N. 327 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi - Disastro innominato - Fattispecie di disastro ambientale - Dedotta indeterminatezza della norma incriminatrice - Asserita violazione dei principi di tassativita' della fattispecie penale, di colpevolezza, della finalita' di prevenzione generale, nonche' del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza delle questioni - Auspicio che l'ipotesi del c.d. disastro ambientale formi oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale. - Cod. pen., art. 434. - Costituzione, artt. 25, comma secondo, 24 e 27.(GU n.33 del 6-8-2008 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente
Setenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2006 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei procedimenti penali a carico di R. E. e C. F. ed altri, iscritte ai nn. 453 e 658 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto in fatto 1.1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 della Costituzione - parametri, gli ultimi due, evocati solo in motivazione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita». Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di persone imputate, tra l'altro, del reato previsto dalla norma censurata, per avere causato dolosamente un «disastro ambientale» in un'ampia zona territoriale, utilizzando - nella gestione di un traffico illecito di rifiuti - numerosi terreni agricoli come discariche abusive di un'imponente massa di rifiuti pericolosi, «estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema». Ad avviso del rimettente, l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui contempla la figura delittuosa del cosiddetto disastro innominato, violerebbe il principio di tassativita' della fattispecie incriminatrice, ricompreso nella riserva assoluta di legge, sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., in materia penale. Al riguardo, il giudice a quo rileva preliminarmente come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il principio di tassativita' soddisfi plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la liberta' e la sicurezza del cittadino, il quale puo' conoscere, in ogni momento, cosa gli e' lecito e cosa gli e' vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento. In tale prospettiva, l'inosservanza, da parte del legislatore, dell'onere di chiarezza nella formulazione del precetto penale verrebbe a ripercuotersi anche su ulteriori principi costituzionali: in particolare, sul principio di colpevolezza, insito nella previsione dell'art. 27, primo comma, Cost., rendendo scusabile l'ignoranza del cittadino e precludendo quel «rimprovero» in cui tale principio consiste; sul diritto di difesa, consacrato dall'art. 24 Cost.; e, ancora, sulla finalita' di prevenzione generale, di cui la pena partecipa nella fase della comminatoria astratta: giacche' un precetto oscuro, non consentendo al destinatario la comprensione del comportamento vietato, non potrebbe «funzionare» ne' in senso dissuasivo, ne' in senso ripristinatorio del valore presidiato. Nella specie, l'analisi testuale e l'esame della giurisprudenza e della dottrina formatesi sulla disposizione impugnata farebbero ritenere quest'ultima non rispettosa del principio di «tassativita-precisione», dianzi ricostruito, e dunque lesiva degli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 Cost. L'art. 434 cod. pen. punisce, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni «chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro [...], se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita»; prevedendo, altresi', una maggiore pena - la reclusione da tre a dodici anni - «se il crollo o il disastro avviene». Tale precetto penale - che ricalca lo schema delle fattispecie cosiddette «causalmente orientate» - non porrebbe, secondo il rimettente, «particolari problemi di comprensione» nella parte relativa al «crollo»: trattandosi di nozione corrispondente a dati naturalistici di esperienza comune, agevolmente identificabili nei fenomeni di disintegrazione delle strutture essenziali di una costruzione. Il medesimo precetto rivelerebbe, al contrario, una «insufficiente [...] capacita' informativa» nella parte in cui incrimina chi compia atti diretti a cagionare, o effettivamente cagioni, un «altro disastro»: giacche', per tale parte, la norma incriminatrice - oltre a non descrivere la condotta - non determinerebbe in modo adeguato ne' l'«evento intermedio» che la condotta stessa deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il «disastro»); ne' gli ulteriori eventi di pericolo (il «pericolo per la pubblica incolumita») o di danno (la verificazione del «disastro») che perfezionano il delitto o lo aggravano. 1.2. - In proposito, non gioverebbe obiettare che tanto la nozione di «disastro», quanto quella di «pericolo per la pubblica incolumita» hanno trovato «concretizzazione» negli indirizzi interpretativi formatisi con riguardo a norme incriminatrici che utilizzano formule identiche o similari (quali, in specie, quelle degli articoli da 427 a 433 del codice penale). Nei delitti previsti da tali norme, difatti, le formule in questione identificherebbero una particolare dimensione e gravita' degli effetti prodotti da una condotta umana adeguatamente descritta, ovvero gli esiti di una «situazione tipica» che evoca nozioni di comune esperienza (rottura di dighe, valanga, frana; naufragio o caduta di aeromobile; attentati ad impianti di energia elettrica, del gas o delle pubbliche comunicazioni, e cosi' via dicendo). Ben diversa risulterebbe, invece, la valenza delle formule in questione nella cornice della fattispecie incriminatrice del «disastro innominato»: fattispecie in rapporto alla quale difetterebbe qualsiasi delimitazione della condotta, dell'evento primario e del settore della vita sociale in cui si colloca il fatto incriminato. E' ben vero - prosegue il giudice a quo - che la verifica della determinatezza non va compiuta con una analisi «atomistica» dei singoli elementi della fattispecie; e che gli elementi descrittivi a carattere «elastico» - impiegati dal legislatore nella descrizione del fatto incriminato - vanno raccordati con gli altri elementi costitutivi del reato e con l'ambito di disciplina in cui la fattispecie si inserisce. Nella specie, tuttavia, le formule elastiche censurate esaurirebbero l'intera descrizione del fatto tipico; nessun ausilio interpretativo potrebbe venire dalle figure criminose comprese nello stesso titolo del codice penale: figure delle quali, anzi, il delitto di «disastro innominato» - con la clausola di sussidiarieta' che lo introduce («fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti») - presuppone l'inapplicabilita'. D'altra parte, la stessa fattispecie del crollo di costruzioni, anch'essa prevista dall'art. 434 cod. pen., verrebbe costantemente - e, secondo il rimettente, condivisibilmente - interpretata come ipotesi eterogenea rispetto al «disastro innominato». Un contributo alla intelligibilita' del precetto da parte del cittadino e alla limitazione della discrezionalita' del giudice non verrebbe neppure dal riferimento alla voluntas legis, quale risulta dalle indicazioni contenute nella relazione ministeriale al progetto del codice penale: indicazioni alla stregua delle quali la disposizione denunciata, nella parte concernente gli «altri disastri», sarebbe diretta a colmare ogni eventuale lacuna che, in conseguenza della continua evoluzione tecnica, possa presentarsi nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumita'. Tale voluntas dimostrerebbe, difatti, unicamente che il legislatore del 1930 - nel conflitto fra le esigenze di integrale penalizzazione e le istanze della certezza del diritto e del contenimento dell'arbitrio giudiziale - ha riconosciuto come prevalenti le prime. Il dubbio di costituzionalita' non potrebbe essere superato neanche facendo leva sul «diritto vivente»: giacche' le pronunce della giurisprudenza di legittimita' sulla figura delittuosa de qua risulterebbero esigue, risalenti nel tempo, e talora riferite a fattispecie che avrebbero potuto essere piu' opportunamente inquadrate - secondo il rimettente - sotto diverse e piu' specifiche previsioni punitive. Non sarebbe possibile, pertanto, far ricorso ad argomenti analoghi a quelli che hanno consentito a questa Corte di escludere la carenza di tassativita' dei reati di «attivita' sediziosa» e di «manifestazioni e grida sediziose», delineati dagli artt. 182 e 183 del codice penale militare di pace: fattispecie rispetto alle quali una giurisprudenza consolidata aveva identificato le condizioni necessarie per qualificare come «sediziose» le condotte incriminate (sentenza n. 519 del 2000). L'ipotesi in esame risulterebbe assimilabile, piuttosto, al delitto di «plagio», relativamente al quale questa Corte ha considerato indice del difetto di tassativita' la circostanza che la norma incriminatrice avesse trovato, in cinquanta anni di vigenza del codice penale, un'unica e assai controversa applicazione (sentenza n. 96 del 1981). 2. - In entrambi i giudizi di costituzionalita' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Ad avviso della difesa erariale, l'art. 434 cod. pen. sarebbe suscettibile di differenti interpretazioni, «costituzionalmente orientate», idonee ad assicurare il rispetto del principio di tassativita' della fattispecie incriminatrice. In particolare, la locuzione «altro disastro» postulerebbe un fatto omogeneo alle altre condotte riconducibili alla fattispecie del disastro: lettura, questa, che consentirebbe di assegnare alla norma censurata, sulla base di una interpretazione sistematica, significati compatibili con il predetto principio. Considerato in diritto 1. - Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita»: ossia nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato. A parere del rimettente, la norma censurata violerebbe il principio di tassativita' della fattispecie penale - insito nella riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione - e, di riflesso, anche il diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio di colpevolezza e la finalita' di prevenzione generale, propria della pena nella fase della comminatoria astratta (art. 27 Cost.). La norma in questione, difatti - oltre a non descrivere la condotta incriminata, stante la configurazione del reato de quo come fattispecie «causalmente orientata» - non determinerebbe in modo adeguato ne' l'«evento intermedio» che la condotta stessa deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il «disastro»); ne' gli ulteriori eventi di pericolo (il «pericolo per la pubblica incolumita») o di danno (la verificazione del «disastro») che perfezionano il delitto o che, ai sensi del secondo comma dell'art. 434 cod. pen., lo aggravano. La rilevata carenza di determinatezza non potrebbe essere colmata, d'altro canto, facendo riferimento alle altre norme, comprese nel capo I del titolo VI del libro II del codice penale, in cui compaiono le medesime formule («disastro» e «pericolo per la pubblica incolumita»): trattandosi di disposizioni delle quali la norma impugnata - con la clausola di sussidiarieta' che la introduce («fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti») - presuppone l'inapplicabilita'. Analogamente, non gioverebbe far leva sull'ipotesi del crollo di costruzioni - congiuntamente punita dallo stesso art. 434 cod. pen. - trattandosi di fattispecie che, per costante interpretazione, deve ritenersi eterogenea rispetto al disastro innominato. Nessun ausilio potrebbe provenire, ancora, dalla finalita' dell'incriminazione: quella, cioe', di colmare le eventuali lacune che si manifestassero, in conseguenza del progresso tecnico, nell'ambito dei delitti contro la pubblica incolumita'. Tale finalita' dimostrerebbe soltanto che il legislatore ha ritenuto prevalenti le esigenze di integrale penalizzazione, rispetto a quelle di certezza del diritto e di contenimento dell'arbitrio giudiziale. Ne', infine, un ausilio potrebbe provenire da un eventuale «diritto vivente»: avendo la previsione punitiva conosciuto - secondo il rimettente - solo sporadiche, remote e discutibili applicazioni giurisprudenziali. 2. - Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione. 3. - La questione non e' fondata. 4. - Per costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non gia' valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce. In particolare, «l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero [...] di clausole generali o concetti "elastici", non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice - avuto riguardo alle finalita' perseguite dall'incriminazione ed al piu' ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca - di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioe' quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (sentenza n. 5 del 2004; in senso analogo, ex plurimis, sentenze n. 34 del 1995, n. 122 del 1993, n. 247 del 1989; ordinanze n. 395 del 2005, n. 302 e n. 80 del 2004). In tal modo, risultano soddisfatti i due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza: obiettivi consistenti - come lo stesso rimettente ricorda - per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta (a quest'ultimo riguardo, si vedano le sentenze n. 185 del 1992 e n. 364 del 1988). 5. - Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, e' ben vero che il concetto di «disastro» - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per se', scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati. Contrariamente a quanto assume il rimettente, tuttavia, a precisare la valenza del vocabolo - riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilita' con il precetto costituzionale evocato - concorrono la finalita' dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumita'. L'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una funzione di "chiusura" del predetto sistema. La norma mira «a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varieta' dei fatti possa presentarsi nelle norme [...] concernenti la tutela della pubblica incolumita»; e cio' anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalita' di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale). D'altra parte, alla stregua di un criterio interpretativo la cui validita' appare di immediata evidenza, allorche' il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo «altro» (nella specie: «altro disastro»), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in se' alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus. Entrambi i criteri ora indicati convergono, dunque, nel senso che l'«altro disastro», cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., e' un accadimento si' diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai «disastri» contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai «delitti di comune pericolo mediante violenza»: conclusione, questa, confortata anch'essa dai lavori preparatori del codice. 6. - La conclusione ora prospettata (necessaria omogeneita' tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro ancora a consentire il superamento del dubbio di costituzionalita'. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i «disastri» tipici, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza del concetto di genere «disastro» (con riferimento alla similare esigenza posta, in via generale, dalle fattispecie criminose cosiddette ad analogia esplicita - quelle, cioe', che, dopo aver indicato una serie di casi specifici, recano espressioni del tipo «e altri simili», «e altri analoghi» - si veda la sentenza n. 120 del 1963). Al riguardo, si e' evidenziato in dottrina come - al di la' delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) - l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettivita' giuridica delle fattispecie criminose in questione (la «pubblica incolumita») - un pericolo per la vita o per l'integrita' fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o piu' soggetti. Tale nozione - avvalorata una volta ancora dai lavori preparatori del codice (e, segnatamente, dalla relazione ministeriale al progetto definitivo, nella parte illustrativa del «disastro ferroviario», di cui all'attuale art. 430 cod. pen.) - corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimita', con un indirizzo che - contrariamente a quanto sostiene il rimettente - appare apprezzabile, ai presenti fini, in termini di «diritto vivente». Pronunciandosi, infatti, non soltanto sul delitto di disastro innominato doloso, di cui all'art. 434 cod. pen., e sulla corrispondente ipotesi colposa, di cui all'art. 449 cod. pen. (figure in ordine alle quali si registrano plurime recenti pronunce della Corte di cassazione), ma anche sugli altri delitti del capo I del titolo VI rispetto ai quali viene in rilievo il sostantivo in questione, la giurisprudenza ha da tempo enucleato - senza oscillazioni significative rispetto a quanto qui rileva -un concetto di «disastro» che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati. Al riguardo, e' opportuno rilevare come l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non valga, di per se', a colmare l'eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale. Sostenere il contrario significherebbe, difatti, "tradire" entrambe le funzioni del principio di determinatezza. La prima funzione - cioe' quella di garantire la concentrazione nel potere legislativo della produzione della regula iuris - verrebbe meno giacche', nell'ipotesi considerata, la regula verrebbe creata, in misura piu' o meno ampia, dai giudici. La seconda funzione - cioe' quella di assicurare al destinatario del precetto penale la conoscenza preventiva di cio' che e' lecito e di cio' che e' vietato - non sarebbe rispettata perche' tale garanzia deve sussistere sin dalla prima fase di applicazione della norma, e non gia' solo nel momento (che puo' essere anche di molto successivo) in cui si e' consolidata in giurisprudenza una certa interpretazione, peraltro sempre suscettibile di mutamenti. Cio' non esclude, tuttavia, che l'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale costante possa assurgere ad elemento di conferma della possibilita' di identificare, sulla scorta d'un ordinario percorso ermeneutico, la piu' puntuale valenza di un'espressione normativa in se' ambigua, generica o polisensa. Ed e' in questa prospettiva che va letto, per l'appunto, il precedente richiamo alla corrente nozione giurisprudenziale di «disastro». 7. - Con riguardo, poi, all'ulteriore concetto sul quale si appuntano i dubbi di costituzionalita' del giudice a quo, si deve rilevare come, nell'ipotesi descritta dall'art. 434 cod. pen., il «pericolo per la pubblica incolumita» - implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal secondo comma (verificazione del «disastro») - risulti espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal primo comma (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro). Diversamente da quanto assume il rimettente, peraltro, la predetta espressione - nella quale si compendia il momento dell'offesa all'interesse protetto - non puo' ritenersi priva di un senso sufficientemente definito (salvi, naturalmente, i problemi interpretativi connessi alla verifica dell'elemento in questione nella concretezza delle singole fattispecie). Per opinione praticamente unanime, e conformemente alle indicazioni della relazione ministeriale, il concetto di «incolumita» deve essere difatti inteso - agli effetti del titolo VI del libro II del codice penale - «nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrita' fisica delle persone» (da ritenere naturalmente comprensiva anche della salute). Il «pericolo per la pubblica incolumita» viene cioe' a designare - come gia' anticipato - la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacita' diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come «disastro». 8. - L'accertata insussistenza del denunciato vulnus al principio di determinatezza travolge automaticamente le ulteriori censure relative al diritto di difesa (art. 24 Cost.), al principio di colpevolezza e alla finalita' di prevenzione speciale della pena (art. 27 Cost.): trattandosi di censure che il rimettente prospetta come meramente conseguenziali alla lesione dell'art. 25, secondo comma, Cost., e dunque prive di autonomia. 9. - Ferma restando la conclusione raggiunta, e' tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi a quibus - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrita' fisica e della salute, nella cornice di piu' specifiche figure criminose.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008. Il direttore della cancelleria: Di Paola