N. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2008

Ordinanza  del  27  maggio  2008  emessa dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Basilicata  sul ricorso proposto da Fri-El S.p.A ed
altra contro Regione Basilicata

Ambiente  (tutela  dell')  -  Regione  Basilicata  - Procedura per la
  costruzione  di  impianti eolici - Previsione fino all'approvazione
  del  Piano  Energetico  Ambientale Regionale (PIEAR) del divieto di
  autorizzazione  degli  impianti  non  rientranti  nei  limiti e non
  conformi  alle  valutazioni  di  cui  al Piano Energetico regionale
  della   Basilicata   approvato   con  Deliberazione  del  Consiglio
  regionale  26  giugno  2001,  n. 220  -  Violazione dei principi di
  uguaglianza,  di  liberta'  d'iniziativa economica privata, di buon
  andamento  della pubblica amministrazione - Violazione dei principi
  fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia.
- Legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, art. 3.
- Costituzione,  artt.  3,  41,  primo comma, 97, primo comma, e 117,
  comma terzo.
(GU n.39 del 17-9-2008 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  323  del  2007,  proposto dalla Fri-El S.p.A., in
persona  del  legale rappresentante pro tempore , e dalla Fri-El Anzi
S.r.l.,   in   persona   del  legale  rappresentante  pro  tempore  ,
rappresentate e difese dagli avv. Germana Cassar, Francesco Sciaudone
e  Flavio  Iacovone,  come  da  mandato  a  margine  del ricorso, con
domicilio  eletto  in  Potenza,  via  Rosica  n. 18, presso lo studio
legale dell'avv. Gerardo Donnoli;
   Contro  Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di
Giacomo,  come  da mandato in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo  del  giudizio  ed in virtu' della delibera G.R. n. 1343
del  9  ottobre  2007,  con  domicilio eletto in Potenza, viale della
Regione   Basilicata   presso   l'Ufficio   legale   dell'Ente,   per
l'accertamento  del  silenzio assenso, formatosi sull'istanza ex art.
12,   d.lgs.  n. 387/2003,  presentata  il  21  settembre  2006,  per
l'annullamento della del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007, con la quale
la  Regione Basilicata ha negato alla societa' ricorrente il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, e del presupposto
parere  tecnico,  emanato  dal  dirigente  dell'Ufficio energia della
Regione  Basilicata, previa disapplicazione e subordinatamente previa
remissione  alla  Corte  costituzionale  degli  artt.  3  e  6,  l.r.
n. 9/2007  per  contrasto  con gli artt. 2, 3, 41, 42, 47 e 117 della
Costituzione.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
   Viste le memorie difensive;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 3 aprile 2008 il dott.
Pasquale   Mastrantuono  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale;
                              F a t t o
   In  data  16 febbraio 2001 la societa' ricorrente stipulava con il
Comune  di  Anzi (PZ) una convenzione, con la quale il Comune di Anzi
concedeva  alla ricorrente per un periodo di 30 anni (rinnovabili per
altri  30  anni)  l'uso  di  terreni  di sua proprieta', affinche' vi
fossero  installati  aerogeneratori  per  la  produzione  di  energia
elettrica,  per un canone annuo pari all'1,5% dell'importo di energia
elettrica  fatturato  (inoltre  la  ricorrente si impegnava a fornire
energia  elettrica  «con  il  12%  di  sconto  rispetto  al prezzo di
mercato» e ad effettuare la manutenzione delle strade di servizio);
   A seguito di apposita domanda presentata dalla societa' ricorrente
il  29  novembre  2002  per  la  costruzione  di  un Parco eolico nel
territorio del Comune di Anzi, lungo il tratto di strada comunale che
collega  le  localita'  Cupolicchio  e  Acqua  la  Pila a ridosso del
confine con il Comune di Trivigno, che prevedeva l'installazione di 8
aerogeneratori  Vestas  V52,  alti  50  metri  ed aventi ciascuno una
potenza  nominale  di  850 KW per una potenza complessiva di 6,80 MW,
con  determinazione  dirigente  ufficio compatibilita' ambientale del
Dipartimento  ambiente  e  territorio della Regione Basilicata n. 798
del  17  luglio  2003  otteneva  per tale progetto ai sensi dell'art.
15, comma  1, l.r. n. 47/1998 l'esenzione (per la durata di due anni)
dalla    procedura    di    Valutazione    di   Impatto   Ambientale,
subordinatamente  all'ottemperanza  di  alcune  prescrizioni,  «fatti
salvi  i  pareri,  le autorizzazioni ed i nulla osta degli altri Enti
competenti», in quanto:
     1)  la  distanza del predetto Parco Eolico dai centri abitati di
Anzi,  Laurenzana  ed  Albano  era  tale  «da  rendere  la percezione
dell'impianto poco invasiva ed a basso impatto»;
     2)   l'area   non   era   soggetta   a   vincoli  urbanistici  o
paesaggistico,  ne'  a  limitazione di tipo ambientale o di carattere
geologico-geotecnico;
     3)  non  superava  gli standards di qualita' ambientale previsti
dalla  normativa  europea  (densita'  demografica,  interferenze  con
paesaggi  importanti  dal punto di vista storico e/o culturale) e non
interessava fiumi, laghi ed aree naturali protette;
     4)   il   progetto   risultava  conforme  ai  vigenti  strumenti
urbanistici ed i suoi effetti risultavano compatibili con le esigenze
di tutela igienico-sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente;
   All'epoca  era  vigente  l'atto  di  indirizzo  teso  al  corretto
inserimento  nel  paesaggio degli impianti eolici, approvato con del.
G.R.  n. 1138  del  24  giugno 2002; tale atto di indirizzo prevedeva
che:
     1)
doveva   essere   prodotta   la seguente   documentazione:   progetto
definitivo,   certificazione   di   conformita'  ed  idoneita'  degli
areogeneratori, modalita' di allaccio alla rete elettrica, nulla osta
paesaggistico  (in  caso  di  vincolo  paesistico),  nulla osta Forze
Armate  (in  caso  di  servitu'  militare),  progetto  di dismissione
dell'impianto  eolico  munito  di idonee garanzie e Studio di impatto
ambientale  con riferimento al territorio, alla flora, alla fauna, al
rumore,  al  rischio  di  incidenti,  all'impatto  percettivo  ed  al
patrimonio storico-monumentale e paesistico-ambientale;
     2)
gli  impianti eolici non potevano essere realizzati presso i seguenti
siti:
      a)  aree di nidificazione e di caccia dei rapaci di pregio o di
altri uccelli rari che utilizzano pareti rocciose;
      b)   aree  prossime  a  grotte  utilizzate  da  popolazioni  di
chirotteri;
      c)  aree di corridoio per l'avifauna migratoria, interessate da
flussi costanti di uccelli nei periodi primaverili ed autunnali, come
valichi, gole montane, estuari e zone umide;
      d) aree interessate dalla presenza di alberi di alto fusto;
      e)  zone  A dei parchi nazionali e regionali e zona 1 del Parco
nazionale del Pollino;
      f)  zone classificate dai piani paesistici di valore percettivo
naturalistico eccezionale ed elevato;
      f) aree archeologiche e di emergenze monumentali comprensive di
una fascia di rispetto di 1 Km;
      g) fasce costiere ionica e tirrenica;
      h) ambito urbano;
      i)  aree  soggette  a  vincolo  paesaggistico  da  parte  della
Soprintendenza;
      l) oasi del WWF e riserve statali e regionali;
      m)  le  seguenti  aree  del  paesaggio  agrario  antico: Daunia
interna   (caratterizzata   da  testimonianze  archeologiche  tra  il
Neolitico  e  l'eta'  Romana),  Murgia  Materana  (caratterizzata  da
insediamenti  rupestri particolarmente complessi), Potentino Centrale
e  Collina  Materana (caratterizzata da centri fortificati e ville di
eta' romana), fascia ionica per una profondita' di 10 Km. dalla linea
della  costa (coincidente con le colonie greche), Enotria della Valle
del  Sauro  (ricadente  nei territori comunali di Guardia Perticara e
Armento),  Grumentina  (caratterizzata da forme di centurizzazione di
eta'  repubblicana)  e  Tirrenica  (caratterizzata  da ritrovamenti e
testimonianze archeologiche di notevole entita);
   In  data  7  novembre  2003  la  societa'  ricorrente  trasmetteva
all'Ufficio  compatibilita'  ambientale  della  Regione Basilicata un
nuovo   progetto,   il   quale   prevedeva   l'installazione   di   8
aerogeneratori  piu' potenti, tipo Vestas V80 con potenza nominale di
2,00 MW per una potenza complessiva dell'intero Parco eolico di 16,00
MW:   tale  nuovo  progetto  veniva  giudicato  conforme  ai  vigenti
strumenti  urbanistici  ed i suoi effetti risultavano compatibili con
le   esigenze   di   tutela   igienico-sanitaria  e  di  salvaguardia
dell'ambiente e percio' veniva approvato con determinazione dirigente
Ufficio  compatibilita'  ambientale  Regione  Basilicata n. 37 del 27
gennaio  2004,  con  la prescrizione (prevista dall'Atto di indirizzo
per  il  corretto  inserimento  nel  paesaggio degli impianti eolici,
approvato  con  del.  G.R.  n. 1138  del  24  giugno 2002) che «prima
dell'inizio   dei  lavori»la  ricorrente  doveva  presentare  «idonee
garanzie», con le quali si assicurava «la dismissione dell'impianto a
fine   utilizzo   di   importo  pari  ai  costi  di  smantellamento»,
determinati  con  il progetto di dismissione dell'impianto, approvato
dall'ufficio compatibilita' ambientale;
   Con  del.  G.R.  n. 2920  del  13  dicembre  2004  (pubblicata nel
Bollettino  ufficiale  regionale  del  22  dicembre  2004) la Regione
Basilicata  approvava  un  nuovo  atto  di  indirizzo per il corretto
inserimento  degli  impianti  eolici  sul  territorio  regionale,  in
sostituzione  del  precedente  atto  di indirizzo, approvato con del.
G.R.  n. 1138  del  24  giugno  2002;  quest'ultimo atto di indirizzo
prevedeva:
     1)
l'obbligo  di allegare, oltre alla documentazione gia' indicata dalla
precedente   del   G.R.  n. 1138  del  24  giugno  2002,  uno  studio
anemologico  di  durata  «non  meno  di  un  anno»,  la  carta  delle
interferenze  visive,  lo  studio  delle migrazioni diurne e notturne
dell'avifauna   durante   il   periodo  primaverile  ed  autunnale  e
l'indicazione  cartografica  in  scala  adeguata  della direzione dei
venti dominanti;
     2)
con  riferimento  ai  siti,  dove  non potevano essere realizzati gli
impianti eolici, venivano previste le seguenti differenze:
      a) veniva vietata l'installazione di impianti eolici, oltre che
nelle   pareti  rocciose,  anche  nelle  zone  umide  delle  aree  di
nidificazione  e  di  caccia  dei rapaci di pregio o di altri uccelli
rari  ed il divieto di realizzazione di impianti eolici veniva esteso
anche ad una fascia di rispetto di 5 km da tali aree;
      b) il divieto di installazione di impianti eolici veniva esteso
ad fascia di rispetto di 5 km dalle aree prossime a grotte utilizzate
da  popolazioni  di chirotteri e ad una fascia di 2 km. dalle aree di
corridoio  per  l'avifauna migratoria, interessate da flussi costanti
di  uccelli  nei periodi primaverili ed autunnali, come valichi, gole
montane,  estuari  e  zone umide e dalle oasi del WWF e dalle riserve
statali e regionali;
      c) oltre alle aree interessate dalla presenza di alberi di alto
fusto,  l'incompatibilita'  assoluta  con  gli impianti eolici veniva
sancita anche per le aree interessate dalla presenza di zone boscate;
      d)  veniva  statuito  il  divieto  di installazione di impianti
eolici in tutte le aree comprese nei Piani paesistici Regionali e nei
Parchi  nazionali  e  regionali  (il  precedente  atto  di indirizzo,
approvato  con  del.  G.R.  n. 1138  del  24  giugno  2002, prevedeva
soltanto  il divieto di realizzazione di impianti eolici nelle zone A
dei  parchi  nazionali  e regionali, nella zona 1 del Parco nazionale
del  Pollino e nelle zone classificate dai Piani paesistici di valore
percettivo naturalistico eccezionale ed elevato);
      e)   veniva   aumentata   la  fascia  di  rispetto  delle  aree
archeologiche e delle emergenze monumentali da 1 km a 2 km;
      f)  veniva previsto che gli impianti eolici non potevano essere
installati,  oltre  che  nell'ambito  urbano  e nelle aree soggette a
vincolo  paesaggistico  da  parte della Soprintendenza, anche per una
fascia   di   rispetto   di  2  km  dalle  aree  soggette  a  vincolo
paesaggistico  e  dal  centro  abitato e/o dalle aree edificabili dei
vigenti  strumenti  urbanistici  ed  anche  di 500 m. da ogni singola
abitazione;
      g)  veniva  pure stabilito che gli impianti eolici non potevano
essere realizzati, oltre che nelle fasce costiere ionica e tirrenica,
anche  per  una profondita' minima di 10 km dalla costa ionica e di 5
km  dalla  costa  tirrenica,  che aumentava a 10 km per tutte le aree
visibili;
      h)  venivano  confermati i divieti di installazioni di impianti
eolici  nelle  aree del paesaggio agrario antico, gia' indicate nella
precedente  del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, prevedendo una piu'
precisa  delimitazione  di  tali  aree  e  l'aumento  della fascia di
rispetto  da  10  km  a 15 km dalla linea della costa con riferimento
alla fascia ionica coincidente con le colonie greche;
     3)  venivano  previsti  i  seguenti  nuovi  siti  di  divieto di
installazione degli impianti eolici:
      a) corridoi di transito per grossi mammiferi (lupo);
      b)  siti di Importanza Comunitaria, comprensivi di una ascia di
rispetto di 5 km;
      c)  zone  di  protezione speciale, comprensive di una fascia di
rispetto di 10 km;
      d)  aree  fluviali,  zone  umide,  lacuali e dighe artificiali,
comprensive di una fascia di rispetto di 2 Km. dalle sponde;
      e)  aree  per  una  profondita'  di  2  km  per  ciascun lato e
ricadenti  in  aree  visibili  dalle strade e ferrovie per una fascia
compresa  tra  2  km  e  5  km  dalla  rete  viaria principale (cioe'
Autostrada    Salerno-Reggio    Calabria,    Raccordo    autostradale
Potenza-Autostrada  Salerno-Reggio  Calabria,  Strada  Statale n. 106
Jonica,   Bradanica,   Basentana,   Agrina,  Sinnica,  Potenza-Melfi,
Ferrandina-Matera,  Tito-Brienza e Fondovalle del Noce) e dalla linea
ferroviaria  e  le aree per una profondita' di 300 m per ciascun lato
con riferimento a tutte le altre Strade Statali e Provinciali;
      f)   il   divieto  di  realizzare  elettrodotti  aerei  per  il
collegamento dell'impianto eolico alla rete di energia elettrica e di
realizzare   impianti  eolici  nel  caso  di  mancanza  di  un'idonea
viabilita' esistente di accesso al sito;
      g)  luoghi  di pellegrinaggio, Monasteri, Abbazie, Cattedrali e
Castelli, comprensivi di una fascia di rispetto di 2 km;
      h)  aree calanchive, comprensive di una fascia di rispetto di 5
km;
      i)  aree,  indicate  a  rischio  «Medio»,  «Elevato»  e  «Molto
Elevato»  nei  Piani per la difesa dal Rischio Idrogeologico, redatti
dalle competenti Autorita' di Bacino;
      l) aree con pendenza superiore al 45%;
     4)   venivano   disciplinate   in   dettaglio   le   fasi  della
progettazione,  della  realizzazione  (la quale risultava subordinata
all'approvazione   del   progetto  esecutivo  da  parte  dell'Ufficio
compatibilita'  ambientale  della  Regione),  dell'esercizio  e della
dismissione degli impianti eolici;
     5)  veniva  puntualizzato che le norme di tale atto di indirizzo
in   commento,  relative  alla  disciplina  della  documentazione  da
allegare,  dei  siti  di  incompatibilita'  assoluta  e della fase di
progettazione,  si  applicavano anche ai progetti di impianti eolici,
per  i  quali  alla  data  di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre  2004 non si era ancora conclusa la procedura di screening o
nel caso di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex l.r.
n. 47/1998  non  era  stato  ancora  emanato  il  parere dal Comitato
tecnico  regionale  per  l'ambiente;  mentre  le norme, relative alla
disciplina  delle  fasi  della  realizzazione, dell'esercizio e della
dismissione,  si  applicavano  ai  progetti di impianti eolici, per i
quali  alla  data di adozione della del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004   non   era   ancora   stato  approvato  da  parte  dell'Ufficio
compatibilita' ambientale il progetto esecutivo;
   In  data  11 marzo 2005 il Comune di Anzi rilasciava alla societa'
ricorrente  il  permesso  di  costruire,  per  la  realizzazione  del
suddetto Parco eolico;
   In   data  1°  aprile  2005  la  societa'  ricorrente  trasmetteva
all'Ufficio  compatibilita'  ambientale  della  regione  il  progetto
esecutivo   per   la   costruzione   del  suddetto  impianto  eolico,
comprensivo  dei  ripristini vegetazionali e geomorfologici (relativi
alla  sistemazione finale di strade, piazzole e sottostazione), degli
elaborati   relativi   alla  sottostazione  elettrica,  dello  studio
geologico  di  dettaglio,  della  certificazione delle macchine e del
progetto  di  dismissione  dell'impianto a fine esercizio comprensivo
della determinazione dei costi di dismissione;
   In   data  31  maggio  2005  la  societa'  ricorrente  trasmetteva
all'Ufficio  compatibilita'  ambientale  della  regione  il  Piano di
monitoraggio  vegetazionale  ed  avifaunistico, previsto dall'Atto di
indirizzo  per  il  corretto inserimento nel paesaggio degli impianti
eolici, approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002;
   Con  determinazione  dirigente  ufficio  compatibilita' ambientale
Regione  Basilicata  n. 667 del 24 giugno 2005 venivano approvati sia
il  predetto  progetto  esecutivo che il citato Piano di Monitoraggio
vegetazionale ed avifaunistico, con le seguenti prescrizioni:
     1)
doveva  essere  installata  una  centralina  per  la  misurazione del
rumore, dei campi elettromagnetici e dei fattori meteoclimatici;
     2)  prima  dell'inizio  dei  lavori  doveva essere presentata, a
garanzia   della  dismissione  dell'impianto  a  fine  utilizzo,  una
fideiussione  bancaria  in  favore  della  regione  di importo pari a
290.000,00   €   ,   cioe'   pari  al  costo  di  smantellamento
dell'impianto  eolico  in  esame,  come  determinato  dal progetto di
dismissione  dell'impianto  (con  tale  determinazione  veniva  anche
affidato   all'ARPAB   il   compito   di   vigilare   sulla  puntuale
realizzazione del progetto esecutivo);
   In  data  29 giugno 2005 ed in data 18 luglio 2005 rispettivamente
l'Esercito  ed  il Dipartimento militare marittimo esprimevano parere
favorevole sul predetto progetto di Parco eolico;
   In  data 5 luglio 2005 l'Ufficio geologico ed attivita' estrattive
della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole;
   Con  nota  prot.  n. 3543  del  30 agosto 2005 l'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia per l'Italia meridionale
del Ministero delle attivita' produttive rilasciava il nulla osta per
la  realizzazione  di  un  cavidotto interrato di collegamento tra il
Parco  eolico,  da  costruire  nel  Comune  di  Anzi,  e  la stazione
dell'ENEL,  sita  nel  Comune  di  Brindisi di Montagna, in quanto il
tracciato   di  tale  elettrodotto  non  interferiva  con  il  titolo
minerario dell'ENI S.p.A.;
   In  data  7  ottobre  2005 l'Aeronautica Militare esprimeva parere
favorevole sul progetto di Parco eolico in esame;
   Su  tale  progetto anche il Soprintendente per i beni archeologici
della  Basilicata  esprimeva  parere  favorevole  con  la  nota prot.
n. 17694 del 24 ottobre 2005;
   Con  nota  prot.  n. 229392  del  14  novembre  2005  il dirigente
dell'Ufficio   risorse   naturali   in   agricoltura   della  Regione
Basilicata,  dopo  aver acquisito il parere del Consorzio di bonifica
Alta Val D'Agri, esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un
cavidotto interrato di collegamento tra il Parco eolico, da costruire
nel  Comune  di  Anzi,  e  la  stazione dell'ENEL, sita nel Comune di
Brindisi di Montagna;
   In  data  16 dicembre 2005 la societa' ricorrente stipulava con il
Comune  di  Brindisi  di  Montagna (PZ) una convenzione, con la quale
tale  Comune,  previa  conforme del. C.C. n. 50 del 21 novembre 2005,
autorizzava  la ricorrente per un periodo di 29 anni (rinnovabili) ad
attraversare  il  proprio  territorio  con  cavidotto  sotterraneo di
collegamento  tra il Parco eolico, da costruire nel Comune di Anzi, e
la  stazione  dell'ENEL, sita nel Comune di Brindisi di Montagna, per
un  importo  di  6.000,00 € una tantum e di 2,50 € per ogni
metro di tracciato dell'elettrodotto;
   Con  Determinazione  dirigente  Ufficio  urbanistica  e tutela del
paesaggio  n. 1582  del  19  dicembre  2005, previo parere favorevole
espresso  dalla  Commissione  regionale  per  i beni ambientali nella
seduta  del  6  dicembre  2005, veniva rilasciata (con validita' di 5
anni)   l'autorizzazione   paesaggistica  per  la  realizzazione  del
predetto cavidotto totalmente interrato;
   Con   determinazione   dirigente  Ufficio  foreste  e  tutela  del
territorio  Regione Basilicata n. 397 del 22 marzo 2006 la ricorrente
otteneva  l'autorizzazione  ex  art. 7, r.d. n. 3267/1923 relativa al
vincolo idrogeologico;
   In pari data 22 marzo 2006 l'Ente nazionale per l'aviazione civile
rilasciava  il  nulla  osta  alla  realizzazione  del  suddetto Parco
eolico;
   In  data  3  maggio 2006 l'Ispettorato territoriale della Puglia e
della  Basilicata  del  Ministero  delle  comunicazioni rilasciava il
benestare definitivo, per la costruzione del citato Parco eolico;
   In  data  15  maggio 2006 il responsabile dell'Ufficio tecnico del
Comune  di  Brindisi  di  Montagna  rilasciava  il  nulla osta per la
costruzione del predetto cavidotto sotterraneo;
   Con   determinazione  n. 315  del  19  giugno  2006  il  dirigente
dell'Ufficio  infrastrutture  della Regione Basilicata autorizzava la
ricorrente   a   costruire   il  predetto  cavidotto  sotterraneo  di
collegamento  tra  il  Parco eolico e la stazione dell'ENEL, sita nel
Comune di Brindisi di Montagna;
   Con  istanza  del  21  settembre  2006  la  societa' ricorrente ha
chiesto alla Regione Basilicata il rilascio dell'autorizzazione unica
regionale  ex  art.  12,  d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione del
suddetto Parco eolico;
   Con  ricorso  ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, depositato il 17
novembre  2006,  la  societa' ricorrente ha chiesto in via principale
l'accertamento della fondatezza dell'istanza, finalizzata al rilascio
dell'autorizzazione  unica  regionale  di  cui  all'art.  12,  d.lgs.
n. 387/2003,  ed  in  via subordinata la declaratoria dell'obbligo di
provvedere  su  tale istanza, ma questo tribunale con sentenza n. 221
del   27   marzo   2007   dichiarava   inammissibile   tale   ricorso
giurisdizionale,  in  quanto non era ancora decorso il termine di 180
giorni,   previsto   dall'art.   12,  comma  4,  d.lgs.  n. 387/2003,
decorrente   dal   21   settembre   2006,   cioe'  dalla  data  della
presentazione    da    parte   della   ricorrente   dell'istanza   di
autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003;
   Dopo il decorso del predetto termine di 180 giorni di cui all'art.
12,  comma  4,  d.lgs. n. 387/2003, la societa' ricorrente in data 23
aprile  2007  notificava  alla Regione Basilicata un altro Ricorso ex
art. 21-bis, legge n. 1034/1971;
   Successivamente, pero', la Regione Basilicata emanava la l.r. n. 9
del 26 aprile 2007 (pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale del
27  aprile  2007  ed  entrata  in vigore ai sensi dell'art. 7 di tale
legge  regionale  il  giorno  della  sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale  regionale)  con la finalita' di disciplinare («nell'ambito
dei  principi  derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi
internazionali  ed  in applicazione dell'art. 117, commi 3 e 4, della
Costituzione»)  le  autorizzazioni  per  la  costruzione e l'avvio di
impianti  per  la  produzione di energia nelle more dell'approvazione
del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale regionale (cfr. art. 1),
la quale statuiva che:
     1)
doveva  essere  approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale  (PIEAR),  il  quale doveva essere sottoposto a Valutazione
Ambientale Strategica (cfr. art. 2);
     2)
eccetto  gli  impianti  fotovoltaici  ex  dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19
febbraio   2007   e   quelli   la   cui   produzione  e'  finalizzata
esclusivamente  ad  usi  pubblici,  gli  «impianti  di minieolico con
potenza  nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per
un  numero  di  massimo  di 5 aerogeneratori»e la sostituzione e/o la
conversione  degli  impianti  gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»),  fino all'approvazione del predetto PIEAR non potevano
essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e
non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico  regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del 26 giugno 2001» (cfr. art. 3);
     3)
la     Giunta    regionale    poteva    subordinare    il    rilascio
dell'autorizzazione   a   fini  energetici  «a  un  accordo  relativo
all'esecuzione   di   un  programma  di  misure  di  compensazione  e
riequilibrio  ambientale,  al  fine  di  assicurare la sostenibilita'
ambientale,   territoriale   e  socio-economica  dell'attuazione  del
progetto» (art. 4);
     4)
dovevano  essere  sottoposti  alla fase di verifica (screening) o, se
ricadenti  in  aree  naturali  protette,  a  Valutazione  di  Impatto
Ambientale  tutti  i  progetti  di  impianti di produzione di energia
mediante  lo  sfruttamento  del  vento,  costituiti  da  uno  o  piu'
aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW o
con  potenza  nominale complessiva superiore a 50 KW, se ricadenti in
aree  naturali  protette  (cfr.  art.  5), mentre il testo precedente
prevedeva la soggezione alla fase di verifica (screening) per tutti i
progetti   di   impianti   di   produzione  di  energia  mediante  lo
sfruttamento  del  vento  (il  comma  2 dell'art. 5 l.r. n. 9/2007 ha
anche  aggiunto  la  lett.  l)  al punto 2 dell'Allegato B della l.r.
n. 47/1998,  stabilendo  che  dovevano essere sottoposti alla fase di
verifica  (screening)  o,  se  ricadenti in aree naturali protette, a
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  tutti i progetti di impianti di
produzione  di  energia  mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici
(esclusi quelli relativi a dispositivi di sicurezza, di illuminazione
ed  integrati  in  altri  manufatti  anche preesistenti, che occupino
un'area  inferiore  a  2.000  mq.  o  un'area inferiore a 1.000 mq se
ricadenti in aree naturali protette);
     5)
«le  procedure  autorizzative  in  atto che non» avevano «concluso il
procedimento  per l'autorizzazione unica» dovevano essere «sottoposte
alla valutazione di sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo
quanto  previsto dall'atto di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920
del  13  dicembre 2004», la quale aveva sostituito il precedente atto
di  indirizzo  per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio  regionale,  approvato  con  la  del.  G.R. n. 1138 del 24
giugno 2002 (cfr. art. 6);
   Pertanto,  con  del.  n. 605  del  4  maggio  2007 (trasmessa alla
societa'  ricorrente  con  nota  del  25  maggio 2007, ricevuta dalla
ricorrente  il  31  maggio  2007)  la  Giunta  regionale,  dopo  aver
richiamato  la  del. G.R. n. 11/1998 (di individuazione degli atti di
competenza della Giunta regionale), l'art. 12, primo comma 10, d.lgs.
n. 387/2003  (che prevede l'emanazione di specifiche linee guida), il
Piano  Energetico  regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001 (il quale prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di
crescita,  delle  potenze degli impianti eolici), l'art. 4 e la lett.
g)  del  punto  2  dell'Allegato  B della l.r. n. 47/1998 (cosi' come
modificata,  dall'art. 5 della l.r. n. 47/1998) ed il parere tecnico,
reso  dal responsabile dell'Ufficio energia della Regione Basilicata,
con  il quale veniva attestato che l'insieme degli impianti eolici in
funzione e di quelli autorizzati ammontava in totale a 193,53 MW (per
cui risultava superato il limite di 128 MW a tutto il 2010, stabilito
dal  Piano Energetico regionale approvato con del. C.R. n. 220 del 26
giugno 2001), esprimeva il diniego al rilascio dell'autorizzazione ex
art.  12  d.lgs.  n. 387/2003  per  la  costruzione e l'esercizio del
suddetto Parco eolico nel territorio del Comune di Anzi, in quanto:
     1)
ai  sensi  dell'art. 3 della l.r. n. 9/2007, eccetto gli «impianti di
minieolico  con potenza nominale installata complessiva non superiore
a  100  KW  e  per  un  numero  di  massimo di 5 aerogeneratori» e la
sostituzione  e/o  la conversione degli impianti gia' realizzati alla
data di entrata in vigore della presente legge regionale («nei limiti
della potenza gia' autorizzata»), fino all'approvazione del PIEAR non
potevano essere autorizzati «tutti gli impianti che non rientrino nei
limiti e non siano conformi alle procedure ed alle valutazioni di cui
al  Piano  Energetico  regionale  della Basilicata approvato con del.
C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»;
     2)  ai  sensi  dell'art.  6  della  l.r. n. 9/2007 «le procedure
autorizzative  in atto che non» avevano «concluso il procedimento per
l'autorizzazione  unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione
di  sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto
dall'atto  di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004»;
   Tale  del.  G.R. n. 605 del 4 maggio 2007 ed il presupposto parere
tecnico  (reso  dal  responsabile  dell'Ufficio energia della Regione
Basilicata)  sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato
il  27  luglio  2007 (con ricorso in esame la ricorrente ha impugnato
anche  la del. G.R. 11/1998, nella parte in cui possa essere ritenuta
idonea  ad attribuire alla giunta regionale la potesta' di rilasciare
l'autorizzazione  ex  art.  12,  d.lgs.  n. 387/2003),  chiedendo nel
seguente ordine:
     1)
l'accertamento  che  sull'istanza  del  21  settembre  2006, volta ad
ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica  regionale  di cui
all'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, si e' formato il silenzio assenso ai
sensi  del  combinato  disposto  di  cui  agli  artt.  20  (nel testo
modificato  dall'art.  3,  comma  6-ter,  d.l. n. 35/2005 conv. nella
legge  n. 80/2005)  e 21, legge n. 241/1990 e 12, d.lgs. n. 387/2003,
con conseguente deduzione della violazione degli artt. 21-quinquies e
21-nonies legge n. 241/1990;
     2)
la  declaratoria  ai  sensi  dell'art.  21-septies, legge n. 241/1990
della  nullita'  degli  artt.  3  e  6  della  l.r. n. 9/2007, previa
disapplicazione, per incompatibilita' con l'art. 6 della direttiva CE
n. 77/2001,  recepita  con il d.lgs. n. 387/2003, gli artt. 30 e 81 e
ss. del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, il Protocollo di
Kioto  dell'11  dicembre  1997,  ratificato  dall'Italia con la legge
n. 120/2002,  e  la  direttiva  CE n. 96/1992, recepita con il d.lgs.
n. 79/1999),  con conseguente declaratoria del silenzio inadempimento
da parte della regione;
     3)
l'incostituzionalita' di tali articoli per contrasto con gli artt. 2,
3, 23, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione);
     4)
la  deduzione  del  vizio di incompetenza per violazione dell'art. 4,
d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 3 e 4 l.r. n. 12/1996;
     5)
l'illegittimita'  del provvedimento impugnato, in quanto l'istanza di
cui  e'  causa  doveva  essere valutata secondo le norme vigenti alla
data del 20 marzo 2007, cioe' alla scadenza del termine di 180 giorni
stabilito dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003;
     6)
la  deduzione  della  violazione  degli  artt.  12,  comma  4, d.lgs.
n. 387/2003  e  6  l.r.  n. 9/2007,  in quanto la Regione Basilicata,
anzicche'   emanare   il   provvedimento   di   diniego  al  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  12  d.lgs. n. 387/2003, avrebbe dovuto
convocare  la  Conferenza di servizi, per acquisire il nuovo giudizio
di compatibilita' ambientale; si e' costituita in giudizio la Regione
Basilicata, la quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso;
   Con  ordinanza  n. 244  del  13 settembre 2007 questo tribunale ha
respinto   l'istanza   di  provvedimento  cautelare;  tale  ordinanza
cautelare  e'  stata riformata dalla V Sezione del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 6656 del 18 dicembre 2007;
   Con   sentenza   n. 644  del  22  ottobre  2007  questo  tribunale
dichiarava  improcedibile  per  sopravvenuta  carenza di interesse il
secondo  ricorso ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, notificato il 23
aprile 2007.
   All'udienza  pubblica  del  3  aprile  2008 il ricorso in epigrafe
passava in decisione.
                            D i r i t t o
   Con  separata  sentenza  parziale  n. 219/08 del 21 maggio 2008 il
Collegio ha respinto il primo, il secondo, il quarto, il quinto ed il
sesto dei motivi di impugnazione del ricorso.
   Al riguardo brevemente si riassume che:
     1)  con  il primo motivo le societa' ricorrenti hanno chiesto la
declaratoria  dell'accertamento  che  sull'istanza  del  21 settembre
2006,   volta  ad  ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  unica
regionale  di  cui  all'art.  12 d.lgs. n. 387/2003, si e' formato il
silenzio assenso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20
(nel testo modificato dall'art. 3, comma 6-ter, d.l. n. 35/2005 conv.
nella  legge  n. 80/2005)  e  21,  legge  n. 241/1990  e  12,  d.lgs.
n. 387/2003,  con  conseguente deduzione della violazione degli artt.
21-quinquies  e  21-nonies,  legge n. 241/1990; in via preliminare va
evidenziato  che  e'  stata disattesa l'eccezione di inammissibilita'
e/o  l'applicazione  del  principio  del  ne  bis  in eadem, proposta
dall'Amministrazione    resistente,    in   quanto   questo Tribunale
amministrativo  regionalecon le suddette sentenze n. 221 del 27 marzo
2007  e  n. 644  del 22 ottobre 2007 si e' limitato rispettivamente a
dichiarare inammissibile ed improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse  i due ricorsi ex art. 21-bis, legge n. 1034/1971, proposti
dalle  ricorrenti;  nel  merito tale censura con la predetta sentenza
parziale e' stata respinta, in quanto:
      a)  la fattispecie in esame, poiche' implica anche valutazioni,
attinenti   all'ambiente  ed  al  patrimonio  paesaggistico,  rientra
nell'ambito delle eccezioni previste dal comma 4 dello stesso art. 20
legge n. 241/1990;
      b)  pur  tenendo  conto  di  quanto  statuito  da codesta Corte
costituzionale  con  la  sentenza  n. 364  del  9  novembre  2006, la
fattispecie  della  costruzione  e  dell'esercizio  degli impianti di
energia  elettrica, alimentati dalla fonte rinnovabile del vento, non
puo'  essere inquadrata in modo assorbente e/o esaustivo (cioe' senza
ulteriori  specificazioni)  nella  materia  di competenza legislativa
concorrente  ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione, trasporto e
distribuzione  nazionale  dell'energia», attesocche' la realizzazione
degli impianti di energia eolica, come prescritto dall'art. 12, comma
3, d.lgs. n 387/2003, deve rispettare la normativa vigente in materia
di  tutela  dell'ambiente  e di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico:  infatti,  nell'ambito della Conferenza di Servizi
di  cui  all'art.  12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 vanno valutati
anche  gli  interessi  pubblici  della  tutela  dell'ambiente e della
tutela del paesaggio;
      c) percio', il termine massimo di 180 giorni per la conclusione
del  procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, d.lgs.
n. 387/2003, sebbene costituisce un principio fondamentale, attinente
alla  predetta  materia  ex art. 117, terzo comma, Cost. «produzione,
trasporto   e   distribuzione   nazionale   dell'energia»,  non  puo'
determinare  la  formazione  del  silenzio assenso ai sensi dell'art.
20, comma  1,  legge  n. 241/1990  (nel testo modificato dall'art. 3,
comma 6-ter, d.l.
      n.   35/2005  conv.  nella  legge n.  80/2005),  in  quanto  il
successivo  comma  4  dello stesso art. 20, legge n. 241/1990 precisa
che  il silenzio assenso non si forma con riferimento agli atti ed ai
procedimenti, riguardanti l'ambiente ed il paesaggio;
      d)  e'  stata disattesa anche la tesi delle ricorrenti, secondo
cui  il  progetto di Parco eolico di cui e' causa aveva gia' ottenuto
il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale, attesocche':
      d1)
nella  specie  il  procedimento ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 non si
era  ancora concluso con l'emanazione di un provvedimento espresso di
autorizzazione prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007;
      d2)
dopo   l'entrata   in   vigore   dell'art.   12,  d.lgs.  n. 387/2003
l'autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio di impianti di
produzione  di  energia  elettrica alimentata da fonti rinnovabili va
obbligatoriamente  rilasciata «a seguito di un procedimento unico, al
quale partecipano tutte le amministrazioni interessate» (tenuto conto
che  il  rilascio  di tale autorizzazione incide su una pluralita' di
interessi  pubblici,  alla  cui  tutela  risultano  preposte  diverse
amministrazioni,    come   per   es.   quello   urbanistico,   quello
paesaggistico-ambientale, quello del risparmio energetico, ecc.), per
cui  dopo  tale  data tutti i provvedimenti amministrativi, necessari
per  la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica
mediante  lo  sfruttamento  di  fonti  rinnovabili  (come  per es. il
permesso di costruire, il nulla osta paesaggistico, la valutazione di
impatto  ambientale,  ecc.),  devono necessariamente essere acquisiti
nell'ambito  di  un'apposita Conferenza di servizi, dove la decisione
del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  deve  scaturire dall'esame
contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
      d3)
conseguentemente,  dopo  l'entrata  in  vigore  dell'art.  12, d.lgs.
n. 387/2003  non  puo' piu' essere consentito il rilascio autonomo da
parte  delle  relative  amministrazioni  dei  singoli  provvedimenti,
necessari  per la costruzione di impianti di produzione di energia da
fonte  rinnovabile,  in  quanto  risulta evidente che una cosa e' che
ogni   amministrazione  rilascia  singolarmente  e  separatamente  il
proprio  provvedimento  di  competenza  ed  una  cosa e' che tutte le
amministrazioni   interessate  esaminano  contestualmente  l'istanza,
finalizzata  alla costruzione di un impianto di produzione di energia
da   fonte   rinnovabile,   ascoltando  le  valutazioni  delle  altre
amministrazioni  interessate,  poiche'  si  evince chiaramente che le
diverse ipotesi del rilascio autonomo dei singoli provvedimenti o del
rilascio  dell'autorizzazione  unica  ex  art. 12, d.lgs. n. 387/2003
mediante  apposita Conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni
interessate potrebbero condurre ad un esito diverso;
      d4)
comunque,  l'art.  12,  commi  3  e  4,  d.lgs. n. 387/2003 prescrive
l'obbligatorieta'  del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  tramite
Conferenza  di  Servizi,  obbligatorieta'  peraltro  che risulta piu'
coerente  con  il  principio  costituzionale del buon andamento della
Pubblica   Amministrazione,  poiche la  decisione  viene  assunta  in
seguito  ad un'istruttoria piu' completa ed approfondita e percio' in
modo piu' consapevole;
      d5)
pertanto,  e'  stato  ritenuto  che  nella  fattispecie  in esame non
potessero avere alcun rilievo giuridico tutti i provvedimenti e/o gli
atti  autorizzatori,  gia'  conseguiti  prima  del 21 settembre 2006,
cioe'  prima  della  presentazione  dell'istanza di autorizzazione ex
art.  12, d.lgs. n. 387/2003, e comunque al di fuori della Conferenza
di servizi, prescritta dall'art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003;
     2)  con il secondo motivo di impugnazione le societa' ricorrenti
hanno  chiesto  la  declaratoria  ai sensi dell'art. 21-septies legge
n. 241/1990  della  nullita'  degli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007,
previa  disapplicazione,  per  incompatibilita'  con  l'art.  6 della
direttiva  CE  n. 77/2001  (recepita  con il d.lgs. n. 387/2003), gli
artt.  30 e 81 e ss: del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
del Protocollo di Kioto dell'11 dicembre 1997 (ratificato dall'Italia
con  la  legge n. 120/2002) e della direttiva CE n. 96/1992 (recepita
con  il  d.lgs. n. 79/1999); anche tale censura non e' stata ritenuta
accoglibile  con  la suddetta sentenza parziale, attesocche' e' stato
ritenuto che gli artt. 3 e 6 della l.r. n. 9/2007 non violano:
      a) l'art. 6 della Direttiva CE n. 77/2001, in quanto:
      a1)
non  costituiscono  un  ostacolo  discriminatorio  all'aumento  della
produzione  di  elettricita', derivante dallo sfruttamento del vento,
ma al contrario tengono pienamente conto delle particolarita' di tale
tipo  di  impianti,  i  quali risultano caratterizzati da un evidente
impatto visivo e da una consistente rumorosita';
      a2)
parimenti  e'  stato  ritenuto  compatibile  con  il  citato  art. 6,
direttiva  CE  n. 77/2001  l'art.  6,  l.r. n. 9/2007, ai sensi della
quale  «le procedure autorizzative in atto che non» avevano «concluso
il   procedimento   per   l'autorizzazione   unica»  dovevano  essere
«sottoposte   alla   valutazione   di   sostenibilita'  ambientale  e
paesaggistica  secondo  quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui
alla  del.  G.R.  n. 2920  del  13  dicembre  2004»,  la  quale aveva
sostituito   il   precedente   atto  di  indirizzo  per  il  corretto
insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale approvato
con  la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, in quanto, tenuto conto
che  la  predetta  del.  G.R.  n. 2920 del 13 dicembre 2004 era stata
emanata  circa 2 anni e mezzo prima, il Legislatore regionale con una
valutazione  non  irrazionale  e/o  discriminatoria  ha ritenuto piu'
opportuno  valutare  i progetti di impianti eolici, redatti all'epoca
in  cui  era  in vigore la del. G.R. n. 1138 del 24 giugno 2002, alla
luce  delle  vigenti  disposizioni  contenute nell'aggiornato atto di
indirizzo  per  il  corretto  insediamento  degli impianti eolici sul
territorio  regionale  approvato  con  la  del.  G.R.  n. 2920 del 13
dicembre 2004;
      b)  gli  artt.  30  e  81  e  ss. del Trattato istitutivo della
Comunita' Europea, in quanto:
      b1)
gli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 non costituiscono una discriminazione
arbitraria e/o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati
membri   degli  impianti  eolici  con  potenza  nominale  complessiva
superiore  a  100 KW, composto da piu' di 5 aerogeneratori, in quanto
tale  misura  risulta di carattere temporaneo («fino all'approvazione
del  Piano  di  Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) e limitata
soltanto  al  territorio  della  Regione  Basilicata  ed  ha evidenti
finalita'   di:   carattere   programmatorio,   tenuto   conto  della
circostanza  che  il  Piano  Energetico Regionale, approvato con del.
C.R. n. 220 del 26 giugno 2001, prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i
limiti  di  crescita  delle  potenze  degli  impianti  eolici, mentre
l'insieme  degli  impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati
ammontava  in  totale  a  193,53  MW  (cfr.  parere tecnico, reso dal
responsabile   dell'Ufficio   energia   della   Regione   Basilicata,
richiamato  dalla  del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007); di tutela del
paesaggio    (per    es.   aree   naturali   protette   o   vincolate
paesaggisticamente,  distanza  dalle  coste  tirrenica e ionica), del
patrimonio   artistico-storico-archeologico   (per   es.   luoghi  di
pellegrinaggio,  aree  archeologiche  e  di  importanza  turistica) e
dell'ambiente  (per es. ecosistema, fauna e boschi con alberi di alto
fusto), tenuto conto dell'incontestabile impatto visivo e rumorosita'
degli  impianti  eolici,  composti  da  piu'  di 5 aerogeneratori con
potenza nominale complessiva superiore a 100 KW;
      b2)
la  diversa  disciplina,  determinata  dalla  Regione  Basilicata con
riferimento  agli  impianti eolici, non viola i principi della libera
concorrenza  nel  settore  della  produzione  di energia elettrica da
fonti   rinnovabili,  tenuto  conto  delle  suddette  caratteristiche
(impatto visivo e rumorosita) degli impianti eolici, composti da piu'
di  5 aerogeneratori con potenza nominale complessiva superiore a 100
KW:  al  riguardo  va  evidenziato  che  l'art.  3, l.r. n. 9/2007 ha
esentato dal divieto di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003
fino  all'approvazione  del  Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
regionale  soltanto  le  istanze presentate dal 27 aprile 2007 (cioe'
dall'entrata  in  vigore  della l.r. n. 9/2007), relative ad impianti
fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 e quelli la
cui  produzione  e'  finalizzata  esclusivamente  ad usi pubblici, ad
«impianti  di  minieolico con potenza nominale installata complessiva
non   superiore   a   100  KW  e  per  un  numero  di  massimo  di  5
aerogeneratori»  ed  alla sostituzione e/o conversione degli impianti
gia'  realizzati  alla data di entrata in vigore della presente legge
regionale («nei limiti della potenza gia' autorizzata»);
      c)  il  Protocollo  di  Kioto dell'11 dicembre 1997, ratificato
dall'Italia  con  la legge n. 120/2002, e la Direttiva CE n. 96/1992,
recepita con il d.lgs. n. 79/1999, in quanto:
      c1)   tali  disposizioni  normative,  al  fine  di  ridurre  le
emissioni di gas ad effetto serra, prevedono l'impegno degli Stati di
produrre  una  maggiore  quantita' di energia elettrica, derivante da
una  molteplicita' di fonti energetiche rinnovabili, tra cui, oltre a
quella   eolica,   quella   solare,   geotermica,  del  moto  ondoso,
maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas, centrali idriche;
      c2)
gli  obiettivi  di aumento del consumo di elettricita' prodotta dalle
predette  fonti  energetiche  rinnovabili,  fissati  per ogni singolo
Stato  dalla direttiva CE n. 77/2001, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
d.lgs.  n. 387/2003 sono ripartiti tra le singole Regioni dello Stato
italiano  dalla  Conferenza  unificata,  la  quale tiene conto «delle
risorse  di  fonti  energetiche  rinnovabili  sfruttabili  in ciascun
contesto territoriale»;
      c3)
con  l'emanazione  della l.r. n. 9/2007 la Regione Basilicata, non e'
venuta  meno  al  rispetto  dei predetti impegni di produzione di una
maggiore   quantita'   di   energia  elettrica,  derivante  da  fonti
energetiche  rinnovabili,  stabiliti  dalla direttiva CE n. 77/2001 e
dalla  Conferenza  Unificata,  aumento che puo' essere perseguito non
solo  con la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento
del vento, ma anche mediante lo sfruttamento delle altre citate fonti
energetiche rinnovabili;
     3)  con  il quarto motivo di impugnazione le societa' ricorrenti
hanno  dedotto  il  vizio di incompetenza e la violazione dell'art. 4
d.lgs.  n. 165/2001  e  degli  artt.  3 e 4 l.r. n. 12/1996 (con tale
doglianza  la  ricorrente ha anche impugnato la del. G.R. n. 11/1998,
nella  parte  in  cui possa essere ritenuta idonea ad attribuire alla
giunta  regionale  la potesta' di rilasciare l'autorizzazione ex art.
12,  d.lgs. n. 387/2003); anche tale censura e' stata respinta con la
suddetta sentenza parziale, in quanto:
      a)  la giunta regionale ha sostanzialmente utilizzato il potere
di  avocazione,  previsto  dall'art.  4, comma 3, seconda frase, l.r.
n. 12/1996,  cioe'  un  atto  non  di  gestione amministrativa, ma di
indirizzo  politico,  nella  specie giustificato dall'urgenza di dare
immediata  attuazione  alle disposizioni contenute nella recente l.r.
n. 9/2007;
      b)  poiche'  ai sensi dell'art. 5, l.r. n. 9/2007 devono essere
sottoposti  alla fase di verifica (screening), la quale puo' sfociare
in  una  decisione di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto
Ambientale,  o, se ricadenti in aree naturali protette, a Valutazione
di  Impatto  Ambientale tutti i progetti di impianti di produzione di
energia  mediante lo sfruttamento del vento, costituiti da uno o piu'
aerogeneratori, con potenza nominale complessiva superiore a 100 KW o
con  potenza  nominale complessiva superiore a 50 KW, se ricadenti in
aree  naturali  protette,  va rilevato che ai sensi dell'art. 6, l.r.
n. 47/1998  l'adozione  del  provvedimento  di Valutazione di Impatto
Ambientale  spetta  all'organo  politico  giunta regionale, in quanto
trattasi di una scelta, che non puo' essere ritenuta di mera gestione
amministrativa,  poiche'  di  natura  strategica e connotata da ampia
discrezionalita'  (sul  punto  cfr.  per  es.  C.d.S., sez. VI, sent.
n. 127    del    24    gennaio    2005;    Tribunale   amministrativo
regionaleMilano, sez. II, sent. n. 1139 del 5 maggio 2006);
      c)  pertanto,  deve  ritenersi  che  l'art.  4, comma  3,  l.r.
n. 9/2007, nel prevedere che «la giunta regionale puo' subordinare il
rilascio   dell'autorizzazione   di  sua  competenza»  a  «misure  di
compensazione»,  abbia  statuito la competenza della giunta regionale
per   l'adozione   dell'autorizzazione   unica  ex  art.  12,  d.lgs.
n. 387/2003  per  la  realizzazione  degli  impianti di produzione di
energia  mediante lo sfruttamento del vento con potenza non inferiore
a  100  kw (o nelle aree naturali protette con potenza superiore a 50
kw),  come  quello  per  cui  e'  causa,  per i quali va acquisita la
Valutazione di Impatto Ambientale;
     4)  con  il  quinto  motivo le societa' ricorrenti hanno dedotto
l'illegittimita'  dell'impugnata  del. G.R. n. 605 del 4 maggio 2007,
in quanto l'istanza di autorizzazione ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003,
presentata  il  21  settembre 2006, doveva essere valutata secondo le
norme  vigenti  alla  data del 20 marzo 2007, cioe' alla scadenza del
termine  di  180  giorni  stabilito  dall'art.  12,  comma  4, d.lgs.
n. 387/2003;  anche  tale  censura con la citata sentenza parziale e'
stata  disattesa,  in  quanto,  sebbene  nella  specie era decorso il
termine  di  180  giorni  ex  art.  12,  comma 4, d.lgs. n. 387/2003,
l'amministrazione resistente, prima della notifica di una sentenza di
annullamento  del  relativo  atto  amministrativo  di  diniego  o  di
accoglimento  del  silenzio  rifiuto  o di un'ordinanza cautelare del
giudice  amministrativo  (cfr.  C.d.S.,  Ad. Plen., sent. n. 1 dell'8
gennaio   1986),  non  poteva  non  tener  conto  delle  nuove  norme
giuridiche, nel frattempo entrate in vigore;
     5)  con  il sesto motivo le societa' ricorrenti hanno dedotto la
violazione  degli  artt.  12,  comma  4, d.lgs. n. 387/2003 e 6, l.r.
n. 9/2007,  in  quanto  la  Regione  Basilicata, anzicche' emanare il
provvedimento  di diniego al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12,
d.lgs. n. 387/2003, avrebbe dovuto convocare la Conferenza di servizi
prevista  dallo  stesso art. 12, d.lgs. n. 387/2003, per acquisire il
nuovo  giudizio  di compatibilita' ambientale; anche tale censura con
la  suddetta sentenza parziale non e' stata condivisa, in quanto, pur
tenendo  conto  che  le  societa' ricorrenti non hanno dedotto che il
luogo  prescelto  per la costruzione del Parco eolico di cui e' causa
rientra  in  uno  di  quei siti, che il predetto atto di indirizzo ex
del.   G.R.  n. 2920  del  13  dicembre  2004  Ritiene  assolutamente
incompatibili per l'insediamento di impianti eolici, la Conferenza di
Servizi ex art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003 non poteva essere
convocata, in quanto ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 9/2007 e dell'atto
di  indirizzo  per il corretto insediamento degli impianti eolici sul
territorio  regionale  approvato  con  la  del.  G.R.  n. 2920 del 13
dicembre  2004 la Fri-El S.p.A. doveva integrare lo Studio di Impatto
Ambientale,   gia'   presentato   secondo  le  disposizioni  previste
dall'atto  di indirizzo approvato con del. G.R. n. 1138 del 24 giugno
2002,  con  lo studio anemologico di durata «non meno di un anno», la
carta  delle interferenze visive, lo studio delle migrazioni diurne e
notturne  dell'avifauna durante il periodo primaverile ed autunnale e
l'indicazione  cartografica  in  scala  adeguata  della direzione dei
venti dominanti.
   Pertanto,  al Collegio era rimasto da esaminare il terzo motivo di
ricorso,  con il quale le societa' ricorrenti hanno chiesto che fosse
rimessa  alla  Corte  costituzionale  la  questione  di  legittimita'
costituzionale   degli   artt.   3   e  6,  l.r.  n. 9/2007,  perche'
contrastanti  con  gli  artt.  2,  3,  23,  41,  42,  97  e 117 della
Costituzione.
   Questo tribunale ritiene con la presente ordinanza di sollevare la
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 3, l.r. n. 9/2007
per  contrasto  con gli artt. 3, 41, primo comma, 117, terzo comma, e
97, primo comma, della Costituzione.
   Comunque,  pur  tenendo  conto che nell'impugnata del. G.R. n. 605
del  4 maggio 2007 viene fatto esplicito riferimento anche all'art. 6
,  l.r.  n. 9/2007, poiche' le societa' ricorrenti, come sopra detto,
non hanno dedotto che il luogo prescelto per la costruzione del Parco
eolico  di  cui e' causa (sito nel Comune di Anzi, lungo il tratto di
strada  comunale che collega le localita' Cupolicchio e Acqua la Pila
a  ridosso  del  confine con il Comune di Trivigno) rientra in uno di
quei  siti,  che  l'atto  di  indirizzo  ex  del. G.R. n. 2920 del 13
dicembre  2004 ritiene assolutamente incompatibili per l'insediamento
di  impianti  eolici,  ne'  dall'intera  documentazione  acquisita in
giudizio  si evince che il predetto sito prescelto per la costruzione
del  Parco eolico rientra tra quelli, ritenuti dalla citata del. G.R.
n. 2920   del   13  dicembre  2004  assolutamente  incompatibili  per
l'insediamento  di  impianti  eolici,  non  e' possibile sollevare la
questione  di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 6,
l.r. n. 9/2007.
   Al  riguardo  va  chiarito  che questo tribunale in sede cautelare
(cioe'  nella  Camera  di  consiglio  del  13  settembre  2007) aveva
interpretato il combinato di cui agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 nel
senso   che  alle  domande  di  autorizzazione  ex  art.  12,  d.lgs.
n. 387/2003,  gia'  presentate  prima  del 27 aprile 2007 cioe' prima
dell'entrata in vigore della l.r. n. 9/2007 (l'art. 7, comma 1, della
l.r.  n. 9/2007 ha statuito che tale legge regionale «entra in vigore
il  giorno  della  sua  pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della
Regione»  e  la  l.r. n. 9/2007 e' stata pubblicata nel B.U.R. del 27
aprile  2007),  si  applicavano  soltanto  l'atto di indirizzo per il
corretto  inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale,
approvato  con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre 2004, anche se prima
del   13  dicembre  2004  avevano  gia'  ottenuto  l'esenzione  dalla
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e/o  la  Valutazione di Impatto
Ambientale,  ma  non  erano ancora stati realizzati; mentre l'art. 3,
l.r.   n. 9/2007,   nella   parte   in   cui   stabiliva   che   fino
all'approvazione  del futuro Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale  (PIEAR)  non potevano essere autorizzati «gli impianti che
non  rientrino  nei  limiti  ... di cui al Piano Energetico Regionale
della  Basilicata approvato con del. C.R. n. 220 del 26 giugno 2001»,
avrebbe  dovuto applicarsi soltanto alle istanze di autorizzazione ex
art.  12,  d.lgs.  n. 387/2003,  presentate  dopo l'entrata in vigore
della  l.r. n. 9/2007, tenendo conto della circostanza che al momento
dell'emanazione   della  predetta  legge  Regionale  era  gia'  stato
abbondantemente  superato  il  limite  di  128  MW  a  tutto il 2010,
stabilito  dal  Piano  Energetico  Regionale  approvato con del. C.R.
n. 220  del  26  giugno  2001,  come si evinceva anche dal parere del
responsabile  dell'Ufficio  energia,  richiamato  dall'impugnata del.
G.R.  n. 607  del  4  maggio  2007.  Ma  nella  Camera  di consiglio,
successiva  all'udienza  pubblica  del  3  aprile  2008, il Collegio,
tenuto  conto anche del contenuto dell'impugnata del. G.R. n. 607 del
4  maggio  2007,  nella  quale  l'unico  espresso motivo specificato,
ostativo   al   rilascio   dell'autorizzazione  ex  art.  12,  d.lgs.
n. 387/2003,  e'  il  superamento  del  limite  stabilito  dal  Piano
Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001, ha rilevato:
     1)  il  tassativo  tenore  letterale  dell'art. 3, comma 1, l.r.
n. 9/2007, il quale statuisce che «non e' consentita l'autorizzazione
di  tutti  gli  impianti» (e percio' anche di quelli, per i quali era
gia'  stata  presentata  la  domanda  di  autorizzazione prima del 27
aprile  2007,  anche  se  prima  del  13  dicembre  2004 avevano gia'
ottenuto  l'esenzione  dalla Valutazione di Impatto Ambientale e/o la
Valutazione  di Impatto Ambientale) «che non rientrino nei limiti ...
di  cui  al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con
legge C.R. n. 220 del 26 giugno 2001» per cui nella specie non poteva
essere applicato il costante insegnamento della Corte costituzionale,
secondo   cui   il   giudice  a  quo  deve  scegliere  tra  le  varie
interpretazioni di una norma quella piu' aderente alla Costituzione e
rimettere  la  questione alla Corte costituzionale solo in assenza di
una chiave di lettura conforme al dettato costituzionale;
     2)  l'art. 6, 1.r. n. 9/2007 si limita a statuire «che procedure
autorizzative  in atto che non» avevano «concluso il procedimento per
l'autorizzazione  unica» dovevano essere «sottoposte alla valutazione
di  sostenibilita' ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto
dall'atto  di indirizzo di cui alla del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004». Pertanto, questo Tribunale amministrativo regionaleha ritenuto
che  il  combinato  di  cui  agli artt. 3 e 6, l.r. n. 9/2007 dovesse
essere,    in    aderenza    al   fondamentale   canone   ermeneutico
dell'interpretazione  letterale,  piu' correttamente interpretato nel
senso   che  alle  domande  di  autorizzazione  ex  art.  12,  d.lgs.
n. 387/2003,  gia'  presentate  prima del 27 aprile 2007 (cioe' prima
dell'entrata  in  vigore della l.r. n. 9/2007), anche se prima del 13
dicembre   2004  (cioe'  prima  dell'adozione  del  vigente  atto  di
indirizzo  per  il  corretto  insediamento  degli impianti eolici sul
territorio regionale, approvato con del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004)  avevano gia' ottenuto l'esenzione dalla Valutazione di Impatto
Ambientale   e/o  la  Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  andavano
applicati  sia  il  limite  di  128 MW a tutto il 2010, stabilito dal
Piano  Energetico  Regionale  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26
giugno  2001, sia tutte le disposizioni contenute nelle vigenti Linee
Guida,  approvate  con  la  citata  del. G.R. n. 2920 del 13 dicembre
2004.
   La  suddetta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
l.r.  n. 9/2007  risulta rilevante nel presente giudizio, dal momento
che,  essendo  stati  giudicati  infondati gli altri cinque motivi di
impugnazione, e tenuto conto della circostanza che, come sopra detto,
l'art.  3,  comma  1,  l.r.  n. 9/2007 ha reso vincolanti le suddette
previsioni di carattere programmatico, contenute nel Piano Energetico
Regionale  della  Basilicata  approvato  con  del. C.R. n. 220 del 26
giugno   2001,  e'  rimasto  da  esaminare  la  censura  che  ritiene
incostituzionale l'art. 3, comma 1, l.r. n. 9/2007.
   Tale  questione di legittimita' costituzionale non risulta nemmeno
manifestamente   infondata,   in   quanto  l'art.  3, l.r.  n. 9/2007
statuisce che, eccetto gli impianti fotovoltaici ex dd.mm. 6 febbraio
2006  e  19  febbraio  2007 e quelli la cui produzione e' finalizzata
esclusivamente  ad  usi  pubblici,  gli  «impianti  di minieolico con
potenza  nominale installata complessiva non superiore a 100 KW e per
un  numero  di  massimo  di 5 aerogeneratori e la sostituzione e/o la
conversione  degli  impianti  gia' realizzati alla data di entrata in
vigore della presente legge regionale («nei limiti della potenza gia'
autorizzata»),  fino  all'approvazione  del  nuovo Piano di Indirizzo
Energetico   Ambientale   Regionale   (PEIAR)   non   possono  essere
autorizzati  «tutti  gli  impianti che non rientrino nei limiti e non
siano  conformi  alle  procedure  ed alle valutazioni di cui al Piano
Energetico  Regionale della Basilicata approvato con del. C.R. n. 220
del  26 giugno 2001»: al riguardo va evidenziato che il vigente Piano
Energetico  Regionale,  approvato  con del. C.R. n. 220 del 26 giugno
2001,  prevedeva in 128 MW a tutto il 2010 i limiti di crescita delle
potenze  degli  impianti  eolici,  mentre attualmente l'insieme degli
impianti eolici in funzione e di quelli autorizzati ammonta in totale
a  193,53  MW,  per cui, essendo stata superata la suddetta soglia di
128 MW, ai sensi dell'art. 3, l.r. n. 9/2007 nella Regione Basilicata
non  possono  piu' essere rilasciate autorizzazioni ex art. 12 d.lgs.
n. 387/2003  fino  all'approvazione  del  nuovo  Piano  di  Indirizzo
Energetico  Ambientale  Regionale  (PEIAR),  previsto  e disciplinato
dall'art. 2, l.r. n. 9/2007.
   Secondo  il Collegio tale art. 3, l.r. n. 9/1997 contrasta con gli
artt.  3,  41,  comma  1,  97, primo comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione.
   Al  riguardo  si  evidenzia  che  con  riferimento  ad  una  norma
regionale   di  contenuto  analogo  (art.  1, comma  1,  l.r.  Puglia
n. 9/2005) codesta Corte costituzionale ha statuito che:
     1) la normativa che disciplina il procedimento di autorizzazione
alla   realizzazione   degli   impianti  di  produzione  di  energia,
alimentati   da   fonti   rinnovabili,  come  quella  ricavata  dalla
sfruttamento del vento, attiene alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione  nazionale dell'energia», rientrante ai sensi dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione nella competenza legislativa
concorrente  dello  Stato  e delle regioni, per cui spetta alla legge
statale stabilire i principi fondamentali di tale materia;
     2)  tra i principi fondamentali di tale materia risulta compreso
quello   fissato  dall'art.  12,  comma  4,  ultimo  periodo,  d.lgs.
n. 387/2003,  secondo  cui «il termine massimo per la conclusione del
procedimento  non  puo'  comunque  essere superiore a 180 giorni», in
quanto   «tale   disposizione  risulta  ispirata  alle  regole  della
semplificazione  amministrativa e della celerita' garantendo, in modo
uniforme  sull'intero  territorio  nazionale, la conclusione entro un
termine definito del procedimento autorizzativo»in commento;
     3)  pertanto, nonostante la Regione Puglia aveva nelle more gia'
adottato  un  regolamento  che  determinava  i criteri di valutazione
ambientale  per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di
impianti   eolici,   codesta   Corte   costituzionale  ha  dichiarato
costituzionalmente   illegittimo  l'art.  1,  comma  1,  l.r.  Puglia
n. 9/2005,  nella  parte  in cui sospendeva fino all'approvazione del
Piano  Energetico  Ambientale  Regionale e comunque fino al 30 giugno
2006  le  istanze di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli
di  «piccola  taglia»)  presentate  dopo il 31 maggio 2005, in quanto
tale  norma regionale si poneva in contrasto con il predetto art. 12,
comma  4,  ultimo  periodo,  d.lgs.  n. 387/2003, poiche' la suddetta
sospensione  risultava  superiore  al termine fissato dal Legislatore
nazionale  di  180 giorni. A maggior ragione risulta incostituzionale
l'art.  3, l.r. Basilicata n. 9/2007, il quale non prevede nemmeno un
termine  entro  il  quale  sara'  emanato il nuovo Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale.
   Tale    illegittima    sospensione   delle   autorizzazioni   alla
realizzazione di impianti eolici nella Regione Basilicata viola anche
il  principio costituzionale della liberta' dell'iniziativa economica
privata,  sancito  dall'art.  41, primo comma, della Costituzione, in
quanto  blocca  per  un  tempo  indeterminato  il  rilascio  di nuove
autorizzazioni   uniche   ex   art.   12,   d.lgs.   n. 387/2003  per
l'insediamento  di  nuovi  impianti  eolici  e  pertanto  inibisce lo
svolgimento  dell'attivita'  economica  alle  imprese,  operanti  nel
settore dell'energia eolica.
   A  parere  del  Collegio  il  predetto  art.  3, l.r. n. 9/2007 in
commento  contrasta  anche  con  il principio di ragionevolezza delle
Leggi,  desumibile  dall'art.  3  della Costituzione (c.d. eccesso di
potere   legislativo),   ed   il   principio   del   buon   andamento
dell'amministrazione  ex  art.  97,  primo comma, della Costituzione,
attesocche'   la   Regione   Basilicata   ha   istituito   un  blocco
generalizzato  del rilascio di altre e nuove autorizzazioni uniche ex
art.  12,  d.lgs.  n. 387/2003 per l'insediamento di impianti eolici,
senza  prevedere  alcuna  misura  di salvaguardia per quelle istanze,
come  quella  in  esame,  gia'  presentate  da  molto  tempo e che si
trovavano  in  uno  stato  di  avanzata  istruttoria,  e  senza  aver
effettuato  un'adeguata  comparazione  tra  gli  interessi  pubblici,
sottesi  al  maggior  sfruttamento  dell'energia  derivante  da fonti
rinnovabili (previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, tesa a
promuovere  la  produzione  di  energia  elettrica  a  mezzo di fonti
rinnovabili),  meno  inquinante  ed i contrapposti interessi pubblici
della  salvaguardia  del  paesaggio  e della tutela dall'inquinamento
acustico.
   Il  giudizio va, pertanto, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte
costituzionale,  in  attesa  della  soluzione da parte della medesima
Corte   costituzionale   delle   suddette   sollevate   questioni  di
legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della l.r.
n. 9/2007,  in  relazione  agli  artt.  3, 41, primo comma, 97, primo
comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
   Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione,  1  della legge cost.
n. 1/1948  e  23  della  legge n. 87/1953, dispone la sospensione del
giudizio  ed  ordina  l'immediata  trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
   Ordina   altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
ordinanza  sia notificata, alle parti in causa ed al Presidente della
giunta  regionale  della Basilicata, nonche' comunicata al Presidente
del consiglio regionale della Basilicata.
   Cosi'  deciso  in  Potenza, nella Camera di consiglio del giorno 3
aprile 2008.
                       Il Presidente: Camozzi
                                            L'estensore: Mastrantuono