N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 2008

Ordinanza  emessa  il  17 giugno 2008 dal Giudice di pace di Morbegno
nel  procedimento  civile  promosso da Ragone Ambrogio Massimo contro
Prefetto di Sondrio

Circolazione  stradale  -  Sanzione  amministrativa  accessoria della
  sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione
  del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto
  di  sottoporsi  ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato
  dal  decreto-legge  n. 117  del  2007 - Accertamento dello stato di
  ebbrezza  mediante  etilometro  - Opposizione avverso provvedimento
  prefettizio   di  sospensione  provvisoria  della  validita'  della
  patente   di   guida  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  uguaglianza  sotto  il  profilo  dell'asseritamente  ingiustificata
  disparita'   di   trattamento   sanzionatorio  tra  coloro  che  si
  sottopongono  all'alcool test e coloro che, in considerazione delle
  proprie  condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed
  esporsi a sanzione pecuniaria.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 186,
  comma  7,  come  sostituito  dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto
  2007,  n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre
  2007, n. 160.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.41 del 1-10-2008 )
                         IL GIUDICE DI PACE
   Rilevato che il 27 aprile 2008, alle ore 05,00 in via San Giovanni
Bosco  Comune  di  Delebio (Sondrio), all'altezza dell civico n. 2, i
Carabinieri  della stazione di Belebio accertavano a carico di Ragone
Ambrogio  Massimo  nato  a  Casorate Primo (Pavia) il 2 gennaio 1976,
residente  in  Rozzano  (Milano),  via Bucaneve n. 5, il reato di cui
all'art.  186/secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida della
autovettura, targato CL032HJ, in stato di ebbrezza;
   Rilevato  che in data 6 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di
Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida,
ex  art.  223,  terzo  comma  c.d.s.  per  la  durata  di mesi otto a
decorrere dal giorno del ritiro 27 aprile 2008;
   Rilevato   che  la  sanzione  e'  stata  comminata  a  seguito  di
accertamento  con  alcoltest  a  cui  il  ricorrente  Ragone Ambrogio
Massimo  si  e'  regolarmente  sottoposto  e  che  la  disparita'  di
trattamento  tra  coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando
positivi  e  tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per
la  sintomalogia  e  che pero' non si sottopongono e' suscettibile di
ledere il principio di uguaglianza;
   Ritenuta   manifestatamente  fondata  la  sollevata  questione  di
legittimita' costituzionale:
   Rilevato  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale in parola.
                            O s s e r v a
   Come  e'  noto,  con la conversione del decreto-legge n. 117 del 3
agosto  2007  il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in
stato  di  ebbrezza,  ma  ha  depenalizzato  il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento  dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la
nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da
2500  a 10000 euro, la sospensione della patente di giuda per mesi 6,
l'obbligo  di  sottoporsi  a  visita  presso  la  commissione medica,
nonche'  il  fermo  di  180  giorni  del veicolo se di proprieta' del
trasgressore.
   La    depenalizzazione    dell'illecito    presenta   un   profilo
d'illegittimita'  con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
costituito  dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in
caso  di  rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra
coloro  che  si  sottopongono  all'alcoltest  e  coloro  che  non  si
sottopongono  perche'  grazie al loro stato economico potranno essere
liberi  di  scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di
superamento  dei  limiti  con un periodo massimo di sospensione della
patente   di   guida  fino  a  2  anni,  ovvero  pagare  la  sanzione
amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi.
   La  disparita'  di  trattamento  fra  coloro  che  si sottopongono
all'alcol   test   e   coloro   che   magari   sono  considerati  per
sintomatologia in stato di ebbrezza,ma non si sottopongono alla prova
e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.
                              P. Q. M.
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale del novellato
art.  186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei
termini e nelle ragioni sopra esposte;
   Letto  l'art.  23  della  legge  11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
Costituzione   e   sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale),
ritenuto  rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde
trattasi;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  perche'  trasmetta  gli  atti alla Corte
costituzionale;
   Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della
Provincia  di  Sondrio,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera.
     Morbegno, addi' 17 giugno 2008
                     Il giudice di pace: Terzolo