N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2008

Ordinanza  del  27 maggio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno
nel procedimento civile promosso da Maxenti Simone contro Prefetto di
Sondrio

Circolazione  stradale  -  Sanzione  amministrativa  accessoria della
  sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione
  del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto
  di  sottoporsi  ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato
  dal  decreto-legge  n. 117  del  2007 - Accertamento dello stato di
  ebbrezza  mediante  etilometro  - Opposizione avverso provvedimento
  prefettizio   di  sospensione  provvisoria  della  validita'  della
  patente   di   guida  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  uguaglianza  sotto  il  profilo  dell'asseritamente  ingiustificata
  disparita'   di   trattamento   sanzionatorio  tra  coloro  che  si
  sottopongono  all'alcool test e coloro che, in considerazione delle
  proprie  condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed
  esporsi a sanzione pecuniaria.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 186,
  comma  7,  come  sostituito  dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto
  2007,  n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre
  2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.39 del 17-9-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato  che  il  13  aprile 2008, alle ore 5,20 lungo la s.s. 38
dello Stelvio del Comune di Morbegno (SO), i Carabinieri della locale
stazione,  accertavano a carico di Maxenti Simone, nato a Morbegno il
14 ottobre 1978, residente in Cosio Valtellino (SO) via Marcia n. 85,
il  reato  di cui all'art. 186, comma 2 c.d.s. per essersi posto alla
guida della autovettura, targata DE003CF, in stato di ebbrezza;
   Rilevato che in data 28 aprile 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex  art.  223,  comma  3  del  c.d.s.  per  la  durata di mesi otto a
decorrere dal giorno del ritiro 13 aprile 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcoltest a cui il ricorrente Maxenti Simone si e'
regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro
che  si  sottopongono  all'alcoltest risultando positivi e tra coloro
che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomatologia e che
pero'  non  si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di
uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale;
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2.500  a  10.000 euro, la sospensione della patente di guida per mesi
sei,  l'obbligo  di sottoporsi a visita presso la commissione medica,
nonche'  il  fermo di centottanta giorni del veicolo se di proprieta'
del trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcol  test  e  coloro  che non si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente  di  guida  fino  a  due  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcol   test   e   coloro,   che   magari  sono  considerati  per
sintomatologia  in  stato  di  ebbrezza,  ma non si sottopongono alla
prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.
                              P. Q. M.
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale del novellato
art.  186 (C.d.S.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei
termini e nelle ragioni sopra esposte.
   Letto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
Costituzione   e   sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),
ritenuto  rilevante  e  non manifestamente infondata l'eccezione onde
trattasi.
   Sospende il presente procedimento.
   Manda  alla  cancelleria  perche'  trasmetta  gli  atti alla Corte
costituzionale.
   Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della
Provincia  di  Sondrio,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.
     Morbegno, addi' 27 maggio 2008
                     Il giudice di pace: Terzolo