N. 291 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2008
del 21 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Provincia di Reggio Calabria contro Regione Calabria ed altro Finanza regionale - Regione Calabria - Modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province con legge regionale n. 34/2002 - Incidenza sull'autonomia provinciale per la sottoposizione delle erogazioni stesse ad una forma di controllo «finanziario» molto penetrante - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Province. - Legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, art. 26. - Costituzione, artt. 114, 118 e 119.(GU n.40 del 24-9-2008 )
il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 362 del 2008, proposto da: Provincia di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Battaglia, con domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'Ente in Reggio Calabria, via S. Anna, II tronco - Spirito Santo; Contro Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio; Consiglio regionale della Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 2248 del 30 gennaio 2008 del dirigente del Settore organizzazione e personale della Regione Calabria, nonche' di ogni atto connesso presupposto e consequenziale, con correlata declaratoria dell'obbligo della Regione di erogare alla provincia di Reggio Calabria, in via diretta ed immediata, le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite alla provincia stessa in attuazione della legge reg. cal. n. 34/2002; Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 53 del 7 maggio 2008, di accoglimento «a termine» della domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla prima camera di consiglio utile dopo la decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007, contestualmente sollevata, con determinazione assunta dal tribunale nella medesima Camera di consiglio del 7 maggio 2008; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2008 il cons. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue. F a t t o e d i r i t t o Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Reggio Calabria impugna la nota prot. n. 2248 del 30 gennaio 2008 del dirigente del Settore organizzazione e personale della Regione Calabria, nonche' ogni atto connesso presupposto e consequenziale. La provincia fa presente che tale nota fornisce riscontro negativo alla sua diffida in data 17 dicembre 2007, con la quale ha intimato alla regione di erogarle in via diretta ed immediata le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite alla provincia stessa in attuazione della legge reg. cal. n. 34/2002. Ed invero, con detta legge la Regione Calabria ha disciplinato gli strumenti, le procedure e le modalita' di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati, tra gli altri enti locali, dalle province, nelle materie di cui agli articoli 117, commi tre e quattro e 118 della Costituzione. Le funzioni in questione sono state in concreto trasferite con deliberazioni della giunta regionale e decreti dirigenziali, sicche' a partire dal 1 gennaio 2006 esse sono direttamente esercitate dalle province. La sopravvenuta legge reg. cal. n. 9/2007 stabilisce, all'art. 26, un obbligo di rendiconto trimestrale da parte delle province, che nel caso di mancato rispetto comporta, previa diffida, la sanzione della sospensione delle erogazioni. La Provincia di Reggio Calabria sostiene che tale obbligo di rendicontazione e soprattutto la sospensione delle erogazioni in caso di sua mancata presentazione - in concreto verificatasi - leda la sua posizione di titolarita' delle funzioni trasferite e le impedisca di esercitarle, violando l'autonomia riconosciutale dalla Costituzione. Deduce che la nota impugnata, di comunicazione della sospensione dell'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle funzioni trasferite, e, a monte, le disposizioni dell'art. 26 della legge n. 9/ 1997 sarebbero in contrasto con gli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione e chiede che il tribunale sollevi la relativa questione innanzi al giudice delle leggi, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata. Il predetto art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007 sarebbe, inoltre, in conflitto anche con la stessa legge fondamentale di riordino n. 34/2002 e con l'art. 4 della legge n. 59/1997, come pure con tutti gli atti di queste applicativi. Nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 questo tribunale ha accolto a termine, ovvero sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza, l'istanza cautelare introdotta con il ricorso in esame, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di seguito specificati, la questione di costituzionalita' dell'art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007. Il collegio osserva preliminarmente che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e succ. modif. Il giudizio attiene, in sostanza, alla sospensione delle erogazioni finanziarie relative alle funzioni trasferite alla Provincia di Reggio Calabria con la legge reg. cal. n. 34/2002, operata dalla Regione Calabria con la nota impugnata, in applicazione pedissequa delle disposizioni dell'art. 26 della legge reg. cal n. 9/2007, secondo cui: «1. - Le risorse finanziarie allocate nei corrispondenti capitoli delle UPB del bilancio della regione di ciascun esercizio finanziario a partire dall'anno 2007, da erogare in favore di province, comuni ed altri enti, per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi della l.r. 12 agosto 2002, n. 34 e della l.r. 11 gennaio 2006, n. 1, sono trasferite all'inizio di ogni trimestre solare in ragione di tre dodicesimi di ciascun stanziamento, direttamente dal Dipartimento bilancio e patrimonio, settore Ragioneria generale. I trasferimenti potranno avvenire in unica soluzione od in soluzioni diverse qualora il trasferimento trimestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore, fatto salvo l'obbligo delle province, dei comuni e degli altri enti di presentare il monitoraggio fisico e finanziario, nonche' il rendiconto ai sensi dei commi 2 e 5. 2. - Per ciascun esercizio finanziario, le erogazioni successive a quella riferita al primo trimestre sono subordinate alla presentazione, da parte degli enti interessati, del monitoraggio fisico e finanziario con riferimento al trimestre decorso. 3. - Le erogazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sospese nel caso di mancata presentazione del rendiconto, riguardante anche un solo capitolo di bilancio, qualora l'ente interessato non abbia dato riscontro al sollecito inoltrato a cura del dirigente della struttura di riferimento o del predetto dipartimento. 4. - La Ragioneria generale, successivamente all'emissione degli ordinativi di accreditamento, ne da' comunicazione alla struttura regionale competente per materia; analogamente, i dirigenti delle competenti strutture comunicano alla ragioneria il mancato adempimento da parte dei singoli enti, ai fini della sospensione delle erogazioni. 5. - E' fatto obbligo agli enti di cui al comma 1 di presentare il monitoraggio fisico e finanziario con cadenza trimestrale, nonche' il rendiconto delle somme utilizzate alle scadenze stabilite dalla normativa regionale e secondo modalita' e termini indicate dalle competenti strutture della Regione.». Le censure avanzate dalla ricorrente attengono solo alla asserita illegittimita' costituzionale di dette disposizioni, per violazione degli articoli 114, 118 e 119 Cost., sicche' la relativa questione di legittimita' costituzionale e' sicuramente rilevante, ai fitti sia della decisione definitiva della domanda cautelare, sia del ricorso nel merito. La questione risulta, inoltre, non manifestamente infondata. L'art. 114, secondo comma, della Costituzione statuisce che «i Comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Il successivo art. 118 della Costituzione prevede, poi, al comma 2, che «i Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze», mentre ai sensi dell'art. 119, primo comma , «i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Il riconoscimento costituzionale dell'autonomia, per quanto qui interessa, delle province risulta evidentemente non coerente con l'assoggettamento delle stesse, nell'esplicazione delle funzioni «conferite», a controllo trimestrale della relativa spesa, con la previsione, oltre tutto, di sospensione necessaria di ogni erogazione nel caso che il rendiconto non venga inviato a seguito di specifica diffida. Ad avviso del collegio, le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province dalla legge reg. cal. n. 34/2002, contemplate dall'art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007 sono lesive dell'autonomia delle Province medesime, che vengono sottoposte ad una forma di controllo «finanziario» molto penetrante, non compatibile con la posizione loro riconosciuta dalla Costituzione. In tal senso, del resto, la Consulta ha avuto modo di chiarire che nei confronti degli enti locali non possono considerarsi costituzionalmente ammissibili interventi finanziari vincolati nella destinazione, per normali attivita' e compiti di competenza di questi ultimi (C. cost. 16 gennaio 2004, n. 16), quali, nel caso di specie, le funzioni conferite con la legge reg. cal. n. 34/2002. In relazione a cio', deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata nel presente giudizio dalla Provincia di Reggio Calabria, dell'art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007, per violazione degli articoli 114, comma 2, 118, secondo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province con legge reg. cal. n. 34/2002 non compatibili con l'autonomia di queste ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata.
P. Q .M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge reg. cal. n. 9/2007, per violazione degli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione. Dispone la sospensione del giudizio e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della predetta questione, come previsto dall'art. 23 della legge n. 87/1953. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Regione Calabria e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Cosi' deciso in Reggio Calabria, nella Camera di consiglio del giorno 7 maggio 2008. Il Presidente: Passanisi L'estensore: Caruso