il Commissario dello Stato per
la   Regione   siciliana   ha   proposto  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  31,  comma  2,  della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  26  gennaio 2008
(disegno    di    legge    n. 665-721-724),   recante   «Disposizioni
programmatiche  e  finanziarie per l'anno 2008», per violazione degli
artt.   97   e   117,  primo  e  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione,  nonche'  dell'art.  14  del  r.d.lgs.  15 maggio 1946,
n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana);
     che la disposizione impugnata prevede che «Al fine di assicurare
la  necessaria  gradualita'  nel  passaggio a regime dei contratti di
servizio  pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli
stessi  di  cui  all'articolo  27,  comma 6, della legge regionale 22
dicembre  2005,  n. 19, e' sostituito dal termine di cui all'articolo
8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre 2007. L'Assessorato del
turismo,   delle   comunicazioni   e   dei  trasporti  provvede  alle
consequenziali  modifiche  dei  contratti  di affidamento provvisorio
stipulati»;
     che  il  Commissario  dello Stato sostiene che tale disposizione
comporta,  mediante  il  rinvio  da essa operato alla fonte normativa
comunitaria,  la  proroga  ope  legis  dei  contratti  di affidamento
provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati nelle
more  della  definitiva  adozione  del  Piano  regionale di riassetto
organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale;
     che,  in  particolare, i suddetti contratti sarebbero prolungati
automaticamente,  indipendentemente dall'espletamento di procedure di
evidenza  pubblica, fino al 3 dicembre 2019 e, quindi, per un periodo
di  tempo  tre  volte  superiore  rispetto  all'originario termine di
durata;
     che,  infatti,  l'art.  8  del  Reg.  (CE)  n. 1370/2007, la cui
entrata  in  vigore  e'  prevista per il 3 dicembre 2009, prevede che
«Fatto  salvo  il  paragrafo  3,  l'aggiudicazione  di  contratti  di
servizio  pubblico  di trasporto per ferrovia o su strada si conforma
all'articolo  5  a  decorrere  dal  3  dicembre 2019», richiamando il
citato  art.  5  i  criteri  di  conferimento  di  cui alle direttive
2004/17/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio che
coordina  le  procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia,  degli  enti  che  forniscono servizi di trasporto e servizi
postali)  e  2004/18/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi);
     che,  a  parere  del Commissario dello Stato, la proroga attuata
con  la  disposizione  impugnata si pone in contrasto con l'art. 117,
primo  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  viola  gli  obblighi
comunitari  in  materia di affidamento mediante procedure concorsuali
dei servizi di trasporto pubblico, sanciti dagli articoli 43 e 49 del
Trattato  CE,  nonche'  dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, come
recepite  dal  r.d.lgs.  12  aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti
pubblici  relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
     che,   secondo  il  ricorrente,  il  legislatore  regionale  nel
disporre  la  indicata proroga avrebbe, altresi', violato l'art. 117,
secondo  comma,  lettera  e), della Costituzione, in quanto la tutela
della concorrenza e' materia trasversale che «incide nel limite della
sua  specificita'  e  dei  contenuti  normativi,  che di essa possono
ritenersi propri, nella totalita' degli ambiti materiali entro cui si
applicano»  e,  quindi,  e'  solo  con  l'affidamento  dei  trasporti
pubblici  locali  mediante  procedure  concorsuali  che  si opera una
effettiva  apertura  del  settore  con  il conseguente superamento di
assetti monopolistici;
     che,  a  parere  del  Commissario  dello  Stato, la disposizione
impugnata «e' altresi' censurabile sotto il profilo dell'interferenza
in materia di diritto privato, poiche' impone la modifica unilaterale
e   autoritativa,   da   parte  dell'amministrazione  regionale,  dei
contratti  di  affidamento provvisorio, stipulati all'origine per una
durata  di  trentasei mesi, imponendo di fatto a privati imprenditori
oneri  ed  obbligazioni  non  preventivamente  valutati  e  negoziati
all'atto della conclusione del contratto»;
     che,  infine, l'art. 31, comma 2, violerebbe anche l'articolo 97
della  Costituzione,  poiche',  nel prevedere una cosi' lunga proroga
degli affidamenti provvisori in vigore, si pone in contraddizione con
il  concetto  di  norma  transitoria  tra  due  discipline  ed  elude
sostanzialmente  l'obbligo di rispetto dei criteri di economicita' ed
efficacia  cui  dovra'  essere ispirato il nuovo assetto del servizio
pubblico  attraverso  il  redigendo Piano regionale, nel quale dovra'
essere  prevista  la ridefinizione della rete e la determinazione dei
servizi minimi e delle unita' di rete.
   Considerato   che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana  ha  proposto,  in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e
secondo  comma,  lettera e), della Costituzione, nonche' dell'art. 14
del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione   siciliana),   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.   31,   comma   2,  della  delibera  legislativa  approvata
dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  26 gennaio 2008 (disegno di
legge   n. 665-721-724),   recante   «Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie per l'anno 2008»;
     che,  successivamente  all'impugnazione,  la  predetta  delibera
legislativa  e' stata pubblicata come legge della Regione siciliana 6
febbraio  2008,  n. 1,  con  omissione  della disposizione oggetto di
censura;
     che  l'intervenuto  esaurimento  del potere promulgativo, che si
esercita  necessariamente  in modo unitario e contestuale rispetto al
testo  deliberato  dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente
la possibilita' che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede
di  promulgazione,  acquistino  o  esplichino  una qualche efficacia,
privando  cosi' di oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 351 del 2003);
     che  pertanto,  in  conformita'  della  giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 25 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola