N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 febbraio 2008

del  29  febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Aosta nel procedimento
civile  promosso da Bo Romano contro Assicurazione Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Previdenza  -  Atti e deliberazioni adottati dagli enti previdenziali
  di  cui  all'art.  1,  comma  763, della legge finanziaria 2007, ed
  approvati  dai  Ministeri  vigilanti  prima  dell'entrata in vigore
  della  legge  stessa  -  Previsione  di  salvezza  degli  effetti -
  Incidenza  su  diritto  fondamentale della persona - Violazione del
  principio  di  uguaglianza, per disparita' di trattamento e lesione
  del  principio  di  affidamento  e  delle  legittime aspettative di
  lavoratori  gia'  in quiescenza per la sanatoria di atti ab origine
  illegittimi - Lesione della garanzia previdenziale.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.41 del 1-10-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Visti gli atti;
                            O s s e r v a
   Ritiene  questo  giudicante  che non sia manifestamente infondata,
oltre   che   rilevante   nel  presente  giudizio,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  763  dalla  legge
n. 296/06, finanziaria dello Stato per l'anno 2007.
   In  effetti,  il  ricorrente  nel  presente  giudizio  domanda  la
riliquidazione  della  pensione  senza  tener conto della delibera 22
giugno  2002  della  Cassa resistente, che ha modificato i criteri di
calcolo della pensione.
   Tale modifica ha carattere manifestamente peggiorativo, atteso che
in   precedenza   il  quantum  dell'erogazione  pensionistica  veniva
determinato  sulla base dei 14 migliori redditi degli ultimi 19 anni,
mentre  a  seguito  della citata innovazione deve farsi riferimento a
tutti  i  redditi, ivi compresi quelli convenzionali, percepiti nella
vita professionale dell'iscritto.
   Nella  specie,  il  ricorrente,  che  ha  maturato il diritto alla
pensione  due  mesi  dopo  la  delibera,  ha  ricevuto una somma pari
all'80%   di   quella   che   sarebbe   spettata  in  mancanza  della
deliberazione de qua.
   Tuttavia  la  norma  della  cui  costituzionalita' si dubita cosi'
dispone:
   «All'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo
e il secondo periodo. sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei
principi  di  autonomia  affermati  dal decreto legislativo 30 giugno
1994,  n. 509,  e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
con    esclusione    delle    forme    di    previdenza   sostitutive
dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  allo scopo di assicurare
l'equilibrio   di   bilancio   in   attuazione   di  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994,  la  stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti  legislativi  e'  da  ricondursi  ad  un  arco  temporale non
inferiore  ai  trenta  anni.  Il  bilancio tecnico di cui al predetto
articolo  2,  comma  2,  e'  redatto  secondo criteri determinati con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni   e   le   fondazioni   interessate,  sulla  base  delle
indicazioni  elaborate  dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal  Nucleo  di  valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze  e  in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2,  comma  2,  sono  adottati  dagli  enti  medesimi, i provvedimenti
necessari  per  la  salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine,  avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianita'  gia'  maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti  dai  provvedimenti  suddetti  e  comunque tenuto conto dei
criteri  di  gradualita'  e  di  equita'  fra generazioni. Qualora le
esigenze  di  riequilibrio  non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente  interessato  e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa  previdenziale,  possono  essere  adottate  le  misure  di  cui
all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509».  Sono  fatti  salvi  gli  atti e le deliberazioni in materia
previdenziale  adottati  dagli  enti  di  cui  al  presente  comma ed
approvati  dai  Ministeri  vigilanti  prima  della data di entrata in
vigore della presente legge».
   Ritiene  questo  giudicante  che  l'ultimo periodo della norma non
possa  che  avere 1'illegittimo effetto di far salve le deliberazioni
adottate  in  violazione  del  principio  del  pro  rata, atteso che,
diversamente,  la  norma  non avrebbe ragion d'essere alcuna, poiche'
tali  deliberazioni  sarebbero  legittime  gia'  sulla base di quanto
prevede   la   medesima   norma   nella  parte  in  cui  consente  «i
provvedimenti   necessari   per   la   salvaguardia   dell'equilibrio
finanziario  di  lungo  termine, avendo presente il principio del pro
rata in relazione alle anzianita' gia' maturate».
   Che  il  legislatore non possa, in materia previdenziale, incidere
negativamente  in  via  retroattiva su diritti quesiti e' circostanza
pacifica  nella  giurisprudenza  costituzionale  (cfr.,  ex plurimis,
Corte cost. n. 211/97). E pare a questo giudicante non manifestamente
infondata  la  questione in ordine alla conformita' agli artt. 3 e 38
della   Costituzione  della  norma  in  esame.  Questa,  infatti,  ha
l'effetto    eliminare   retroattivamente   urna   prestazione   gia'
conseguita,  incidendo  quindi illegittimamente su un diritto quesito
in  violazione al canone di razionalita' normativa con riferimento al
diritto  garantito  dall'art.  38  comma 2 della Costituzione» (Corte
cost. n. 211/1997).
   Le  stesse esigenze di bilancio, abitualmente invocate in subiecta
materia, non possono giungere a privare il cittadino di diritti a suo
favore gia' maturati, tra l'altro con possibili non lievi conseguenze
anche   in   relazione   all'affidamento   che   il   soggetto   puo'
legittimamente aver avuto su prestazioni gia' maturate.
   La  norma  in questione appare, in particolare, del tutto priva di
giustificazione  razionale  nella  parte  in  cui  consente,  tenendo
presente  il  principio  del  pro  rata,  i  necessari  interventi di
risanamento  finanziario, per poi procedere ad una generale sanatoria
di tutti quelli precedentemente adottati.
   Con la conseguenza che a questo giudicante appare violare l'art. 3
della  Costituzione,  oltre  all'art.  38  - che  chi  abbia avuto la
sventura  di  maturare  il diritto alla pensione durante il vigore di
una   delibera   sanata   si   ritrova   trattato -   senza   nessuna
giustificazione - in modo ben deteriore rispetto agli altri.
   Si  impone  dunque  la  sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 3, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
della Camera i deputati e del Senato della Repubblica.
     Aosta, addi' 9 febbraio 2008
                         Il giudice: Gramola