N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio - 19 giugno 2008
del 2 luglio 2008 emessa dal Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana sull'appello proposto da Cigna Maria Concetta contro I.N.P.D.A.P. Previdenza - Dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro e di altri fondi o casse, indicati dall'art. 1 della legge n. 177/1976 - Ricongiunzione di periodi di iscrizione ad altre gestioni previdenziali (nella specie Cassa nazionale di previdenza architetti) - Applicazione, per la determinazione della riserva matematica, prevista nel comma 2 dell'art. 2 della legge censurata, dei coefficienti piu' favorevoli contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con d.m. del 27 gennaio 1964 anziche' di quelli contenuti nel d.m. 19 febbraio 1981 - Mancata previsone - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della disparita' di trattamento da parte dell'ente erogatore di situazioni identiche in base alla gestione di provenienza del dipendente pubblico. - Legge 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 15-10-2008 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 77/A/2008/Ord. nel giudizio d'appello, iscritto al n. 2616/AC, promosso dalla sig.ra Cigna Maria Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tinaglia, presso il cui studio in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, e' elettivamente domiciliata, contro l'INDAP per la riforma della sentenza del giudice unico delle pensioni n. 2053/2007 del 26 giugno-31 luglio 2007. Visti gli atti e i documenti di causa. Uditi nella Camera di consiglio del 19 giugno 2008 il relatore, cons. Giuseppe Cozzo, l'avv. Francesco Tinaglia e il rappresentante dell'INPDAP. F a t t o La sig.ra Cigna Maria Concetta, docente negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocata in pensione a decorrere del 1° settembre 2002, ha impugnato il provvedimento dell'INPDAP n. PA 02 7 2002 2A dell'8 luglio 2002, con il quale e' stato determinato, applicando le tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro 19 febbraio 1981 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 129 del 13 maggio 1981), il pagamento del contributo di € 21.700,15, da corrispondere in 11 rate mensili (€ 1.999,15), per la ricongiunzione, sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, di precedenti periodi assicurativi intrattenuti presso la Cassa nazionale di previdenza architetti. La ricorrente, in particolare, rilevato che l'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, stabilisce, per i soli dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico dello Stato, che per la determinazione della riserva matematica di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applichino i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto del Ministro del lavoro del 27 gennaio 1964 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. n. 65 del 13 marzo 1964), ha eccepito la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 45 del 1990 - nella specie applicabile - nella parte non prevede l'applicazione dell'art. 4 della legge n. 299 del 1980, in riferimento all'art. 3 Cost. Con la sentenza impugnata il giudice unico delle pensioni, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999, ha respinto il ricorso. La sig.ra Cigna ha proposto appello avverso tate decisione, riproponendo sostanzialmente le domande e le questioni poste nel corso del giudizio di primo grado. L'INPDAP ha chiesto il rigetto dell'appello. All'udienza le parti hanno confermato le rispettive posizioni. D i r i t t o L'art. 1 della legge n. 29 del 1979 stabilisce che al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di' previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopra citate forme previdenziali mediante l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in «quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. La stessa facolta' puo' essere esercitata dai lavoratori autonomi che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria. Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'art. 2 della stessa legge prevede, al comma 3, il pagamento di un contributo a carico del richiedente che e' pari al 50% della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, nel cui ultimo comma e' disposto che la riserva matematica vada calcolata in base alle tabelle che saranno all'uopo determinate variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'art. 4 della legge n. 299 del 1980, infine, statuisce che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e altri fondi o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel citato comma 3 dell'art. 2 della stessa legge, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964. Il Ministro del lavoro, con decreto 19 febbraio 1981, ha approvato nuove tabelle in sostituzione di quelle di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1964. In relazione alle disposizioni ora richiamate la giurisprudenza contabile ha assunto un orientamento costante e univoco, costituente diritto vivente; secondo cui il rinvio contenuto nell'art. 4 della legge n. 299 del 1980 al decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 ha carattere statico, cori conseguente applicazione delle relative tariffe, piu' favorevoli per dipendenti, a tutti i soggetti destinatari detta legge n. 29 del 1979. L'art. 1 della legge n. 45 del 1990 prevede anche la facolta' di chiedere la ricongiunzione, nella gestione di attuale afferenza, di tutti i periodi d contribuzione maturati presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti cui il lavoratore, dipendente o autonomo, sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. A tal fine, ai sensi del successivo art. 2, comma 2, la gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1. Queste ultime disposizioni, diversamente dalle precedenti, non contengono il rinvio espresso alle tabelle di cui al decreto ministeriale del 27 gennaio 1964 e, percio', mentre nel caso del lavoratore dipendente, pubblico o privato, che i sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, la riserva matematica e' determinata, in base all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicando le tabelle previste dal d.m. 27 gennaio 1964, nel caso del lavoratore, dipendente o autonomo, che sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa presso forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti, in base allo stesso art. 13 delta legge 12 agosto 1962, n. 1338, la riserva matematica e' determinata applicando le meno favorevoli tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981. L'I.N. P.D.A.P., nel calcolo dell'onere di ricongiunzione dei periodi assicurativi intrattenuti dalla sig.ra Cigna con la Cassa nazionale di previdenza architetti, in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, ha applicato le meno favorevoli tabelle previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 febbraio 1981. L'appello della sig.ra Cigna dovrebbe essere rigettato poiche', mancando nell'art. 2 della legge n. 45 del 1990 il rinvio alle tabelle di cui al d.m. 27 gennaio 1964, nei suoi confronti trovano applicazione le tabelle previste dal d.m. 19 febbraio 1981. Da qui la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che a tutti i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e altri fondi o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel comma 2 dell'art. 2 della stessa legge, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964. Questione che la sezione ritiene non manifestamente infondata per le seguenti ragioni. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 61 del 1999, ha, tra l'altro, dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, nella parte in cui impongono all'assicurato di versare all'ente previdenziale di destinazione l'intera riserva matematica al netto del trasferimento operato dall'ente cedente, introducendo cosi' una i disciplina disparitaria rispetto agli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, che pone a carico dei lavoratori autonomi afferenti alle gestioni speciali INPS l'onere della riserva matematica nella piu' modesta misura del 50 per cento. In quella occasione, il Giudice delle leggi ha osservato che l'estensione ai liberi professionisti della disciplina della ricongiunzione prevista per i lavoratori autonomi dagli artt. 1, terzo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 29 del 1979, non puo' considerarsi costituzionalmente imposta e che l'incomparabilita' delle norme disciplinanti la ricongiunzione presso gestioni previdenziali diverse in favore di soggetti provenienti da esperienze lavorative e contributive differenti, non consente un intervento da parte del giudice della costituzionalita' delle leggi, volto a configurare una ripartizione dei costi della ricongiunzione diversa da quella stabilita dal legislatore e regolata dagli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990. Posto, dunque, che l'onere di ricongiunzione a carico del dipendente resta quello stabilito dalle disposizioni vigenti, tuttavia, ritiene il collegio che la previsione di un diverso criterio di determinazione della riserva matematica nell'ambito del medesimo ordinamento pensionistico sia in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza. Infatti, la riserva matematica e' volta a determinare la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall'operazione di trasferimento dei contributi al fine della liquidazione della pensione da parte dell'ente cessionario. Tale copertura, pertanto, non puo' essere diversa a seconda della gestione di provenienza del dipendente pubblico, essendo destinata, a parita' di condizioni, alla liquidazione del medesimo trattamento pensionistico da parte dello stesso ente.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che a tutti dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli ex istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e altri fondi o casse, indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45, siano applicati, per la determinazione della riserva matematica prevista nel comma 2 dell'art. 2 della stessa legge, coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, approvati con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1964. Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto in Palermo, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2008. Il Presidente: Sancetta