N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 21 novembre 2007- 29 luglio 2008

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato  in  cancelleria  il  29  luglio  2008  (del  Tribunale di
Cagliari)

Parlamento  -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento penale per il
  reato  di  diffamazione  a mezzo della stampa e della televisione a
  carico  dell'on.  Guglielmo  Rositani  per le opinioni espresse nei
  confronti di Mauro Meli, all'epoca sovrintendente del Teatro lirico
  di  Cagliari  -  Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei
  deputati  -  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
  sollevato  dal  giudice  dell'udienza  preliminare del Tribunale di
  Cagliari  - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni
  espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare.
- Deliberazione Camera dei deputati del 2 febbraio 2005.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.38 del 10-9-2008 )
   Il  Giudice  dell'udienza preliminare dott.ssa Daniela Amato sulla
richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero;
   Visti gli atti del procedimento n. 2276/03 R.N. R. - 357/05 g.i.p,
nei  confronti  di:  Rositani  Guglielmo,  nato  Varapodio (RC) il 14
febbraio  l938,  imputato  del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 595
commi  primo  e  terzo,  c.p., 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30,
legge  6  agosto  1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa e
della  televisione) perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo
disegno  criminoso,  nel  corso di una conferenza stampa, comunicando
con  piu' persone, offendeva la reputazione di Mauro Meli - all'epoca
dei  fatti sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari - dichiarando
in tempi diversi, dapprima al pubblico dei giornalisti intervenuti e,
successivamente,   in   occasione  di  precisazioni  rilasciate  agli
operatori di alcune emittenti televisive presenti:
     a) «... mafiosi i metodi di gestione di Meli ...»;
     b)  che  «...  in  tutta  Italia si parla di Cagliari come di un
paese  dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici ...» e
che Meli ne e' il responsabile;
     c)  che  Meli  si  sarebbe  servito  «...  di  metodi  mafiosi e
truffaldini per favorire se' e i suoi amici ...»;
     d)  che  «...  dagli  atti esaminati dalla Guardia di Finanza si
vede  chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli
amici degli amici che vanno ad inserirsi nel costo della musica ...»;
     e)  che  il  Meli e' «... responsabile di una gestione mafiosa e
corrotta ...»;
dichiarazioni  poi  riportate dal quotidiano «L'Unione Sarda» (suba),
dal   quotidiano   «La   Nuova   Sardegna»   (sub   b),  dall'agenzia
giornalistica  «Ansa»  (subb),  dalle  emittenti televisive «Sardegna
Uno» (sub c), «Videolina» (sub d) e «T.C.S.» (sub e).
   Delitto  aggravato  per essere il fatto stato commesso con i mezzi
della  stampa  e  della  televisione,  nonche'  per  essere  l'offesa
consistita  anche  (sub  b,  c,  d)  nell'attribuzione  di  un  fatto
determinato.
   Commesso in Cagliari, nei giorni 3 e 4 marzo 2003.
                            O s s e r v a
   1. - Il fatto.
   A  seguito di atto di querela presentato il 10 marzo 2003 da Mauro
Meli,  all'epoca  Sovrintendente  del  Teatro  Lirico di Cagliari, il
Procuratore  della  Repubblica  di  Cagliari  ha  chiesto il rinvio a
giudizio  del  deputato  on.  Guglielmo  Rositani  per  il delitto di
diffamazione sopra specificato.
   L'accusa  nei  confronti dell'onorevole Rositani e' in particolare
fondata su una serie di dichiarazioni rese nel corso della conferenza
stampa  che  il 3 marzo 2003 fu organizzata presso la sala stampa del
Consiglio  regionale  della  Sardegna  da Antonello Liori, segretario
provinciale di Cagliari del partito «Alleanza nazionale», e da Cesare
Corda, consigliere regionale dello stesso partito.
   Nel   corso  della  conferenza  stampa  l'on.  Rositani,  deputato
anch'egli  appartenente  ad «Alleanza nazionale», dopo aver precisato
di  aver  aderito  all'invito  di  partecipare  all'incontro  non  in
qualita'  di  vice  presidente della Commissione cultura della Camera
dei  deputati,  ma  quale  esponente del partito, dapprima davanti al
pubblico dei giornalisti intervenuti e, successivamente, in occasione
di   precisazioni  rilasciate  ai  giornalisti  di  alcune  emittenti
televisive  presenti,  defini'  «...  mafiosi i metodi di gestione di
Meli  ...»  (la  dichiarazione  fu  riportata dal quotidiano L'Unione
Sarda);  affermo'  che «... in tutta Italia si parla di Cagliari come
di  un  paese dove si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici
...»,  attribuendone  al Meli la responsabilita' (la dichiarazione fu
riportata   dal   quotidiano   la   Nuova   Sardegna  e  dall'agenzia
giornalistica  Ansa);  affermo'  che  il  Meli si era servito «... di
metodi mafiosi e truffaldini per favorire se' e i suoi amici ...» (la
dichiarazione  fu trasmessa dall'emittente televisiva Sardegna Uno) e
che  «...  dagli  atti  esaminati  dalla  Guardia  di Finanza si vede
chiaramente che qui ci sono interessi privati e interessi degli amici
degli  amici  che  vanno ad inserirsi nel costo della musica ...» (la
dichiarazione  fu  trasmessa  dall'emittente  televisiva  Videolina);
disse  infine  che  il  Meli  era  «...  responsabile di una gestione
mafiosa e corrotta ...» (la dichiarazione fu trasmessa dall'emittente
televisiva T.C.S.).
   2. - La delibera della Camera dei deputati.
   La  Camera  dei  deputati  con  atto  adottato dall'Assemblea il 2
febbraio  2005 (doc. IV-quater, n. 112), su proposta della giunta per
le autorizzazioni, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e'
in  corso  il  procedimento concernono opinioni espresse da un membro
del  Parlamento  nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art.
68, comma primo, Cost.
   Secondo  la  relazione  della  giunta,  le  dichiarazioni  rese in
occasione  della citata conferenza stampa sarebbero infatti collegate
all'interrogazione  a  risposta  immediata  che  l'on. Rositani aveva
depositato  il 17 dicembre 2002 in commissione, con cui aveva chiesto
al   Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  di  inviare
un'ispezione  per  fare  chiarezza  sulle  vicende  amministrative  e
contabili del Teatro lirico di Cagliari.
   Il  testo  dell'interrogazione (n. 5-01510, del 17 dicembre 2002),
allegato alla deliberazione della giunta, e' il seguente:
   Per sapere, premesso che:
     il   consiglio   di   amministrazione   della  fondazione  della
fondazione  del teatro lirico di Cagliari, scaduto il 22 giugno 2002,
e' stato precipitosamente convocato dal Presidente il giorno 7 agosto
2002  non  solo  per  l'insediamento  che  riguarda esclusivamente la
verifica dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto dei suoi
componenti, ma anche per la nomina del sovrintendente;
     il predetto consiglio e' stato convocato senza il rappresentante
della  regione (secondo finanziatore dopo lo Stato) e con la presenza
di  un  rappresentante  del  comune  gia'  dimissionario,  il  quale,
stranamente   si   e'   presentato   all'atto   della  votazione  per
ridimettersi il giorno dopo;
     esiste  un  netto  contrasto  tra  l'articolo  6, comma 5, dello
statuto  della  fondazione  e l'articolo 2 del decreto legislativo 29
giugno  1966,  n. 367.  Difatti  mentre  lo  Statuto  prevede che «il
Consiglio e' validamente costituito quando siano in carica cinque dei
suoi  componenti  compreso  il  Presidente»,  il  decreto legislativo
prevede  «che  il Consiglio opera con la nomina della maggioranza dei
suoi componenti»;
     la  nomina  del  Sovrintendente e', a parere degli interroganti,
tra  la  scorrettezza e l'illegittimita' in quanto 1'articolo 9 dello
Statuto  prevede  che tale nomina deve essere f atta non nella seduta
dell'insediamento, ma in quella successiva;
     dai  primi  di  ottobre  2002 la guardia di finanza e' in visita
presso  gli  uffici  dei  Sovrintendenti  per  una puntuale e precisa
verifica dei documenti contabili e contrattuali;
     tale  visita e' collegata ai deficit miliardari della fondazione
frutto  di  una  gestione,  ad  avviso  dell'interroganti, a dir poco
allegra  e  sconsiderata  visti  i  rilievi  di  natura sostanziale e
formale  sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999
e 2000 in data 8 luglio 2002;
     se  non  ritenga  opportuno  inviare immediatamente un'ispezione
ministeriale  per  fare  chiarezza  sull'intera  vicenda,  al fine di
salvaguardare  il  denaro  pubblico  e  di  tutelare il buon nome del
Teatro di Cagliari e della musica italiana. (5-01510).
   3.  - L'insindacabilta' delle opinioni rese dal Parlamentare al di
fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale.
   Si  deve  ritenere  che  nel caso specifico la Camera dei deputati
abbia     erroneamente     ritenuto    esistente    la    prerogativa
dell'insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato.
   Alla   stregua   della   consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale,  non  e'  infatti  ravvisabile  nel  caso concreto la
relazione  tra  le dichiarazioni assunte come diffamatorie rese extra
moenia  dall'on.  Rositani  e l'atto parlamentare in questione, dalla
quale  deriverebbe  l'insindacabilita';  e  pertanto devono ritenersi
insussistenti i presupposti di cui all'art. 68, primo comma, Cost.
   E'  noto  che la Corte costituzionale, anche prima dell'entrata in
vigore  della  legge  20  giugno  2003,  n. 140,  aveva ripetutamente
affermato  che  l'immunita'  di cui all'art. 68, primo comma, Cost. -
non  dovendosi  risolvere in un «privilegio personale confliggente in
modo irrimediabile con principi costituzionali fondamentali e diritti
di  altri  soggetti»  - non poteva comprendere ogni opinione comunque
espressa   dal   parlamentare,   ma   che  rientravano  «nella  sfera
dell'insindacabilita», oltre a tutte le opinioni manifestate con atti
tipici  nell'ambito  dei  lavori  parlamentari,  anche  attivita' non
tipizzate,  da  considerarsi «coperte» dalla garanzia di cui all'art.
68  quando  si fossero esplicate mediante strumenti, atti e procedure
«innominati»,  comunque  rientranti  nel  campo  di  applicazione del
diritto  parlamentare,  e che il membro del Parlamento e' in grado di
pone  in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale
carica  (v.  Corte  cost.,  9  febbraio  2000, n. 56; Corte cost., 20
novembre 2002, n. 509; Corte cost., 4 giugno 2003, n. 219).
   Per   poter   ricondurre   le   dichiarazioni  rese  extra  moenia
nell'ambito   delle   «opinioni»  per  le  quali  opera  la  garanzia
costituzionale  della  irresponsabilita' non potevano bastare «ne' la
semplice  comunanza  di  argomenti,  ne'  l'identita'  del "contesto"
politico  tra  quelle  dichiarazioni  e l'espletamento di atti tipici
della   funzione   parlamentare»,   occorrendo,   invece,   «che   la
dichiarazione  possa essere qualificata come espressione di attivita'
parlamentare;  il che normalmente accade se ed in quanto sussista una
sostanziale  corrispondenza  di significati tra le dichiarazioni rese
al  di  fuori  dell'esercizio  delle  attivita'  parlamentari tipiche
svolte  in  Parlamento  e  le  opinioni  gia' espresse nell'ambito di
queste ultime (Corte cost., 27 febbraio 2002, n. 52).
   Dopo  l'approvazione  della  legge 20 giugno 2003, n. 140 - il cui
art.  3,  comma  primo, ha previsto che l'art. 68 «si applica in ogni
caso   per   la   presentazione  di  disegni  o  proposte  di  legge,
emendamenti,  ordini  del  giorno,  mozioni  e  risoluzioni,  per  le
interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee
e  negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto
comunque  formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra
attivita'  di  ispezione,  di  divulgazione, di critica e di denuncia
politica,  connessa  alla  funzione  di parlamentare, espletata anche
fuori  del  Parlamento»  -,  con la sentenza 7 aprile 2004, n. 120 la
Corte   ha  dichiarato  non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3,
24,  68, primo comma, e 117 Cost., escludendo che essa abbia ampliato
l'ambito  dell'immunita' garantita ai parlamentari dall'ari 68, primo
comma,  quale  era  stata  delineata dalla propria giurisprudenza. In
particolare,  la  Corte  ha  escluso  che la norma abbia eliminato la
necessita'  del  «nesso  funzionale»  fra  le  opinioni  espresse dal
parlamentare  fuori  dal  Parlamento,  assunte  come  diffamatorie, e
l'esercizio di funzioni parlamentari, ed ha ribadito - richiamando in
particolare  le sentenze nn. 10 e 11 dell'11 gennaio 2000 e la citata
n. 219   del   2003   -   che   tali   opinioni  rientrano  nell'area
dell'insindacabilita'   solo   se   costituiscano   «divulgazione   e
riproduzione»  di  attivita'  parlamentari,  pur  non necessariamente
tipiche,  e che possono considerarsi insindacabili quando «garanzia e
funzione  sono  inscindibilmente  legate  fra  loro  da un nesso che,
reciprocamente, le definisce e giustifica» (v. sentenza n. 219/2003),
individuando   in   quel   «nesso»  «il  presidio  delle  prerogative
parlamentari  e,  insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti
fondamentali dei terzi lesi».
   Tale  orientamento e' stato ribadito dalle sentenze nn. 246/2004 e
298/2004,  le  quali,  in  sede  di conflitto tra poteri dello Stato,
hanno  affermato  che  l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003
«non   altera   il   contenuto   dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione»  e'  stata  percio'  ribadita  la  necessita',  ai fini
dell'esistenza  del  «nesso  funzionale»,  che  le  opinioni in esame
costituiscano    «divulgazione    e    riproduzione»   di   attivita'
parlamentari;   e,   in   particolare,  la  sentenza  n. 298/2004  ha
ulteriormente   sottolineato   la   necessita'  di  una  «sostanziale
identita'   di   contenuti»   tra   l'opinione   espressa   nell'atto
parlamentare e l'esternazione che siffatta opinione divulghi.
   L'elemento   determinante   individuato   dalla  Corte  e'  dunque
l'esistenza   del   nesso   funzionale   tra  l'opinione  espressa  e
l'attivita'  - non genericamente politica, bensi' parlamentare, anche
se  le caratteristiche di quest'ultima, e di conseguenza quelle dello
stesso nesso funzionale, non possono essere rigorosamente definite in
astratto (v. Corte cost., 7 aprile 2004, n. 120).
   Cosicche'  si  e'  pervenuti  ad  affermare che non e' decisiva la
localizzazione  dell'attivita' in questione all'interno o all'esterno
dei  palazzi  del  Parlamento  (intra o extra moenia) e che anche con
riferimento    alla   divulgazione   delle   opinioni   espresse   da
parlamentari,   quel  che  rileva  e'  la  sostanziale  identita'  di
contenuti  fra l'opinione espressa in un atto tipico inteso nel senso
suindicato,  e  quindi  caratterizzata  dal  nesso  funzionale, ed il
messaggio che siffatta opinione divulga (v. Corte cost., 27 settembre
2004,  n. 298  e  Corte  cost.,  4  giugno 2003, n. 219, per le quali
l'immunita'  si  estende alla divulgazione di opinioni espresse in un
atto legato dal nesso funzionale con l'attivita' parlamentare).
   Anche  sulla  scorta  della  completa  rassegna  ricavabile  dalla
sentenza 15 novembre 2004, n. 347, cui la stessa Relazione presentata
alla  Presidenza  il  1  febbraio  2005  fa  espresso  richiamo, deve
ricordarsi   che   «la   semplice   comunanza  di  argomento  fra  la
dichiarazione.  che  si  pretende  lesiva  e le opinioni espresse dal
deputato  o  dal  senatore  in  sede  parlamentare non puo' bastare a
fondare l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde.
Tanto  meno  puo'  bastare  a  tal  fine la ricorrenza di un contesto
genericamente  politico  in  cui  la  dichiarazione si inserisca». E'
infatti  necessaria  l'identificabilita'  della  dichiarazione stessa
quale  espressione di attivita' parlamentare e in particolare occorre
la  «riproduzione»  all'esterno delle Camere di dichiarazioni rese in
sede parlamentare.
   Tale   riproduzione   e'  insindacabile  solo  ove  «si  riscontri
l'identita'  sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede
parlamentare e quella manifestata nella sede esterna» (sentenza n. 10
del 2000).
   Secondo     la     consolidata    giurisprudenza    costituzionale
sinteticamente  richiamata,  dunque, cio' che il parlamentare dice ed
esprime  fuori  del  Parlamento tramite i mezzi di comunicazione o in
occasione  di  dibattiti  pubblici non rientra di per se' nell'ambito
dell'art.  68 Cost. quando vi sia una generica comunanza di argomento
tra  le  dichiarazioni  rese  pubblicamente e le opinioni espresse in
Parlamento,   ma   solo   quando   le  prime  siano  «sostanzialmente
riproduttive» delle seconde.
   4. - Le ragioni del conflitto.
   Facendo  applicazione  nel  caso concreto dei principi esposti, si
deve  osservare che l'interrogazione del deputato Rositani menzionata
nella  relazione  della  giunta  delle  elezioni  e  delle  immunita'
parlamentari,   diversamente  da  quanto  ritenuto  dalla  Camera  di
appartenenza,  non  puo' supportare adeguatamente la dichiarazione di
insindacabilita'.
   Emerge  invero  dal  raffronto  tra  il  testo dell'interrogazione
parlamentare  e  le  dichiarazioni  oggetto  del  procedimento,  rese
dall'on.   Rositani   in   occasione   della   conferenza   stampa  e
successivamente ai diversi giornalisti intervenuti, che queste ultime
in  massima parte non riproducevano ne' il contenuto testuale, ne' lo
spirito dell'attivita' parlamentare.
   Nel  corso dell'attivita' parlamentare, infatti, il Rositani aveva
lamentato  l'irregolare convocazione del consiglio di amministrazione
della  Fondazione  del  teatro  lirico da parte del presidente per la
nomina  del sovrintendente - che, a parere suo e del cofirmatario era
avvenuta   «tra   la   scorrettezza  e  l'illegittimita',  in  quanto
l'articolo  9 dello Statuto prevede che tale nomina deve essere fatta
non  nella  seduta  dell'insediamento,  ma  in quella successiva» - e
aveva  fatto  presente  che  «dai primi di ottobre 2002 la guardia di
finanza  e'  in  visita  presso gli uffici dei Sovrintendenti per una
puntuale  e precisa verifica dei documenti contabili e contrattuali»,
sottolineando che «la visita e' collegata ai deficit miliardari della
fondazione frutto di una gestione, ad avviso dell'interroganti, a dir
poco  allegra  e sconsiderata visti i rilievi di natura sostanziale e
formale  sollevati dalla corte dei conti sui bilanci d'esercizio 1999
e  2000  in  data  8  luglio 2002»; il deputato aveva quindi concluso
rivolgendo  al  Ministro  l'interrogazione  se «non ritenga opportuno
inviare  immediatamente  un'ispezione ministeriale per fare chiarezza
sull'intera vicenda, al fine di salvaguardare il denaro pubblico e di
tutelare  il  buon  nome  del  Teatro  di  Cagliari  e  della  musica
italiana».
   Soltanto  riguardo  alle  accuse  di  natura  lato sensu contabile
rivolte  al  sovrintendente  Meli - relative al fatto che «dagli atti
esaminati  dalla  Guardia  di  Finanza si vede chiaramente che qui ci
sono  interessi privati e interessi degli amici degli amici che vanno
ad   inserirsi   nel   costo   della   musica»  -  puo'  condividersi
l'osservazione  della  giunta secondo cui esse «non sono altro che la
proiezione esterna del contenuto dell'atto ispettivo».
   Ma  di  tutt'altro  contenuto  e  connotate da diverso sostanziale
significato  offensivo  rispetto  a  quell'atto sono le dichiarazioni
attraverso  le  quali,  come  detto,  il deputato defini' «mafiosi» i
metodi  di  gestione  del  Meli, gli attribui' la responsabilita' del
fatto che «in tutta Italia» si parlasse di Cagliari come di «un paese
dove  si utilizza denaro pubblico per favorire gli amici», lo accuso'
di  usare  «metodi  mafiosi  e  truffaldini per favorire se' e i suoi
amici»  ed  ancora  di essere «responsabile di una gestione mafiosa e
corrotta».
   Tali    ultime   dichiarazioni   infatti   esulano   dai   confini
dell'interrogazione  e  assumono  autonomo  significato offensivo del
tutto   indipendente   dall'attivita'  parlamentare  svolta  dall'on.
Rositani,   consistendo   -  nell'ambito  di  una  soltanto  generica
comunanza  di  argomento  - in un attacco diretto a colpire sul piano
personale  la  figura  morale  del  Meli,  con la chiara finalita' di
attribuirgli    indeterminate    condotte   gestionali   corrotte   e
clientelari,  adombrandone,  se  non l'appartenenza ad organizzazioni
mafiose,   quantomeno   l'utilizzazione   dei   metodi   che   quelle
organizzazioni connotano.
   Non  si ravvisa dunque quel nesso tra l'atto parlamentare tipico e
le  dichiarazioni  diffamatorie  oggetto della contestazione d'accusa
che,  come  si e' detto, costituisce il presupposto della guarentigia
prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.
                              P. Q. M.
   Chiede  che  la  Corte costituzionale dichiari che non spetta alla
Camera  dei deputati affermare che i fatti per i quali e' in corso il
procedimento   penale   a  carico  del  deputato  Guglielmo  Rositani
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma,  Cost.,  con  conseguente  annullamento  della  delibera del 2
febbraio 2005.
     Cagliari, addi' 21 novembre 2007
                          Il giudice: Amato
Avvertenza
   L'ammissibilita'  del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza  n. 141/2008  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 1ª
serie speciale - n. 22 del 21 maggio 2008.