N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 2008
del 29 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Aosta nel procedimento civile promosso da Bo Romano contro Assicurazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007, ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza degli effetti - Incidenza su diritto fondamentale della persona - Violazione del principio di uguaglianza, per disparita' di trattamento e lesione del principio di affidamento e delle legittime aspettative di lavoratori gia' in quiescenza per la sanatoria di atti ab origine illegittimi - Lesione della garanzia previdenziale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.41 del 1-10-2008 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti; O s s e r v a Ritiene questo giudicante che non sia manifestamente infondata, oltre che rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763 dalla legge n. 296/06, finanziaria dello Stato per l'anno 2007. In effetti, il ricorrente nel presente giudizio domanda la riliquidazione della pensione senza tener conto della delibera 22 giugno 2002 della Cassa resistente, che ha modificato i criteri di calcolo della pensione. Tale modifica ha carattere manifestamente peggiorativo, atteso che in precedenza il quantum dell'erogazione pensionistica veniva determinato sulla base dei 14 migliori redditi degli ultimi 19 anni, mentre a seguito della citata innovazione deve farsi riferimento a tutti i redditi, ivi compresi quelli convenzionali, percepiti nella vita professionale dell'iscritto. Nella specie, il ricorrente, che ha maturato il diritto alla pensione due mesi dopo la delibera, ha ricevuto una somma pari all'80% di quella che sarebbe spettata in mancanza della deliberazione de qua. Tuttavia la norma della cui costituzionalita' si dubita cosi' dispone: «All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo. sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509». Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge». Ritiene questo giudicante che l'ultimo periodo della norma non possa che avere 1'illegittimo effetto di far salve le deliberazioni adottate in violazione del principio del pro rata, atteso che, diversamente, la norma non avrebbe ragion d'essere alcuna, poiche' tali deliberazioni sarebbero legittime gia' sulla base di quanto prevede la medesima norma nella parte in cui consente «i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate». Che il legislatore non possa, in materia previdenziale, incidere negativamente in via retroattiva su diritti quesiti e' circostanza pacifica nella giurisprudenza costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 211/97). E pare a questo giudicante non manifestamente infondata la questione in ordine alla conformita' agli artt. 3 e 38 della Costituzione della norma in esame. Questa, infatti, ha l'effetto eliminare retroattivamente urna prestazione gia' conseguita, incidendo quindi illegittimamente su un diritto quesito in violazione al canone di razionalita' normativa con riferimento al diritto garantito dall'art. 38 comma 2 della Costituzione» (Corte cost. n. 211/1997). Le stesse esigenze di bilancio, abitualmente invocate in subiecta materia, non possono giungere a privare il cittadino di diritti a suo favore gia' maturati, tra l'altro con possibili non lievi conseguenze anche in relazione all'affidamento che il soggetto puo' legittimamente aver avuto su prestazioni gia' maturate. La norma in questione appare, in particolare, del tutto priva di giustificazione razionale nella parte in cui consente, tenendo presente il principio del pro rata, i necessari interventi di risanamento finanziario, per poi procedere ad una generale sanatoria di tutti quelli precedentemente adottati. Con la conseguenza che a questo giudicante appare violare l'art. 3 della Costituzione, oltre all'art. 38 - che chi abbia avuto la sventura di maturare il diritto alla pensione durante il vigore di una delibera sanata si ritrova trattato - senza nessuna giustificazione - in modo ben deteriore rispetto agli altri. Si impone dunque la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 3, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera i deputati e del Senato della Repubblica. Aosta, addi' 9 febbraio 2008 Il giudice: Gramola