N. 330 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 6 maggio 2008

dell'8  maggio  2008 emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento
civile promosso da Ghilardi Angelo contro Comune di Tirano

Procedimento  civile  -  Impugnazioni - Appellabilita' delle sentenze
  rese  nei  giudizi  di  opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui
  agli  artt.  22  e  ss.  della  legge  n. 689 del 1981 - Previsione
  introdotta  dal  decreto  legislativo  n. 40 del 2006 - Estraneita'
  all'oggetto   della  delega  conferita  al  Governo  per  apportare
  modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina
  del processo di cassazione e dell'arbitrato - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26.
- Costituzione, artt. 76 [in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della
  legge delega 14 maggio 2005, n. 80] e 77, primo comma.
In subordine:  Circolazione  stradale  -  Violazione  dei  limiti  di
  velocita'   -   Accertamento   dell'infrazione  mediante  strumenti
  elettronici  - Disciplina dei mezzi tecnici atti all'accertamento e
  al   rilevamento   automatico   delle   violazioni  alle  norme  di
  circolazione  -  Omessa previsione che le apparecchiature destinate
  all'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti di velocita' siano
  sottoposte  a  verifiche  periodiche  di  funzionalita'  secondo il
  sistema  di  taratura previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e  di
  ragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita lesione
  dei principi costituzionali in tema di giusto processo.
- Codice della strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.44 del 22-10-2008 )
                            IL TRIBUNALE
   Esaminati gli atti della causa di appello n. 1274/07 R.G. pendente
innanzi a questo tribunale tra Ghilardi Angelo ed il Comune di Tirano
(SO),  trattenuta  in  decisione all'udienza del 20 febbraio 2008; ha
emesso la seguente ordinanza.
   Il  presente  giudizio di appello ha ad oggetto la sentenza n. 167
emessa  dal  giudice  di  pace di Tirano in data 29 giugno 2007 sulla
causa  promossa  da  Ghilardi  Angelo  -  ex artt. 204-bis, d.lgs. 30
aprile  2002,  n. 285 e 22 segg., legge 24 novembre 1981, n. 689 - in
opposizione  ad un verbale di accertamento della violazione dell'art.
142,  comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, notificatogli nella sua
qualita' di proprietario dell'autovettura Citroen XSara tg. BK316KW e
quindi  responsabile  in solido, per avere il conducente del predetto
autoveicolo  viaggiato  alla  velocita'  di  km/h  115 ed avere cosi'
superato,  nella misura di 65 km/h, il limite massimo di velocita' di
km/50.
   Il  giudice  di  primo  grado respingeva la domanda del Ghilardi e
compensava tra le parti le spese di lite.
   Il  Ghilardi  proponeva  appello  innanzi  a  questo Tribunale con
ricorso   depositato   il   6  settembre  2007  ed  il  g.i.  dava  i
provvedimenti per l'instaurazione del contraddittorio.
   E'  pregiudiziale  a  qualsivoglia  altra  disamina, in rito e nel
merito,   la   verifica  d'ufficio  circa  l'eventuale  passaggio  in
giudicato  dell'impugnata  precluderebbe l'ulteriore cognizione della
causa.
   Va  delibata  l'insussistenza  del predetto passaggio in giudicato
della  sentenza  di  primo  grado  giacche'  nella specie, pur avendo
l'appellante  erroneamente  adito  il  giudice di appello con ricorso
anziche'  con atto di citazione (giusta quanto gia' delibato in corso
di   causa   con  ordinanza  21  dicembre  2007),  la  notifica  alla
controparte  del  ricorso  e  del decreto di convocazione delle parti
emesso  dal g.i., avente valore equipollente alla notifica di un atto
di  citazione  d'appello,  e'  avvenuta il 1 ottobre 2007 e dunque in
data  di gran lunga antecedente allo spirare del termine lungo di cui
all'art.  327,  comma  1,  c.p.c.,  non  potendo nella specie trovare
applicazione  il  termine breve ex artt. 325, comma 1 e 326, comma 1,
c.p.c. in difetto di una rituale notifica della sentenza ex artt. 285
e 170, comma 1, c.p.c. (il Comune di Tirano ha notificato la sentenza
al Ghilardi personalmente e non gia' al suo procuratore costituito in
primo    grado:    cfr.   documentazione   presente   nel   fascicolo
dell'appellante).
   Il g.i. ritiene conseguentemente opportuno rimettere in una con il
merito,  ex  artt.  359  e  187,  comma 3, c.p.c., la decisione sulla
predetta  questione  pregiudiziale,  in  quanto  la stessa non appare
idonea  a  definire  il  giudizio  (ut  supra  modificata,  melius re
perpensa,  la  motivazione  in proposito addotta nella cit. ordinanza
del 21 dicembre 2007).
   Ancora in via pregiudiziale occorre osservare che l'appellabilita'
delle  sentenze  del  giudice  di  pace nei giudizi di opposizione ex
artt.  22  segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689, qual e' quella
oggetto della presente fase di gravame, e' stata introdotta dall'art.
26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
   In  proposito  sono  state  sollevate  di recente due questioni di
legittimita'  costituzionale  dal  Tribunale  di Genova (ordinanza 14
dicembre   2006,   Gazzetta  Ufficiale  1ª  serie  speciale  -  Corte
costituzionale  n. 15  del  2  aprile 2008) e dal Tribunale di Reggio
Emilia (ordinanza 17 maggio 2007, ibidem n. 18 del 23 aprile 2008).
   Questo  giudice condivide e fa proprie, sia in punto rilevanza che
in  punto  non manifesta infondatezza, le valutazioni esposte in modo
sostanzialmente  conforme  dai predetti giudici rimettenti e, al fine
di   evitare  inutili  rielaborazioni  lessicali,  trascrive  qui  di
seguito, facendole proprie, le argomentazioni in proposito svolte dal
Tribunale di Reggio Emilia: «Rilevato che la possibilita' di proporre
appello  nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e' stata
introdotta  dall'art.  26  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2006,
n. 40  (applicabile  -  ex  art.  27,  comma  50  -  «alle  ordinanze
pronunciate  ed  alle  sentenze  pubblicate a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»),  il  quale ha abrogato
l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che
statuiva:  «La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e'  ricorribile  per
cassazione»);  Rilevato  che  l'emanazione  del decreto legislativo 2
febbraio  2006,  n. 40  (Modifiche  al  codice di procedura civile in
materia  di  processo  di  cassazione  in funzione nomofilattica e di
arbitrato,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio
2005,  n. 80») e' stata delegata dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005
e,   segnatamente,   dall'art.  1  commi  2,  3  e  4;  Ritenuto  che
l'abrogazione  dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre
1981,  n. 689,  non  formi  oggetto  della delegazione, atteso che la
stessa  era  stata conferita per apportare modificazioni al codice di
procedura  civile  e per disciplinare il processo di cassazione (art.
1,  comma  2  della  legge  14  maggio  2005, n. 80); Ritenuto che la
predetta   abrogazione   non  rientri,  nemmeno  implicitamente,  nei
principi  e nei criteri direttivi forniti al legislatore delegato, il
quale  -  come  recita  l'art.  1, comma 3, lettera a) della legge 14
maggio   2005,  n. 80  -  era  investito  del  potere  di  modificare
esclusivamente  il processo nel grado di legittimita' e, al piu', «la
non ricorribilita' immediata delle sentenze che decidono di questioni
insorte  senza  definire  il  giudizio»  (fattispecie  estranea e non
assimilabile all'inappellabilita' delle pronunzie nei procedimenti di
opposizione  ad  ordinanza-ingiunzione);  Ritenuto  che,  per  quanto
esposto,  la  vigente disciplina introdotta a seguito dell'entrata in
vigore  dell'art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 -
nella  parte  in  cui  e'  stata  abrogata  l'inappellabilita'  delle
sentenze  -  appaia costituzionalmente illegittima per violazione del
combinato disposto degli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione
(cosiddetto  «eccesso  di  delega»);  Ritenuto  che  la  questione di
legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata, che sia
rilevante  nel  presente  giudizio  (dato  che  investe  la  potestas
iudicandi  del  giudice adito e la stessa ammissibilita' dell'appello
proposto)  e  che  debba  essere,  pertanto,  sollevata  ex officio e
rimessa al vaglio della Corte costituzionale».
   Dall'eventuale    accoglimento   della   predetta   questione   di
legittimita'  costituzionale  conseguirebbe,  lo  si  osserva  in via
delibativa  e  fatto salvo il successivo contraddittorio inter partes
sul  punto,  la  definizione  del  presente  giudizio  a  mezzo della
declaratoria d'inammissibilita' dell'appello proposto dal Ghilardi ed
ovviamente  per  converso,  in caso di reiezione della questione (per
infondatezza od inammissibilita), andrebbe accertata l'ammissibilita'
dell'appello  e  dovrebbe procedersi ad esaminare i motivi di appello
svolti dal Ghilardi.
   Il  g.i.  ritiene allora opportuno, per economia processuale ed in
ossequio  al  canone  costituzionale  dettato  dall'art. 111, secondo
comma,  seconda  parte,  Cost. relativo alla «ragionevole durata» del
processo,   esaminare  gia'  nella  presente  sede  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  45,  d.lgs.  30  aprile 1992
prospettata  dall'appellante,  a  supporto  del  suo  primo motivo di
appello,  in  relazione «agli artt. 3, 24 e 111 Cost., visto l'art. 2
comma  primo  legge  n. 273/1991,  che  prevede la "realizzazione dei
campioni  primari"  sia per le "unita' di misura di base", sia per le
unita'  di  misura "derivate" del sistema internazionale delle unita'
di  misura  SI,  tra  cui  la  velocita',  al  fine  di consentire la
taratura,  nella  parte  in  cui  non  prevede che le apparecchiature
destinate  all'accertamento  delle violazioni dei limiti di velocita'
siano   sottoposte   a   verifiche   periodiche  della  funzionalita'
(taratura)».
   L'art.  45  cit.,  intitolato  «Uniformita' della segnaletica, dei
mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni», al comma 6 dispone
che  «Nel  regolamento sono precisati i segnali, le apparecchiature e
gli  altri  mezzi  tecnici  di  controllo e regolazione del traffico,
nonche'  quelli  atti  all'accertamento  e  al rilevamento automatico
delle  violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per
la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od
omologazione  da  parte  del  Ministero  dei  lavori pubblici, previo
accertamento   delle   caratteristiche   geometriche,   fotometriche,
funzionali,  di  idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso
regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di
approvazione».
   Con  il  primo  motivo  di  appello il Ghilardi chiede, in riforma
della  gravata  sentenza,  l'annullamento del verbale di accertamento
oggetto  di  causa  per  difetto  di  prova  sufficiente dell'assenta
violazione  del  limite di velocita', argomentando all'uopo in ordine
alla   mancata   taratura  dell'apparecchiatura  di  controllo  della
velocita' autovelox utilizzata nella specie dagli agenti accertatori,
modello Velomatic 512, e quindi in ordine alla mancata sussistenza di
un certificato di taratura del predetto autovelox.
   Va  delibata  l'infondatezza  di  tale motivo di appello giacche',
pacifico   e  non  contestato  che  l'autovelox  in  questione  fosse
regolarmente  omologato  ai sensi di legge e che l'accertamento della
violazione e' avvenuto a mezzo di un autovelox utilizzato da operanti
di  Polizia  locale  (dei  Comuni  di  Tirano  e Villa di Tirano), il
Ghilardi  non allega, ne' prova o chiede di provare, un suo specifico
malfunzionamento  ma  ne  sostiene  l'inattendibilita'  probatoria in
ragione  tout  court  della  sua  mancata taratura periodica ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 273 (pacifica in fatto inter partes) e
della conseguente inaffidabilita' in genere delle apparecchiature che
ne  siano  prive,  ma  tale  tesi si appalesa infondata alla luce del
costante    ed   univoco   orientamento   della   giurisprudenza   di
legittimita',  che questo giudice condivide e fa proprio, secondo cui
«in  tema  di  sanzioni amministrative per violazione al c. strad. le
apparecchiature  elettroniche  regolarmente  omologate utilizzate per
rilevare  le  violazioni  dei  limiti  di  velocita'  stabiliti, come
previsto  dall'art.  142  c.  strad., non devono essere sottoposte ai
controlli  previsti  dalla  legge  n. 273  del  1991,  istitutiva del
sistema  nazionale  di  taratura. Tale sistema di controlli, infatti,
attiene  alla  materia  c.d.  metrologica,  diversa rispetto a quella
della  misurazione elettronica della velocita' ed e' di competenza di
autorita'  amministrative  diverse,  rispetto  a quelle pertinenti al
caso di specie, onde non ricorrono i presupposti a che anche le dette
apparecchiature  vengano assoggettate ai controlli della legge stessa
previsti»  (cosi',  da ultimo, Cass. 19 novembre 2007, n. 23978; cfr.
anche  la giur. cit. dall'appellato: Cass. 27 luglio 2007, n. 16757 e
Cass. 21 giugno 2007, n. 14566).
   Ne  consegue,  ad  avviso  del  g.i.,  la rilevanza della predetta
questione  di  legittimita' costituzionale giacche' dal suo eventuale
accoglimento deriverebbe l'accertamento della non conformita' a legge
dell'autovelox   utilizzato   nella   specie   ed   il   venire  meno
dell'efficacia probatoria nel presente giudizio delle sue risultanze,
con  le  conseguenze  ex  art.  23,  comma  12,  legge n. 689/1981 da
vagliare  compiutamente,  e dopo il dovuto contradditorio delle parti
su  un  tale  eventuale ius superveniens, nella successiva fase della
deliberazione della sentenza.
   Il   g.i.   inoltre  ritiene  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale ora in esame non sia infondata in modo manifesto.
   Quanto   all'art.  3  Cost.  siffatta  valutazione  viene  operata
innanzitutto   in   relazione   alla   violazione   del   canone   di
ragionevolezza  per  la  disparita'  di  trattamento  tra  situazioni
sostanzialmente  uguali,  senza  che  sia possibile ravvisarne motivi
ragionevoli,  stante  la vigenza della taratura istituito dalla legge
11 agosto 1991, n. 273, avente lo scopo di garantire il conseguimento
di  misure  attendibili  e  con  una metodologia verificabile anche a
posteriori  in  quanto  realizzate  da  un sistema tarato, ex art. 4,
legge cit., sulla base di «campioni primari delle unita' di misura di
base,  supplementari  e  derivate  del  sistema  internazionale delle
unita'  di  misura  SI»  (art.  2,  comma  1,  legge cit.) nonche' di
«campioni  nazionali delle unita' di misura SI di base, supplementari
e derivate ... con le relative incertezze...» (art. 3, comma 1, legge
cit.),  ed invece l'esclusione da tale sistema disposta dall'art. 45,
cod.  strad.,  come qui ut supra interpretato, per le apparecchiature
automatiche  destinate  alla  rilevazione della velocita' dei veicoli
marcianti  su  strada.  Appare  utile  sottolineare  che  la  materia
disciplinata  dagli  artt.  2 e 3, legge n. 273/1991 e' omogenea alla
fattispecie  oggetto  del presente giudizio, giacche' la velocita' e'
ricompresa  nel «sistema internazionale delle unita' di misura SI ...
come   unita'   derivata»,   come   ritenuto   dalla   stessa   Corte
costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007, n. 277.
   L'art.  3  Cost. appare leso anche per la violazione del canone di
ragionevolezza  determinata  dall'irragionevolezza  intrinseca  della
predetta  esclusione,  posto che la taratura periodica dei misuratori
automatici  di  velocita'  ne  consentirebbe (e gia' ne consente, nei
numerosi  comuni  che la adottano spontaneamente) un elevato grado di
precisione   ed   affidabilita',   nonche'   di   controllabilita'  a
posteriori.
   La  questione  di  legittimita' costituzionale in esame non appare
infondata  in modo manifesto anche quanto alla violazione degli artt.
24  e 111 Cost., in ragione della violazione del diritto di effettiva
difesa e di parita' delle parti processuali in ordine alle risultanze
dell'autovelox, aventi allo stato natura di accertamento irripetibile
e   neppure  in  alcun  modo  verificabile  a  posteriori,  oltreche'
scarsamente affidabile secondo i generali parametri di cui alla legge
n. 273/1991,   risultanze  che  pertanto  a  normativa  vigente  sono
superabili  soltanto  a mezzo della prova, che costituisce spesso una
vera  e propria probatio diabolica, di circostanze estrinseche idonee
a dimostrare la non veridicita' delle risultanze stesse.
   Il  g.i.  in definitiva ritiene che le due sopra esposte questioni
di legittimita' costituzionale, che appaiono rilevanti e non appaiono
manifestamente   infondate,   vanno  sottoposte  alla  valutazione  e
decisione  della  Corte costituzionale, conseguendone i provvedimenti
di legge di cui in dispositivo.
                              P. Q. M.
   A)  Rimette  in  una  con  il  merito la decisione sulla questione
pregiudiziale   delibata  d'ufficio  in  ordine  all'inammissibilita'
dell'appello   oggetto   di  causa  per  il  passaggio  in  giudicato
dell'impugnata sentenza;
   B)  Solleva questione di legittimita' costituzionale, nei sensi di
cui  in  motivazione  dell'art. 26 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - in
relazione  al combinato disposto degli artt. 76 e 77 comma 1, Cost. e
per  eccesso  di  delega rispetto all'art. 1, commi 2 e 3 della legge
delega  14  maggio  2005,  n. 80 -  nella  parte  in cui e' stata ivi
disposta  l'abrogazione  dell'art.  23,  comma  13,  della  legge  24
novembre 1881, n. 689;
   C)  Per  l'ipotesi  di  reiezione  della questione di legittimita'
costituzionale  di  cui  al  capo  che  precede, solleva questione di
legittimita'   costituzionale,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,
dell'art. 45, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - in relazione agli artt.
3,  24  e  111 Cost. ed avuto come tertium comparationis la normativa
dettata  dalla  legge  11  agosto  1991, n. 273 ed in particolare gli
artt. 2, comma 1, 3, comma 1 e 4 - nella parte in cui il cit. art. 45
non   prevede   che   le  apparecchiature  destinate  al  rilevamento
automatico  delle  violazioni  alle norme della circolazione stradale
siano  sottoposte  a periodiche verifiche di funzionalita' secondo il
sistema di taratura di cui alla cit. legge n. 273/1991;
   D)  Sospende  il  presente giudizio fino all'esito del giudizio di
legittimita' costituzionale;
   E)   Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti  del  presente
giudizio alla Corte costituzionale;
   F) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti, e
sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera
dei deputati.
     Sondrio, addi' 6 maggio 2008
                         Il g.i.: Fanfarillo