N. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 6 maggio 2008
dell'8 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile promosso da Ghilardi Angelo contro Comune di Tirano Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneita' all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega. - Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26. - Costituzione, artt. 76 [in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 77, primo comma. In subordine: Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocita' - Accertamento dell'infrazione mediante strumenti elettronici - Disciplina dei mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione - Omessa previsione che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita' secondo il sistema di taratura previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione dei principi costituzionali in tema di giusto processo. - Codice della strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285), art. 45. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111.(GU n.44 del 22-10-2008 )
IL TRIBUNALE Esaminati gli atti della causa di appello n. 1274/07 R.G. pendente innanzi a questo tribunale tra Ghilardi Angelo ed il Comune di Tirano (SO), trattenuta in decisione all'udienza del 20 febbraio 2008; ha emesso la seguente ordinanza. Il presente giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza n. 167 emessa dal giudice di pace di Tirano in data 29 giugno 2007 sulla causa promossa da Ghilardi Angelo - ex artt. 204-bis, d.lgs. 30 aprile 2002, n. 285 e 22 segg., legge 24 novembre 1981, n. 689 - in opposizione ad un verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, notificatogli nella sua qualita' di proprietario dell'autovettura Citroen XSara tg. BK316KW e quindi responsabile in solido, per avere il conducente del predetto autoveicolo viaggiato alla velocita' di km/h 115 ed avere cosi' superato, nella misura di 65 km/h, il limite massimo di velocita' di km/50. Il giudice di primo grado respingeva la domanda del Ghilardi e compensava tra le parti le spese di lite. Il Ghilardi proponeva appello innanzi a questo Tribunale con ricorso depositato il 6 settembre 2007 ed il g.i. dava i provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio. E' pregiudiziale a qualsivoglia altra disamina, in rito e nel merito, la verifica d'ufficio circa l'eventuale passaggio in giudicato dell'impugnata precluderebbe l'ulteriore cognizione della causa. Va delibata l'insussistenza del predetto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado giacche' nella specie, pur avendo l'appellante erroneamente adito il giudice di appello con ricorso anziche' con atto di citazione (giusta quanto gia' delibato in corso di causa con ordinanza 21 dicembre 2007), la notifica alla controparte del ricorso e del decreto di convocazione delle parti emesso dal g.i., avente valore equipollente alla notifica di un atto di citazione d'appello, e' avvenuta il 1 ottobre 2007 e dunque in data di gran lunga antecedente allo spirare del termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., non potendo nella specie trovare applicazione il termine breve ex artt. 325, comma 1 e 326, comma 1, c.p.c. in difetto di una rituale notifica della sentenza ex artt. 285 e 170, comma 1, c.p.c. (il Comune di Tirano ha notificato la sentenza al Ghilardi personalmente e non gia' al suo procuratore costituito in primo grado: cfr. documentazione presente nel fascicolo dell'appellante). Il g.i. ritiene conseguentemente opportuno rimettere in una con il merito, ex artt. 359 e 187, comma 3, c.p.c., la decisione sulla predetta questione pregiudiziale, in quanto la stessa non appare idonea a definire il giudizio (ut supra modificata, melius re perpensa, la motivazione in proposito addotta nella cit. ordinanza del 21 dicembre 2007). Ancora in via pregiudiziale occorre osservare che l'appellabilita' delle sentenze del giudice di pace nei giudizi di opposizione ex artt. 22 segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, qual e' quella oggetto della presente fase di gravame, e' stata introdotta dall'art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In proposito sono state sollevate di recente due questioni di legittimita' costituzionale dal Tribunale di Genova (ordinanza 14 dicembre 2006, Gazzetta Ufficiale 1ª serie speciale - Corte costituzionale n. 15 del 2 aprile 2008) e dal Tribunale di Reggio Emilia (ordinanza 17 maggio 2007, ibidem n. 18 del 23 aprile 2008). Questo giudice condivide e fa proprie, sia in punto rilevanza che in punto non manifesta infondatezza, le valutazioni esposte in modo sostanzialmente conforme dai predetti giudici rimettenti e, al fine di evitare inutili rielaborazioni lessicali, trascrive qui di seguito, facendole proprie, le argomentazioni in proposito svolte dal Tribunale di Reggio Emilia: «Rilevato che la possibilita' di proporre appello nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e' stata introdotta dall'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art. 27, comma 50 - «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»), il quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che statuiva: «La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione»); Rilevato che l'emanazione del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80») e' stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e, segnatamente, dall'art. 1 commi 2, 3 e 4; Ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della delegazione, atteso che la stessa era stata conferita per apportare modificazioni al codice di procedura civile e per disciplinare il processo di cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80); Ritenuto che la predetta abrogazione non rientri, nemmeno implicitamente, nei principi e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il quale - come recita l'art. 1, comma 3, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 - era investito del potere di modificare esclusivamente il processo nel grado di legittimita' e, al piu', «la non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio» (fattispecie estranea e non assimilabile all'inappellabilita' delle pronunzie nei procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione); Ritenuto che, per quanto esposto, la vigente disciplina introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - nella parte in cui e' stata abrogata l'inappellabilita' delle sentenze - appaia costituzionalmente illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione (cosiddetto «eccesso di delega»); Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata, che sia rilevante nel presente giudizio (dato che investe la potestas iudicandi del giudice adito e la stessa ammissibilita' dell'appello proposto) e che debba essere, pertanto, sollevata ex officio e rimessa al vaglio della Corte costituzionale». Dall'eventuale accoglimento della predetta questione di legittimita' costituzionale conseguirebbe, lo si osserva in via delibativa e fatto salvo il successivo contraddittorio inter partes sul punto, la definizione del presente giudizio a mezzo della declaratoria d'inammissibilita' dell'appello proposto dal Ghilardi ed ovviamente per converso, in caso di reiezione della questione (per infondatezza od inammissibilita), andrebbe accertata l'ammissibilita' dell'appello e dovrebbe procedersi ad esaminare i motivi di appello svolti dal Ghilardi. Il g.i. ritiene allora opportuno, per economia processuale ed in ossequio al canone costituzionale dettato dall'art. 111, secondo comma, seconda parte, Cost. relativo alla «ragionevole durata» del processo, esaminare gia' nella presente sede la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, d.lgs. 30 aprile 1992 prospettata dall'appellante, a supporto del suo primo motivo di appello, in relazione «agli artt. 3, 24 e 111 Cost., visto l'art. 2 comma primo legge n. 273/1991, che prevede la "realizzazione dei campioni primari" sia per le "unita' di misura di base", sia per le unita' di misura "derivate" del sistema internazionale delle unita' di misura SI, tra cui la velocita', al fine di consentire la taratura, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' (taratura)». L'art. 45 cit., intitolato «Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni», al comma 6 dispone che «Nel regolamento sono precisati i segnali, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione». Con il primo motivo di appello il Ghilardi chiede, in riforma della gravata sentenza, l'annullamento del verbale di accertamento oggetto di causa per difetto di prova sufficiente dell'assenta violazione del limite di velocita', argomentando all'uopo in ordine alla mancata taratura dell'apparecchiatura di controllo della velocita' autovelox utilizzata nella specie dagli agenti accertatori, modello Velomatic 512, e quindi in ordine alla mancata sussistenza di un certificato di taratura del predetto autovelox. Va delibata l'infondatezza di tale motivo di appello giacche', pacifico e non contestato che l'autovelox in questione fosse regolarmente omologato ai sensi di legge e che l'accertamento della violazione e' avvenuto a mezzo di un autovelox utilizzato da operanti di Polizia locale (dei Comuni di Tirano e Villa di Tirano), il Ghilardi non allega, ne' prova o chiede di provare, un suo specifico malfunzionamento ma ne sostiene l'inattendibilita' probatoria in ragione tout court della sua mancata taratura periodica ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273 (pacifica in fatto inter partes) e della conseguente inaffidabilita' in genere delle apparecchiature che ne siano prive, ma tale tesi si appalesa infondata alla luce del costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimita', che questo giudice condivide e fa proprio, secondo cui «in tema di sanzioni amministrative per violazione al c. strad. le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita' stabiliti, come previsto dall'art. 142 c. strad., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita' ed e' di competenza di autorita' amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette apparecchiature vengano assoggettate ai controlli della legge stessa previsti» (cosi', da ultimo, Cass. 19 novembre 2007, n. 23978; cfr. anche la giur. cit. dall'appellato: Cass. 27 luglio 2007, n. 16757 e Cass. 21 giugno 2007, n. 14566). Ne consegue, ad avviso del g.i., la rilevanza della predetta questione di legittimita' costituzionale giacche' dal suo eventuale accoglimento deriverebbe l'accertamento della non conformita' a legge dell'autovelox utilizzato nella specie ed il venire meno dell'efficacia probatoria nel presente giudizio delle sue risultanze, con le conseguenze ex art. 23, comma 12, legge n. 689/1981 da vagliare compiutamente, e dopo il dovuto contradditorio delle parti su un tale eventuale ius superveniens, nella successiva fase della deliberazione della sentenza. Il g.i. inoltre ritiene che la questione di legittimita' costituzionale ora in esame non sia infondata in modo manifesto. Quanto all'art. 3 Cost. siffatta valutazione viene operata innanzitutto in relazione alla violazione del canone di ragionevolezza per la disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente uguali, senza che sia possibile ravvisarne motivi ragionevoli, stante la vigenza della taratura istituito dalla legge 11 agosto 1991, n. 273, avente lo scopo di garantire il conseguimento di misure attendibili e con una metodologia verificabile anche a posteriori in quanto realizzate da un sistema tarato, ex art. 4, legge cit., sulla base di «campioni primari delle unita' di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unita' di misura SI» (art. 2, comma 1, legge cit.) nonche' di «campioni nazionali delle unita' di misura SI di base, supplementari e derivate ... con le relative incertezze...» (art. 3, comma 1, legge cit.), ed invece l'esclusione da tale sistema disposta dall'art. 45, cod. strad., come qui ut supra interpretato, per le apparecchiature automatiche destinate alla rilevazione della velocita' dei veicoli marcianti su strada. Appare utile sottolineare che la materia disciplinata dagli artt. 2 e 3, legge n. 273/1991 e' omogenea alla fattispecie oggetto del presente giudizio, giacche' la velocita' e' ricompresa nel «sistema internazionale delle unita' di misura SI ... come unita' derivata», come ritenuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007, n. 277. L'art. 3 Cost. appare leso anche per la violazione del canone di ragionevolezza determinata dall'irragionevolezza intrinseca della predetta esclusione, posto che la taratura periodica dei misuratori automatici di velocita' ne consentirebbe (e gia' ne consente, nei numerosi comuni che la adottano spontaneamente) un elevato grado di precisione ed affidabilita', nonche' di controllabilita' a posteriori. La questione di legittimita' costituzionale in esame non appare infondata in modo manifesto anche quanto alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in ragione della violazione del diritto di effettiva difesa e di parita' delle parti processuali in ordine alle risultanze dell'autovelox, aventi allo stato natura di accertamento irripetibile e neppure in alcun modo verificabile a posteriori, oltreche' scarsamente affidabile secondo i generali parametri di cui alla legge n. 273/1991, risultanze che pertanto a normativa vigente sono superabili soltanto a mezzo della prova, che costituisce spesso una vera e propria probatio diabolica, di circostanze estrinseche idonee a dimostrare la non veridicita' delle risultanze stesse. Il g.i. in definitiva ritiene che le due sopra esposte questioni di legittimita' costituzionale, che appaiono rilevanti e non appaiono manifestamente infondate, vanno sottoposte alla valutazione e decisione della Corte costituzionale, conseguendone i provvedimenti di legge di cui in dispositivo.
P. Q. M. A) Rimette in una con il merito la decisione sulla questione pregiudiziale delibata d'ufficio in ordine all'inammissibilita' dell'appello oggetto di causa per il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza; B) Solleva questione di legittimita' costituzionale, nei sensi di cui in motivazione dell'art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - in relazione al combinato disposto degli artt. 76 e 77 comma 1, Cost. e per eccesso di delega rispetto all'art. 1, commi 2 e 3 della legge delega 14 maggio 2005, n. 80 - nella parte in cui e' stata ivi disposta l'abrogazione dell'art. 23, comma 13, della legge 24 novembre 1881, n. 689; C) Per l'ipotesi di reiezione della questione di legittimita' costituzionale di cui al capo che precede, solleva questione di legittimita' costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 45, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed avuto come tertium comparationis la normativa dettata dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 ed in particolare gli artt. 2, comma 1, 3, comma 1 e 4 - nella parte in cui il cit. art. 45 non prevede che le apparecchiature destinate al rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione stradale siano sottoposte a periodiche verifiche di funzionalita' secondo il sistema di taratura di cui alla cit. legge n. 273/1991; D) Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio di legittimita' costituzionale; E) Ordina l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; F) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, e sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Sondrio, addi' 6 maggio 2008 Il g.i.: Fanfarillo