N. 332 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2008
del 2 luglio 2008 emessa dal Giudice di pace di Morbegno nel procedimento civile promosso da Bonetti Matteo contro Prefetto di Sondrio Circolazione stradale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool ovvero del rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico, depenalizzato dal decreto-legge n. 117 del 2007 - Accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'asseritamente ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio tra coloro che si sottopongono all'alcool test e coloro che, in considerazione delle proprie condizioni economiche, possono rifiutare l'accertamento ed esporsi a sanzione pecuniaria. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 7, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160. - Costituzione, art. 3.(GU n.45 del 29-10-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Rilevato che il 10 maggio 2008, alle ore 2,32, in via Merizzi del Comune di Morbegno (Sondrio), i Carabinieri della locale stazione di Morbegno (Sondrio) accertavano a carico di Bonetti Matteo, nato a Morbegno (Sondrio) il 5 agosto 1989, residente in Civo (Sondrio) via Santa Croce n. 204, il reato di cui all'art. 186/secondo comma c.d.s. per essersi posto alla guida dell'autovettura targata CT 904 AJ, in stato di ebbrezza; Rilevato che in data 26 maggio 2008 il Prefetto della Provincia di Sondrio emetteva provvedimento di sospensione della patente di guida, ex art. 223, terzo comma c.d.s. per la durata di mesi sei a decorrere dal giorno del ritiro 10 maggio 2008, notificato in data 4 giugno 2008; Rilevato che la sanzione e' stata comminata a seguito di accertamento con alcoltest a cui il ricorrente Bonetti Matteo si e' regolarmente sottoposto e che la disparita' di trattamento tra coloro che si sottopongono all'alcoltest risultando positivi e tra coloro che sono considerati in stato di ebbrezza per la sintomalogia e che pero' non si sottopongono e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza; Ritenuta manifestatamente fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale; Rilevato che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale in parola. O s s e r v a Come e' noto, con la conversione del decreto-legge n.117 del 3 agosto 2007 il legislatore ha inasprito le pene in caso di guida in stato di ebbrezza, ma ha depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione. Per tale infrazione, la nuova disciplina prevede, infatti, la sola sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 € , la sospensione della patente di giuda per mesi 6, l'obbligo di sottoporsi a visita presso la commissione medica, nonche' il fermo di 180 giorni del veicolo se di proprieta' del trasgressore. La depenalizzazione dell'illecito presenta un profilo d'illegittimita' con riferimento all'art. 3 della Costituzione, costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, prevista in caso di rifiuto dell'accertamento determina una discriminazione tra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che non si sottopongono perche' grazie al loro stato economico potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti con un periodo massimo di sospensione della patente di guida fino a 2 anni, ovvero pagare la sanzione amministrativa e limitare il periodo di sospensione a sei mesi. La disparita' di trattamento fra coloro che si sottopongono all'alcoltest e coloro che magari sono considerati per sintomatologia in stato di ebbrezza, ma non si sottopongono alla prova e' suscettibile di ledere il principio di uguaglianza.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale del novellato art. 186 (c.d.s.), per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini e nelle ragioni sopra esposte; Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ritenuto rilevante e non manifestatamente infondata l'eccezione onde trattasi; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria perche' trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; Si notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Prefetto della Provincia di Sondrio, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera. Morbegno, addi' 2 luglio 2008 Il giudice di pace: Terzolo