N. 340 ORDINANZA 8 - 10 ottobre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Amministrazione  pubblica  -  Spoils  system - Incarichi dirigenziali
  «esterni»  -  Individuazione  del  thema decidendum - Delimitazione
  dell'oggetto  della  questione  alla  sola  disciplina  transitoria
  prevista  dal  comma  161  del  d.lgs.  n. 165 del 2001 e non anche
  quella  a regime che il rimettente non e' chiamato ad applicare nel
  giudizio a quo.
- D.L. 3  ottobre  2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 novembre 2006, n. 286), art. 2, commi 159, 160 e 161.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e 98.
Amministrazione  pubblica  -  Spoils  system - Incarichi dirigenziali
  «esterni»  conferiti  prima  del  17  maggio  2006  a personale non
  appartenente  ai  ruoli  di cui all'art. 23 del decreto legislativo
  n. 165   del   2001   nonche'   a   soggetti   non   dipendenti  da
  amministrazioni  pubbliche - Prevista cessazione ove non confermati
  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
  legge  n. 262  del  2006  -  Ritenuta  violazione  dei  principi di
  uguaglianza,   di   ragionevolezza,   di   tutela  del  lavoro,  di
  retribuzione  proporzionata  ed  adeguata,  di imparzialita' e buon
  andamento  della  pubblica  amministrazione e di servizio esclusivo
  alla Nazione dei pubblici impiegati - Sopravvenuta dichiarazione di
  illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di
  riesame  della  rilevanza della questione - Restituzione degli atti
  al giudice rimettente.
- D.L.  3  ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla
  legge 24 novembre 2006, n. 286), art. 2, comma 161.
- Costituzione, artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e 98.
(GU n.43 del 15-10-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo
   Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 159,
160  e  161,  del  decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti   in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  24  novembre 2006, n. 286, promosso con
ordinanza  del 1° ottobre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale
del  Lazio  sul ricorso proposto da R.M. ed altri contro il Ministero
della  pubblica  istruzione  ed altro, iscritta al n. 43 del registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti  l'atto  di  costituzione di R.M. ed altri nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nella  Camera di consiglio del 24 settembre 2008 il giudice
relatore Alfonso Quaranta;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio,
sezione   terza-bis,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262  (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria),  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 286, per violazione degli artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e
98 della Costituzione;
     che  il giudice a quo premette che i ricorrenti hanno impugnato,
«nella  qualita'  di  destinatari di incarichi dirigenziali presso il
Ministero della pubblica istruzione», il decreto del 1° dicembre 2006
dello   stesso  Ministero,  avente  ad  oggetto  l'autorizzazione  al
conferimento  di 91 incarichi dirigenziali ai sensi dei commi 5-bis e
6  dell'art.  19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche),  nonche' della nota del 2 dicembre 2006,
n. 1012,  con la quale il Capo dipartimento del predetto Ministero ha
inviato  una  circolare ai direttori generali degli uffici scolastici
centrali  e  regionali affinche' questi ultimi invitino i destinatari
degli  incarichi  dirigenziali  cessati  in  applicazione delle norme
impugnate  a  riassumere  il  servizio  presso  le amministrazioni di
appartenenza;
     che  e'  stato  impugnato, con motivi aggiunti, anche il decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 16 gennaio 2007, il
quale,  in  particolare,  ha  autorizzato il Ministero della pubblica
istruzione  a  coprire  400  posti  di  funzionari e 130 di dirigenti
tecnici;
     che  il giudice a quo, ancora in via preliminare, sottolinea che
l'art.  2,  comma 159, del decreto-legge n. 262 del 2006, modificando
l'art.  19,  comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha esteso il regime
della  cessazione  -  decorsi  novanta  giorni dal voto di fiducia al
Governo  - degli incarichi cosiddetti apicali di cui al comma 3 dello
stesso art. 19, ai dirigenti di cui al comma 5-bis, «limitatamente al
personale  non  appartenente  ai  ruoli di cui all'articolo 23», e ai
dirigenti  di  cui  «al  comma 6», cioe' a soggetti non dipendenti da
pubbliche amministrazioni;
     che il successivo comma 160 ha previsto l'applicabilita' di tale
disciplina  anche  «ai  direttori  delle  Agenzie, incluse le Agenzie
fiscali»;
     che,  infine,  ai  sensi  del  comma  161,  «in  sede  di  prima
applicazione  dell'articolo  19,  comma 8, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, (...) gli incarichi ivi previsti, conferiti prima
del  17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
     che,  sottolinea  sempre  il Tribunale remittente, i ricorrenti,
cui  erano stati conferiti incarichi ai sensi dei commi 5-bis e 6 del
citato art. 19, «sono stati destinatari del comma 161 dell'art. 2 del
decreto-legge n. 262 del 2006»;
     che  l'applicazione  di tale norma, avendo determinato ope legis
«la cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali gia' ricoperti
(...),   ha  comportato  l'adozione  dei  provvedimenti  ministeriali
censurati»;
     che,  nondimeno,  secondo il remittente, il thema decidendum non
deve  essere  limitato  alla disciplina transitoria, «atteso che tale
disciplina  si  pone  in  logica  e  giuridica connessione con quella
introdotta  in  via generale con il comma 159 dell'art. 2 della legge
n. 286  del 2006 che ha ampliato la platea di destinatari del comma 8
dell'art. 19» del d.lgs. n. 165 del 2001;
     che  non  rileva, secondo il giudice a quo, il fatto che solo la
norma   transitoria   menzioni   la   possibilita'   della   conferma
dell'incarico  quale  ipotesi  idonea  ad  escluderne  la  cessazione
anticipata,  atteso  che  cio' che viene contestato dai ricorrenti e'
essenzialmente  la  cessazione  del loro rapporto dirigenziale, prima
della prevista scadenza;
     che,   sul   piano   della   rilevanza,   si   sottolinea   come
l'accoglimento   della   questione   relativa  alle  norme  censurate
renderebbe  illegittimi  i provvedimenti oggetto di impugnazione, con
la  conseguente  possibilita'  per i ricorrenti di proporre eventuali
azioni risarcitorie;
     che,  in relazione al giudizio di non manifesta infondatezza, si
adduce, innanzitutto, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
     che,   infatti,   le   norme   censurate   determinerebbero  una
assimilazione  giuridica irragionevole tra gli incarichi dirigenziali
di  cui  al  comma  3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che si
connotano  per  il  rapporto  fiduciario che lega i titolari di detti
incarichi  al  potere  governativo,  e  gli incarichi di cui ai commi
5-bis  e  6  dello  stesso  art.  19 (conferiti anche a dirigenti non
generali),  i  quali sarebbero privi di caratterizzazione fiduciaria,
avendo un contenuto normalmente tecnico e gestionale;
     che, in secondo luogo, sussisterebbe la violazione del principio
di  buon  andamento  di  cui  all'art.  97  Cost., che postula che la
pubblica   amministrazione   si   doti  di  dirigenti  di  comprovata
qualificazione  professionale  e  che gli stessi possano esercitare i
propri   compiti   in   modo  da  assicurare  una  certa  continuita'
dell'azione amministrativa;
     che  l'amministrazione,  inoltre,  non  potrebbe scegliere modi,
mezzi  e  tempi  della  propria organizzazione e, in particolare, non
potrebbe decidere, all'esito di una valutazione dell'attivita' svolta
dagli  interessati,  se  i  funzionari  debbano  o meno cessare dagli
incarichi loro conferiti;
     che,  in  terzo  luogo,  si  assume  il  contrasto  delle  norme
impugnate  con  l'art.  98  Cost., secondo cui gli impiegati pubblici
sono  al  servizio  esclusivo  della  Nazione, con la conseguenza che
sarebbe  incostituzionale una disposizione che colleghi l'incarico al
«gradimento politico»;
     che,  ancora,  viene  dedotta  la violazione dell'art. 35, primo
comma,  Cost., il quale prevede che la Repubblica tuteli il lavoro in
tutte  le  sue  forme  e  applicazioni:  le norme censurate, infatti,
lederebbero l'affidamento sorto in capo ai ricorrenti a seguito della
stipula  del relativo contratto e la loro «qualita' di lavoratori, in
quanto sarebbero destinatari di un provvedimento che si atteggia come
ingiusto licenziamento»;
     che, infine, le disposizioni censurate violerebbero anche l'art.
36  Cost.,  atteso  che  la  interruzione  del  rapporto  in corso ha
certamente   determinato  un  pregiudizio  patrimoniale  in  capo  ai
ricorrenti stessi;
     che, a tale proposito, il remittente rileva come il mantenimento
del  trattamento  economico sia stato previsto solo per gli incarichi
conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con
consequenziale violazione anche dell'art. 3 Cost.;
     che  nell'ultima  parte dell'ordinanza il giudice a quo richiama
il  contenuto  della sentenza n. 103 del 2007 di questa Corte, che ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma 7,
della  legge  15  luglio  2002,  n. 145 (Disposizioni per il riordino
della  dirigenza  statale  e  per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione  tra pubblico e privato), per violazione degli artt. 97
e 98 Cost.;
     che  e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  quale  ha chiesto che la questione venga
dichiarata  non  fondata, ponendo in rilievo, in particolare, come le
norme censurate si giustifichino per ragioni di carattere prettamente
finanziario;
     che  si  sono  costituiti  i  ricorrenti  del  giudizio  a  quo,
chiedendo  l'accoglimento  della  questione  sollevata  dal Tribunale
remittente  e  prospettando  in  aggiunta  la violazione dell'art. 41
Cost.
     Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione   terza-bis,   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262  (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria),  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2006, n. 286, per violazione degli artt. 3, 35, primo comma, 36, 97 e
98 della Costituzione;
     che,  in  particolare,  il  comma  159  - modificando il comma 8
dell'art.  19  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche)  - prevede, con norma «a regime», che gli
incarichi   di  funzioni  dirigenziali  conferiti  a  personale  «non
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23», nonche' a soggetti non
dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,  cessino «decorsi novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo»;
     che  il successivo comma 160 ha esteso tale disciplina anche «ai
direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali»;
     che,  infine,  il comma 161 ha stabilito, con norma transitoria,
che i suddetti incarichi, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessino
«ove  non  confermati  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore» dello stesso decreto-legge n. 262 del 2006;
     che,  in  via  preliminare,  e' necessario sottolineare, ai fini
della  delimitazione del thema decidendum, che la vicenda contenziosa
oggetto  del giudizio a quo riguarda incarichi dirigenziali conferiti
dal Ministero della pubblica istruzione a soggetti esterni ai «ruoli»
del Ministero stesso;
     che  la  cessazione  di  tali  incarichi,  con  interruzione del
rapporto di lavoro in corso di svolgimento, e' avvenuta, come afferma
lo  stesso giudice remittente, in applicazione del regime transitorio
contemplato   dal  censurato  comma  161  dell'art.  2,  non  essendo
intervenuto  alcun  provvedimento  di  conferma  entro  il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
     che,  pertanto,  viene  in  rilievo  esclusivamente  la suddetta
disciplina  transitoria  prevista  dal comma 161 e non anche quella a
regime  contemplata da disposizioni che il remittente non e' chiamato
ad applicare;
     che,  con  la sentenza n. 161 del 2008, successiva all'ordinanza
di   rimessione,   questa   Corte  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale  del citato comma 161, per violazione degli artt. 97 e
98  Cost.,  nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al
personale  non  appartenente  ai  ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs.
n. 165  del 2001, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessino ove non
confermati  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 262 del 2006;
     che,  in  particolare,  a  tale  declaratoria  di illegittimita'
costituzionale  questa  Corte  e'  pervenuta  sulla  base del rilievo
secondo  cui  «la  natura  esterna  dell'incarico» non costituisce un
elemento  in  grado  di connotare «in senso fiduciario il rapporto di
lavoro  dirigenziale,  che  deve  rimanere  caratterizzato, sul piano
funzionale,  da  una  netta  e  chiara  separazione  tra attivita' di
indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie»;
     che,   pertanto,   la   interruzione  ex  lege  degli  incarichi
dirigenziali   attribuiti   a  soggetti  esterni  all'amministrazione
conferente  impedisce  che  i  dirigenti stessi possano «espletare la
propria   attivita'   -   nel   corso   e  nei  limiti  della  durata
predeterminata   dell'incarico   -  in  conformita'  ai  principi  di
imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa»;
     che,  alla  stregua della richiamata pronuncia, gli atti devono,
pertanto,  essere restituiti al giudice remittente per un nuovo esame
della rilevanza della questione
     .
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione terza-bis.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere: Melatti
   Depositata in cancelleria il 10 ottobre 2008.
                       Il cancelliere: Melatti