N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 - 26 agosto 2008

depositato  in  cancelleria  il  26  agosto  2008 (del Presidente del
Consiglio dei ministri)

Imposte  e  tasse  -  Norme  della  Regione  Piemonte  -  Editoria  -
  Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale
  -  Riduzione  dell'aliquota  dell'imposta regionale sulle attivita'
  produttive  (IRAP)  al  2,25%  a partire dall'anno 2009 - Lamentata
  esorbitanza  dai  limiti  entro  cui  le  Regioni  possono  variare
  l'aliquota  base  IRAP  -  Ricorso del Governo - Denunciata lesione
  della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario
  e   contabile  dello  Stato,  ovvero  in  subordine  del  principio
  fondamentale di coordinamento del sistema tributario.
- Legge  della  Regione Piemonte 25 giugno 2008, n. 18, art. 8, comma
  1, lett. d).
- Costituzione,  artt.  117, commi secondo, lett. e), e terzo, e 119;
  legge  24 dicembre 2007, n. 244, artt. 1, comma 50, lett. h), e 43;
  d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, commi 1 e 3.
(GU n.43 del 15-10-2008 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria  della illegittimita'
costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge della
Regione  Piemonte n. 18 del 25 giugno 2008, pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della  Regione  Piemonte del 3 luglio 2008, n. 27, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008.
                              F a t t o
   In data 3 luglio 2008 e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale
della  Regione  Piemonte  la legge regionale n. 18 del 25 giugno 2008
con   la   quale  sono  stati  disciplinati  «interventi  a  sostegno
dell'editoria piemontese e dell'informazione locale».
   Con  tale  normazione  la regione ha inteso predisporre un sistema
integrato  di  interventi  «nel  quadro degli obiettivi di promozione
culturale,  scientifica,  sociale  ed  economica  della collettivita'
piemontese»  al  fine  di  «valorizzare lo sviluppo ... della piccola
imprenditoria editoriale, quale componente del patrimonio culturale e
linguistico piemontese».
   Nell'ottica del perseguimento di tale disegno, con la norma citata
in   epigrafe,   la   legge   regionale  ha  previsto  la  «riduzione
dell'aliquota   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP)  al 2,25% a partire dall'anno 2009». Detta disposizione eccede
le  competenze  regionali  ed  e'  pertanto invasiva della competenza
statale,  in contrasto con il dettato costituzionale; la stessa viene
pertanto  impugnata  con il presente atto affinche' ne sia dichiarata
la  illegittimita' costituzionale con conseguente annullamento, sulla
base delle seguenti considerazioni in punto di
                            D i r i t t o
   1.  - Pacifico appare, anzitutto, che l'IRAP sia tributo statale e
non  proprio della regione nel senso di cui al vigente art. 119 della
Costituzione,  con  la conseguenza che la relativa disciplina rientra
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117,  secondo  comma,  lettera  e) della Costituzione e che quindi e'
precluso  alle  regioni  integrare detta disciplina se non nei limiti
stabiliti dalla legislazione statale (Corte cost. 2/2006; 24/2004).
   Come  codesta  Corte  ha  insegnato,  infatti,  e' tributo proprio
regionale  non  gia' quello istituito con legge statale, ancorche' la
regolamentazione  del  suo  gettito  e  della  sua  riscossione siano
attribuite in tutto o in parte alla regione, ma solo quello istituito
con legge regionale (Corte cost. 38/2004).
   2.  -  Orbene,  nella  specie,  la  normativa statale che istitui'
l'IRAP  e' stata parzialmente modificata dalla legge finanziaria 2008
(legge  24  dicembre 2007, n. 244) che, all'art. 1, comma 50, lettera
h),  dispone,  a  decorrere dal 2008, la riduzione dell'aliquota base
IRAP  di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, comma 1 dal
4,25%  al  3,9%.  Il successivo comma 3 del medesimo art. 16 prevede,
altresi',  la  facolta',  da  parte  delle  regioni, di variare detta
aliquota base nei limiti dell'1%.
   L'innovazione  normativa  conferisce,  dunque,  alle  regioni, una
limitata potesta' di variazione dell'aliquota imponibile.
   Tale essendo lo stato della normativa statale interposta, la norma
regionale   impugnata,   riducendo   l'aliquota   al   2,25%,  si  e'
indubbiamente  posta  in  contrasto  con  essa,  eccedendo dai limiti
minimi  di  aliquota  cui essa, aveva facolta' di giungere e violando
quindi la disposizione di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e)
della  Costituzione,  che  prevede la competenza esclusiva statale in
materia  di  sistema  tributario e contabile dello Stato, precludendo
alle  regioni ogni integrazione della relativa disciplina «se non nei
limiti stabiliti dalla legislazione statale» (Corte cost. 2/2006).
   3.  -  Ne'  potrebbe  opporsi che la stessa legge finanziaria 2008
sopra  citata  prevede,  all'art. 43, che l'IRAP, a partire dal 2009,
assuma  la natura di tributo proprio della regione, da istituirsi con
legge regionale.
   Tale previsione e', infatti, allo stato, un puro futuribile mentre
la norma impugnata e' attuale.
   A  tutto voler concedere, comunque, il citato art. 43 della citata
legge  finanziaria  2008  dopo  aver  enunciato  la previsione di cui
sopra, cosi' prosegue:
     «Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  regole derivanti
dall'applicazione   del  patto  di  stabilita'  e  crescita  adottato
dall'Unione  europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi
di  finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze
tra  le  scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta
comunque  ferma l'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte statali. Le
regioni  non  possono  modificare  le  basi  imponibili;  nei  limiti
stabiliti  dalle  leggi  statali,  possono  modificare l'aliquota, le
detrazioni e le deduzioni, nonche' introdurre speciali agevolazioni».
   Cio'  significa  che la determinazione della forchetta nell'ambito
della  quale  le  regioni  potranno  individuare l'aliquota dell'IRAP
rimarra',  in ogni caso, anche dopo l'istituzione dell'IRAP con legge
regionale,  di  competenza  della  legge statale, ad evidenti fini di
uniformita'  tendenziali  di  trattamento  a  livello  nazionale e di
coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica.
   Il  che e' quanto dire che anche nella denegata ipotesi che l'IRAP
potesse  attualmente  considerarsi tributo proprio della regione - il
che  si  contesta -, la riduzione della relativa aliquota al di sotto
della  soglia  minima  consentita  dalla  legge statale violerebbe il
principio fondamentale di coordinamento del sistema tributario di cui
agli artt. 117, terzo comma e 119 Costituzione.
   Conclusivamente,  la  norma  impugnata  appare  costituzionalmente
illegittima   e   tale  dovra'  essere  dichiarata,  con  conseguente
annullamento,   in  quanto  invasiva  delle  competenze  statali  per
violazione  dell'art.  117,  secondo comma, lett. e) o, in subordine,
dell'art.  117, terzo comma, e dell'art. 119 della Costituzione, come
piu' precisamente specificato nell'esposizione che precede.
                              P. Q. M.
   Si   chiede   che   codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare    costituzionalmente   illegittimo   e   conseguentemente
annullare  l'art.  8,  comma  1, lettera d) della legge della Regione
Piemonte   n. 18  del  25  giugno  2008,  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  Piemonte  del 3 luglio 2008 n. 27, come da
delibera  del  Consiglio  dei  ministri in data 1° agosto 2008, per i
motivi illustrati nel presente ricorso.
   Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno:
     1.   estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei  ministri  8
settembre 2006;
     2. copia della legge regionale impugnata.
   Con ogni salvezza.
     Roma, addi' 12 agosto 2008
       Il vice Avvocato generale: Ignazio Francesco Caramazza