N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 2007

Ordinanza  del  15  novembre 2007 emessa dal Tribunale di Palermo nel
procedimento civile promosso da F.F. contro Ministero delle salute

Sanita'  pubblica  -  Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
  complicanze   di   tipo   irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni
  obbligatorie,  trasfusioni  e  somministrazioni  -  Attribuzione ai
  soggetti  che  presentino  danni irreversibili derivanti da epatite
  contagiata  a  seguito di somministrazione di derivati del sangue -
  Mancata  previsione  -  Violazione  di  diritto  fondamentale della
  persona  -  Lesione  del principio di uguaglianza per disparita' di
  trattamento   di  situazioni  omogenee  con  riguardo  ai  soggetti
  contagiati  da  HIV  e  da epatite a seguito di somministrazione di
  sangue  e  agli  operatori  sanitari  che abbiano contratto l'una o
  l'altra  infezione in occasione e durante il servizio - Lesione del
  principio di tutela della salute e della garanzia assistenziale.
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38.
(GU n.39 del 17-9-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Nella  causa degli affari contenziosi civili in epigrafe indicata,
promossa  da:  F.  F.  rappresentato  e  difeso  dagli  avv. Antonino
Paleologo  e  Ermanno  Zancla presso il cui studio, in Palermo, viale
Leonardo  Da Vinci n. 65, ha eletto domicilio, contro Ministero della
sanita'  in  persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  dello  Stato,  presso  la  cui sede distrettuale per
legge   domicilia   in  Palermo,  nella  via  A.  De  Gasperi  n. 81,
all'udienza  del  15  novembre  2007,  ha dato lettura della seguente
ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                           I n  f a t t o
   Con ricorso depositato il 31 maggio 2004, F. F. Premesso:
     di essere stato sottoposto il 4 novembre 1983 a somministrazione
di siero antitetanico per in via intramuscolare;
     che  nel  marzo  2000  gli  era stata diagnosticata una «cirrosi
epatica   HCV   correlata»,   contratta   a  seguito  della  predetta
somministrazione di immunoglobulina umana;
     di  aver  avanzato in data 3 aprile 2001 richiesta di indennizzo
ex legge n. 210/1992 per la patologia sofferta;
     che  la  Commissione  medica  ospedaliera  competente  non aveva
riconosciuto    il    nesso    casuale    tra   la   somministrazione
dell'immunoglobulina e la patologia HCV correlata;
     di   aver  proposto  ricorso  amministrativo  avverso  il  detto
provvedimento, rimasto inevaso, agiva in giudizio contro il Ministero
della   salute   al  fine  di  ottenere  l'indennizzo  richiesto  con
decorrenza  dal  3 aprile 2001, oltre rivalutazione ed interessi fino
al saldo.
   Instaurato   il   contraddittorio,   il  Ministero  della  salute,
tardivamente  costituitosi  in  giudizio,  negava la fondatezza della
domanda  ex  adverso  proposta,  evidenziando  l'assenza  di nesso di
casualita'  tra la somministrazione di emoderivato dedotta in ricorso
e  la  patologia  di  cui  risulta  affetto  il Francofonte ed in via
subordinata,  nell'ipotesi  di accoglimento del ricorso, confutava il
diritto  del  ricorrente  ad  ottenere  rivalutazione e interessi sui
ratei arretrati maturati.
   Disposta  C.T.U.  medico  legale  al fine di accertare l'eventuale
nesso  di  causalita'  tra la somministrazione del serio antitetanico
avvenuta  nel 1983 e l'epatite HCV correlata sofferta dal ricorrente,
il  ricorrente,  preso  atto  dell'esito favorevole dell'accertamento
peritale,  con  note depositate il 12 gennaio 2007 evidenziava, sotto
diversi profili, il contrasto dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210
del  1992  nella parte in cui esclude l'indennizzo de quo ai soggetti
contagiati  da  epatite a seguito di somministrazione di emoderivati,
con gli artt. 2, 3, 32, 38 della Costituzione.
                         I n  d i r i t t o
   Cio' Premesso, il giudice solleva, sulla conforme istanza di parte
ricorrente,  la  questione  di costituzionalita' dell'art. 1, comma 2
della  legge  n. 210  del  25  febbraio 1992  nella  parte in cui non
prevede  il  diritto  all'indennizzo  di cui al comma 1, in favore di
coloro che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di
derivati   del   sangue,  limitando  il  dato  normativo  il  diritto
all'indennizzo   «anche  ai  soggetti  che  risultino  contagiati  da
infezioni  HIV  a  seguito  di  somministrazione  di  sangue  ed suoi
derivati».
   La  rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto
che,  indubbiamente,  dall'accoglimento  della  rilevata questione di
costituzionalita' dipende l'accoglimento della domanda nel merito.
   il  Ministero  convenuto ha invero limitato la propria difesa alla
dedotta  assenza  di  nesso  di causalita' tra la somministrazione di
immunoglobuline subita dal ricorrente nel 1983 e l'infezione da virus
HCV  allo  stesso  diagnosticata  nel  corso dell'anno 2000, sicche',
essendo  stata accertata in sede istruttoria la sussistenza del detto
nesso  eziologico,  non  sussistono  ulteriori eccezioni da esaminare
ostative all'accoglimento del ricorso.
   Il  c.t.u.  dott.  G. M., al quale e' stato affidato l'incarico di
accertare  l'eventuale  nesso  causale  tra  la malattia sofferta dal
ricorrente,  cirrosi  epatica HCV correlata, e la somministrazione di
siero   antitetanico   subita   nel   1983,   ha   infatti   concluso
l'accertamento  sottolineando  «... non essendo presenti nel paziente
ulteriori  possibili  fonti  di contagio, appare del tutto plausibile
che  l'infezione  da  virus epatico C sia stata trasmessa mediante la
somministrazione  di  immunoglobuline  umane  specifiche  subita  nel
1983».
   Il  consulente ha, poi, confutato la valutazione del caso espressa
dalla  Commissione  medica ospedaliera competente, che aveva espresso
il  giudizio  «NON  esiste  nesso  causale tra la somministrazione di
emoderivati  e  l'infermita'  "cirrosi  epatica  HCV"  in  quanto non
esistono  in  letteratura  medica  casi  di  infezione  epatica  dopo
somministrazione  per via intramuscolo di emoderivati», evidenziando,
in  primo  luogo da un punto di vista scientifico, la possibilita' di
trasmissione  del virus attraverso la somministrazione di emoderivati
e  richiamando  un case report, pubblicato su rivista scientifica, in
cui  veniva  descritto  un  caso  di  contagio  da  HCV  successivo a
sieroprofilassi antitetanica.
   Spiegato   che  le  immunoglobuline  antitetano  vengono  ottenute
mediante  un  complesso meccanismo di filtrazione di sangue umano, il
dott.   Migliore   ha  poi  evidenziato  che  nel  1983,  data  della
somministrazione richiamata in ricorso, non era stato ancora rilevato
l'agente  patogeno-Virus  dell'epatite C, identificato solo nel 1989,
sicche'   allora  lo  screening  per  anticorpo  HCV  del  sangue  da
utilizzare   per  l'antitetanica  non  era  ancora  possibile,  cosi'
rendendo elevate le possibilita' di contagio.
   Per  le  dette  ragioni,  accertato  il  nesso  di  causalita' tra
l'epatite  sofferta  dal  ricorrente  e  la somministrazione di siero
antitetanico  con  immunoglobulina umana, qualora l'indennizzo di cui
al comma 1 dell'art. 1 della legge richiamata fosse estensibile anche
ai  soggetti  che  risultano  contagiati  da  epatiti  a  seguito  di
somministrazione    di   derivati   del   sangue,   nulla   osterebbe
all'accoglimento della domanda.
   La  norma citata peraltro, diversamente da come auspicato da parte
ricorrente,   non  consente  l'interpretazione  estensiva  idonea  ad
includere  tra  gli aventi diritto all'indennizzo anche i danneggiati
da  epatite  contratte  per  somministrazione,  dovendosi condividere
l'esegesi  della  suprema  Corte  secondo  cui  (cfr. Cass., sez. L.,
sentenza   n. 12946  del  16  giugno  2005)  il  titolo  della  legge
(«Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione  di  emoderivati»)  non  puo' valere ed estendere la
tutela al di la' delle ipotesi specificamente descritte nei primi tre
commi dell'art. 1.
   Cio'   premesso,   secondo   il   giudicante   la   questione   di
costituzionalita'  nella  norma indicata e' altresi' da valutarsi non
manifestamente  infondata  per  contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38
della Costituzione.
   Come   pacifico   nella  giurisprudenza  della  suprema  Corte  di
cassazione,  l'indennizzo  ai  soggetti  danneggiati  da vaccinazioni
obbligatorie,  trasfusioni  ed  emoderivati, di cui alla legge n. 210
del  1992,  ha natura assistenziale in senso lato (riconducibile agli
articoli  2 e 38 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato
in ragione del dovere di solidarieta' sociale che sullo stesso grava.
   Inoltre,  la prestazione indennitaria di cui si e' fatto carico lo
Stato  e'  altresi'  correlata all'obbligo di tutela del diritto alla
salute  previsto  dall'art.  32  Cost., che la Costituzione riconosce
come   fondamentale   diritto   dell'individuo   e   interesse  della
collettivita'.
   Orbene,  con la legge n. 210 del 1992, che disciplina l'indennizzo
ai  soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed
emoderivati,  anche  a  seguito  dei  ripetuti interventi della Corte
costituzionale  (in  particolare  sentenza  n. 476/2002),  sono state
sostanzialmente  assimilate la situazione dei soggetti danneggiati da
HIV  con  quelli  danneggiati  da  epatite,  estendendo  l'indennizzo
previsto  per i primi anche agli altri ad eccezione che per l'ipotesi
per cui e' causa.
   Invero,  sottolineato che dal combinato disposto dei commi 1, 2 (a
seguito  dell'intervento  della  Corte  costituzionale  con  sentenza
n. 476/2002)  hanno  diritto  all'indennizzo  de quo tutti i soggetti
contagiati sia da HIV che da epatite a seguito di somministrazione di
sangue  (emotrasfusione  di  cui  al  comma 3), nonche' gli operatori
sanitari   che  hanno  contratto  l'una  o  l'altra  l'infezione,  in
occasione  e  durante  il  servizio,  entrando in contatto con sangue
infetto  e  altresi',  solamente  i  contagiati da HIV, e non anche i
contagiati da epatite, esclusivamente nel caso di somministrazione di
emoderivati,  appare  plausibile  il  contrasto  della  norma  con il
principio di eguaglianza costituzionale.
   In  altre parole, la mancata previsione del diritto all'indennizzo
a  favore  dei soggetti danneggiati da danni di tipo irreversibile da
epatite  solo  nell'ipotesi  in  cui  il  contagio  sia  avvenuto per
somministrazione  di  emoderivato,  determina una grave disparita' di
trattamento  di  costoro  rispetto coloro che per le medesime ragioni
hanno contratto l'HIV.
   Detta   disparita'   di   trattamento   e'   poi   particolarmente
ingiustificata tenuto conto del fatto che sussistono strette analogie
tra   l'infezione  da  HIV  e  quella  da  HCV,  in  quanto  entrambe
caratterizzate  da  prognosi  sfavorevole  e causate da agenti virali
trasmissibili  attraverso  il  sangue  e/o fluidi biologici e proprio
detta analogia pare, infatti, sottendere la scelta del legislatore di
prevedere l'indennizzo de quo per entrambe le patologie.
   L'assenza  di tutela per la categoria predetta sembra quindi porsi
in  contrasto  con  gli  art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale
disparita'  di  trattamento di identiche situazioni di fatto, nonche'
con  gli  artt.  2, 32 e 38 della costituzione poiche' non sussistono
prima  facie  ragioni  per  cui  la  tutela  della salute, e con essa
l'assistenza   sociale   correlata,  dovrebbero  essere  diversamente
orientate solo nell'ipotesi de quo, con riferimento ai danneggiati da
epatite o da HIV.
   Parafrasando   quanto  ritenuto  dalla  Corte  costituzionale  nel
giudizio  di  costituzionalita' del medesimo articolo di legge di cui
oggi   si  deduce  l'incostituzionalita',  nella  parte  in  cui  non
estendeva  il  detto indennizzo anche agli operatori sanitari che, in
occasione del servizio e durante il medesimo avessero riportato danni
permanenti,  conseguenti  a infezione contratta a seguito di contatto
con  sangue  e  suoi  derivati  provenienti  da  soggetti  affetti da
epatite,  va sottolineato che la ragione indennitaria, che giustifica
le misure a vantaggio delle categorie previste, vale allo stesso modo
per  la categoria di soggetti non prevista e dunque esclusa, sicche',
non  si  comprende,  se  non  come  una dimenticanza del legislatore,
perche'  il danneggiato a seguito di somministrazione di emoderivato,
nei  casi  indicati,  sia  ammesso al beneficio quando si abbia a che
fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso
legislatore,  valutando  i  due  tipi di patologie, li ha considerati
equivalenti,   ai   fini'   dell'indennizzo,  quando  esse  risultano
contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
agli  artt.  2,  3,  32  e  38  della  Costituzione,  la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210
deI 25 febbraio 1992 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze   di   tipo   irreversibile   a   causa  di  vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non
prevede  che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche ai
soggetti  che  presentino  danni  irreversibili  derivanti da epatiti
contagiate a seguito di somministrazione di derivati del sangue;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Palermo, addi' 15 novembre 2007
                         Il giudice: Barone