N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 novembre 2007
del 6 novembre 2007 emessa dal Giudice di pace di Bellano nel procedimento penale a carico di Vitali Riccardo Processo penale - Udienza preliminare - Rinnovazione dell'avviso - Mancata previsione della possibilita' per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio. - Codice di procedura penale, art. 420-bis. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.41 del 1-10-2008 )
Preliminarmente l'avv. Rigamonti eccepisce l'irregolarita' sostanziale dell'instaurato contradditorio, in quanto appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento instaurato a suo carico davanti a questo giudice, invocando l'applicazione dell'art. 420-bis del c.p.p.; in secondo luogo, eccepisce l'irritualita' della denuncia querela sporta in quanto nel verbale di ricezione della stessa da parte dei Carabinieri di Bellano non si da' atto che la sottoscrizione e' avvenuta avanti un pubblico ufficiale. Il pubblico ministero di oppone. La parte civile si oppone. IL GIUDICE DI PACE Rigetta le eccezioni sollevate, in quanto infondate, poiche' risulta palese dal combinato disposto risultante dall'atto di denuncia querela e dal verbale di ricezione della stessa da parte dei Carabinieri di Bellano, la riferibilita' alla persona di Adamoli Osvaldo sia dell'intero atto di denuncia querela sia della volonta' di perseguire penalmente il responsabile dei fatti nella stessa narrati. In secondo luogo, e' pure, senza ombra di dubbio, vero che l'art. 420-bis c.p.p. non puo' essere invocato nel caso di specie, in quanto la avvenuta notifica nel domicilio eletto esclude «a priori» ogni dubbio in ordine alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. L'avv. Rigamonti solleva la questione di costituzionalita' dell'art. 420-bis c.p.p. in relazione all'art. 3, 24, 111 della Costituzione in quanto nega la possibilita' al giudice di disporre la rinnovazione della notifica anche nel caso di notifica effettuata nel domicilio eletto quando appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il pubblico ministero si oppone in quanto la questione e' infondata. La parte civile si oppone all'accezione sollevata, ma ritiene che, comunque, il giudice possa disporre la rinnovazione della notifica all'imputato, in quanto, sebbene per sua colpa, lo stesso non ha avuto conoscenza del procedimento a suo carico con elevata probabilita'. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto che l'art. 420-bis c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilita' per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appare probabile che l'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e' in contrasto con le norme di cui all'art. 3 della Costituzione che prevede il diritto di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, art. 24 della Costituzione che sancisce il diritto di difesa come inviolabile e 111 della Costituzione che sancisce il diritto inviolabile al contradditorio nel processo penale, soprattutto in un caso come quello in esame, in cui appare effettivamente probabile che l'imputato, pur avendo eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto conoscenza del procedimento.
P. Q. M. Solleva la questione di costituzionalita' di tale norma nei termini anzidetti; Dispone la sospensione del giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, nonche' venga comunicata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere. Bellano, addi' 6 novembre 2007 Il giudice di pace: Tarulli