N. 292 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2008

del  9  giugno  2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di
Isernia  sul  ricorso  proposto  da  Mediterranea  Auto S.r.l. contro
Agenzia delle entrate - Ufficio di Isernia ed altra

Imposte  e  tasse  -  Riscossione  delle  imposte  -  Ricorso avverso
  cartella  di  pagamento priva dell'indicazione del responsabile del
  procedimento   tributario  -  Sopravvenuta  disposizione  di  legge
  secondo  cui  l'indicazione  del  responsabile  del procedimento di
  iscrizione   a   ruolo   e  del  procedimento  di  emissione  e  di
  notificazione  della  cartella di pagamento e' prescritta a pena di
  nullita'  della  cartella  stessa  -  Prevista applicabilita' della
  detta  sanzione  di nullita' alle sole cartelle di pagamento emesse
  in  relazione  ai  ruoli consegnati agli agenti della riscossione a
  decorrere  dal  1° giugno 2008 - Denunciata violazione dei principi
  di    buon    andamento   e   di   imparzialita'   della   pubblica
  amministrazione.
- Decreto-legge  31  dicembre  2007,  n. 248,  art.  36, comma 4-ter,
  aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione, art. 97, primo comma.
In subordine:  Imposte  e tasse - Riscossione delle imposte - Ricorso
  avverso   cartella   di   pagamento   priva   dell'indicazione  del
  responsabile    del    procedimento   tributario   -   Sopravvenuta
  disposizione  di  legge  secondo cui l'indicazione del responsabile
  del  procedimento  di  iscrizione  a  ruolo  e  del procedimento di
  emissione  e  di  notificazione  della  cartella  di  pagamento  e'
  prescritta  a  pena  di  nullita'  della cartella stessa - Prevista
  applicabilita'  della detta sanzione di nullita' alle sole cartelle
  di  pagamento  emesse  in relazione ai ruoli consegnati agli agenti
  della  riscossione  a  decorrere  dal  1°  giugno  2008  -  Dedotto
  contrasto  con  le  disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212
  che   sanciscono   i   principi  di  irretroattivita'  delle  norme
  tributarie  e  di  obbligatoria  indicazione  del  responsabile del
  procedimento  negli  atti  dell'amministrazione  finanziaria  e dei
  concessionari  della  riscossione  -  Incidenza  sul  principio  di
  riserva  di  legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte -
  Lesione  dei  principi  di  buon andamento e di imparzialita' della
  pubblica amministrazione.
- Decreto-legge  31  dicembre  2007,  n. 248,  art.  36, comma 4-ter,
  aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
- Costituzione  artt. 23 e 97; legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1,
  comma 1, 3, comma 1 e 7.
(GU n.41 del 1-10-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Premesso  che,  con  ricorso  depositato  il  17  aprile  2007, la
Mediterranea   Auto   S.r.l.   (gia'  Di  Risio  S.r.l.)  ha  chiesto
l'annullamento  della  cartella  di  pagamento  n. 0532006G006146042,
emessa  dall'Agenzia  delle  entrate  di  Isernia e notificata per il
tramite  della  SRT  S.p.a.  di Isernia in data 14 febbraio 2007, con
intimazione  di  pagamento  della  somma  di € 574.128,11, oltre
diritti  di  notifica,  per  Irap,  Irpeg, Iva e relativi interessi e
sanzioni   per  l'anno  d'imposta  2002.  Deduce  preliminarmente  la
ricorrente che trattasi di provvedimento nullo o comunque illegittimo
per  inesistenza  della  notificazione  e  per  una  serie  di motivi
ulteriori.
   Con successiva memoria illustrativa, depositata il 26 maggio 2008,
la  ricorrente deduce altresi' preliminarmente la nullita' o comunque
l'illegittimita'  della medesima cartella per mancata indicazione del
responsabile  del  procedimento  e per una serie di motivi ulteriori,
eccependo  anche  l'incostituzionalita'  dell'art.  36,  comma  4-ter
decreto-legge  31  dicembre 2007, n. 248, come convertito nella legge
n. 31/2008.    La    medesima   norma   si   presenterebbe   altresi'
irragionevole, perche' una nullita' o e' tale o non lo e', e non puo'
essere  comminata  solo a partire da una certa data e non anche prima
di  detta  data;  prima  della  quale  data, peraltro, era gia' stata
comminata  («tassativamente»)  per  l'appunto dall'art. 7 della legge
n. 212/2000.
   Costituitasi,  la  Equitalia  Serit  S.p.a.  (gia'  SRT S.p.a.) ha
preliminarmente  chiesto  dichiararsi regolare e legittimo il proprio
operato  quanto  all'impugnata  cartella  esattoriale  e, rispetto al
merito  del ricorso, ha eccepito la propria carenza di legittimazione
passiva.
   Costituitasi  a  sua  volta,  l'Agenzia delle entrate ha convenuto
doversi  sgravare  gl'importi  iscritti a ruolo, a titolo di sanzioni
per  Irpeg, per € 15.872,70 ed € 8.550,96. Per il resto, ha
chiesto  il  rigetto  del  ricorso,  sostenendo  la  legittimita' del
proprio   operato,   con   conseguente   conferma,   in   parte  qua,
dell'impugnata cartella.
   All'udienza  del  22  maggio 2007, e' stata rigettata l'istanza di
sospensione del provvedimento impugnato;
   Considerato  che  la  sollevata  questione  della  nullita'  della
notifica   della  cartella  si  presenta  preliminare  ed  assorbente
rispetto a tutte le altre.
   Trattasi,  peraltro, di questione che, ai fini che qui interessano
(e  salva  ogni  piu'  approfondita  valutazione in sede decisoria da
parte   di  questa  Commissione,  in  diversa  composizione),  appare
infondata,  stante  il  disposto  dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in
base  al  quale  la  notifica  della cartella esattoriale puo' essere
eseguita  (come nella specie) anche a mezzo invio di raccomandata a/r
in  plico  chiuso,  nel  qual caso «la notifica si considera avvenuta
nella  data  indicata  nell'avviso  di  ricevimento sottoscritta» dal
soggetto  abilitato  alla  sua  ricezione.  A  differenza  di  quanto
asserisce  la  ricorrente,  nessuna  compilazione  di  un'ulteriore e
separata relata di notifica appare dunque richiesta.
   Ritenuto  che  non  manifestamente  infondata si presenta, invece,
l'altra  questione  preliminare, a sua volta assorbente rispetto alle
altre,  ossia quella relativa all'omessa indicazione del responsabile
del procedimento nell'ambito della cartel1a in oggetto.
   Sul  principio che tale omessa indicazione (indicazione prescritta
invece  dall'art.  1,  primo comma legge n. 241/1990, come modificato
dalla  legge  n. 15/2005) infici insanabilmente l'atto amministrativo
e' ormai pacifica la giurisprudenza amministrativa.
   Nella  specifica materia tributaria, poi, l'art. 7, seconda comma,
lett.  a)  legge  n. 212/2000  (Statuto dei diritti del contribuente)
richiede «tassativamente», tra le altre, l'indicazione in questione.
   E la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377
(invocata  dalla  ricorrente), ha statuito che quest'ultimo articolo,
con   specifico   riferimento  alla  questione  dell'indicazione  del
responsabile  del  procedimento,  si  applica  pure  ai  procedimenti
tributari  dei  concessionari  della  riscossione, in quanto soggetti
privati  cui  compete  l'esercizio  di funzioni pubbliche, e che tali
procedimenti comprendono anche quelli c.d. «di massa» (che culminano,
cioe',  in  provvedimenti  di contenuto omogeneo o standardizzato nei
confronti  di  innumerevoli  destinatari)  e  quelli  di  natura  non
discrezionale.  Aggiunge  l'Alta  Corte  che  «l'obbligo  imposto  ai
concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile
del  procedimento,  lungi  dall'essere  un inutile adempimento, ha lo
scopo  di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la
piena  informazione  del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni
nei  confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa,
che  sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita'
della  pubblica  amministrazione  predicati  dall'art. 97 primo comma
Cost.».
   Vero  e'  che,  successivamente  alla citata ordinanza della Corte
costituzionale,  stata  promulgata la legge n. 31/2008, la quale, nel
convertire  in  legge  il  d.l.  31  dicembre  2007,  n. 248  con  le
modificazioni  riportate  nell'allegato alla legge medesima, all'art.
36  ha  aggiunto il comma 4-ter, secondo cui la cartella di pagamento
ex  art.  25  d.P.R. n. 602/1973 e succ. mod., «contiene, altresi', a
pena  di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di
iscrizione  a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della
stessa  cartella.  Le  disposizioni  di  cui al periodo precedente si
applicano  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della  riscossione  a
decorrere  dal 1° giugno 2008 la mancata indicazione dei responsabili
dei  procedimenti  nelle  cartelle  di  pagamento  relative  a  ruoli
consegnati prima di tale data non e' causa di nullita' delle stesse».
   Tuttavia,  come  esattamente  osserva  la ricorrente, si e' qui in
presenza  di  una  norma tributaria di carattere retroattivo, laddove
(sebbene il principio d'irretroattivita' della legge non abbia natura
costituzionale,  essendo  riferibile  l'art.  25, secondo comma Cost.
alle  sole  leggi penali) l'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in
generale   dispone   il  principio  d'irretroattivita'  delle  legge,
principio  questo  ribadito,  ancor piu' specificamente nella materia
tributaria,  dall'art.  3, primo comma della citata legge n. 212/2000
(salve le ipotesi eccezionali di norme espressamente qualificate come
d'interpretazione  autentica, ai sensi del precedente art. 1, secondo
comma legge cit.).
   Orbene,  1'art.  1,  primo  comma di detta legge statuisce che «le
disposizioni  della  presente  legge, in attuazione degli articoli 3,
23,  53  e  97  della  Costituzione,  costituiscono principi generali
dell'ordinamento  tributario  e  possono essere derogate o modificate
solo espressamente e mai da leggi speciali».
   Sennonche',  il  menzionato  art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre
2007,  n. 248,  come  convertito  nella legge n. 31/2008, costituisce
appunto   una   legge   speciale,   che,   oltre  tutto,  non  deroga
espressamente  agli  artt.  7,  3  e 1 legge n. 212/2000 (i quali, in
detto art. 36, comma 4-ter, non vengono neppure richiamati).
   Vi  e', dunque, un evidente contrasto applicativo tra quest'ultima
norma  (art.  36, comma 4-ter) e gli artt. 7, 3 e 1 dello Statuto dei
diritti del contribuente.
   Ora,  la  SC,  nella  sentenza  14 aprile 2004, n. 7080 (parimenti
invocata  dalla ricorrente, unitamente alla conforme Cass., 13 giugno
2002,  n. 8415  -e  v.  pure  Cass.,  27  agosto 2001, n. 11274-), ha
condivisibilmente affermato il principio secondo cui «il c.d. Statuto
del  contribuente  ha  inteso attribuire alle proprie disposizioni (e
tra  queste  a  quella sulla irretroattivita' delle leggi fiscali) il
valore  di  principi  generali  dell'ordinamento  tributario, con una
autoqualificazione  che  da'  attuazione  alle  norme  costituzionali
richiamate   dallo   Statuto,   e   che   costituiscono  orientamento
ermeneutico   ed   applicativo  vincolante  nell'interpretazione  del
diritto, cosicche' qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve
essere  risolto  dall'interprete  nel  senso  piu'  conforme a questi
principi,  a  cui  la legislazione tributaria, anche antecedente allo
Statuto,  deve  essere adeguata». Aggiunge in motivazione la Corte di
cassazione  che  tanto  risponde  anche  a  principi  di correttezza,
ragionevolezza  e tutela dell'affidamento del contribuente, che hanno
trovato  e' conferma pure da parte della Corte costituzionale e della
stessa  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia CEE e della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
   La  menzionata sentenza della cassazione riguardava un caso avente
ad  oggetto una legge antecedente all'entrata in vigore dello Statuto
del  contribuente (dal che il riferimento all'adeguamento ai principi
di  quest'ultimo da parte delle legislazione «anche antecedente» alla
sua  entrata  in  vigore);  ma analogo discorso risulta estensibile e
puo'  essere  esteso  alla  legislazione  anche  successiva  alla sua
entrata  in vigore. Anzi, da ultimo Cass., 16 aprile 2008, n. 9913 ha
sul  punto  rivisto  l'orientamento  di Cass., n. 7080/04 cit. e, nel
sancire  la non riferibilita' del principio d'irretroattivita' di cui
all'art.  3  dello  Statuto  alle  leggi  promulgate  prima della sua
entrata in vigore, ha espressamente confermato in motivazione che «la
legge  n. 212/2000  vale  per  il  futuro e, nella parte in cui detta
disposizioni  che  attengono  alla tecnica e ai contenuti delle leggi
tributarie,  ha  come  destinatario  il legislatore futuro» (eccezion
fatta per i principi generali della legge n. 212/2000 attuativi degli
artt.  3,  23,  53  e 97 cost. -cfr. art. 1 legge cit.-, «che sono di
immediata   applicazione,   in   quanto   espressione   di   principi
costituzionali vigenti»).
   In  altri termini, sebbene approvato col meccanismo e con la forma
della  legge  ordinaria,  lo  Statuto del contribuente si puo' dunque
porre  sostanzialmente  sul  piano  delle  fonti  interposte  (tra la
Costituzione  e  le  leggi  ordinarie) e quindi prevalere sulle leggi
ordinarie,  ancorche'  posteriori  e  speciali (in deroga ai principi
sulla  successione  delle  leggi  nel tempo di cui agli artt. 15 e 14
delle Preleggi), con esso incompatibili. Interposizione che l'art. 1,
primo  comma  legge  n. 212/2000  pare espressamente voler attribuire
alle   disposizioni   dello   Statuto  allorche'  sancisce  che  esse
«costituiscono  principi  generali  dell'ordinamento tributario» (che
«possono  essere  derogate  o  modificate solo espressamente e mai da
leggi  speciali»), «in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della
Costituzione». In particolare, il principio d'irretroattivita' di cui
all'art.  3,  primo  comma  legge n. 212/2000 s'interporrebbe cosi' a
quello di cui all'art. 23 Cost., nel senso che, quanto meno a partire
dall'entrata  in  vigore  appunto  di  detta legge interposta n. 212,
nessuna  prestazione  personale o patrimoniale puo' essere imposta in
base   ad   una   legge   retroattiva;   ed   il  principio  relativo
all'indicazione  del responsabile del procedimento di cui all'art. 7,
secondo  comma  legge  n. 212/2000  s'interporrebbe  a  quello ci cui
all'art.  97  Cost.,  nel  senso  che,  sempre  quanto meno a partire
dall'entrata  in  vigore  appunto  di  detta legge interposta n. 212,
detta  indicazione  e'  necessaria  al  fine  di  assicurare  il buon
andamento  e  l'imparzialita'  della  pubblica amministrazione (ma su
quest'ultimo  discorso  si tornera' in ultimo, allorche' si trattera'
del  possibile  contrasto  diretto  dell'art. 36, comma 4-ter d.l. 31
dicembre  2007,  n. 248,  come convertito nella legge n. 31/2008, con
l'art. 97 Cost.).
   La  SC,  nelle menzionate sentenze nn. 9913/08, 7080/04, 8415/02 e
11274/01  (ed altre conformi), non giunge ad esplicitare testualmente
la  natura  di  fonte interposta dello Statuto del contribuente e, in
particolare   (per   quel   che   qui   interessa),   del   principio
d'irretroattivita' di cui al comb. disp. dei suoi artt. 7, 3 e 1 ; ma
i   loro  cennati  passaggi  motivazionali  sembrano  inevitabilmente
condurre  proprio  a  questa  conclusione.  D'altra  parte,  l'organo
deputato  al compimento di tale esplicita valutazione risulta essere,
piu' che la SC, proprio l'Alta Corte.
   Orbene,  con  la sentenza 11 gennaio 2006, n. 12 (e cfr. poi pure,
per  altri  casi  ancora,  con  le  sentenze  nn. 269/2007, 108/2005,
533/2002,  4/2000,  85/90  e  101/89) la Corte costituzionale ha gia'
avuto  modo  di  affermare, in tutt'altra materia, la natura di fonte
interposta di una legge approvata col meccanismo e con la forma della
legge   ordinaria,   ossia   della   legge   n. 131/2003  (che  detta
disposizioni   ai   fini   dell'adeguamento   dell'ordinamento  della
Repubblica  alla  legge  costituzionale n. 3/2001). Da ultimo, con le
sentenze  22  ottobre 2007, un. 348 e 349, la Corte costituzionale ha
confermato  la  natura  di fonte interposta della Convenzione europea
dei  diritti  dell'uomo,  come  interpretata  dalla Corte europea dei
diritti  dell'uomo,  specificando  che  spetta  pero'  ad  essa Corte
costituzionale  vagliare  la  costituzionalita'  delle norme pattizie
contenute  in detta Convenzione (nell'interpretazione fornitane dalla
Corte   europea)  in  quanto  fonti  di  livello  sub-costituzionale;
aggiunge  la  Corte  costituzionale  nelle  sentenze  in esame che, a
differenza  dalle  norme  comunitarie  (sopranazionali) contenute nei
Trattati  CEE  come  interpretate  dalla  Corte  di Giustizia CEE del
Lussemburgo   (le  quali  hanno  efficacia  diretta  nell'ordinamento
interno,  sicche',  in  caso di loro contrasto con una norma interna,
ancorche' successiva e speciale, quest'ultima dev'essere direttamente
disapplicata  dal  giudice comune), gli eventuali contrasti tra norme
della  Convenzione  europea  dei diritti dell'uomo (come interpretata
dalla  Corte di Strasburgo) e le norme interne «non generano problemi
di  successione  delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva
collocazione  gerarchica  delle  norme  in contrasto, ma questioni di
legittimita'  costituzionale.  Il  giudice  comune non ha, dunque, il
potere  di  disapplicare  la  norma legislativa ordinaria ritenuta in
contrasto  con una norma CEDU, poiche' l'assenta incompatibilita' tra
le   due   si   presenta   come   una   questione   di   legittimita'
costituzionale».  Ne  deriva  che  «in  occasione  di  ogni questione
nascente   da   pretesi   contrasti  tra  norme  interposte  e  norme
legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformita'
a  Costituzione  di  entrambe  e precisamente la compatibilita' della
norma  interposta  con  la Costituzione e la legittimita' della norma
censurata  rispetto  alla stessa norma interposta»; duplice verifica,
questa,   riservata   esclusivamente  alla  Corte  costituzionale  ed
ovviamente  riferibile non soltanto alle norme della CEDU, ma a tutte
le fonti interposte.
   Tornando  al  caso di cui e' processo, dunque, ove si condivida il
discorso  precedentemente  svolto  in  ordine  alla  natura  di fonte
interposta dello Statuto del contribuente, ne discende che questa CTP
non puo' procedere (come vorrebbe la ricorrente) alla disapplicazione
diretta dell'art. 36, comma 4-ter d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, come
convertito  nella  legge  n. 31/2008, ma deve rimettere gli atti alla
Corte  costituzionale  affinche'  quest'ultima stabilisca: a) innanzi
tutto,  se lo Statuto del contribuente e, per quanto qui interessa, i
suoi  artt.  7, 3 e 1, che sanciscono il principio d'irretroattivita'
delle  norme  tributarie  oltre  che  il  principio  della necessaria
indicazione  del responsabile del procedimento, abbiano o meno natura
di  fonte  interposta,  con particolare riferimento, rispettivamente,
agli artt. 23 e 97 Cost.; b) in caso affermativo, se detti artt. 7, 3
e  1 siano conformi alla Costituzione (ma questo vaglio sembra essere
stato  gia'  superato  innanzi  all'Alta  Corte, in base al contenuto
dell'ordinanza  n. 377/2007  che si e' citata all'inizio); c) in caso
ancora  affermativo,  se  il  menzionato art. 36, comma 4-ter d.l. 31
dicembre  2007, n. 248, come convertito nella legge n. 31/2008, sia o
meno  conforme  al  disposto  dei  citati  artt. 7, 3 e 1 della legge
n. 212/2000.
   Ove  la  Corte  costituzionale  dovesse  negare la natura di fonte
interposta dello Statuto del contribuente o comunque degli artt. 7, 3
e  1  anzidetti,  restera'  comunque  da  valutare  da  parte  sua la
questione  (che, parimenti, si presenta non manifestamente infondata)
relativa  alla  costituzionalita'  dell'art.  36, comma 4-ter d.l. 31
dicembre  2007,  n. 248,  come  convertito nella legge n. 31/2008, da
porsi  direttamente  a  raffronto  col  contenuto dell'art. 97, primo
comma  cost.  Difatti,  gia'  con  l'ordinanza n. 377/2007 (che si e'
citata all'inizio) la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare
il  principio  secondo  cui l'obbligo di indicazione del responsabile
del  procedimento  nelle  cartelle  di pagamento ai sensi dell'art. 7
legge n. 212/2000, lungi dall'essere un inutile adempimento, risponde
ai  precetti  di  buon  andamento  ed  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione predicati appunto dall'art. 97, primo comma Cost.; ed
il   rispetto   di  tali  precetti  costituzionali  non  puo'  essere
ragionevolmente  imposto  dal legislatore ordinario solo a partire da
una certa data in poi (dal 1 ° giugno 2008 in poi, come fa l'art. 36,
co.  4-ter  cit.)  ed  escluso  per  il  periodo  antecedente  e,  in
particolare, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della legge  n. 212/2000  ed  il 31 maggio 2008. Periodo quest'ultimo
rispetto al quale, oltre tutto, con la medesima ordinanza n. 377/2007
la  Corte costituzionale aveva gia' espressamente affermato operativi
quei  precetti  di  cui  all'art.  97,  primo comma Cost. proprio con
specifico riferimento all'art. 7, legge n. 212/2000 (e, per converso,
rispondente quest'ultima norma a quei precetti).
   A ben vedere, anzi, tale accertamento e valutazione da parte della
Corte  costituzionale,  relativo alla questione del contrasto diretto
dell'art.  36,  comma 4-ter cit. con l'art. 97, primo comma Cost., si
presenta  pregiudiziale  rispetto  alla questione del contrasto dello
stesso  art. 36, comma 4-ter Cit. con lo Statuto del contribuente (e,
in particolare, con i suoi artt. 7, 3 e 1) quale fonte interposta (se
tale esso venga ritenuto);
   Ritenuto  che  la  prospettata  questione  di costituzionalita' si
presenta  altresi'  rilevante nel caso di cui e' processo, perche' il
suo   eventuale   accoglimento   determinerebbe   il   conseguenziale
accoglimento  del  ricorso pendente in questa sede sotto il segnalato
profilo;
   Visti gli articoli di legge;
                              P. Q. M.
   Previa   sospensione  del  presente  procedimento  n. 260/07  RGR,
rimette  gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulle
seguenti questioni, rilevanti e non manifestamente infondate:
     1)  se  vi  sia  contrasto  tra  l'art.  36, comma 4-ter d.l. 31
dicembre  2007,  n. 248,  come  convertito  nella legge n. 31/2008, e
l'art. 97, primo comma Cost.;
     2)  in  caso  negativo, se vi sia contrasto tra l'art. 36, comma
4-ter  d.l.  31  dicembre  2007,  n. 248, come convertito nella legge
n. 31/2008,   e  lo  Statuto  del  contribuente  di  cui  alla  legge
n. 212/2000,  Con  particolare  riferimento ai suoi artt. 7, 3, primo
comma  e  1, primo comma, previamente vagliando: a) se lo Statuto del
contribuente  e, per quanto gli interessa, i suoi artt. 7, 3 e 1, che
sanciscono  il  principio  d'irretroattivita'  delle norme tributarie
oltre  che il principio della necessaria indicazione del responsabile
del  procedimento,  abbiano  o  meno  natura di fonte interposta, con
particolare  riferimento,  rispettivamente, agli artt. 23 e 97 Cost.;
b)  in  caso affermativo, se detti artt. 7, 3 e 1 siano conformi alla
Costituzione.
   Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
     Isernia, addi' 9 giugno 2008
                 Il Presidente estensore: Di Giacomo