N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2008

del 27   maggio   2008  emessa  dal  Tribunale  di  Napoli -  Sezione
   specializzata    in   materia   di   proprieta'   industriale   ed
   intellettuale,  nel  procedimento  civile  promosso da Kama Italia
   &  Export  S.r.l., contro Honda Logistic Centre Italy S.p.A ed
   altri.

Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla
  cognizione  delle  sezioni  specializzate  in materia di proprieta'
  industriale  ed  intellettuale  istituite  presso  i tribunali e le
  corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168
  del  2003  -  Procedimento  di reclamo avverso ordinanza di rigetto
  dell'istanza  di  revoca delle misure cautelari concesse alla parte
  resistente  che ha instaurato la causa di merito, avente ad oggetto
  una   fattispecie   di   concorrenza   sleale,  in  data  anteriore
  all'istituzione  delle  dette  sezioni  specializzate - Devoluzione
  alla  cognizione  delle  sezioni  specializzate  (nella  specie, il
  Tribunale  di  Napoli)  delle  procedure  di  reclamo iniziate dopo
  l'entrata  in vigore del codice della proprieta' industriale, anche
  se   riguardano   misure   cautelari   concesse  secondo  le  norme
  precedentemente  in  vigore  -  Previsione  introdotta  dal decreto
  legislativo  n. 30  del  2005,  recante  il codice della proprieta'
  industriale  -  Contrasto  con  la  disciplina  transitoria  di cui
  all'art.  6  del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le
  controversie  gia'  pendenti  alla  data del 30 giugno 2003 restano
  assegnate  al  giudice competente in base alla normativa previgente
  (nella   specie,   il   Tribunale   di  Campobasso)  -  Estraneita'
  all'oggetto  della  delega  per  il riassetto delle disposizioni in
  materia   di   proprieta'  industriale  -  Esorbitanza  dai  limiti
  temporali  della  delega  relativa  all'istituzione  delle  sezioni
  specializzate   -   Eccesso   di   delega   sotto  piu'  profili  -
  Irragionevolezza  -  Incidenza  sul  principio del giudice naturale
  precostituito per legge.
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 3.
- Costituzione,  artt.  3,  25  e  76, in relazione all'art. 15 della
  legge delega 12 dicembre 2002, n. 273.
(GU n.40 del 24-9-2008 )
                       IL TRIBUNALE DI NAPOLI
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 4825 del r.g. aff. cont. per il 2008 con ad oggetto: proprieta'
industriale tra Kama Italia Import & Export S.r.l. in persona del
legale   rappresentante  pro  tempore  elettivamente  domiciliata  in
Napoli, via Vannella Gaetani n. 27, presso gli avv. Michele Sandulli,
Federica Sandulli, Iuri Maria Prado (foro di Milano), Mario Pietrunti
(foro  di  Campobasso) che la rappresentano e difendono, reclamante e
Honda   Logistic   Centre   Italy   S.p.A.   in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore Honda Italia Industriale S.p.A. in persona
del  legale  rappresentante  pro tempore elettivamente domiciliati in
Napoli,  corso  Umberto  I  n. 174,  presso  gli  avv.  Maria Rosaria
Menditto  e  Margherita  Barie'  che  la  rappresentano  e difendono,
resistente.
                           I n  f a t t o
   Con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 16 novembre 2002 il
Giudice  designato  presso il Tribunale di Campobasso, sul ricorso di
Honda  Logistic  Centre  Italy  S.p.A.  e di Honda Italia Industriale
S.p.A.  (d'ora in avanti: Honda) ordinava alla resistente Kama Italia
Import  &  Export  S.r.l.  (d'ora in avanti: Kama) «La cessazione
dalla  vendita,  commercializzazione e pubblicizzazione dei motori KG
di  cui  al  ricorso e dei generatori KGE900Ti di cui pure al ricorso
introduttivo».
   Il  reclamo,  ex  art.  669-terdecies c.p.c., veniva rigettato con
ordinanza  collegiale  del  medesimo  Tribunale  di Campobasso del 13
marzo 2003.
   Con atto del 18 dicembre 2002 Honda aveva gia' citato trama per il
giudizio  di merito e chiedeva, sempre al Tribunale di Campobasso, di
«accertare  e  dichiarare  che  la  vendita,  la  distribuzione  e la
pubblicizzazione  da parte della Kama Italia dei motori Kama KM, Kama
KG,  nonche' dei generatori 1GF-QDE, 3GF-QDE e KGE900Ti costituiscono
atti  di  concorrenza  sleale  in  danno alle ricorrenti, inibendo la
prosecuzione  degli  illeciti»,  nonche'  disporsi  il  sequestro dei
prodotti   in  oggetto  e  del  relativo  materiale  pubblicitario  e
condannarsi la convenuta ai danni (disponendosi, infine, una penale e
la  pubblicazione del dispositivo della sentenza). Kama si costituiva
e  chiedeva  il  rigetto  della domanda e, in via riconvenzionale, la
condanna  di  parte  attrice  al  risarcimento  dei  danni in proprio
favore.
   Tale  giudizio  e'  ancora pendente, ed e' in corso di svolgimento
una c.t.u. (n.r.g. 1207/2002, g.i. dott. Cardona Albini).
   In corso di causa Honda conseguiva una ulteriore misura cautelare,
in  quanto il g.i., con ordinanza del 2 luglio 2003, cosi' disponeva:
«Ordina  alla ditta resistente Kama Italia Import & Export S.r.l.
in    persona    del    1.r.p.t.   la   cessazione   della   vendita,
commercializzazione e pubblicizzazione dei motori KM, singolarmente o
assemblati ad altre componenti, di cui al presente ricorso».
   Una  prima  istanza  di revoca delle misure cautelari, avanzata da
Kama,  veniva  dichiarata inammissibile con ordinanza sempre del G.I.
di Campobasso - dell'8 novembre 2005, confermata - in sede di reclamo
-  da questa sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con
ordinanza del 26 gennaio 2006.
   L'istanza  di  revoca  -  ai  sensi  dell'art. 669-decies c.p.c. -
veniva  quindi  reiterata,  e  rigettata  dal G.I. - ancora presso il
Tribunale di Campobasso - con ordinanza del 22 gennaio 2008.
   Avverso tale ordinanza Kama proponeva reclamo al Collegio, innanzi
a  questa  sezione  specializzata  presso il Tribunale di Napoli, con
ricorso del 4 febbraio 2008.
   Honda  si  costituiva  anche  in  tale  procedimento e chiedeva il
rigetto dell'istanza di revoca.
   All'esito  dell'udienza camerale del 13 maggio 2008 il Collegio si
riservava la decisione.
                         I n  d i r i t t o
   1)  La  competenza  della  sezione  specializzata  in  materia  di
proprieta'  industriale  ed  intellettuale  (d'ora in avanti: sezione
specializzata)  presso  il  Tribunale di Napoli discende, nel caso di
specie,  dall'applicazione  dell'art.  245,  comma 2 del codice della
proprieta' industriale, d.lgs. n. 30/2005, secondo cui:
     «sono  devolute  alla  cognizione delle sezioni specializzate le
procedure  di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in
vigore  del  codice  anche  se  riguardano  misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore».
   2) E' opportuno ricordare che il reclamo di Kama e' stato proposto
avverso  il  provvedimento del G.I. presso il Tribunale di Campobasso
del  22  gennaio 2008, di diniego della revoca delle misure cautelari
concesse  ad  Honda, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con le precedenti
ordinanze del 16 novembre 2002 e del 2 luglio 2003.
   La tutela e' stata chiesta e concessa (ed in tal senso e' anche la
domanda  di  merito)  in  relazione ad una fattispecie di concorrenza
sleale  per  imitazione servile di prodotti, ai sensi dell'art. 2598,
n. 1 del codice civile.
   Il   Tribunale  di  Campobasso  e'  stato  adito  quale  foro  del
convenuto, perche' in quel circondario ha sede Kama.
   Tuttavia,   successivamente  alla  prima  ordinanza  cautelare,  e
all'introduzione del giudizio di merito (la citazione, come detto, e'
stata  notificata il 18 dicembre 2002), e' stato promulgato il d.lgs.
n. 68/2003,   istitutivo  delle  sezioni  specializzate  (cfr.  anche
infra).
   3)  Le  sezioni  specializzate  sono  competenti  per materia, tra
l'altro,  ai  sensi  dell'art. 3, decreto citato, per le controversie
aventi ad oggetto «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con
la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale».
   Quanto  alla  competenza territoriale, l'art. 4 del decreto citato
prevede che la sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli e'
competente  «per  le  controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli
ordinari  criteri  di  ripartizione  della competenza territoriale...
dovrebbero  essere  trattate»  dagli uffici giudiziari ricompresi nei
territori  ricompresi  nei  distretti  di  corte d'appello di Napoli,
Salerno e - appunto - Campobasso.
   Il  codice della proprieta' industriale e' entrato in vigore il 19
marzo 2005.
   L'art.  134,  a  parziale  integrazione (e con tacita abrogazione)
dell'art.  3  citato  prevede  senz'altro la competenza delle sezioni
specializzate  in materia di concorrenza sleale «con esclusione delle
sole  fattispecie  che  non interferiscono neppure indirettamente con
l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale».
   La    giurisprudenza    delle    sezioni   specializzate,   specie
successivamente  all'entrata in vigore del codice, e' ormai ferma nel
ritenere  che  in  tale ampia e pressoche' esaustiva previsione siano
sicuramente   comprese  le  fattispecie  di  concorrenza  sleale  per
imitazione  servile,  sempre  implicanti  una  cognizione (anche solo
economica) su diritti di proprieta' industriale.
   Sono  stati cosi' largamente superati precedenti orientamenti piu'
restrittivi (ma nella vigenza dell'art. 3 cit.), cfr. Trib. Milano 13
luglio  2006,  Dir.  Ind.,  2006,  582 (e gia' Tribunale di Napoli 21
maggio 2004, Foro it., 2004, I, 2875).
   Tale  e' appunto il caso di specie, vertendosi in una controversia
di  concorrenza  sleale  per  imitazione servile (rispetto alla quale
anche  parte  resistente non contesta la competenza per materia delle
sezioni specializzate).
   4)  Da  qui,  allora, la dedotta competenza sul reclamo di Kama di
questa  sezione  specializzata  per  materia  e  -  soprattutto - per
territorio,  in  quanto  proposto - nella vigenza del Codice p.i.i. -
avverso  (o  piuttosto  per la revoca: ma e' dato irrilevante ai fini
che  qui  interessano)  misure  cautelari  concesse  secondo le norme
processuali (in particolare di competenza territoriale e per materia)
vigenti  prima  dell'entrata  in  vigore del codice medesimo (ed anzi
dello stesso d.lgs. n. 168/2003), ex art. 245, comma 3 cit.
   5) Il tribunale, tuttavia, dubita - d'ufficio - della legittimita'
costituzionale  di  tale norma, per contrasto con l'art. 76 (sotto il
profilo dell'eccesso-mancanza di delega), nonche' 3 e 25, primo comma
Cost.
   La   questione   e'   rilevante,   perche'   incide  sulla  stessa
affermazione  della  competenza  per  territorio  e (di riflesso) per
materia  di  questo  Tribunale  di  Napoli  (sussistendo  altrimenti,
secondo  le  norme  ordinarie, quella del Tribunale di Campobasso), e
non e' manifestamente infondata, per le ragioni che seguono.
   6)  Quanto  alla  delega,  vanno  qui subito richiamate le recenti
sentenze  della  Corte  costituzionale  del  17  maggio  2007, n. 170
(pronunciata su rinvio pregiudiziale di questo stesso Tribunale) e 24
aprile 2008, n. 112.
   La  prima  ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
134  cod.  proprieta'  industriale  nella  parte estende alle sezioni
specializzate il c.d. rito societario, di cui al d.lgs. n. 5/2003, la
seconda  ha  dichiarato «incostituzionale l'art. 245, comma 2, d.lgs.
10  febbraio  2005, n. 30, codice della proprieta' industriale, nella
parte  in  cui  stabilisce  che  sono  devolute alla cognizione delle
sezioni  specializzate  le  controversie in grado di appello iniziate
dopo  l'entrata  in  vigore del codice, anche se il giudizio di primo
grado  e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore».
   Entrambe  le sentenze fondano l'incostituzionalita' delle norme in
oggetto sulla violazione dell'art. 76 Cost.
   Particolare  rilievo - ai fini che qui interessano - ha la seconda
sentenza,  n. 112/2008,  atteso  che l'art. 245, comma 2 cod. cit. e'
(era)  formulato,  con  riferimento  ai giudizi di merito di appello,
pressoche'  negli  stessi  termini  del  comma  3,  che  viene qui in
rilievo, in tema di reclami cautelari.
   7)  Puo' ora ricostruirsi l'iter formativo (viziato, ad avviso del
Tribunale) della norma in contestazione.
   L'art.  16  della  delega  legislativa,  legge  12  dicembre 2002,
n. 273,  ha  conferito al Governo la delega per l'adozione, entro sei
mesi,  di  uno  o piu' decreti legislativi «diretti ad assicurare una
piu'  rapida  ed  efficace  definizione  dei procedimenti giudiziari»
nelle materie indicate, attinenti a diritti di proprieta' industriale
ed  intellettuale;  tra  i  principi e criteri direttivi indicati era
prevista  l'istituzione,  presso dodici tribunali e corti di appello,
di  sezioni  specializzate  in  materia  di proprieta' industriale ed
intellettuale, tra cui quella presso il Tribunale di Napoli.
   La  delega  trovava  tempestiva  attuazione  con  l'emanazione del
d.lgs.  n. 168/2003, gia' ampiamente richiamato, e quindi non solo e'
scaduta, ma ha anche realizzato - pertanto esaurito - i suoi effetti.
   Il  d.lgs.  cit.  non contiene peculiari disposizioni di carattere
procedurale,   salvo   proprio   in   tema  di  diritto  transitorio,
disciplinato dall'art. 6.
   In  particolare  il  comma  1  attribuisce  alla  competenza delle
sezioni specializzate i giudizi - aventi ad oggetto le materie di cui
all'art.  3  (ivi  compresi  i  procedimenti  cautelari  ante causam)
iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003.
   Il  comma  2,  ad  abundantiam,  precisa che le controversie nelle
anzidette  materie,  gia'  pendenti  alla  data  del  30  giugno 2003
«restano  assegnate  al  giudice  competente  in  base alla normativa
previgente».
   Le  sezioni  specializzate,  quindi,  hanno  cominciato ad operare
senza   «arretrato»,  si  tratta  di  una  disposizione  razionale  e
particolarmente  opportuna,  atteso che l'art. 1, d.lgs. cit. dispone
che la loro istituzione «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, ne' incrementi di dotazioni organiche».
   Tale  disposizione,  d'altro  canto,  e'  conforme al fondamentale
principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all'art. 5 c.p.c.
   Da  qui,  allora, nel caso di specie, la perdurante competenza del
Tribunale  di  Campobasso  per  la  causa di merito (instaurata, come
detto, antecedentemente al 1° luglio 2003) e per le domande cautelari
(nuove misure, revoca, modifica) proposte in corso di causa.
   8)  Tale  assetto  processuale e' stato stravolto dal codice della
proprieta' industriale.
   Questo  infatti  non  solo  ha  introdotto il rito c.d. societario
innanzi  alle  sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 134 cit., ma
anche,  in tema di diritto transitorio, ha introdotto l'art. 245 cit.
che  appunto  estende  notevolmente, nei termini sopra richiamati, la
competenza  delle sezioni specializzate, rispettivamente di secondo e
di  primo  grado,  in  materia  di  giudizi  di  appello e di reclamo
cautelare.
   Tanto  pero' si pone in contrasto con l'art. 76 cost, in quanto si
risolve  nel  nuovo  esercizio  di  una  delega  - come detto - ormai
scaduta  ed anzi attuata, quella dell'art. 16 cit., per l'istituzione
delle sezioni specializzate (attinente, evidentemente, sia ai profili
organizzativi  che  a  quelli  procedurali, anche transitori, essendo
questi ultimi anzi espressamente disciplinati dall'art. 6 decr. cit).
   Ne'  la  delega in oggetto rientra in quella per l' emanazione del
codice.
   Infatti  l'art.  15, legge n. 272/2002 cit. si limitava a delegare
al  Governo  l'adozione  di  uno  o  piu' decreti legislativi «per il
riassetto   delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  proprieta'
industriale».  I principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro,
la  «ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento,
formale  e  sostanziale,  delle  disposizioni  vigenti  per garantire
coerenza  giuridica, logica e sistematica» (a) e l'«adeguamento della
normativa  alla  disciplina internazionale e comunitaria intervenuta»
(b).
   La  delega  doveva  essere  esercitata (in forza di due successive
proroghe) entro il 28 febbraio 2005, ed ha trovato poi attuazione con
l'emanazione del codice.
   Tra  le  disposizioni  interessate  al «riassetto» ve ne erano non
poche    di   carattere   procedurale   (il   riferimento   e'   qui,
essenzialmente,  agli articoli 70-89 della legge invenzioni e 52-67 I
della legge marchi).
   Sicuramente   pero',  tra  le  norme  procedurali  interessate  al
riassetto,   non   rientravano   quelle  specifiche  per  le  sezioni
specializzate.
   Cio'  per  l'esaustiva ragione, lo si ribadisce, che queste ultime
sono  state  previste dalla stessa legge n. 273/2002, che - come piu'
volte  ricordato  -  ha conferito altra e distinta delega al governo,
all'art.  16,  appunto  per  l'istituzione  delle  sezioni in parola,
ottemperata  con  il  d.lgs.  n. 168/2003  cit.  Da qui la richiamata
violazione  (eccesso,  scadenza)  della  delega,  quindi dell'art. 76
Cost.
   9)  In  tal  senso,  d'altronde,  come detto, si e' pronunciata la
stessa Corte costituzionale.
   La sentenza n. 112/2008 cit., in particolare, ha osservato che «Il
sindacato  di costituzionalita' sulla delega legislativa... si svolge
attraverso  un  confronto  tra  gli esiti di due processi ermeneutici
paralleli  concernenti,  rispettivamente, la norma delegante (al fine
di individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri
direttivi  e  del  contesto in cui questi si collocano, nonche' delle
ragioni   e  finalita'  della  medesima)  e  la  norma  delegata,  da
interpretare  nel significato compatibile con i principi ed i criteri
direttivi della delega».
   La  Corte,  richiamando  anche la precedente pronuncia n. 170/2007
cit.,  ha  osservato  che  l'art.  245,  comma  3  «ha  la  sua  base
esclusivamente nell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, tenuto conto
sia  della  indicazione  in  tal  senso  contenuta nella premessa del
decreto  legislativo  n. 30  del  2005,  sia della circostanza che il
termine  per l'esercizio della delega dell'art. 16 della legge n. 273
del  2002  era  scaduto  alla  data  di  emanazione  di detto decreto
legislativo.
   La  lettera  del  citato  art. 15 (avente ad oggetto "il riassetto
delle  disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale"), i
relativi  principi  e  criteri direttivi ed il contesto normativo nel
quale detta norma e' inserita, quindi anche il contenuto della delega
dell'art.  16 della stessa legge, impongono di ribadire che i profili
inerenti   alla   istituzione   ed   organizzazione   delle   sezioni
specializzate,  in linea generale, erano estranei alla delega oggetto
della prima di queste due norme.
   La   delega  all'istituzione  ed  alla  disciplina  delle  sezioni
specializzate  e', infatti, contenuta nell'art. 16 della legge n. 273
del  2002,  il  quale  stabilisce  altresi'  uno  specifico principio
direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtu' del quale
il Governo doveva avere «cura di evitare che le sezioni specializzate
di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di
procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio» (comma 3).
   In  attuazione  di detto principio, l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del
2003  ha  assegnato  alle  sezioni  specializzate  soltanto i giudizi
"iscritti  a  ruolo  a  far  data  dal  1°  luglio  2003"  (comma 1),
disponendo che le controversie "gia' pendenti alla data del 30 giugno
2003,  restano assegnate al giudice competente in base alla normativa
previgente"  (comma 2). Quest'ultima norma - in particolare, il comma
2 - e' stata interpretata dalla Corte suprema di cassazione nel senso
che "non puo' riferirsi [.] che all'introduzione della causa in primo
grado, quale che sia il grado del giudizio nel quale essa si trovi al
momento  dell'entrata  in  vigore della legge" (ordinanza 1° febbraio
2007, n. 2203).
   La  norma  censurata  non  e', dunque, riconducibile al "riassetto
delle  disposizioni  vigenti in materia di proprieta' industriale", e
cioe'   alla  delega  dell'art.  15  della  legge  n. 273  del  2002.
Quest'ultima  concerne,  infatti,  anche  le  disposizioni di diritto
processuale  previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto e la
disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati nella medesima,
ma  soltanto  in  riferimento alle modificazioni strumentali rispetto
allo  scopo  di comporle in un testo normativo unitario, di adeguarle
alla  disciplina  internazionale  e  comunitaria,  organizzarle in un
quadro  nuovo  e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i
molteplici diritti di proprieta' industriale.
   L'art.  245,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 30  del  2005 ha, invece,
disciplinato  un oggetto estraneo al contenuto della delega, peraltro
realizzando   una   scelta   incoerente   rispetto   a   quella  che,
nell'osservanza  del  principio  stabilito  dall'art.  16 della legge
n. 273 del 2002, era stata operata con l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del
2003.    Pertanto,   la   norma   neppure   e'   riconducibile   alla
discrezionalita'  del legislatore delegato, in quanto non costituisce
coerente   sviluppo   e   completamento  delle  scelte  espresse  dal
legislatore  delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione
realizzata  nell'esercizio  della  delega  che  aveva  ad  oggetto le
sezioni specializzate».
   Da  qui la richiamata illegittimita' costituzionale dell'art. 245,
comma 2 cod. cit.
   Tali  considerazioni  non  possono  che  estendersi  -  a  maggior
ragione,  anzi  (cfr.  infra)  -  al comma 3, ora in esame, formulata
(nella  forma  e  nella  sostanza),  come detto, in termini del tutto
corrispondenti.
   10)  Il  tribunale  reputa  pero'  che l'art. 245, comma 3 cit. si
ponga  in  contrasto  anche  con  il  criterio  di  razionalita' e di
eguaglianza  di  cui  all'art.  3  Cost.  e  -  di  converso - con il
principio  del  giudice  naturale  precostituito  per legge, ai sensi
dell'art. 25, primo comma Cost.
   La  norma  in oggetto realizza, infatti, una ingiustificata deroga
(oltretutto implicita) al principio della perpetuatio iurisdictionis,
operante anche riguardo ai mutamenti delle norme sulla competenza, di
cui  all'art.  5  c.p.c.  cit.  (cio'  per  i reclami; il richiamo ai
giudizi  di  merito  da  parte dell'art. 245, comma 3 cit., e' invece
tecnicamente erroneo, o almeno superfluo, perche' i giudizi di merito
successivi  all'entrata  in  vigore  del  codice,  ed anzi del d.lgs.
n. 168/2003  cit., in quanto del tutto autonomi dalla precedente fase
cautelare,  pur  se  svolta  sotto l'impero delle vecchie norme, sono
senz'altro  soggetti  alle  nuove disposizioni, in base ad i principi
generali del processo).
   Si  consideri,  poi, che la competenza delle sezioni specializzate
in  sede  di  reclamo  e'  prevista  anche  per  le  misure cautelari
adottate,  secondo  le  norme  precedenti  al codice della proprieta'
industriale,  nel  corso  di  giudizi  di  merito (ai sensi dell'art.
669-quater  c.p.c.) instaurati precedentemente all'introduzione delle
sezioni   specializzate  (e  ovviamente  all'entrata  in  vigore  del
codice).
   Tali  giudizi,  quindi,  ai  sensi  dell'art.  5  cit., e comunque
dell'art.  6,  comma  2, d.lgs. n. 168/2003 cit. restano assegnati ai
giudici  competenti  secondo  la  normativa  previgente  (in  realta'
secondo  le  regole  generali  del codice di rito); quei giudici sono
evidentemente  competenti  anche per le domande cautelari proposte in
corso di causa (ivi comprese le istanze di revoca e di modifica, art.
669-decies c.p.c.).
   Tuttavia per i reclami avverso tali misure cautelari, e per i soli
reclami,  opera la deroga di cui all'art. 245, comma 3 cit., e quindi
la competenza delle sezioni specializzate pluridistrettuali.
   Si  noti  che la questione potrebbe porsi anche per i tribunali (e
le  corti  territoriali) sede di sezioni specializzate, atteso che la
giurisprudenza  delle  sezioni  stesse  tende  ad  affermare  che  la
questione  relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione
specializzata  in  materia di proprieta' industriale ed intellettuale
presso  il  tribunale  o  a  quello  stesso tribunale in composizione
ordinaria  e'  di  competenza e non di mera ripartizione degli affari
all'interno  di  un  unico  ufficio giudiziario», cfr. Trib. Venezia,
sentenza  30 aprile 2008, Pres. D'Amico, est. Fidanzia; Cons. Venezia
nuova  (avv.  Vanzetti, Sironi, Camerino, Rossi) contro V. Di Tella e
altri (avv. Galli, Donadi, Sandri), inedita.
   Ne  segue  che  -  adottata  da  una sezione ordinaria, secondo le
vecchie  norme  (anche  interne, «tabellari») - una misura cautelare,
evidentemente in corso di una causa di merito, il reclamo va comunque
proposto   innanzi   alla  sezione  specializzata  di  quello  stesso
Tribunale  (che  essendo  stata  istituita ex lege - non coincide con
quella  che  in  precedenza, presso quel medesimo ufficio, trattava i
procedimenti industrialistici).
   11)  In  definitiva  appare  del  tutto irrazionale il riparto tra
giudizi    di   merito   iniziati   antecedentemente   alle   sezioni
specializzate  e  comunque  al  codice,  e misure cautelari «in prima
battuta» da un lato, che seguono i criteri ordinari di competenza, da
un  lato,  e  i  soli  reclami  cautelari avverso tali ultime misure,
dall'altro,  attratti alla competenza delle sezioni specializzate; in
tal  modo  si  realizza,  palesemente,  anche  la  sottrazione  di un
procedimento  di  estremo  rilievo,  quale il reclamo, al suo giudice
naturale,  che resta invece confermato - oltretutto - per il giudizio
di merito.
   Tanto  appare  con evidenza nella specie, ove resta ferma - per il
giudizio  di merito, la competenza del Tribunale di Campobasso (adito
nel  2002,  la  futura  sentenza  di merito, poi, potra' essere a sua
volta  impugnata  alla  Corte  d'appello  di  Campobasso,  e non alla
sezione  specializzata  d'appello  di Napoli, in forza di Corte cost.
n. 112/2008  cit.), sussistente anche per le domande cautelari (nuove
misure,  revoca,  modifica)  proposte  e  proponibili  nel  corso del
giudizio, ma - del tutto singolarmente - non per i reclami cautelari.
   12) Pertanto, per le ragioni che precedono, ex art. 1, legge cost.
9  febbraio  1948,  n. 1  e  art.  23, legge 11 marzo 1953, n. 87, va
sollevata  la  questione di illegittimita' costituzionale della norma
piu'  volte  richiamata  dell'art.  245,  comma  3,  cod.  proprieta'
industriale.
   Ne segue la sospensione del giudizio.
                              P. Q. M.
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  245,  comma  3,  del decreto
legislativo   10   febbraio  2005,  n. 30  (Codice  della  proprieta'
industriale,  a  norma  dell'art.  15  della  legge 12 dicembre 2002,
n. 273),  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  sono  devolute alla
cognizione  delle  sezioni  specializzate  le  procedure  di  reclamo
iniziate  dopo  l'entrata  in  vigore del codice, anche se riguardano
misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore,
per  contrasto  con  gli  articoli 76, 3, 25 della Costituzione della
Repubblica.
   Sospende il giudizio in corso.
   Ordina  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
notifica  della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  ai  Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
     Cosi'  deciso  in  Napoli,  in Camera di consiglio, il 20 maggio
2008.
                        Il Presidente: Lipani