N. 329 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.

Ambiente - Misure di conservazione degli habitat naturali - Direttive
  comunitarie   79/409/CEE   e  92/43/CEE  -  Disciplina  statale  di
  adeguamento  (gia'  censurata  con  ricorso  in  via  principale) e
  successiva  attuazione  con  decreto  del Ministro dell'ambiente 17
  ottobre  2007, n. 184 - Ricorso per conflitto di attribuzione della
  Provincia  autonoma  di Trento - Lamentata imposizione dell'obbligo
  del  rispetto  dei  «criteri minimi uniformi» stabiliti con decreto
  ministeriale  anche  alle  Province  autonome  - Censure riferite a
  parametri   solo   indicati   nel   ricorso   ma  prive  di  alcuna
  argomentazione - Inammissibilita'.
- Decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
  del  mare  17  ottobre  2007,  n. 184,  artt.  da  1 a 7 e relativi
  allegati.
- D.P.R.  22  marzo  1974,  n. 279;  d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527;
  d.P.R.  20  gennaio  1973,  n. 115;  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381;
  d.lgs.  11  novembre  1999,  n. 463;  d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474;
  d.P.R.  26  gennaio  1980, n. 197; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526,
  art. 8.
Ambiente - Misure di conservazione degli habitat naturali - Direttive
  comunitarie  79/409/CEE  e  92/43/CEE  -  Disciplina  statale (gia'
  censurata  con  ricorso  in via principale) e successiva attuazione
  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente 17 ottobre 2007, n. 184 -
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di
  Trento - Sopravvenuta caducazione per illegittimita' costituzionale
  (sentenza  n. 104  del 2008) della norma legislativa di base di cui
  il   decreto  ministeriale  costituisce  attuazione  e  conseguente
  illegittimita'  del decreto medesimo - Non spettanza allo Stato del
  potere  di  imporre  alla Provincia autonoma di Trento l'obbligo di
  conformarsi  al  decreto  ministeriale impugnato - Estensione degli
  effetti  della pronuncia anche alla Provincia autonoma di Bolzano -
  Annullamento  degli artt. da 1 a 7 e relativi allegati del medesimo
  decreto,  nella  parte  in  cui  si riferiscono anche alle Province
  autonome di Trento e di Bolzano.
- Decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
  del  mare  17  ottobre  2007,  n. 184,  artt.  da  1 a 7 e relativi
  allegati.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 31 agosto 1972, n. 670,
  art. 8, n. 16.
(GU n.33 del 6-8-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
degli  articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro
dell'Ambiente  e  della  Tutela  del territorio e del mare 17 ottobre
2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione  relative  a  Zone  speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone  di  protezione  speciale  (ZPS)»,  promosso  con  ricorso della
Provincia  autonoma  di  Trento,  notificato  il  21  dicembre  2007,
depositato  in  cancelleria  il 28 dicembre 2007 ed iscritto al n. 11
del registro conflitti tra enti 2007.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
   Uditi  gli  avvocati  Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi per la
Provincia  autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Michele Dipace
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1. -  Con  ricorso  iscritto  al  numero 11 del registro conflitti
dell'anno 2007, la Provincia autonoma di Trento chiede l'annullamento
degli  articoli da 1 a 7 e relativi allegati del decreto del Ministro
dell'Ambiente  e  della  Tutela  del territorio e del mare 17 ottobre
2007,  «n.  184» (ma tale numero non risulta dalla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del  6  novembre  2007, n. 258), recante
«Criteri   minimi   uniformi   per   la   definizione  di  misure  di
conservazione  relative  a  Zone  speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS)».
   1.1.   -  Le  disposizioni  impugnate  recano  una  articolata  ed
estremamente   dettagliata  disciplina  per  la  conservazione  o  la
gestione  di  tali  aree  di  interesse  naturalistico, prevedendo un
obbligo  di  adeguamento  da  parte  delle  Regioni  e delle Province
autonome,   anche   ad  eventuale  integrazione  di  previsioni  gia'
esistenti (artt. 2, comma 2, e 3, comma 1).
   1.2.   -  La  ricorrente  Provincia  autonoma  sostiene  che  tali
disposizioni  ledono la propria sfera di attribuzione costituzionale,
in  quanto violano: l'art. 8, nn. 1, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
20 e 21, l'art. 9, nn. 9 e 10, e l'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige);  l'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
l'art.  10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma
del  titolo V della parte seconda della Costituzione); il decreto del
Presidente   della   Repubblica  22  marzo  1974,  n. 279  (Norme  di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in   materia   di   minime  proprieta'  colturali,  caccia  e  pesca,
agricoltura e foreste); il decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige  in  materia di comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale); il decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio  1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di trasferimento alle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali
dello  Stato  e  della  Regione);  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed  opere pubbliche); il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica); il decreto del
Presidente   della   Repubblica  28  marzo  1975,  n. 474  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige in
materia  di  igiene  e  sanita);  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige concernenti integrazioni alle
norme  di  attuazione  in  materia  di igiene e sanita' approvate con
d.P.R.  28  marzo  1975,  n. 474);  gli  artt. 7 ed 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla
Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle province autonome di Trento e
Bolzano   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 luglio 1977, n. 616), e gli artt. 2, 3 e 4 del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta'  statale di indirizzo e coordinamento); nonche' il principio
di leale collaborazione ed il principio di legalita'.
   2.  -  La  ricorrente  Provincia  autonoma  di  Trento  evidenzia,
anzitutto,   di   avere   competenza  (primaria  o  concorrente)  «in
praticamente   tutte   le   materie   di   riferimento  della  tutela
dell'ambiente»  in base a diverse norme statutarie (art. 8, nn. 1, 5,
6,  7,  13,  14,  15, 16, 17, 18, 20 e 21, art. 9, nn. 9 e 10, e art.
16).  Ricorda, poi, come la propria competenza in materia di ambiente
sia stata confermata dalla Corte costituzionale con varie pronunce e,
in  particolare,  con  le sentenze n. 425 del 1999 e n. 265 del 2003,
«concernenti proprio la materia oggetto del presente conflitto, cioe'
i  siti  di  importanza  comunitaria». Richiama, inoltre, la sentenza
n. 378 del 2007, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto
la competenza provinciale primaria in tale specifica materia, in base
all'art.  8,  n. 16 dello Statuto speciale («parchi per la protezione
della flora e della fauna»).
   2.1.  - La difesa provinciale ricostruisce il quadro normativo del
conflitto, specificando che:
     a)  l'impugnato  decreto  ministeriale  17 ottobre 2007 e' stato
emanato in base all'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2007), per il quale «Al
fine  di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano devono provvedere agli
adempimenti  previsti  dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive  modificazioni,  o  al  loro completamento, entro tre mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, sulla base di
criteri  minimi  uniformi  definiti con apposito decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
     b)  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357,   e'  il  regolamento  attuativo  della  direttiva  92/43/CEE
relativa  alla  conservazione  degli habitat naturali e seminaturali,
nonche'  della  flora  e della fauna selvatiche, ed i suoi richiamati
articoli  4  e  6  prevedono  la  necessaria  adozione da parte delle
Regioni e delle Province autonome di speciali misure di conservazione
per le ZSC e per le ZPS.
   Cosi'  ricostruito  il  quadro normativo, la Provincia autonoma di
Trento afferma:
     1)  che,  al  presente,  le ZSC non esistono, non essendo ancora
avvenuta  la  loro  designazione,  ed essendo stati, per adesso, solo
individuati   i  siti  di  importanza  comunitaria  (SIC),  destinati
all'eventuale successiva designazione quali ZSC;
     2)  che la procedura di infrazione comunitaria, menzionata tanto
dall'impugnato decreto ministeriale 17 ottobre 2007 quanto dal citato
comma 1226 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, riguarda solo
la direttiva 79/409/CEE, relativa alle ZPS;
     3)  di avere, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di  ambiente,  gia'  dato  attuazione  agli  obblighi derivanti dalle
direttive  93/43/CEE e 74/409/CEE con gli articoli 9 e 10 della legge
provinciale 15 ottobre (recte: dicembre) 2004, n. 10 (Disposizioni in
materia   di  urbanistica,  tutela  dell'ambiente,  acque  pubbliche,
trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), modificati
dall'articolo  55  della  legge  provinciale  29 dicembre 2006, n. 11
(Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  2007  e
pluriennale  2007-2009  della  Provincia  autonoma  di Trento - legge
finanziaria  2007),  e di avere adottato misure di salvaguardia per i
Siti   di   Importanza  Comunitaria  (SIC)  e  «le  misure  prima  di
salvaguardia  ed  ora  di  conservazione  per  le  Zone di Protezione
Speciale»  (ZPS)  individuate nel proprio territorio, rispettivamente
con deliberazione n. 655 dell'8 aprile 2005 (SIC) e con deliberazioni
n. 2956 del 30 dicembre 2005 e n. 2279 del 27 ottobre 2006 (ZPS).
   La  difesa  provinciale  rileva  che  la previsione del comma 1226
dell'art.  1  della  legge  n. 296  del  2006 non tiene, tuttavia, in
considerazione  la avvenuta attuazione provinciale delle direttive in
questione  e  sostiene  che  tanto  il  comma 1226, quanto il decreto
ministeriale  oggetto del presente conflitto, rivolgendosi anche alla
Provincia  autonoma  di Trento ed imponendo anche ad essa di prestare
osservanza   ai   «criteri   minimi   uniformi»  individuati  con  il
regolamento   ministeriale,   lederebbero   le  delineate  competenze
primarie provinciali in materia.
   In  punto di fatto, la ricorrente Provincia chiarisce, inoltre, di
avere  impugnato  in via principale la previsione di tale comma 1226,
con  il  ricorso  n. 13  del  2007. E di avere inutilmente contestato
l'adozione  del  decreto  ministeriale  17  ottobre  2007  in sede di
Conferenza Stato-Regioni.
   Dopo   avere   escluso  la  possibilita'  di  una  interpretazione
adeguatrice  di  tale  decreto  ministeriale,  a  fronte  del  chiaro
riferimento  di  varie  disposizioni  di  questo  anche alle Province
autonome, la difesa provinciale sostiene che il decreto impugnato sia
viziato  in via derivata dai medesimi vizi della legge di cui esso e'
applicazione e, inoltre, da vizi ulteriori ed autonomi.
   2.2.  -  La  difesa provinciale riproduce, pertanto, gli argomenti
sviluppati   nel  ricorso  n. 13  del  2007  avverso  il  comma  1226
dell'articolo  1  della  legge  n. 296  del 2006, specificando che le
medesime  censure  devono  intendesi  come  riferite  pure avverso il
decreto ministeriale 17 ottobre 2007.
   In  quest'ottica  la  difesa  provinciale  richiama, anzitutto, la
sentenza  della Corte costituzionale n. 425 del 1999, per la quale il
d.P.R.  n. 357  del  1997, seppure incidente su materie di competenza
regionale,  e'  costituzionalmente  legittimo,  dato  che  ha  natura
suppletiva   e   cedevole   rispetto   alla  successiva  legislazione
provinciale  di  attuazione  della  direttiva  comunitaria 92/43/CEE,
mentre,  dopo tale attuazione, trova applicazione l'art. 7 del d.P.R.
n. 526 del 1987, in base al quale le Province autonome sono vincolate
solo  da  leggi  statali che concretano limiti statutari, non da atti
sublegislativi.
   La  disposizione del comma 1226, rivolgendosi anche alla Provincia
autonoma  di  Trento ed imponendole di provvedere agli adempimenti di
cui  agli  artt.  4  e  6  del  d.P.R. n. 357 del 1997, sulla base di
criteri  minimi  uniformi definiti con apposito decreto ministeriale,
non  terrebbe  tuttavia  conto  ed  anzi  si sovrapporrebbe alla gia'
intervenuta  attuazione legislativa ed amministrativa della direttiva
comunitaria  da  parte  della  Provincia autonoma e cosi' violerebbe,
secondo  la ricorrente, le indicate competenze statutarie, nonche' la
richiamata  norma di attuazione statutaria dell'articolo 7 del d.P.R.
n. 526 del 1987.
   2.3.  - Il comma 1226, per altro verso, violerebbe, pure, l'art. 2
del  d.lgs.  n. 266 del 1992, sia perche' un decreto ministeriale non
potrebbe  comunque  vincolare  l'attuazione  delle direttive da parte
della   Provincia,   neppure   laddove   mancasse   una  legislazione
provinciale  di recepimento, richiedendosi in tale ipotesi, comunque,
un  regolamento  governativo, da adottarsi nel rispetto del principio
di  legalita'  sostanziale e con il coinvolgimento delle Regioni, sia
perche' il previsto decreto, avendo natura sostanzialmente normativa,
non  potrebbe  intervenire  in  una materia di competenza legislativa
provinciale.
   Ne'   legittima   risulterebbe   la   previsione  ove  il  decreto
ministeriale  in  questione  potesse  essere  considerato  un atto di
indirizzo e coordinamento, risultando, in questa prospettiva, violato
l'art.  3  del d.lgs. n. 266 del 1992 sotto vari profili: non essendo
tale  ipotetico  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  adottato  dal
Consiglio dei ministri, non essendo previsto un parere delle Province
per la sua adozione, non potendo un atto di indirizzo e coordinamento
comunque  vincolare  la Provincia ad uno specifico contenuto, ma solo
al conseguimento di determinati obiettivi e risultati.
   Ne',  d'altra  parte,  il  comma 1226 potrebbe ritenersi legittimo
riconoscendo al previsto decreto ministeriale natura amministrativa e
non  normativa,  risultando,  in  tale  prospettiva, comunque violato
l'art.  4  del d.lgs. n. 266 del 1992, che non consente di attribuire
ad   organi   dello  Stato  funzioni  amministrative  in  materia  di
competenza provinciale.
   2.4.  - La difesa provinciale chiarisce, infine, che la previsione
del  comma  1226 non sarebbe lesiva solo la' dove si potesse ritenere
che  essa  non  si applichi alle Regioni o alle Province autonome che
gia' abbiano data attuazione alle direttive comunitarie.
   Sennonche'  essa  esclude  una  tale interpretazione alla luce del
dato  letterale della disposizione, espressamente riferita anche alla
Provincia  di  Trento,  e  sostenendo  che la previsione di «standard
minimi  uniformi»  lascerebbe  pensare  che  si tratti di standard ai
quali tutte le Regioni si debbano adeguare.
   2.5. - Oltre a richiamare, nel senso descritto, ed ad estendere in
riferimento  al  decreto  ministeriale  di  attuazione  gli argomenti
sviluppati avverso la legge attuata, la ricorrente Provincia autonoma
individua  quattro  specifici  profili  di  «autonoma  ed  ulteriore»
illegittimita' del decreto impugnato.
   2.6.  -  Un  primo  profilo  (asseritamente)  autonomo  (ma invero
alquanto  affine  ai  precedenti  argomenti)  di  illegittimita'  del
decreto  ministeriale  17  ottobre  2007  deriverebbe  dal  fatto che
questo,   avendo   natura  sostanzialmente  normativa,  non  potrebbe
intervenire  in  una  materia  di  competenza legislativa provinciale
(art. 8, n. 16, dello Statuto speciale).
   Oltretutto il decreto impugnato non conterrebbe affatto criteri di
orientamento  della  futura  attivita'  regolativa provinciale (quali
quelli  che  erano anteriormente contenuti nel decreto ministeriale 3
settembre  2002,  recante Linee guida per la gestione dei siti Natura
2000), bensi' detterebbe vere e proprie norme dettagliate.
   Lo  stesso  Ministero  riconoscerebbe tale realta', la' dove nella
memoria  depositata  in  sede  di Conferenza permanente Stato-Regioni
(che  e'  allegata al ricorso) assimila il decreto in questione ad un
regolamento  di  delegificazione  e da' atto che le sue norme debbono
semplicemente essere recepite dagli enti territoriali.
   Sarebbero  allora  «violati  [anche]  gli  artt.  2 e 3 del d.lgs.
n. 266/1992,   che  consentono  allo  Stato  di  recare  limiti  alle
competenze  provinciali solo attraverso un atto legislativo o un atto
di indirizzo e coordinamento assunto con la dovuta procedura».
   Il  divieto  di  disciplina  statale  mediante  regolamenti  nelle
materie  regionali  e provinciali sarebbe «ben noto» e «risalente nel
tempo,  anche  a prescindere dalla sua "codificazione" nell'art. 117,
co.  6, Cost., applicabile - se del caso - alle autonomie speciali in
virtu' dell'art. 10 l.cost. n. 3/2001».
   Ancora,  per la ricorrente Provincia, sarebbe violato il principio
di  leale  collaborazione,  dato  che  il Ministro, in assenza di una
norma  sul  punto  nel  comma 1226, si sarebbe limitato a chiedere il
parere   e   non   avrebbe   acquisito   l'intesa   della  Conferenza
Stato-Regioni.
   Sarebbero,  inoltre, violati anche l'art. 117, quinto comma, della
Costituzione  ed  i  principi  di  legalita'  sostanziale,  di  leale
collaborazione  e  di competenza governativa collegiale, in relazione
all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4 febbraio 2005, n. 11 (Norme
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
dell'Unione  europea  e  sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari),  che  consente  per l'attuazione del diritto comunitario
l'intervento  di  un regolamento governativo (e non di un regolamento
ministeriale),  e,  peraltro,  solo  in  via  suppletiva,  in caso di
inerzia  regionale,  con  espressa indicazione del carattere cedevole
delle norme e nel rispetto del principio di legalita' sostanziale.
   Tutte condizioni nel caso di specie mancanti.
   In  questo  senso,  per  la ricorrente, il decreto 17 ottobre 2007
sarebbe  allora  illegittimo  persino  in assenza di attuazione delle
direttive da parte della Provincia.
   D'altra parte, secondo la difesa provinciale, il decreto impugnato
sarebbe  illegittimo anche ove si volesse ipotizzare (secondo la tesi
proposta  dal Ministero dell'Ambiente nella memoria per la Conferenza
Stato-Regioni,    allegata    al    ricorso)    la   riconducibilita'
dell'intervento  normativo  statale  alla  competenza di cui all'art.
117,  secondo  comma,  lettera  s), della Costituzione. Anche in tale
prospettiva  i  criteri  e  le  direttive  statali non potrebbero che
essere  contenute  in fonti primarie o in regolamenti governativi, da
adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 16,
comma 4, della legge n. 11 del 2005), e dovrebbe quindi escludersi la
legittimita' di una loro adozione mediante regolamento ministeriale.
   2.7.  -  Un secondo profilo di autonoma illegittimita' del decreto
ministeriale   17   ottobre   2007   emergerebbe,  per  la  Provincia
ricorrente,  per  le  stesse  ragioni  appena  indicate,  anche se si
ritenesse,  alla  luce della clausola di salvaguardia dettata dal suo
art.  8,  che  il  decreto  vincoli  la  Provincia  autonoma «solo in
relazione alle proprie finalita».
   Anche  in  tale  ipotesi,  per  la  difesa provinciale, il decreto
difetterebbe   dei  requisiti  procedurali  e  sostanziali  richiesti
dall'art.  3  del  decreto  legislativo n. 266 del 1992 e dall'art. 8
della legge n. 59 del 1997 per gli atti di indirizzo.
   2.8.  -  Un  terzo  profilo di autonoma illegittimita' del decreto
impugnato   sussisterebbe,  per  la  difesa  provinciale,  in  quanto
numerose  disposizioni dell'impugnato decreto ministeriale 17 ottobre
2007  sarebbero  estranee  al  conferimento normativo di cui al comma
1226 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
   In particolare eccederebbero dall'attribuzione tutte le previsioni
diverse  dall'art.  2,  comma  4,  dall'art.  5,  commi  1,  2 e 3, e
dall'art. 6 del decreto.
   La  mancanza  della  base  legislativa  sarebbe deducibile, per la
difesa  provinciale,  quale  parametro  del giudizio sul conflitto di
attribuzione,   posto   che  si  tradurrebbe  in  una  lesione  delle
competenze  costituzionali  della  Provincia  autonoma,  che viene ad
essere  assoggettata  ad  una disciplina che il Ministro non aveva il
potere di adottare.
   La  difesa  provinciale invoca, sul punto, i precedenti costituiti
dalle  sentenze  n. 328 del 2006, n. 266 del 2001 e n. 425 del 1999 e
sostiene  che, alla luce dell'art. 11, comma 6, della legge n. 11 del
2005,  che  sottopone  il  potere regolamentare statale di attuazione
della  direttive comunitarie al principio di legalita' sostanziale, a
maggior  ragione  dovrebbero  ritenersi lesive norme che, come quelle
censurate, violino anche il principio di legalita' formale.
   2.9.  -  Un  ultimo  motivo di autonoma illegittimita' del decreto
ministeriale   17   ottobre   2007  viene  individuato  dalla  difesa
provinciale  nella  diretta applicabilita' nel territorio provinciale
delle  norme  impugnate  (ad  esclusione  dell'art.  3,  comma  3,  e
dell'art.  4,  comma  1). Il che sarebbe in contrasto con il disposto
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
   2.10.  -  La  difesa provinciale conclude chiedendo l'annullamento
delle  disposizioni  impugnate  nella  parte in cui si rivolgono alle
Province autonome.
   3.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  eccepito  la  inammissibilita'  e l'infondatezza del
ricorso.
   3.1.  -  Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto, per la difesa
erariale,  l'eventuale  gia' intervenuta attuazione provinciale delle
direttive    comunitarie    92/43/CEE   e   79/409/CEE   escluderebbe
l'applicazione   del   decreto  ministeriale  17  ottobre  2007  alla
Provincia ricorrente.
   3.2.  -  Nel  merito,  l'Avvocatura  dello  Stato  sostiene che il
decreto  ministeriale  impugnato, avente la «apprezzante finalita» di
assicurare  la conservazione degli habitat naturali, sarebbe comunque
legittimo,   dato  che,  fino  ad  una  sua  eventuale  pronuncia  di
incostituzionalita',  l'art.  1,  comma  1226, della legge n. 296 del
2006 impone al Ministro dell'Ambiente l'adozione del decreto stesso.
   La  previsione  del comma 1226 sarebbe, a sua volta, perfettamente
legittima, essendo riconducibile alla competenza esclusiva statale in
materia  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione).
   Il  ricorso  ad  un  decreto  ministeriale,  quale  parametro  cui
rapportare  le  modalita'  di  adempimento  degli obblighi introdotti
dalla  direttiva 92/43/CEE, non potrebbe, poi, ritenersi lesivo, dato
che   esso   e'   gia'   operante  nell'ordinamento,  avendo  trovato
applicazione  con  il  d.P.R.  n. 357  del  1999.  Inoltre,  andrebbe
comunque  esclusa  qualsiasi  idoneita' lesiva del decreto 17 ottobre
2007,   alla   luce   della   clausola   di   salvaguardia  contenuta
nell'articolo 10 (recte: 8) del decreto stesso.
   La  difesa  erariale,  infine,  contesta  che  le disposizioni del
decreto  17  ottobre  2007 rechino norme di dettaglio, sostenendo che
esse  sono  effettivamente  criteri  minimi  uniformi, ma che, tenuto
conto  della  delicatezza  della  materia  da  regolamentare  e della
rilevanza  della tutela degli habitat, questi «non possono non essere
dettati  con  puntualita'  e  precisione  senza  che  cio'  venga  ad
inficiare il loro carattere di regole generali».
   4. - In prossimita' dell'udienza pubblica la Provincia autonoma di
Trento  ha  depositato  una  memoria, in cui richiama la sopravvenuta
sentenza n. 104 del 2008, con la quale la Corte costituzionale:
     -  ha  confermato  la  sua  precedente  giurisprudenza (sentenze
n. 425  del  1999  e  n. 378  del  2007),  riconoscendo che, ai sensi
dell'art.  8,  numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,  il  quale  attribuisce  alle Province autonome di Trento e di
Bolzano  una  potesta' legislativa primaria in materia di «parchi per
la  protezione  della  flora  e della fauna», spetta a dette Province
dare  concreta  attuazione  per  il  loro  territorio  alla direttiva
92/43/CEE  (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli
habitat   naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatica),  la  quale  impone  misure  di  salvaguardia  sui siti di
importanza  comunitaria  (SIC)  e  misure di conservazione sulle zone
speciali  di  conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale
(ZPS),  a  seguito della «definizione» di queste ultime di intesa con
lo Stato;
     -  ha  ritenuto che, in virtu' di questa prescrizione statutaria
«e  di  quanto  espressamente stabilito dall'art. 7 del d.P.R. n. 526
del  1987  e  dell'art.  2  del  d.lgs. n. 266 del 1992, deve inoltre
affermarsi  che lo Stato, diversamente da quanto si evince dal rinvio
da  parte del comma 1226 agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997,
non puo' imporre alle Province autonome di conformarsi, nell'adozione
delle  misure  di  salvaguardia  e delle misure di conservazione, "ai
criteri minimi uniformi" di un emanando decreto ministeriale»;
     - ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1,
comma  1226, della legge n. 296 del 2006 (proprio) nella parte in cui
obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai
criteri   minimi   uniformi   definiti   dal   decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
   4.1.  -  La  difesa  provinciale  rileva  che,  a  seguito di tale
pronuncia,  e' venuta meno la base legislativa dell'impugnato decreto
ministeriale,  con  conseguente violazione del principio di legalita'
formale,  e  rinvia  alle argomentazioni svolte nel ricorso in ordine
alla   legittimazione  della  Provincia  autonoma  a  far  valere  la
violazione di tale principio da parte del decreto impugnato.
   4.2. - La difesa provinciale sostiene, poi, che tale pronuncia, da
un lato, supera l'argomento difensivo della Avvocatura generale dello
Stato,  per  la  quale  la  emanazione  del  decreto non poteva dirsi
illegittima,    in   quanto   doverosa   attuazione   del   (tuttavia
incostituzionale)  art.  1,  comma 1226, della legge n. 296 del 2006,
dall'altro, palesa l'erroneita' della tesi erariale di una competenza
statale in materia, fondata sull'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
   4.3. - La difesa provinciale rileva, infine, come la stessa difesa
erariale  abbia  dato  atto,  nella  sua memoria di costituzione, che
l'impugnato  decreto  ministeriale  17  ottobre  2007 contiene regole
dettagliate e non criteri minimi uniformi.
                       Considerato in diritto
   1.  -  La Provincia autonoma di Trento chiede l'annullamento degli
articoli  da  1  a  7  e  relativi  allegati del decreto del Ministro
dell'Ambiente  e  della  Tutela  del territorio e del mare 17 ottobre
2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione  relative  a  Zone  speciali di conservazione (ZSC) e a
Zone di protezione speciale (ZPS)».
   La   ricorrente   sostiene   che  tali  disposizioni  del  decreto
impugnato, le quali recano una articolata ed estremamente dettagliata
disciplina  per  la  conservazione  o  la  gestione  di  tali aree di
interesse  naturalistico,  prevedendo  un  obbligo  di adeguamento da
parte  delle  Regioni  e  delle Province autonome, anche ad eventuale
integrazione  di  previsioni  gia'  esistenti (artt. 2, comma 2, e 3,
comma  1), sono lesive della sua sfera di attribuzione costituzionale
sotto due diversi profili:
     a) in via derivata per l'illegittimita' dell'art. 1, comma 1226,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2007), di cui tale decreto e' applicazione (a sua volta impugnato, in
via principale, con il ricorso n. 13 del 2007);
     b)  in ragione di propri vizi, ulteriori ed autonomi rispetto al
primo.
   Sotto il primo profilo, la Provincia autonoma di Trento censura il
decreto  17  ottobre  2007  lamentando  che  non  rientrerebbe  nella
competenza   statale  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie  in
materia   di   ZSC  e  ZPS,  dovendo  queste  ultime  essere  attuate
direttamente  dalle  Province,  competenti  in  materia,  cosa che le
stesse avrebbero peraltro gia' fatto.
   La  ricorrente  lamenta,  poi,  che,  in  ogni  caso, lo Stato non
potrebbe  vincolare  le  Province  autonome  in  una  materia di loro
competenza mediante un atto sublegislativo.
   Sotto  il  secondo  profilo  la  ricorrente  sostiene che numerose
disposizioni (in particolare tutte le previsioni diverse dall'art. 2,
comma  4,  dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, e dall'art. 6) dell'impugnato
decreto  ministeriale sarebbero estranee al conferimento normativo di
cui  al  comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e cio' si
tradurrebbe  in  una  lesione  delle  competenze costituzionali della
Provincia  autonoma,  che  verrebbe  ad  essere  assoggettata  ad una
disciplina  che  il  Ministro  non  aveva  il  potere  di adottare. E
lamenta,   altresi',   la   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  in  quanto  il Ministro, in assenza di una norma sul
punto  nel  comma  1226,  ma  a  fronte della obiettiva incidenza del
decreto  ministeriale  su  competenze  regionali  e  provinciali,  si
sarebbe  limitato  a  chiedere  il  parere  e  non  avrebbe acquisito
l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.
   2.  -  Deve, anzitutto, rilevarsi l'inammissibilita' delle censure
proposte dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  marzo  1974, n. 279 (Norme di
attuazione  dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige
in   materia   di   minime  proprieta'  colturali,  caccia  e  pesca,
agricoltura e foreste); al decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige  in  materia di comunicazioni e trasporti di
interesse provinciale); al decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio  1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di trasferimento alle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali
dello  Stato  e  della  Regione);  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed  opere pubbliche); al decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale  della  regione
Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche
e  di  concessioni  di  grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico,
produzione  e  distribuzione  di  energia  elettrica); al decreto del
Presidente   della   Repubblica  28  marzo  1975,  n. 474  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige in
materia  di  igiene  e  sanita),  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige concernenti integrazioni alle
norme  di  attuazione  in  materia  di igiene e sanita' approvate con
d.P.R.  28  marzo  1975,  n. 474),  ed  all'art.  8  del  decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla
Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle Province autonome di Trento e
Bolzano   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).
   Tali parametri sono, infatti, soltanto indicati nel ricorso, ma la
loro violazione risulta del tutto priva di argomentazione.
   3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
   3.1.  -  Si deve innanzitutto ricordare che la questione di cui si
discute  si  inquadra  nel procedimento di attuazione della direttiva
92/43/CEE,  diretta a costituire la cosiddetta rete ecologica «Natura
2000»   e  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali  e  della  flora  e  della fauna selvatiche, nonche' nel
procedimento di attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la
conservazione  degli  uccelli  selvatici,  la quale e' stata inserita
nella  rete «Natura 2000» dal decreto del Presidente della Repubblica
8  settembre  1997,  n. 357,  di  recepimento  della citata direttiva
92/43/CEE.
   Il  procedimento  relativo all'attuazione delle predette direttive
prevede:  una  «individuazione» dei siti da considerare come «siti di
importanza  comunitaria»  (SIC),  effettuata  dalle  Regioni  e dalle
Province  autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte
dello Stato membro, alla Commissione europea; l'approvazione da parte
di  quest'ultima  dell'elenco  dei  siti;  la scelta, sempre da parte
della   Commissione,   di  quelli  che  essa  ritiene  di  importanza
naturalistica  tale  da  essere  considerati  come  «zone speciali di
conservazione»  (ZSC)  o come «zone di protezione speciale» (ZPS); ed
infine la «designazione» (equivalente alla tradizionale «istituzione»
dei  parchi  e  delle  riserve)  di detti siti come ZSC o come ZPS da
parte  dello  stesso  Stato  membro, il quale nel frattempo ha dovuto
classificare  detti  siti  medesimi  in  una delle tipologie di «aree
protette».
   E',  infine,  da precisare che nel caso delle Province di Trento e
Bolzano  la «designazione» delle ZSC e delle ZPS avviene d'intesa con
lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  5 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione  del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale),  integrato  dall'art. 8, comma 3, della legge 6 dicembre
1991,   n. 394   (Legge   quadro  sulle  aree  protette),  norme  che
costituiscono principi generali dell'ordinamento (sentenza n. 378 del
2006).
   3.2. - Il caso di specie all'esame della Corte concerne un momento
essenziale  di  detto procedimento, e cioe' l'adozione da parte della
Provincia autonoma di Trento delle «misure di conservazione», e cioe'
delle  norme  che  costituiscono  lo  statuto  vincolistico dell'area
protetta  denominata  «zona speciale di conservazione» (ZSC), o «zona
di protezione speciale» (ZPS).
   Questa Corte, inoltre, con sentenza n. 104 del 2008, ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  predetto  art.  1, comma 1226,
della  legge  n. 296  del 2006, proprio nella parte in cui obbliga le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano a rispettare i criteri
minimi   uniformi  definiti  dal  decreto  ministeriale  oggetto  del
presente ricorso.
   Detta  sentenza  ha in particolare posto in evidenza che, ai sensi
dell'art.  8,  numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,  le  Province autonome hanno una potesta' legislativa primaria
in  materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» e
che  pertanto spetta a dette province dare concreta attuazione per il
loro   territorio   alla   direttiva   92/43/CEE  ed  alla  direttiva
79/409/CEE.  Ed  ha  ritenuto  che,  in virtu' di questa prescrizione
statutaria,  il  legislatore  statale  non puo' imporre alle province
autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di conservazione,
«ai "criteri minimi uniformi" di un emanando decreto ministeriale».
   Non  puo'  negarsi,  dunque,  che  il decreto ministeriale oggetto
della  presente  controversia  sia in patente contrasto con la citata
sentenza  n. 104  del 2008 e che, con la sopravvenuta caducazione per
illegittimita'  costituzionale  della  norma legislativa di base, sia
venuta meno anche la legittimita' del decreto ministeriale che quella
norma prevedeva.
   3.3.   -   Deve   conseguentemente   dichiararsi  l'illegittimita'
dell'impugnato  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio   e   del   mare,  in  quanto  lesivo  delle  attribuzioni
costituzionali della Provincia autonoma di Trento.
   3.4. - Gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad
entrambe  le  Province  autonome,  devono  essere  estesi  anche alla
Provincia autonoma di Bolzano.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  non  spettava  allo  Stato  imporre  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  conformarsi  al decreto del
Ministro  dell'Ambiente  e  della Tutela del territorio e del mare 17
ottobre  2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure  di  conservazione  relative  a Zone speciali di conservazione
(ZSC)  e  a  Zone  di  protezione  speciale (ZPS)», e, per l'effetto,
annulla  gli  articoli  da  1  a  7  e relativi allegati del predetto
decreto,  nella  parte  in  cui  si  riferiscono  anche alle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola