N. 315 ORDINANZA 29 - 30 luglio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse  -  Tassa  automobilistica  regionale - Norme della
  Regione  Liguria - Recupero delle tasse automobilistiche dovute per
  l'anno  1999 - Proroga di un anno, al 31 dicembre 2003, del termine
  triennale  stabilito dalla legge statale - Denunciata lesione della
  competenza  statale  esclusiva  in  materia  di  tributi erariali -
  Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione in relazione
  al  mutamento  del  quadro  normativo  intervenuto  nel  corso  del
  giudizio principale - Manifesta inammissibilita'.
- Legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20, art. 10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera e).
(GU n.33 del 6-8-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK  Giudice, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
   SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso QUARANTA,
   Franco  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI , Sabino CASSESE,
   Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
della  Regione  Liguria  7  maggio  2002,  n. 20 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge  finanziaria  2002),  promosso  con  ordinanza pronunciata il 9
marzo  2007  e  depositata  l'8  maggio  successivo dalla Commissione
tributaria  regionale della Liguria nel giudizio vertente tra Stefano
Riciputi  e  la  Regione  Liguria, iscritta al numero 71 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, 1 serie speciale, dell'anno 2008.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  9 luglio 2008 il giudice
relatore Franco Gallo.
   Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio di appello riguardante il
ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di accertamento
e  di  irrogazione  di  sanzioni  emesso dalla Regione Liguria per il
mancato  pagamento  della  tassa  automobilistica  regionale relativa
all'anno 1999, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con
ordinanza  depositata  il  10  maggio 2007, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10 della legge della Regione
Liguria  7  maggio  2002,  n. 20  (Disposizioni per la formazione del
bilancio   annuale   e  pluriennale  della  Regione  Liguria -  Legge
finanziaria  2002),  il  quale  prevede  che «il recupero delle tasse
automobilistiche  dovute  per l'anno 1999 alla Regione Liguria, viene
effettuato, unitamente al recupero previsto per l'anno 2000, entro il
31 dicembre 2003»;
     che,  secondo  la  Commissione  tributaria  rimettente, la norma
censurata si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, in relazione alla norma statale interposta di
cui  all'art.  5  [rectius:  art.  5,  cinquantunesimo  comma,  primo
periodo]  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n. 953  (Misure in
materia  tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1983,  n. 53,  il  quale  fissa  un  termine  triennale  di
«prescrizione»  [recte:  decadenza]  per  il  recupero di dette tasse
automobilistiche  («L'azione  dell'Amministrazione finanziaria per il
recupero   delle  tasse  dovute  dal  1°  gennaio  1983  per  effetto
dell'iscrizione  di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle
relative  penalita'  si  prescrive  con  il  decorso  del  terzo anno
successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento»);
     che  il  giudice  a  quo premette, in punto di fatto, che: a) il
contribuente,  con  ricorso  in  data 16 novembre 2003, aveva chiesto
l'annullamento  del predetto avviso di accertamento ed irrogazione di
sanzioni,  deducendo  l'intervenuta  «prescrizione»  triennale  della
pretesa  impositiva; b) la Regione Liguria, costituitasi nel giudizio
di  primo grado, aveva affermato la tempestivita' della notificazione
dell'avviso, perche' la norma censurata aveva prorogato i termini per
il   recupero   delle   tasse  automobilistiche;  c)  la  Commissione
tributaria  provinciale  di  Genova, in primo grado, aveva dichiarato
inammissibile  il  ricorso, perche' il contribuente non aveva fornito
la  prova  di aver rispettato il termine per impugnare; d) dagli atti
del   giudizio   di   appello   risulta,   invece,  la  tempestivita'
dell'impugnazione dell'avviso di accertamento;
     che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza della sollevata
questione,  la  Commissione  rimettente  -  dopo  aver  richiamato  i
principi  affermati  da  questa  Corte nella sentenza di accoglimento
n. 296  del 2003, avente ad oggetto una questione del tutto analoga e
concernente una norma della Regione Piemonte sostanzialmente identica
a  quella  censurata  -  afferma  che  le  tasse automobilistiche non
possono  qualificarsi  un  tributo  proprio  della  Regione, ai sensi
dell'art.  119,  secondo  comma,  Cost.,  con  la conseguenza che «la
pretesa  della  legge regionale della Liguria di modificare i termini
di prescrizione dell'accertamento non e' ammissibile in quanto lesiva
della  competenza  statale  esclusiva  dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione»;
     che,  quanto  alla  rilevanza,  la stessa Commissione rimettente
osserva   che   il  giudizio  verte  «proprio  sul  compimento  della
prescrizione  del  potere  di recupero della tassa automobilistica da
parte dell'Amministrazione regionale»;
   Considerato  che la Commissione tributaria regionale della Liguria
dubita  -  in  riferimento  all'art.  117, secondo comma, lettera e),
della  Costituzione  -  della  legittimita'  dell'art. 10 della legge
della  Regione  Liguria  7  maggio  2002,  n. 20 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge  finanziaria  2002),  il  quale  prevede che «il recupero delle
tasse  automobilistiche  dovute per l'anno 1999 alla Regione Liguria,
viene  effettuato,  unitamente  al recupero previsto per l'anno 2000,
entro il 31 dicembre 2003»;
     che,  secondo  la  Commissione  rimettente,  la  norma regionale
denunciata,  avendo  prorogato  di  un  anno  il termine previsto per
l'esercizio dell'azione di accertamento delle tasse automobilistiche,
avrebbe  ecceduto  il  termine triennale stabilito per il recupero di
dette  tasse  dalla  norma  statale  interposta  di  cui  all'art. 5,
cinquantunesimo  comma,  primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
1982,   n. 953   (Misure  in  materia  tributaria),  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  28  febbraio  1983,  n. 53  («L'azione
dell'Amministrazione  finanziaria  per il recupero delle tasse dovute
dal  1°  gennaio  1983  per  effetto  dell'iscrizione  di  veicoli  o
autoscafi  nei  pubblici  registri  e  delle  relative  penalita'  si
prescrive  con  il  decorso del terzo anno successivo a quello in cui
doveva essere effettuato il pagamento»);
     che,  di  conseguenza,  la norma regionale censurata - in quanto
non  riguarda  un  tributo  proprio della Regione, ai sensi dell'art.
119,  secondo comma, Cost. - si porrebbe in contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce, invece, allo Stato
la competenza esclusiva a legiferare in materia di tributi erariali;
     che,  quanto alla rilevanza, la Commissione rimettente si limita
ad affermare che l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni:
a)  e'  relativo alla tassa automobilistica regionale dell'anno 1999;
b)  e'  stato  notificato  allo  stesso contribuente oltre il termine
triennale  (nella  specie, scaduto il 31 dicembre 2002) stabilito dal
menzionato   art.   5,  cinquantunesimo  comma,  primo  periodo,  del
decreto-legge  n. 953 del 1982; c) e' stato tempestivamente impugnato
dal contribuente il 16 novembre 2003;
     che,    dopo   l'instaurazione   del   giudizio   principale   e
anteriormente  all'ordinanza  di rimessione, e' entrato in vigore, il
1°  gennaio  2004,  l'art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria  2004),  il  quale ha
disposto  in  via  di  sanatoria l'applicabilita', fino al 1° gennaio
2007,   delle   disposizioni   legislative   regionali   sulla  tassa
automobilistica,  anteriormente  emanate, che non siano conformi alla
normativa  statale  (sentenza  n. 455  del 2005; ordinanza n. 476 del
2005);
     che   il   giudice   a   quo,   nel   dedurre   l'illegittimita'
costituzionale  della  norma  censurata  in  ragione  della  sua  non
conformita'   alla   legislazione   statale,   non  ha  tenuto  conto
dell'incidenza  sulla stessa norma del citato art. 2, comma 22, della
legge n. 350 del 2003, senza motivare al riguardo;
     che  la questione e', pertanto, manifestamente inammissibile per
carente  motivazione  sulla  rilevanza, in relazione al mutamento del
quadro  normativo  intervenuto  nel  corso  del  giudizio  principale
(ordinanze n. 74 del 2006 e n. 476 del 2005, pronunciate con riguardo
a casi analoghi).
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10 della legge della Regione
Liguria  7  maggio  2002,  n. 20  (Disposizioni per la formazione del
bilancio   annuale   e  pluriennale  della  Regione  Liguria -  Legge
finanziaria  2002),  sollevata,  in riferimento all'art. 117, secondo
comma,  lettera  e), della Costituzione, dalla Commissione tributaria
regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 luglio 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola