N. 320 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo - 2 luglio 2008
del 2 luglio 2008 emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Rizzani de Eccher S.p.a. contro Poste Italiane S.p.a. ed altri Poste - Responsabilita' del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di piego spedito attraverso il servizio di «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennita' anche in ipotesi di negligente comportamento del gestore - Asserito ingiustificato regime di favore per la societa' Poste Italiane s.p.a. nonche' diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attivita' di impresa commerciale - Ritenuto contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali limitativi di fatto della liberta' e dell'uguaglianza. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, art. 6. - Costituzione, artt. 2 e 3.(GU n.43 del 15-10-2008 )
il TRIBUNALE Ritenuto che, alla fissata udienza in data 19 dicembre 2007 venivano depositate copie degli atti ed asseverate dalle parti; Ritenuto che puo' ricostituirsi il fascicolo ai sensi degli artt. 112 e 113 c.p.p. analogamente applicabili, con la copia degli atti prodotti; Ritenuto che rileva il giudice come nella fattispecie sub judice parte attrice, deducendo d'avere ricevuto un danno dal comportamento negligente del personale dell'amministrazione postale, ne' chiede il risarcimento; Ritenuto che, alla fattispecie risulta applicabile, ratione temporis, il disposto di cui all'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, attesocche' la spedizione del piego e' avvenuta attraverso il servizio di posta-celere; Ritenuto che, alla stregua della norma indicata che disciplina la responsabilita' del gestore del servizio postale, stabilendo che in caso di ritardo nel recapito del piego anche in riferimento al servizio di posta-celere, il risarcimento del danno subito dall'utente e' limitato alla sola indennita' prevista dalla stessa prevista; ritenuto che, a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Poste Italiane S.p.a., societa' con scopo di lucro, sono prive di giustificazione le disposizioni che prevedono dette limitazioni della responsabilita' della societa' che gestisce il servizio postale; Ritenuto conseguentemente che, la norma sopra indicata, in violazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica, realizza una irragionevole disparita' di trattamento tra gli imprenditori commerciali, in quanto stabilisce in favore del solo «soggetto imprenditoriale di grande dimensione» una disciplina che limita la responsabilita' per l'attivita' d'impresa, dando luogo ad ostacoli di ordine economico e sociale che incidono sulla liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impedendo altresi', il pieno sviluppo della persona umana e violando un diritto fondamentale, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione; che, affatto irragionevole e di natura meramente «privilegiata», si configura siffatta normativa in favore di un soggetto il cui rapporto con l'utente si configura ormai, in esito alla detta trasformazione, «non piu' con connotazioni autoritative» «ma in termini puramente contrattuali».
P. Q. M. Dispone la ricostituzione degli atti ex art. 112 e 113 c.p.p., analogicamente applicabili, nei sensi di cui in parte motiva; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 nella parte in cui limita l'entita' del risarcimento del danno spettante all'utente del servizio di posta-celere in caso di comportamento colposo o di inadempimento delle Poste Italiane S.p.a., per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica italiana; Sospende il presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, il presente provvedimento sia notificato alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicato ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Catania, il 25 marzo 2008 Il giudice: Cannata Baratta