N. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2008

del 13 maggio 2008 emessa dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto
da  Verduschi  Anna  Maria  contro Ministero dell'universita' e della
ricerca ed altri

Impiego  pubblico  - Stabilizzazione di personale non di ruolo presso
  le  pubbliche  amministrazioni  per  l'anno  2007  -  Condizione  -
  Espletamento  di servizio anche non continuativo di almeno tre anni
  nel   quinquennio  anteriore  all'entrata  in  vigore  della  legge
  censurata  -  Irrazionalita' - Ingiustificato deteriore trattamento
  di  personale in periodi di servizio non di ruolo anche piu' lunghi
  del  triennio  ma  anteriori  in  tutto  o  in parte al quinquennio
  medesimo - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica
  amministrazione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 519.
- Costituzione, artt. 3 e 96.
(GU n.41 del 1-10-2008 )
                        IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  in appello
proposto  da  Verduschi Anna Maria, rappresentata e difesa dagli avv.
Pietro  Adami  e  Valentino  Lardo con domicilio eletto in Roma corso
D'Italia, 97, presso lo studio del primo;
   Contro Ministero dell'universita' e della ricerca, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via
dei  Portoghesi,  12;  e  nei  confronti  di Ministero della pubblica
istruzione,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura Generale dello
Stato  con domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12; Genua Cristiana,
Cananzi  Paolo,  Sorace Roberta, Mastrodicasa Laura, Del Matto Laura,
Scipioni  Giuliana  e Nostro Ida non costituitisi; per l'annullamento
della  sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sede
di Roma Sez. III n. 5779/2007.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'Avvocatura dello
Stato;
   Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  pubblica udienza dell' 11 marzo 2008 relatore il Consigliere
Roberta Vigotti;
   Udito l'avv. Lardo;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                              F a t t o
   La signora Anna Maria Verduschi espone essere stata assunta, quale
vincitrice  della  selezione  conclusasi  con decreto del 14 dicembre
2001  e in qualita' di assistente amministrativo, alle dipendenze del
ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica  con  contratto  a  tempo determinato della durata di due
anni  a  far  data  dal  21  dicembre 2001, contratto successivamente
prorogato sino al 21 dicembre 2004.
   Successivamente,  la Verduschi ha vinto un concorso per un posto a
tempo  determinato  per il profilo di operatore amministrativo presso
il   consorzio   interuniversitario   lombardo   per   l'elaborazione
automatica  (CILEA), costituito da universita' della Lombardia, ed e'
stata  assegnata  al  MIUR (dove lavora a tutt'oggi) in virtu' di una
convenzione tra il ministero e il consorzio, a far data dal 1° giugno
2005.
   Con  decreto direttoriale del 7 settembre 2007 e' stata indetta la
procedura  di  stabilizzazione,  di  cui  all'art. 1, comma 519 della
legge  n. 269  del  27  dicembre  2006,  del  personale  assunto  con
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato.  A  tale  procedura  ha
partecipato   la  ricorrente,  ma  il  decreto  direttoriale  del  25
settembre 2007, con il quale sono state approvate le graduatorie, non
la includono tra il personale stabilizzato.
   Avverso  il  decreto  di  indizione  della  procedura e avverso il
decreto  di approvazione della graduatoria, in parte qua, ha proposto
ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la Verduschi,
chiedendone  l'annullamento,  previa  sospensiva, ma, con l'ordinanza
impugnata,  la richiesta cautelare e' stata respinta, sul presupposto
dell'efficacia  preclusiva  dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296
del  2006,  e  della inesistenza di consistenti dubbi di legittimita'
costituzionale della richiamata disposizione.
   Con  l'atto  di  appello  oggi  in  esame la ricorrente propone le
seguenti   censure,   gia'   avanzate   in  primo  grado,  criticando
l'ordinanza impugnata, che non ha motivato in merito:
   Violazione  art. 1, comma 519, legge n. 296 del 2006; in subordine
illegittimita'  costituzionale  della  norma  suddetta per violazione
degli  articoli  3 e 57 della Costituzione, in quanto la disposizione
citata,  per  quanto  qui  interessa,  prevede  la  stabilizzazione a
domanda  del personale non dirigenziale che sia stato in servizio per
almeno  tre  anni,  anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
all'entrata in vigore della legge, purche' sia stato assunto mediante
procedura concorsuali o previste da norme di legge.
   La  ricorrente,  il  cui rapporto di lavoro e' iniziato in data 21
dicembre 2001 (prima quindi del 1° dicembre 2002, data nella quale e'
iniziato  il  quinquennio  anteriore  al  31 dicembre 2006, quando e'
entrata in vigore la legge in discorso) non ha potuto usufruire della
stabilizzazione,       poiche',       secondo       l'interpretazione
dell'amministrazione,  il  triennio  di riferimento deve essere tutto
incluso all'interno del quinquennio.
   Tale  interpretazione, secondo l'appellante, viola la ratio stessa
della  norma,  che mira a stabilizzare rapporti lavorativi precari da
anni,  e  deve quindi essere applicata con maggior favore quanto piu'
risalente nel tempo e' la situazione provvisoria che si vuole sanare.
   L'interpretazione  fatta  propria  dall'amministrazione  si  pone,
invece,  in  contrasto  con  i  parametri  costituzionale in epigrafe
indicati,  poiche' il rapporto professionale della ricorrente, che si
e'  protratto  per  tre anni in maniera continuativa, non puo' essere
stabilizzato   solo   perche'   non  si  e'  svolto  interamente  nel
quinquennio, mentre la norma consente la stabilizzazione per rapporti
frazionati   nel   tempo   (e   quindi   meno   indicativi   di   una
professionalita'  raggiunta), purche' svoltisi tutti nel quinquennio.
Risultano  cosi'  violati il principio di uguaglianza, in ragione del
trattamento  deteriore riservato a situazioni maggiormente indicative
di professionalita', e il canone di buona amministrazione, in ragione
dell'interesse  pubblico ad avvalersi di impiegati dotati di maggiore
professionalita'.
   Violazione  art.  1,  comma  519  della  legge  n. 296  del  2006.
Violazione  dei  principi in materia di anzianita'. Eccesso di potere
sotto diversi profili.
   Il  rapporto  di  lavoro  della  ricorrente  si  e'  svolto dal 21
dicembre  2001  al  21  dicembre  2004:  solo per dieci giorni non ha
dunque  raggiunto  il 31 dicembre 2004, termine che avrebbe collocato
il  periodo  lavorativo  nella  fascia  utile  alla  stabilizzazione.
Peraltro,  occorre fare riferimento ai principi in tema di anzianita'
convenzionale vigenti in tema di trattamento di fine rapporto (in cui
l'art.  2120  del  codice  civile  prescrive l'arrotondamento al mese
delle  frazioni  uguali  o  superiori  a quindici giorni) e che hanno
determinato  il  periodo  utile  alla ricorrente per il computo della
liquidazione
   Violazione dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006.
   Violazione  dei  principi  di  anzianita'. Eccesso di potere sotto
diversi profili.
   La  norma  comunque  consente  la stabilizzazione del personale in
servizio   a   tempo   determinato  da  almeno  tre  anni  anche  non
continuativi,  o  che  consegua tale requisito in virtu' di contratti
stipulati  anteriormente  alla  data  del  29 settembre 2006. Neppure
nella  graduatoria  formata  per  il  personale  in  possesso di tale
requisito  compare  la  ricorrente, che pure e' stata assegnata a far
data  dal  1° giugno 2005 al MIUR in forza di una convenzione vigente
con  il  consorzio  Cilea,  presso  il  quale  e'  stata  assunta con
contratto  a  tempo  determinato e che, quindi, avrebbe dovuto essere
considerata  ancora in servizio presso il suddetto ministero, a nulla
rilevando  l'inesistenza di un contratto specifico con la p.a. La sua
posizione,  infatti,  e'  assimilabile  all'istituto  del comando, al
quale  sono  applicabili i benefici attribuiti al personale precario;
inoltre,  la  Verduschi  e' risultata pure idonea in una procedura di
selezione  pubblica  per  la stipula di contratti a tempo determinato
con il ministero, conclusasi prima del 29 settembre 2006.
   Violazione  art.  1,  comma  519  della  legge n. 296 del 2006. In
subordine:  incostituzionalita'  della  norma  per  violazione  degli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
   La  ricorrente  ha  iniziato il proprio rapporto lavorativo con il
MIUR  essendo  risultata  vincitrice  di una selezione conclusasi con
decreto del 14 dicembre 2001, ed e' stata assunta in data 21 dicembre
2001.  Tra coloro che hanno beneficiato della stabilizzazione ci sono
anche  soggetti  che  rientravano nella graduatoria di cui al decreto
suddetto  come  idonei  non  vincitori,  che  essendo  stati  assunti
successivamente   alla   ricorrente,  sono  rientrati  nei  parametri
temporali necessari per la stabilizzazione. E' allora evidente che la
norma  epigrafata  deve  essere  interpretata  nel senso che identici
presupposti  oggettivi  che  hanno  consentito  l'assunzione  a tempo
determinato   comportano   identico   trattamento   in   ordine  alla
stabilizzazione  del  rapporto;  in  caso  contrario,  risulterebbero
violate  le  indicate  norme costituzionali poiche' si verificherebbe
una  ingiustificata  disparita'  di trattamento tra soggetti inseriti
nella  medesima  graduatoria,  con  beneficio  di quelli collocati in
posizione deteriore.
   La  ricorrente  conclude  per la riforma dell'ordinanza impugnata,
con conseguente ammissione con riserva nelle graduatorie considerate;
in   subordine,  perche'  la  questione  di  costituzionalita'  sopra
illustrata sia rimessa alla Corte costituzionale.
   Si   e'   costituita   l'amministrazione,  chiedendo  la  conferma
dell'ordinanza impugnata.
   In  esito  all'odierna  camera  di  consiglio,  la sezione ha, con
separata   ordinanza,  accolto  l'istanza  cautelare  proposta  dalla
ricorrente,   fino   all'esito   della   questione   incidentale   di
costituzionalita' oggetto della presente decisione.
                            D i r i t t o
   Ritiene  infatti  il  Collegio che l'art. 1, comma 519 della legge
n. 296  del  2006  sia  sospettabile  di  possibile  infrazione degli
articoli  3 e 97 della Costituzione, nei sensi che saranno in seguito
illustrati.
   Oltre  che non manifestamente infondata, la questione e' rilevante
al  fine  di  decidere,  dal  momento  che le censure sollevate dalla
ricorrente in via principale sono infondate.
   I) Per ragioni logiche, deve essere esaminata per prima la censura
sollevata   con  il  terzo  motivo  dell'appello,  con  la  quale  la
ricorrente,  assunta a tempo determinato presso il consorzio Cilea ed
assegnata  al  ministero  in  forza  di una convenzione esistente tra
questi  due  enti,  prospetta  la  riconducibilita'  del proprio caso
nell'ambito  di  quelli considerati dalla norma in quanto relativi al
personale in servizio.
   La  pretesa  non  ha  fondamento, dal momento che, come ricorda la
stessa  interessata  (che,  nella  domanda  inoltrata  al  fine della
stabilizzazione,  ha  fatto  valere  il  titolo  previsto per chi, al
momento,  non  era  in servizio), l'attivita' prestata presso il MIUR
non  e'  svolta  in  forza  di un contratto specifico con la pubblica
amministrazione,  condizione  imprescindibile prevista dalla norma al
fine dell'applicazione del beneficio, per la parte che ne occupa.
   II)  Occorre  dunque  procedere  all'esame delle ulteriori censure
svolte dalla ricorrente, al fine dell'indagine su diversi profili che
consentano,  eventualmente,  la stabilizzazione del suo rapporto alla
luce  di  interpretazioni  della  normativa di riferimento diverse da
quella seguita dal ministero.
   La  stabilizzazione  dei  lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato,  prevista  dal comma 519 dell'art. l, della legge n. 296
del 2006 e' norma eccezionale rispetto al normale sistema vigente nel
pubblico   impiego,   nel  quale  e'  il  titolo  dell'incardinazione
nell'organizzazione   amministrativa  a  determinare  il  tipo  e  la
regolamentazione del rapporto.
   In  quanto norma eccezionale, quella ricordata e' anche di stretta
interpretazione,  e  non puo', quindi, estendere la propria efficacia
oltre  ai  casi  stabiliti dal legislatore; ne deriva che non possono
essere  seguite  le interpretazioni che la ricorrente propone al fine
di  salvare  dal  sospetto di infrazione costituzionale l'articolo in
esame,  estendendone  la portata oltre i casi previsti dalla lettera.
Cosi',   contrariamente   a   quanto   sostenuto  nel  primo  motivo,
l'esplicita  collocazione  del triennio valido per la stabilizzazione
all'interno  del  quinquennio  anteriore  all'entrata in vigore della
legge n. 296 del 2006, e cioe' a partire dal primo gennaio 2002, vale
ad  escludere  che  possano  essere presi in esame casi (quale quello
della  ricorrente, che ha avuto inizio il 21 dicembre 2001) in cui la
durata  del triennio non sia compresa interamente nell'arco temporale
suddetto.
   Del  pari, con riferimento a quanto forma il contenuto del secondo
motivo   d'appello,   la   mancanza  di  dieci  giorni  necessari  al
completamento  del  triennio nell'arco del quinquennio decorrente dal
primo  gennaio  2002  (il  rapporto di lavoro della ricorrente con il
ministero  si  e',  infatti,  concluso  il  21 dicembre 2004) vale ad
escludere  la riconducibilita' del caso nell'ambito della fattispecie
normativa, senza che, in contrario, possano valere principi o calcoli
considerati  ai  fini di diversi istituti, in particolare ai fini del
trattamento di fine rapporto.
   III) Essendo in conclusione preclusa qualunque interpretazione che
valga ad estendere l'applicazione del beneficio oltre i casi previsti
dalla  lettera  della  disposizione,  ed in particolare al caso della
ricorrente,  occorre  allora  indagare  se la norma stessa sia, senza
alcun dubbio, rispettosa dei canoni costituzionali.
   Come si e' premesso, il Collegio ritiene che la risposta non possa
essere positiva, per ragioni evidenziate, in maniera emblematica, dal
caso in esame.
   La  ricorrente,  vincitrice della procedura concorsuale conclusasi
con decreto del direttore del competente servizio del MIUR in data 14
dicembre  2001,  e' entrata in servizio il 21 dicembre 2001, e non ha
potuto godere della stabilizzazione per la ragione che il triennio di
lavoro  non  si e' esaurito, come si e' sopra illustrato, nell'ambito
del   quinquennio   decorrente   dal  primo  gennaio  2002.  Come  ha
evidenziato  il  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio nella
ordinanza impugnata, la stabilizzazione e' infatti preclusa dall'art.
1, comma 519 della legge n. 296 del 2006.
   La   posizione   di   vincitrice   della  selezione,  determinando
l'assunzione  con  effetto  immediato  della  ricorrente  ne  ha,  in
definitiva, determinato lo svantaggio rispetto ad altri soggetti che,
ove  collocati  nella medesima graduatoria come idonei non vincitori,
avrebbero dovuto attendere, per l'assunzione, il verificarsi di nuove
e  successive  condizioni  (come  la  vacanza di ulteriori posti), e,
quindi,  avrebbero  iniziato  il  proprio  rapporto di lavoro in date
successive  al  21  dicembre  2001,  comunque  potenzialmente tali da
soddisfare il requisito temporale imposto dalla legge che, come si e'
detto,  assume  a  riferimento  il  quinquennio  decorrente dal primo
gennaio 2002.
   Poiche'  nella  graduatoria  approvata con il decreto in forza del
quale  la  ricorrente e' stata assunta esiste un soggetto collocatosi
come  idoneo  non  vincitore,  la  questione  non  rimane nell'ambito
teorico  ma  assume  rilevanza al fine della decisione, senza che sia
necessario   esperire   l'istruttoria   chiesta   con  l'appello  per
verificare  la  concreta decorrenza dell'assunzione dell'idoneo. Gia'
dall'inevitabile  posticipazione  del termine iniziale, rispetto alla
data  di  avvio  del  rapporto  di  lavoro  della  ricorrente emerge,
infatti,  che  posizioni  deteriori, quali quelle proprie di soggetti
non  vincitori  della  procedura  concorsuale,  hanno  ricevuto,  nel
sistema delineato dalla legge, e a parita' delle altre condizioni, un
trattamento  migliore  rispetto  a  quelle di cui possono usufruire i
vincitori  del  medesimo  concorso,  discriminati  in  base  al  dato
temporale dell'inizio del rapporto lavorativo, che costituisce invece
indice di una migliore valutazione del merito comparativo.
   Un   simile   effetto  derivante  dall'applicazione  doverosamente
letterale  della  norma  non  puo' che far dubitare della rispondenza
della  stessa  agli  artt.  3  e 97 della Costituzione: al primo che,
espressione  del  canone  di  ragionevolezza,  vieta che a situazioni
maggiormente  meritevoli  sia  applicato il trattamento deteriore; al
secondo,  che  impone  che  i  pubblici  uffici siano retti da regole
idonee  a  garantirne l'efficienza e il buon andamento e, quindi, che
la scelta degli impiegati proceda a partire dai piu' meritevoli.
   La  rispondenza  al parametro costituzionale viene, inoltre, messa
in  crisi  dall'aver  assunto a requisito un dato temporale del tutto
accidentale,   svincolato  da  un  riferimento  (quale,  ad  esempio,
l'inserimento  nella  medesima  graduatoria  e il relativo momento di
esaurimento)   valevole   a   ricondurre   nello  stesso  trattamento
situazioni  simili, a tutto svantaggio di quelle piu' meritevoli; con
la  precisazione  che,  se  e'  vero  che il legislatore e' libero di
determinare  le  condizioni di applicazione della norma, nondimeno la
scelta  deve  essere  coerente  con  la ratio che intende perseguire,
ratio  che,  nella  specie, va individuata nella opportunita' di dare
stabilita'  a rapporti di lavoro precario, a vantaggio dei lavoratori
e  dell'amministrazione  alla  quale  essi sono applicati. Rispetto a
tale  fine,  il  requisito  del  mero  dato temporale dell'inizio del
rapporto, che, come si e' detto, nell'ambito della medesima procedura
concorsuale  e'  collegato a variabili non indicative di una maggiore
meritevolezza  da parte dei lavoratori e/o di un maggior vantaggio da
parte   dell'amministrazione,   appare   incoerente  e,  quindi,  non
ragionevole.
   La questione, non manifestamente infondata e rilevante al fine del
decidere (essendo evidente che, per quanto si e' detto, la ricorrente
potrebbe  veder  annullato  il diniego di stabilizzazione del proprio
rapporto  di lavoro con il ministero ove la data di inizio del lavoro
precario  fosse  calcolata  con  riferimento  a  tutte  le  posizioni
coinvolte  nella  medesima  graduatoria)  deve  dunque essere rimessa
all'esame  della  Corte  costituzionale,  mentre il giudizio in corso
deve essere sospeso fino alla decisione della Corte.
                              P. Q. M.
   Rilevante   e   non   manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 519 della legge n. 296
del  2006,  nella parte in motivazione specificata, per contrasto con
gli articoli 3 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  la  trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
giudizio alla Corte costituzionale;
   Ordina  la notificazione dell'ordinanza stessa alle parti in causa
e  alla  presidenza del consiglio dei ministri e la sua comunicazione
ai presidenti dei due rami del Parlamento.
     Cosi' deciso in Roma, addi' 11 marzo 2008.
                      Il Presidente: Barbagallo