N. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2008
del 27 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, nel procedimento civile promosso da Kama Italia & Export S.r.l., contro Honda Logistic Centre Italy S.p.A ed altri. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale istituite presso i tribunali e le corti d'appello indicate dall'art. 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003 - Procedimento di reclamo avverso ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca delle misure cautelari concesse alla parte resistente che ha instaurato la causa di merito, avente ad oggetto una fattispecie di concorrenza sleale, in data anteriore all'istituzione delle dette sezioni specializzate - Devoluzione alla cognizione delle sezioni specializzate (nella specie, il Tribunale di Napoli) delle procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice della proprieta' industriale, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprieta' industriale - Contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 168 del 2003 secondo cui le controversie gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003 restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente (nella specie, il Tribunale di Campobasso) - Estraneita' all'oggetto della delega per il riassetto delle disposizioni in materia di proprieta' industriale - Esorbitanza dai limiti temporali della delega relativa all'istituzione delle sezioni specializzate - Eccesso di delega sotto piu' profili - Irragionevolezza - Incidenza sul principio del giudice naturale precostituito per legge. - Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 245, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 25 e 76, in relazione all'art. 15 della legge delega 12 dicembre 2002, n. 273.(GU n.40 del 24-9-2008 )
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4825 del r.g. aff. cont. per il 2008 con ad oggetto: proprieta' industriale tra Kama Italia Import & Export S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27, presso gli avv. Michele Sandulli, Federica Sandulli, Iuri Maria Prado (foro di Milano), Mario Pietrunti (foro di Campobasso) che la rappresentano e difendono, reclamante e Honda Logistic Centre Italy S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore Honda Italia Industriale S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in Napoli, corso Umberto I n. 174, presso gli avv. Maria Rosaria Menditto e Margherita Barie' che la rappresentano e difendono, resistente. I n f a t t o Con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 16 novembre 2002 il Giudice designato presso il Tribunale di Campobasso, sul ricorso di Honda Logistic Centre Italy S.p.A. e di Honda Italia Industriale S.p.A. (d'ora in avanti: Honda) ordinava alla resistente Kama Italia Import & Export S.r.l. (d'ora in avanti: Kama) «La cessazione dalla vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei motori KG di cui al ricorso e dei generatori KGE900Ti di cui pure al ricorso introduttivo». Il reclamo, ex art. 669-terdecies c.p.c., veniva rigettato con ordinanza collegiale del medesimo Tribunale di Campobasso del 13 marzo 2003. Con atto del 18 dicembre 2002 Honda aveva gia' citato trama per il giudizio di merito e chiedeva, sempre al Tribunale di Campobasso, di «accertare e dichiarare che la vendita, la distribuzione e la pubblicizzazione da parte della Kama Italia dei motori Kama KM, Kama KG, nonche' dei generatori 1GF-QDE, 3GF-QDE e KGE900Ti costituiscono atti di concorrenza sleale in danno alle ricorrenti, inibendo la prosecuzione degli illeciti», nonche' disporsi il sequestro dei prodotti in oggetto e del relativo materiale pubblicitario e condannarsi la convenuta ai danni (disponendosi, infine, una penale e la pubblicazione del dispositivo della sentenza). Kama si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni in proprio favore. Tale giudizio e' ancora pendente, ed e' in corso di svolgimento una c.t.u. (n.r.g. 1207/2002, g.i. dott. Cardona Albini). In corso di causa Honda conseguiva una ulteriore misura cautelare, in quanto il g.i., con ordinanza del 2 luglio 2003, cosi' disponeva: «Ordina alla ditta resistente Kama Italia Import & Export S.r.l. in persona del 1.r.p.t. la cessazione della vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei motori KM, singolarmente o assemblati ad altre componenti, di cui al presente ricorso». Una prima istanza di revoca delle misure cautelari, avanzata da Kama, veniva dichiarata inammissibile con ordinanza sempre del G.I. di Campobasso - dell'8 novembre 2005, confermata - in sede di reclamo - da questa sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio 2006. L'istanza di revoca - ai sensi dell'art. 669-decies c.p.c. - veniva quindi reiterata, e rigettata dal G.I. - ancora presso il Tribunale di Campobasso - con ordinanza del 22 gennaio 2008. Avverso tale ordinanza Kama proponeva reclamo al Collegio, innanzi a questa sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli, con ricorso del 4 febbraio 2008. Honda si costituiva anche in tale procedimento e chiedeva il rigetto dell'istanza di revoca. All'esito dell'udienza camerale del 13 maggio 2008 il Collegio si riservava la decisione. I n d i r i t t o 1) La competenza della sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale (d'ora in avanti: sezione specializzata) presso il Tribunale di Napoli discende, nel caso di specie, dall'applicazione dell'art. 245, comma 2 del codice della proprieta' industriale, d.lgs. n. 30/2005, secondo cui: «sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo e le cause di merito iniziate dopo l'entrata in vigore del codice anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore». 2) E' opportuno ricordare che il reclamo di Kama e' stato proposto avverso il provvedimento del G.I. presso il Tribunale di Campobasso del 22 gennaio 2008, di diniego della revoca delle misure cautelari concesse ad Honda, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., con le precedenti ordinanze del 16 novembre 2002 e del 2 luglio 2003. La tutela e' stata chiesta e concessa (ed in tal senso e' anche la domanda di merito) in relazione ad una fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, ai sensi dell'art. 2598, n. 1 del codice civile. Il Tribunale di Campobasso e' stato adito quale foro del convenuto, perche' in quel circondario ha sede Kama. Tuttavia, successivamente alla prima ordinanza cautelare, e all'introduzione del giudizio di merito (la citazione, come detto, e' stata notificata il 18 dicembre 2002), e' stato promulgato il d.lgs. n. 68/2003, istitutivo delle sezioni specializzate (cfr. anche infra). 3) Le sezioni specializzate sono competenti per materia, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, decreto citato, per le controversie aventi ad oggetto «fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale». Quanto alla competenza territoriale, l'art. 4 del decreto citato prevede che la sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli e' competente «per le controversie di cui all'art. 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale... dovrebbero essere trattate» dagli uffici giudiziari ricompresi nei territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno e - appunto - Campobasso. Il codice della proprieta' industriale e' entrato in vigore il 19 marzo 2005. L'art. 134, a parziale integrazione (e con tacita abrogazione) dell'art. 3 citato prevede senz'altro la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale «con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale». La giurisprudenza delle sezioni specializzate, specie successivamente all'entrata in vigore del codice, e' ormai ferma nel ritenere che in tale ampia e pressoche' esaustiva previsione siano sicuramente comprese le fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile, sempre implicanti una cognizione (anche solo economica) su diritti di proprieta' industriale. Sono stati cosi' largamente superati precedenti orientamenti piu' restrittivi (ma nella vigenza dell'art. 3 cit.), cfr. Trib. Milano 13 luglio 2006, Dir. Ind., 2006, 582 (e gia' Tribunale di Napoli 21 maggio 2004, Foro it., 2004, I, 2875). Tale e' appunto il caso di specie, vertendosi in una controversia di concorrenza sleale per imitazione servile (rispetto alla quale anche parte resistente non contesta la competenza per materia delle sezioni specializzate). 4) Da qui, allora, la dedotta competenza sul reclamo di Kama di questa sezione specializzata per materia e - soprattutto - per territorio, in quanto proposto - nella vigenza del Codice p.i.i. - avverso (o piuttosto per la revoca: ma e' dato irrilevante ai fini che qui interessano) misure cautelari concesse secondo le norme processuali (in particolare di competenza territoriale e per materia) vigenti prima dell'entrata in vigore del codice medesimo (ed anzi dello stesso d.lgs. n. 168/2003), ex art. 245, comma 3 cit. 5) Il tribunale, tuttavia, dubita - d'ufficio - della legittimita' costituzionale di tale norma, per contrasto con l'art. 76 (sotto il profilo dell'eccesso-mancanza di delega), nonche' 3 e 25, primo comma Cost. La questione e' rilevante, perche' incide sulla stessa affermazione della competenza per territorio e (di riflesso) per materia di questo Tribunale di Napoli (sussistendo altrimenti, secondo le norme ordinarie, quella del Tribunale di Campobasso), e non e' manifestamente infondata, per le ragioni che seguono. 6) Quanto alla delega, vanno qui subito richiamate le recenti sentenze della Corte costituzionale del 17 maggio 2007, n. 170 (pronunciata su rinvio pregiudiziale di questo stesso Tribunale) e 24 aprile 2008, n. 112. La prima ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134 cod. proprieta' industriale nella parte estende alle sezioni specializzate il c.d. rito societario, di cui al d.lgs. n. 5/2003, la seconda ha dichiarato «incostituzionale l'art. 245, comma 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprieta' industriale, nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le controversie in grado di appello iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in vigore». Entrambe le sentenze fondano l'incostituzionalita' delle norme in oggetto sulla violazione dell'art. 76 Cost. Particolare rilievo - ai fini che qui interessano - ha la seconda sentenza, n. 112/2008, atteso che l'art. 245, comma 2 cod. cit. e' (era) formulato, con riferimento ai giudizi di merito di appello, pressoche' negli stessi termini del comma 3, che viene qui in rilievo, in tema di reclami cautelari. 7) Puo' ora ricostruirsi l'iter formativo (viziato, ad avviso del Tribunale) della norma in contestazione. L'art. 16 della delega legislativa, legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha conferito al Governo la delega per l'adozione, entro sei mesi, di uno o piu' decreti legislativi «diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari» nelle materie indicate, attinenti a diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; tra i principi e criteri direttivi indicati era prevista l'istituzione, presso dodici tribunali e corti di appello, di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, tra cui quella presso il Tribunale di Napoli. La delega trovava tempestiva attuazione con l'emanazione del d.lgs. n. 168/2003, gia' ampiamente richiamato, e quindi non solo e' scaduta, ma ha anche realizzato - pertanto esaurito - i suoi effetti. Il d.lgs. cit. non contiene peculiari disposizioni di carattere procedurale, salvo proprio in tema di diritto transitorio, disciplinato dall'art. 6. In particolare il comma 1 attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi - aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 3 (ivi compresi i procedimenti cautelari ante causam) iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003. Il comma 2, ad abundantiam, precisa che le controversie nelle anzidette materie, gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003 «restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente». Le sezioni specializzate, quindi, hanno cominciato ad operare senza «arretrato», si tratta di una disposizione razionale e particolarmente opportuna, atteso che l'art. 1, d.lgs. cit. dispone che la loro istituzione «senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ne' incrementi di dotazioni organiche». Tale disposizione, d'altro canto, e' conforme al fondamentale principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui all'art. 5 c.p.c. Da qui, allora, nel caso di specie, la perdurante competenza del Tribunale di Campobasso per la causa di merito (instaurata, come detto, antecedentemente al 1° luglio 2003) e per le domande cautelari (nuove misure, revoca, modifica) proposte in corso di causa. 8) Tale assetto processuale e' stato stravolto dal codice della proprieta' industriale. Questo infatti non solo ha introdotto il rito c.d. societario innanzi alle sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 134 cit., ma anche, in tema di diritto transitorio, ha introdotto l'art. 245 cit. che appunto estende notevolmente, nei termini sopra richiamati, la competenza delle sezioni specializzate, rispettivamente di secondo e di primo grado, in materia di giudizi di appello e di reclamo cautelare. Tanto pero' si pone in contrasto con l'art. 76 cost, in quanto si risolve nel nuovo esercizio di una delega - come detto - ormai scaduta ed anzi attuata, quella dell'art. 16 cit., per l'istituzione delle sezioni specializzate (attinente, evidentemente, sia ai profili organizzativi che a quelli procedurali, anche transitori, essendo questi ultimi anzi espressamente disciplinati dall'art. 6 decr. cit). Ne' la delega in oggetto rientra in quella per l' emanazione del codice. Infatti l'art. 15, legge n. 272/2002 cit. si limitava a delegare al Governo l'adozione di uno o piu' decreti legislativi «per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale». I principi e criteri direttivi prevedono, tra l'altro, la «ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica» (a) e l'«adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta» (b). La delega doveva essere esercitata (in forza di due successive proroghe) entro il 28 febbraio 2005, ed ha trovato poi attuazione con l'emanazione del codice. Tra le disposizioni interessate al «riassetto» ve ne erano non poche di carattere procedurale (il riferimento e' qui, essenzialmente, agli articoli 70-89 della legge invenzioni e 52-67 I della legge marchi). Sicuramente pero', tra le norme procedurali interessate al riassetto, non rientravano quelle specifiche per le sezioni specializzate. Cio' per l'esaustiva ragione, lo si ribadisce, che queste ultime sono state previste dalla stessa legge n. 273/2002, che - come piu' volte ricordato - ha conferito altra e distinta delega al governo, all'art. 16, appunto per l'istituzione delle sezioni in parola, ottemperata con il d.lgs. n. 168/2003 cit. Da qui la richiamata violazione (eccesso, scadenza) della delega, quindi dell'art. 76 Cost. 9) In tal senso, d'altronde, come detto, si e' pronunciata la stessa Corte costituzionale. La sentenza n. 112/2008 cit., in particolare, ha osservato che «Il sindacato di costituzionalita' sulla delega legislativa... si svolge attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli concernenti, rispettivamente, la norma delegante (al fine di individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonche' delle ragioni e finalita' della medesima) e la norma delegata, da interpretare nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega». La Corte, richiamando anche la precedente pronuncia n. 170/2007 cit., ha osservato che l'art. 245, comma 3 «ha la sua base esclusivamente nell'art. 15 della legge n. 273 del 2002, tenuto conto sia della indicazione in tal senso contenuta nella premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, sia della circostanza che il termine per l'esercizio della delega dell'art. 16 della legge n. 273 del 2002 era scaduto alla data di emanazione di detto decreto legislativo. La lettera del citato art. 15 (avente ad oggetto "il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale"), i relativi principi e criteri direttivi ed il contesto normativo nel quale detta norma e' inserita, quindi anche il contenuto della delega dell'art. 16 della stessa legge, impongono di ribadire che i profili inerenti alla istituzione ed organizzazione delle sezioni specializzate, in linea generale, erano estranei alla delega oggetto della prima di queste due norme. La delega all'istituzione ed alla disciplina delle sezioni specializzate e', infatti, contenuta nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002, il quale stabilisce altresi' uno specifico principio direttivo in materia di disposizioni transitorie, in virtu' del quale il Governo doveva avere «cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio» (comma 3). In attuazione di detto principio, l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003 ha assegnato alle sezioni specializzate soltanto i giudizi "iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003" (comma 1), disponendo che le controversie "gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente" (comma 2). Quest'ultima norma - in particolare, il comma 2 - e' stata interpretata dalla Corte suprema di cassazione nel senso che "non puo' riferirsi [.] che all'introduzione della causa in primo grado, quale che sia il grado del giudizio nel quale essa si trovi al momento dell'entrata in vigore della legge" (ordinanza 1° febbraio 2007, n. 2203). La norma censurata non e', dunque, riconducibile al "riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale", e cioe' alla delega dell'art. 15 della legge n. 273 del 2002. Quest'ultima concerne, infatti, anche le disposizioni di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto e la disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati nella medesima, ma soltanto in riferimento alle modificazioni strumentali rispetto allo scopo di comporle in un testo normativo unitario, di adeguarle alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzarle in un quadro nuovo e porre in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprieta' industriale. L'art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 ha, invece, disciplinato un oggetto estraneo al contenuto della delega, peraltro realizzando una scelta incoerente rispetto a quella che, nell'osservanza del principio stabilito dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, era stata operata con l'art. 6 del d.lgs. n. 168 del 2003. Pertanto, la norma neppure e' riconducibile alla discrezionalita' del legislatore delegato, in quanto non costituisce coerente sviluppo e completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, ma si pone anzi in contrasto con la soluzione realizzata nell'esercizio della delega che aveva ad oggetto le sezioni specializzate». Da qui la richiamata illegittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 2 cod. cit. Tali considerazioni non possono che estendersi - a maggior ragione, anzi (cfr. infra) - al comma 3, ora in esame, formulata (nella forma e nella sostanza), come detto, in termini del tutto corrispondenti. 10) Il tribunale reputa pero' che l'art. 245, comma 3 cit. si ponga in contrasto anche con il criterio di razionalita' e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e - di converso - con il principio del giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell'art. 25, primo comma Cost. La norma in oggetto realizza, infatti, una ingiustificata deroga (oltretutto implicita) al principio della perpetuatio iurisdictionis, operante anche riguardo ai mutamenti delle norme sulla competenza, di cui all'art. 5 c.p.c. cit. (cio' per i reclami; il richiamo ai giudizi di merito da parte dell'art. 245, comma 3 cit., e' invece tecnicamente erroneo, o almeno superfluo, perche' i giudizi di merito successivi all'entrata in vigore del codice, ed anzi del d.lgs. n. 168/2003 cit., in quanto del tutto autonomi dalla precedente fase cautelare, pur se svolta sotto l'impero delle vecchie norme, sono senz'altro soggetti alle nuove disposizioni, in base ad i principi generali del processo). Si consideri, poi, che la competenza delle sezioni specializzate in sede di reclamo e' prevista anche per le misure cautelari adottate, secondo le norme precedenti al codice della proprieta' industriale, nel corso di giudizi di merito (ai sensi dell'art. 669-quater c.p.c.) instaurati precedentemente all'introduzione delle sezioni specializzate (e ovviamente all'entrata in vigore del codice). Tali giudizi, quindi, ai sensi dell'art. 5 cit., e comunque dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 168/2003 cit. restano assegnati ai giudici competenti secondo la normativa previgente (in realta' secondo le regole generali del codice di rito); quei giudici sono evidentemente competenti anche per le domande cautelari proposte in corso di causa (ivi comprese le istanze di revoca e di modifica, art. 669-decies c.p.c.). Tuttavia per i reclami avverso tali misure cautelari, e per i soli reclami, opera la deroga di cui all'art. 245, comma 3 cit., e quindi la competenza delle sezioni specializzate pluridistrettuali. Si noti che la questione potrebbe porsi anche per i tribunali (e le corti territoriali) sede di sezioni specializzate, atteso che la giurisprudenza delle sezioni stesse tende ad affermare che la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria e' di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario», cfr. Trib. Venezia, sentenza 30 aprile 2008, Pres. D'Amico, est. Fidanzia; Cons. Venezia nuova (avv. Vanzetti, Sironi, Camerino, Rossi) contro V. Di Tella e altri (avv. Galli, Donadi, Sandri), inedita. Ne segue che - adottata da una sezione ordinaria, secondo le vecchie norme (anche interne, «tabellari») - una misura cautelare, evidentemente in corso di una causa di merito, il reclamo va comunque proposto innanzi alla sezione specializzata di quello stesso Tribunale (che essendo stata istituita ex lege - non coincide con quella che in precedenza, presso quel medesimo ufficio, trattava i procedimenti industrialistici). 11) In definitiva appare del tutto irrazionale il riparto tra giudizi di merito iniziati antecedentemente alle sezioni specializzate e comunque al codice, e misure cautelari «in prima battuta» da un lato, che seguono i criteri ordinari di competenza, da un lato, e i soli reclami cautelari avverso tali ultime misure, dall'altro, attratti alla competenza delle sezioni specializzate; in tal modo si realizza, palesemente, anche la sottrazione di un procedimento di estremo rilievo, quale il reclamo, al suo giudice naturale, che resta invece confermato - oltretutto - per il giudizio di merito. Tanto appare con evidenza nella specie, ove resta ferma - per il giudizio di merito, la competenza del Tribunale di Campobasso (adito nel 2002, la futura sentenza di merito, poi, potra' essere a sua volta impugnata alla Corte d'appello di Campobasso, e non alla sezione specializzata d'appello di Napoli, in forza di Corte cost. n. 112/2008 cit.), sussistente anche per le domande cautelari (nuove misure, revoca, modifica) proposte e proponibili nel corso del giudizio, ma - del tutto singolarmente - non per i reclami cautelari. 12) Pertanto, per le ragioni che precedono, ex art. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, va sollevata la questione di illegittimita' costituzionale della norma piu' volte richiamata dell'art. 245, comma 3, cod. proprieta' industriale. Ne segue la sospensione del giudizio.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 245, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25 della Costituzione della Repubblica. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, in Camera di consiglio, il 20 maggio 2008. Il Presidente: Lipani