N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 - 26 agosto 2008

depositato  in  cancelleria  il  26  agosto  2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

Edilizia  e  urbanistica  -  Norme della Regione Liguria - Edifici di
  nuova  costruzione aventi destinazione residenziale - Realizzazione
  dei   parcheggi   privati   -   Formalizzazione   del   vincolo  di
  pertinenzialita'  tra  parcheggi  e  unita' immobiliari con atto da
  trascriversi  nei  registri immobiliari - Lamentata introduzione di
  una  ipotesi  di trascrizione nei registri immobiliari non prevista
  dalla  legislazione  statale,  con relativo assolvimento di imposta
  ipotecaria  non  disciplinata  dalla  norma  statale  - Ricorso del
  Governo   -  Denunciata  violazione  della  competenza  legislativa
  esclusiva  dello  Stato nelle materie dell'ordinamento civile e del
  sistema tributario.
- Legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, art. 19, comma 2.
- Costituzione,  art.  117,  comma  secondo,  lett.  e) ed l); codice
  civile, artt. 2643 e 2645; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9.
Edilizia  e  urbanistica  -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Nuove
  costruzioni  -  Regolamento  edilizio  del Comune - Possibilita' di
  introdurre   l'obbligo   di  subordinare  il  rilascio  del  titolo
  abilitativo  al  preventivo  asservimento  dei terreni a favore del
  Comune   con  atto  da  trascriversi  nei  registri  immobiliari  -
  Lamentata  introduzione di una ipotesi di trascrizione nei registri
  immobiliari  non  prevista dalla legislazione statale, con relativo
  assolvimento  di  imposta  ipotecaria  non disciplinata dalla norma
  statale  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   esclusiva   dello  Stato  nelle  materie
  dell'ordinamento civile e del sistema tributario.
- Legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, art. 73, comma 3.
- Costituzione,  art.  117,  comma  secondo,  lett.  e) ed l); codice
  civile, artt. 2643 e 2645; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9.
(GU n.42 del 8-10-2008 )
   Ricorso  ex  art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  - giusta delibera del Consiglio dei ministri 25 luglio 2008
-  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura generale dello
Stato,  presso  la  cui  sede  in  Roma,  Via  dei  Portoghesi  n. 12
domicilia;
   Contro  la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  volto  alla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  la  legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16,
artt.  19, comma 2 e 73, comma 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale
della   regione   18   giugno   2008,   n. 6,   recante   «Disciplina
dell'attivita'  edilizia»  per  violazione  degli  artt. 117, secondo
comma, lett. e) e l) della Costituzione.
   1.  -  Sul  Bollettino  ufficiale  della Regione Liguria 18 giugno
2008,  n. 6, e' apparsa la legge r. 6 giugno 2008, n. 16, che reca la
«Disciplina dell'attivita' edilizia».
   Con  la  legge  in  rassegna,  composta da 89 articoli, la Regione
Liguria detta disposizioni in materia di edilizia per recepire e dare
attuazione   al  T.U.  delle  disposizioni  legislative  in  materia,
approvato  con  d.P.R.  n. 380/2001  e  successive modifiche. Piu' in
particolare,   la   regione   disciplina   l'attivita'  edilizia  con
riferimento alle tipologie degli interventi edilizi (Titolo Il, artt.
6-19),  ai  titoli  abilitativi  e  alle  procedure  per  il relativo
conseguimento  (Titolo  III,  artt.  20-39);  stabilisce  le sanzioni
amministrative  per  gli  abusi  edilizi  (Titolo  IV,  artt. 40-66);
stabilisce i parametri urbanistico-edilizi (Parte II, Titolo I, artt.
67-83);  detta  norme  per garantire l'uniformita' e il coordinamento
dei  contenuti  dei  regolamenti edilizi comunali. La legge in esame,
inoltre,   promuove  la  sostenibilita'  energetico-ambientale  nella
relazione  delle  opere  edilizie  pubbliche  e private, nel rispetto
dell'ordinamento comunitario.
   2. - La legge regionale n. 16 del 18 maggio 2008, presenta profili
di  illegittimita'  costituzionale,  relativamente  alle disposizioni
contenute  nell'articolo 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei
parcheggi  privati;  e  nell'articolo  73,  comma  3,  concernente la
«superficie asservita».
   La  disposizione  di cui all'articolo 19, comma 2, in particolare,
nel  prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di
nuova  costruzione  aventi  destinazione  residenziale, stabilisce la
«formalizzazione  dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di
pertinenzialita'  del  parcheggio  rispetto  all'unita' Immobiliare»,
disponendone la trascrizione nei registri immobiliari.
   Cosi'  disponendo,  pero', la norma regionale introduce un'ipotesi
di   trascrizione   nei   registri  immobiliari  non  prevista  dalla
legislazione  statale, alla cui competenza e' riservata la disciplina
della  pubblicita'  immobiliare. Infatti, gli atti di asservimento in
questione   non  sono  inclusi  nell'elenco  degli  atti  soggetti  a
trascrizione  di  cui  agli  artt. 2643 e 2645 del codice civile e la
legge  n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur
prevedendo  all'articolo  9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed
immobili,  non  dispone  nulla  in  merito  alla trascrivibilita' del
predetto vincolo.
   Si  fa  presente  che il d.lgs. n. 374/1990, recante «Approvazione
del  testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie
e  catastale» prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione  e  annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento
dell'imposta  ipotecaria.  Ne  consegue  l'assolvimento  dell'imposta
ipotecaria  anche  per l'ipotesi di trascrizione in commento, pur non
prevista  dalla  norma  statale,  con conseguente introduzione di una
nuova  fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma
statale.
   L'articolo  19,  comma 2, dunque, violando le disposizioni statali
suddette  in  materia  di  pubblicita'  degli immobili e di pagamento
dell'imposta ipotecaria, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo
comma,  lett. e) e l) della Costituzione in materia, rispettivamente,
di sistema tributario e di ordinamento civile.
   3.  -  L'articolo  73,  comma  3,  a  sua  volta,  concernente  la
«superficie  asservita»  alle nuove costruzioni, nel prevedere che la
civica   amministrazione   puo'  disporre  nel  regolamento  edilizio
l'obbligo   di  subordinare  il  rilascio  del  titolo  abitativo  al
preventivo  asservimento  dei  terreni  a favore del comune, mediante
atto  regolarmente  trascritto  nei  registri immobiliari, introduce,
analogamente  al predetto articolo 19, un'ipotesi di trascrizione nei
registri immobiliari non prevista dalla normativa statale.
   Anche  questa  norma,  dunque, violando la normativa statale sopra
identificata,  si  pone  in  contrasto con l'art. 117, seconda comma,
lett. e) e l) della Costituzione.
                              P. Q. M.
   Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiche' la legge eccede
i  limiti  di  competenza  assegnati  alla regione, il Presidente del
Consiglio dei ministri conclude perche' l'ecc.ma Corte costituzionale
voglia  dichiarare  l'illegittimita' costituzionale della legge della
Regione  Liguria  6 giugno 2008, n. 16, artt. 19, comma 2 e 73, comma
3,  pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione 18 giugno 2008,
n. 6,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  edilizia» per violazione
degli artt. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione.
     Roma, addi' 7 agosto 2008
        Il vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta