N. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2008
del 9 giugno 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Isernia sul ricorso proposto da Mediterranea Auto S.r.l. contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Isernia ed altra Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento e' prescritta a pena di nullita' della cartella stessa - Prevista applicabilita' della detta sanzione di nullita' alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. - Costituzione, art. 97, primo comma. In subordine: Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento tributario - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento e' prescritta a pena di nullita' della cartella stessa - Prevista applicabilita' della detta sanzione di nullita' alle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Dedotto contrasto con le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 che sanciscono i principi di irretroattivita' delle norme tributarie e di obbligatoria indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione - Incidenza sul principio di riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Lesione dei principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. - Costituzione artt. 23 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1, comma 1, 3, comma 1 e 7.(GU n.41 del 1-10-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Premesso che, con ricorso depositato il 17 aprile 2007, la Mediterranea Auto S.r.l. (gia' Di Risio S.r.l.) ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 0532006G006146042, emessa dall'Agenzia delle entrate di Isernia e notificata per il tramite della SRT S.p.a. di Isernia in data 14 febbraio 2007, con intimazione di pagamento della somma di € 574.128,11, oltre diritti di notifica, per Irap, Irpeg, Iva e relativi interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2002. Deduce preliminarmente la ricorrente che trattasi di provvedimento nullo o comunque illegittimo per inesistenza della notificazione e per una serie di motivi ulteriori. Con successiva memoria illustrativa, depositata il 26 maggio 2008, la ricorrente deduce altresi' preliminarmente la nullita' o comunque l'illegittimita' della medesima cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per una serie di motivi ulteriori, eccependo anche l'incostituzionalita' dell'art. 36, comma 4-ter decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008. La medesima norma si presenterebbe altresi' irragionevole, perche' una nullita' o e' tale o non lo e', e non puo' essere comminata solo a partire da una certa data e non anche prima di detta data; prima della quale data, peraltro, era gia' stata comminata («tassativamente») per l'appunto dall'art. 7 della legge n. 212/2000. Costituitasi, la Equitalia Serit S.p.a. (gia' SRT S.p.a.) ha preliminarmente chiesto dichiararsi regolare e legittimo il proprio operato quanto all'impugnata cartella esattoriale e, rispetto al merito del ricorso, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Costituitasi a sua volta, l'Agenzia delle entrate ha convenuto doversi sgravare gl'importi iscritti a ruolo, a titolo di sanzioni per Irpeg, per € 15.872,70 ed € 8.550,96. Per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimita' del proprio operato, con conseguente conferma, in parte qua, dell'impugnata cartella. All'udienza del 22 maggio 2007, e' stata rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato; Considerato che la sollevata questione della nullita' della notifica della cartella si presenta preliminare ed assorbente rispetto a tutte le altre. Trattasi, peraltro, di questione che, ai fini che qui interessano (e salva ogni piu' approfondita valutazione in sede decisoria da parte di questa Commissione, in diversa composizione), appare infondata, stante il disposto dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in base al quale la notifica della cartella esattoriale puo' essere eseguita (come nella specie) anche a mezzo invio di raccomandata a/r in plico chiuso, nel qual caso «la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritta» dal soggetto abilitato alla sua ricezione. A differenza di quanto asserisce la ricorrente, nessuna compilazione di un'ulteriore e separata relata di notifica appare dunque richiesta. Ritenuto che non manifestamente infondata si presenta, invece, l'altra questione preliminare, a sua volta assorbente rispetto alle altre, ossia quella relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento nell'ambito della cartel1a in oggetto. Sul principio che tale omessa indicazione (indicazione prescritta invece dall'art. 1, primo comma legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005) infici insanabilmente l'atto amministrativo e' ormai pacifica la giurisprudenza amministrativa. Nella specifica materia tributaria, poi, l'art. 7, seconda comma, lett. a) legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) richiede «tassativamente», tra le altre, l'indicazione in questione. E la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377 (invocata dalla ricorrente), ha statuito che quest'ultimo articolo, con specifico riferimento alla questione dell'indicazione del responsabile del procedimento, si applica pure ai procedimenti tributari dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e che tali procedimenti comprendono anche quelli c.d. «di massa» (che culminano, cioe', in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari) e quelli di natura non discrezionale. Aggiunge l'Alta Corte che «l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97 primo comma Cost.». Vero e' che, successivamente alla citata ordinanza della Corte costituzionale, stata promulgata la legge n. 31/2008, la quale, nel convertire in legge il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 con le modificazioni riportate nell'allegato alla legge medesima, all'art. 36 ha aggiunto il comma 4-ter, secondo cui la cartella di pagamento ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod., «contiene, altresi', a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse». Tuttavia, come esattamente osserva la ricorrente, si e' qui in presenza di una norma tributaria di carattere retroattivo, laddove (sebbene il principio d'irretroattivita' della legge non abbia natura costituzionale, essendo riferibile l'art. 25, secondo comma Cost. alle sole leggi penali) l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale dispone il principio d'irretroattivita' delle legge, principio questo ribadito, ancor piu' specificamente nella materia tributaria, dall'art. 3, primo comma della citata legge n. 212/2000 (salve le ipotesi eccezionali di norme espressamente qualificate come d'interpretazione autentica, ai sensi del precedente art. 1, secondo comma legge cit.). Orbene, 1'art. 1, primo comma di detta legge statuisce che «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». Sennonche', il menzionato art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, costituisce appunto una legge speciale, che, oltre tutto, non deroga espressamente agli artt. 7, 3 e 1 legge n. 212/2000 (i quali, in detto art. 36, comma 4-ter, non vengono neppure richiamati). Vi e', dunque, un evidente contrasto applicativo tra quest'ultima norma (art. 36, comma 4-ter) e gli artt. 7, 3 e 1 dello Statuto dei diritti del contribuente. Ora, la SC, nella sentenza 14 aprile 2004, n. 7080 (parimenti invocata dalla ricorrente, unitamente alla conforme Cass., 13 giugno 2002, n. 8415 -e v. pure Cass., 27 agosto 2001, n. 11274-), ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui «il c.d. Statuto del contribuente ha inteso attribuire alle proprie disposizioni (e tra queste a quella sulla irretroattivita' delle leggi fiscali) il valore di principi generali dell'ordinamento tributario, con una autoqualificazione che da' attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo Statuto, e che costituiscono orientamento ermeneutico ed applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto, cosicche' qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall'interprete nel senso piu' conforme a questi principi, a cui la legislazione tributaria, anche antecedente allo Statuto, deve essere adeguata». Aggiunge in motivazione la Corte di cassazione che tanto risponde anche a principi di correttezza, ragionevolezza e tutela dell'affidamento del contribuente, che hanno trovato e' conferma pure da parte della Corte costituzionale e della stessa giurisprudenza della Corte di giustizia CEE e della Corte europea dei diritti dell'uomo. La menzionata sentenza della cassazione riguardava un caso avente ad oggetto una legge antecedente all'entrata in vigore dello Statuto del contribuente (dal che il riferimento all'adeguamento ai principi di quest'ultimo da parte delle legislazione «anche antecedente» alla sua entrata in vigore); ma analogo discorso risulta estensibile e puo' essere esteso alla legislazione anche successiva alla sua entrata in vigore. Anzi, da ultimo Cass., 16 aprile 2008, n. 9913 ha sul punto rivisto l'orientamento di Cass., n. 7080/04 cit. e, nel sancire la non riferibilita' del principio d'irretroattivita' di cui all'art. 3 dello Statuto alle leggi promulgate prima della sua entrata in vigore, ha espressamente confermato in motivazione che «la legge n. 212/2000 vale per il futuro e, nella parte in cui detta disposizioni che attengono alla tecnica e ai contenuti delle leggi tributarie, ha come destinatario il legislatore futuro» (eccezion fatta per i principi generali della legge n. 212/2000 attuativi degli artt. 3, 23, 53 e 97 cost. -cfr. art. 1 legge cit.-, «che sono di immediata applicazione, in quanto espressione di principi costituzionali vigenti»). In altri termini, sebbene approvato col meccanismo e con la forma della legge ordinaria, lo Statuto del contribuente si puo' dunque porre sostanzialmente sul piano delle fonti interposte (tra la Costituzione e le leggi ordinarie) e quindi prevalere sulle leggi ordinarie, ancorche' posteriori e speciali (in deroga ai principi sulla successione delle leggi nel tempo di cui agli artt. 15 e 14 delle Preleggi), con esso incompatibili. Interposizione che l'art. 1, primo comma legge n. 212/2000 pare espressamente voler attribuire alle disposizioni dello Statuto allorche' sancisce che esse «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario» (che «possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali»), «in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione». In particolare, il principio d'irretroattivita' di cui all'art. 3, primo comma legge n. 212/2000 s'interporrebbe cosi' a quello di cui all'art. 23 Cost., nel senso che, quanto meno a partire dall'entrata in vigore appunto di detta legge interposta n. 212, nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta in base ad una legge retroattiva; ed il principio relativo all'indicazione del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, secondo comma legge n. 212/2000 s'interporrebbe a quello ci cui all'art. 97 Cost., nel senso che, sempre quanto meno a partire dall'entrata in vigore appunto di detta legge interposta n. 212, detta indicazione e' necessaria al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione (ma su quest'ultimo discorso si tornera' in ultimo, allorche' si trattera' del possibile contrasto diretto dell'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, con l'art. 97 Cost.). La SC, nelle menzionate sentenze nn. 9913/08, 7080/04, 8415/02 e 11274/01 (ed altre conformi), non giunge ad esplicitare testualmente la natura di fonte interposta dello Statuto del contribuente e, in particolare (per quel che qui interessa), del principio d'irretroattivita' di cui al comb. disp. dei suoi artt. 7, 3 e 1 ; ma i loro cennati passaggi motivazionali sembrano inevitabilmente condurre proprio a questa conclusione. D'altra parte, l'organo deputato al compimento di tale esplicita valutazione risulta essere, piu' che la SC, proprio l'Alta Corte. Orbene, con la sentenza 11 gennaio 2006, n. 12 (e cfr. poi pure, per altri casi ancora, con le sentenze nn. 269/2007, 108/2005, 533/2002, 4/2000, 85/90 e 101/89) la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di affermare, in tutt'altra materia, la natura di fonte interposta di una legge approvata col meccanismo e con la forma della legge ordinaria, ossia della legge n. 131/2003 (che detta disposizioni ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001). Da ultimo, con le sentenze 22 ottobre 2007, un. 348 e 349, la Corte costituzionale ha confermato la natura di fonte interposta della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificando che spetta pero' ad essa Corte costituzionale vagliare la costituzionalita' delle norme pattizie contenute in detta Convenzione (nell'interpretazione fornitane dalla Corte europea) in quanto fonti di livello sub-costituzionale; aggiunge la Corte costituzionale nelle sentenze in esame che, a differenza dalle norme comunitarie (sopranazionali) contenute nei Trattati CEE come interpretate dalla Corte di Giustizia CEE del Lussemburgo (le quali hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno, sicche', in caso di loro contrasto con una norma interna, ancorche' successiva e speciale, quest'ultima dev'essere direttamente disapplicata dal giudice comune), gli eventuali contrasti tra norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (come interpretata dalla Corte di Strasburgo) e le norme interne «non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimita' costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiche' l'assenta incompatibilita' tra le due si presenta come una questione di legittimita' costituzionale». Ne deriva che «in occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformita' a Costituzione di entrambe e precisamente la compatibilita' della norma interposta con la Costituzione e la legittimita' della norma censurata rispetto alla stessa norma interposta»; duplice verifica, questa, riservata esclusivamente alla Corte costituzionale ed ovviamente riferibile non soltanto alle norme della CEDU, ma a tutte le fonti interposte. Tornando al caso di cui e' processo, dunque, ove si condivida il discorso precedentemente svolto in ordine alla natura di fonte interposta dello Statuto del contribuente, ne discende che questa CTP non puo' procedere (come vorrebbe la ricorrente) alla disapplicazione diretta dell'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, ma deve rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' quest'ultima stabilisca: a) innanzi tutto, se lo Statuto del contribuente e, per quanto qui interessa, i suoi artt. 7, 3 e 1, che sanciscono il principio d'irretroattivita' delle norme tributarie oltre che il principio della necessaria indicazione del responsabile del procedimento, abbiano o meno natura di fonte interposta, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 23 e 97 Cost.; b) in caso affermativo, se detti artt. 7, 3 e 1 siano conformi alla Costituzione (ma questo vaglio sembra essere stato gia' superato innanzi all'Alta Corte, in base al contenuto dell'ordinanza n. 377/2007 che si e' citata all'inizio); c) in caso ancora affermativo, se il menzionato art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, sia o meno conforme al disposto dei citati artt. 7, 3 e 1 della legge n. 212/2000. Ove la Corte costituzionale dovesse negare la natura di fonte interposta dello Statuto del contribuente o comunque degli artt. 7, 3 e 1 anzidetti, restera' comunque da valutare da parte sua la questione (che, parimenti, si presenta non manifestamente infondata) relativa alla costituzionalita' dell'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, da porsi direttamente a raffronto col contenuto dell'art. 97, primo comma cost. Difatti, gia' con l'ordinanza n. 377/2007 (che si e' citata all'inizio) la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare il principio secondo cui l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento ai sensi dell'art. 7 legge n. 212/2000, lungi dall'essere un inutile adempimento, risponde ai precetti di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione predicati appunto dall'art. 97, primo comma Cost.; ed il rispetto di tali precetti costituzionali non puo' essere ragionevolmente imposto dal legislatore ordinario solo a partire da una certa data in poi (dal 1 ° giugno 2008 in poi, come fa l'art. 36, co. 4-ter cit.) ed escluso per il periodo antecedente e, in particolare, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge n. 212/2000 ed il 31 maggio 2008. Periodo quest'ultimo rispetto al quale, oltre tutto, con la medesima ordinanza n. 377/2007 la Corte costituzionale aveva gia' espressamente affermato operativi quei precetti di cui all'art. 97, primo comma Cost. proprio con specifico riferimento all'art. 7, legge n. 212/2000 (e, per converso, rispondente quest'ultima norma a quei precetti). A ben vedere, anzi, tale accertamento e valutazione da parte della Corte costituzionale, relativo alla questione del contrasto diretto dell'art. 36, comma 4-ter cit. con l'art. 97, primo comma Cost., si presenta pregiudiziale rispetto alla questione del contrasto dello stesso art. 36, comma 4-ter Cit. con lo Statuto del contribuente (e, in particolare, con i suoi artt. 7, 3 e 1) quale fonte interposta (se tale esso venga ritenuto); Ritenuto che la prospettata questione di costituzionalita' si presenta altresi' rilevante nel caso di cui e' processo, perche' il suo eventuale accoglimento determinerebbe il conseguenziale accoglimento del ricorso pendente in questa sede sotto il segnalato profilo; Visti gli articoli di legge;
P. Q. M. Previa sospensione del presente procedimento n. 260/07 RGR, rimette gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulle seguenti questioni, rilevanti e non manifestamente infondate: 1) se vi sia contrasto tra l'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, e l'art. 97, primo comma Cost.; 2) in caso negativo, se vi sia contrasto tra l'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, e lo Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, Con particolare riferimento ai suoi artt. 7, 3, primo comma e 1, primo comma, previamente vagliando: a) se lo Statuto del contribuente e, per quanto gli interessa, i suoi artt. 7, 3 e 1, che sanciscono il principio d'irretroattivita' delle norme tributarie oltre che il principio della necessaria indicazione del responsabile del procedimento, abbiano o meno natura di fonte interposta, con particolare riferimento, rispettivamente, agli artt. 23 e 97 Cost.; b) in caso affermativo, se detti artt. 7, 3 e 1 siano conformi alla Costituzione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Isernia, addi' 9 giugno 2008 Il Presidente estensore: Di Giacomo