N. 330 SENTENZA 30 luglio - 1 agosto 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  senatore  per  il  delitto  di  diffamazione  a  mezzo stampa -
  Delibera   di  insindacabilita'  del  Sentato  della  Repubblica  -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal
  giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Milano -
  Eccezione  di  inammissibilita'  per omessa riproduzaione nell'atto
  introduttivo delle dichiarazioni del parlamentare - Reiezione.
- Deliberazione  Senato  della  Repubblica,  30  gennaio  2007  (doc.
  IV-ter, n. 2-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un  senatore  per  il  delitto  di  diffamazione  a  mezzo stampa -
  Delibera   di   insindacabilita'  del  Senato  della  Repubblica  -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello Stato sollevato dal
  giudice  per  le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Non
  riconducibilita' delle opinioni espresse dal senatore all'esercizio
  della  funzione  parlamentare  -  Non  spettanza  al  Senato  della
  Repubblica  della  potesta'  esercitata  - Conseguente annullamento
  della deliberazione di insindacabilita'.
- Deliberazione  Senato  della  Repubblica,  30  gennaio  2007  (doc.
  IV-ter, n. 2-A).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.33 del 6-8-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
   Paolo  MADDALENA,  Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
30  gennaio  2007 (Doc IV-ter, n. 2-A), relativa all'insindacabilita'
delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, nei confronti
di  Giancarlo  Caselli,  gia'  Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, e di altri magistrati, promosso con ricorso del
giudice   per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano,
notificato  il  5 marzo 2008, depositato in cancelleria il successivo
20  marzo,  iscritto al n. 11 del registro conflitti tra poteri dello
Stato 2007, fase di merito.
   Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
   Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
   Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
                          Ritenuto in fatto
   1. -  Con  ricorso  dell'8  maggio 2007 il Giudice per le indagini
preliminari   del  Tribunale  di  Milano  ha  promosso  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica,  in  relazione  alla delibera adottata il 30 gennaio 2007
(Doc.  IV-ter,  n. 2-A),  con la quale - in conformita' alla proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - e' stato
dichiarato  che  i fatti per i quali il senatore Raffaele Iannuzzi e'
sottoposto  a  procedimento  penale  per il delitto di diffamazione a
mezzo   stampa   riguardano   opinioni   espresse   da   quest'ultimo
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono,  quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   1.2. -   Riferisce  il  giudice  ricorrente  che  il  procedimento
pendente  davanti  a se' vede il senatore Iannuzzi imputato del reato
sopra cennato commesso ai danni di Giancarlo Caselli, Guido Lo Forte,
Roberto  Scarpinato e di Gioacchino Natoli, i quali, nelle rispettive
qualita'   di   Procuratore   della   Repubblica,  Procuratori  della
Repubblica  Aggiunti  e  Sostituto Procuratore presso il Tribunale di
Palermo, hanno ritenuto che la loro reputazione fosse stata offesa da
un  articolo  pubblicato  il  23  ottobre  2003  dal  quotidiano  «Il
Giornale».
   Il  ricorrente  illustra  la condotta delittuosa sottoposta al suo
giudizio  riportando il testo dell'articolo sopra indicato intitolato
«Travolto  dai  veleni  di  Palermo  e dalle profezie sulla mafia: ma
anche  i  DS  isolano  Violante»,  con  il  quale  l'imputato avrebbe
denunciato  presunti  interessamenti da parte dell'on. Violante sulla
Procura  di  Palermo  onde  orientarne,  a fini politici, l'attivita'
investigativa antimafia per mezzo dei magistrati sopra citati.
   Il  G.I.P.,  nel  rilevare  che, nel caso di specie, ricorrono sia
l'elemento   soggettivo   che   oggettivo   richiesti   dalla   Corte
costituzionale  quali presupposti per l'ammissibilita' del conflitto,
osserva  che  dalla  relazione  della  Giunta  delle elezioni e delle
immunita'  parlamentari  non  sarebbe  emerso alcun atto tipico della
funzione  parlamentare  cui  ricollegare  le  frasi  per  le quali il
senatore  e'  imputato,  ma  solo un generico riferimento all'impegno
politico  dallo  stesso  svolto sui temi della criminalita' mafiosa e
del suo contrasto.
   In  ragione  di  cio',  il  ricorrente chiede l'annullamento della
delibera   impugnata,  in  quanto  sulla  base  della  giurisprudenza
costituzionale  la  garanzia  di  cui all'art. 68, primo comma, della
Costituzione   opera   nei  soli  casi  in  cui  sussiste  un  «nesso
funzionale»   tra   attivita'   divulgativa   esterna   e   attivita'
parlamentare, rientrando in tale ultima nozione tutti quegli atti che
risultano  estrinsecazione  delle  funzioni  proprie dei membri delle
Camere.
   2. -  Il  conflitto  e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 37 del 21 febbraio 2008.
   2.1. -  Il  ricorso,  unitamente alla suddetta ordinanza, e' stato
notificato al Senato della Repubblica il 5 marzo 2008 e depositato il
successivo 20 marzo.
   3.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio il Senato della Repubblica
chiedendo che la Corte dichiari la non fondatezza del ricorso.
   La  difesa  del  Senato  della Repubblica riporta quanto affermato
dalla  Giunta  delle  elezioni  e  delle immunita' parlamentari e, in
particolare,   la   circostanza  che  le  dichiarazioni  oggetto  del
procedimento  penale  a  carico del senatore Iannuzzi rientrano nella
garanzia  di cui all'art. 68 della Costituzione, in quanto, avendo ad
oggetto  la  lotta  alla criminalita' mafiosa, riguardano un tema sul
quale  l'imputato ha profuso il proprio impegno politico e, pertanto,
si  sostanziano  in  una riproduzione dell'attivita' politica da egli
svolta.
   Sulla  base  di  tali  premesse  la  difesa  ritiene  che si debba
superare  la  giurisprudenza  costituzionale  che ritiene coperte dal
principio  di insindacabilita' le sole dichiarazioni rese fuori dalla
attivita'  parlamentare  che siano riproduttive di quest'ultima e che
siano rispetto ad essa sostanzialmente contestuali.
   4. -   In   prossimita'  dell'udienza  pubblica  il  Senato  della
Repubblica  ha  depositato  memoria  con  la  quale, oltre a ribadire
quanto  dedotto  nell'atto di costituzione, ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.
   In  particolare, la difesa del Senato della Repubblica ritiene che
il   ricorso  introduttivo  del  giudizio  sia  privo  del  requisito
dell'autosufficienza,  in  quanto  il  ricorrente  si  e'  limitato a
riportare  l'articolo  a  firma  del  senatore Iannuzzi asseritamente
diffamatorio, impedendo, cosi', alla Corte di «acquisire gli elementi
necessari  a  verificare  la  sussistenza del nesso funzionale fra le
dichiarazioni  che  sono  contenute  in  tale  articolo e l'attivita'
parlamentare svolta intra moenia dallo stesso senatore».
                       Considerato in diritto
   1. -  Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari del Tribunale di
Milano,  con  ricorso  dell'  8 maggio 2007, ha proposto conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica  in relazione alla deliberazione del 30 gennaio 2007 (Doc.
IV-ter,  n. 2-A) con la quale, in conformita' alla proposta formulata
dalla  Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, e' stato
dichiarato che i fatti per i quali e' in corso un procedimento penale
a  carico  del  senatore  Raffaele  Iannuzzi  costituiscono  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni e sono, pertanto, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
   Il  ricorrente  espone  che  il  senatore e' imputato del reato di
diffamazione a mezzo stampa in relazione al contenuto dell'articolo a
sua  firma  apparso sul quotidiano «Il Giornale» del 23 ottobre 2003,
intitolato  «Travolto  dai  veleni  di Palermo e dalle profezie sulla
mafia:  ma  anche  i  DS  isolano Violante», ritenuto offensivo della
reputazione di alcuni magistrati della Procura di Palermo.
   Il  G.I.P.  nel proprio ricorso riporta il capo di imputazione nel
quale  vengono  contestate  al parlamentare le affermazioni da questo
rese  e  contenute  nel  cennato  articolo  con le quali egli avrebbe
denunciato  presunte  manovre  politiche  che  avrebbero coinvolto la
Procura   di   Palermo   onde  orientarne  l'attivita'  investigativa
antimafia.
   Il  ricorrente,  diversamente da quanto ritenuto nella delibera di
insindacabilita', ritiene che nel caso di specie non possa operare la
garanzia  di  cui all'art. 68 della Costituzione, in quanto non vi e'
alcun  atto  parlamentare tipico cui poter collegare le dichiarazioni
sottoposte al suo giudizio.
   2. -  Preliminarmente,  deve  essere ribadita l'ammissibilita' del
conflitto,  sussistendone  i presupposti soggettivi e oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 37 del 2008.
   2.1. -    Non    e'   fondata,   al   riguardo,   l'eccezione   di
inammissibilita' sollevata dalla difesa del Senato della Repubblica e
volta  ad  affermare  che il giudice ricorrente non avrebbe riportato
nell'atto introduttivo del giudizio le espressioni del senatore sulle
quali verte il conflitto.
   Nel    ricorso,   infatti,   il   giudice   ricorrente   riproduce
l'imputazione  formulata  dal  pubblico  ministero  nella  quale sono
riportate  le  affermazioni  ritenute offensive della reputazione dei
magistrati   della   Procura   di  Palermo  coinvolti  nella  vicenda
denunciata dall'imputato.

   Tale  circostanza fa si' che non ricorra la denunciata carenza del
requisito dell'autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio e,
quindi,   lo   stesso   risulta   inidoneo   a   consentire  l'esatta
identificazione  delle  dichiarazioni  rese  dal  parlamentare  extra
moenia.
   3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
   Secondo   la   costante   giurisprudenza   di  questa  Corte,  per
l'esistenza  di  un  nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra
moenia  da  un  parlamentare  e  l'espletamento delle sue funzioni di
membro  del  Parlamento -  alla  quale  e' subordinata la prerogativa
dell'insindacabilita'   di   cui  all'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione -  e'  necessario  che tali dichiarazioni possano essere
identificate    come    espressione   dell'esercizio   di   attivita'
parlamentare (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000).
   Nel caso in esame risulta l'assoluta mancanza di qualsivoglia atto
parlamentare  cui poter ricondurre le dichiarazioni rese extra moenia
dal  parlamentare;  e la stessa difesa del Senato della Repubblica si
e'  limitata  a  rilevare che esse riguardano i temi della lotta alla
criminalita'  sui  quali  l'imputato  ha  profuso  il proprio impegno
politico.
   Sul  punto  e'  sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa
Corte secondo la quale il mero riferimento all'attivita' parlamentare
o  comunque  all'inerenza  a  temi  di  rilievo  generale  (pur anche
dibattuti  in  Parlamento),  entro  cui  le  dichiarazioni si possano
collocare,  non  vale  in  se'  a  connotarle  quali espressive della
funzione,  ove  esse,  non costituendo la sostanziale riproduzione di
specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle
proprie  attribuzioni,  siano  non  gia'  il  riflesso  del peculiare
contributo  che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita
parlamentare  mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale
coperto  dall'insindacabilita',  a  garanzia  delle prerogative delle
Camere  e non di un «privilegio personale [...] conseguente alla mera
"qualita'"   di   parlamentare»:   sentenza   n. 120  del  2004),  ma
un'ulteriore   e   diversa   articolazione  di  siffatto  contributo,
elaborata  ed  offerta  alla  pubblica  opinione nell'esercizio della
libera  manifestazione  del  pensiero assicurata a tutti dall'art. 21
della Costituzione (sentenze n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007).
   4.  - In conclusione, le dichiarazioni del senatore non riguardano
l'esercizio  della  funzione  parlamentare. L'impugnata deliberazione
del  Senato  della  Repubblica  di  insindacabilita' delle stesse non
rientra,  quindi,  nell'ambito  di  applicazione  dell'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  ledendo  le attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria ricorrente e deve, conseguentemente, essere annullata.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che
i  fatti  per  i quali e' in corso davanti al Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale di Milano il procedimento penale a carico
del  senatore  Raffaele  lannuzzi,  di  cui  al  ricorso in epigrafe,
costituiscono   opinioni   espresse   da  un  membro  del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
   Annulla,  per  l'effetto,  la  deliberazione  di  insindacabilita'
adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 gennaio 2007
(Doc. IV-ter, n. 2-A).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1° agosto 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola