N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 - 16 ottobre 2008

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 ottobre 2008 (della Regione Basilicata)

Lavoro  e occupazione - Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003,
  concernente   la   disciplina  del  contratto  di  apprendistato  -
  Attribuzione  alla  fonte  contrattuale  della regolamentazione dei
  profili  formativi dell'apprendistato professionalizzante, in luogo
  della   fonte  regionale  -  Ricorso  della  Regione  Basilicata  -
  Denunciata violazione della competenza legislativa, regolamentare e
  amministrativa    delle    Regioni    nella    materia    residuale
  dell'istruzione  e  formazione professionale, nonche' nelle materie
  concorrenti  della  tutela  e  sicurezza  del  lavoro,  istruzione,
  professioni, violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge    25    giugno   2008,   n. 112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23, commi 2.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 120.
Lavoro  e occupazione - Modifiche all'art. 50 del d.lgs. n. 276/2003,
  concernente   la   disciplina  del  contratto  di  apprendistato  -
  Apprendistato  di  alta formazione - Apposite convenzioni stipulate
  dai  datori  di  lavoro  con  le Universita' e le altre istituzioni
  formative   -   Ricorso   della  Regione  Basilicata  -  Denunciata
  violazione    della   competenza   legislativa,   regolamentare   e
  amministrativa    delle    Regioni    nella    materia    residuale
  dell'istruzione  e  formazione professionale, nonche' nelle materie
  concorrenti  della  tutela  e  sicurezza  del  lavoro,  istruzione,
  professioni, violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge    25    giugno   2008,   n. 112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23, comma 4.
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, 118 e 120.
(GU n.52 del 17-12-2008 )
   Ricorso   della   Regione   Basilicata,   in  persona  del  legale
rappresentante,  il  Presidente  della  giunta regionale, dr. Vito De
Filippo,   rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Valerio  Di  Giacomo,
dell'Ufficio  legale  e  del  contenzioso  dell'Ente,  giusta procura
speciale  ad  litem  a  margine  del  presente  atto, con il quale e'
elettivamente  domiciliato  presso  l'Ufficio rappresentanza in Roma,
alla via Nizza n. 56;
   Nei  confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri pro
tempore  per  la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale, ai
sensi  degli  artt.  127  Cost. e 32, legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
dell'art.  23,  commi  2  e 4, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno
2008  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 152/L alla Gazzetta
Ufficiale  n. 147  del 25 giugno 2008), recante «disposizioni urgenti
per  lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione   della   finanza,   pubblica   e   la   perequazione
tributaria», convertito con modifiche nella legge n. 133 del 6 agosto
2008,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 196/L alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 195 del 21 agosto 2008, con cui sono
stati  aggiunti rispettivamente, all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 10
settembre 2003 di «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e  mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», il
comma  5-ter,  che  dispone  «In  caso  di  formazione esclusivamente
aziendale  non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi
integralmente  ai  contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale,  territoriale  o  aziendale  da  associazioni dei datori e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  ovvero  agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli
enti  bilaterali  definiscono  la  nozione  di formazione aziendale e
determinano,  per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita'
di  erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della
qualifica  professionale  ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo» ed al comma 3 dell'art. 50 stesso d.lgs., dopo le
parole  «e  le  altre  istituzioni  formative» i seguenti periodi «In
assenza      di      regolamentazioni     regionali     l'attivazione
dell'apprendistato   di   alta  formazione  e'  rimessa  ad  apposite
convenzioni  stipulate  dai  datori di lavoro con le universita' e le
altre   istituzioni   formative.  Trovano  applicazione,  per  quanto
compatibili,  i  principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 53.».
                             M o t i v i
I)  Violazione  dell'art.  117,  commi  3,  4  e 6, Costituzione; II)
Violazione  dell'art. 118 Costituzione; III) Violazione del principio
di leale collaborazione fra Stato e regioni, art. 120, Costituzione.
   La  Regione  Basilicata ritiene che le previsioni normative di cui
ai   commi   2   e  4,  art.  23  d.l.  n. 112/2008,  convertito  con
modificazioni nella legge n. 133/2008, siano illegittime e violino le
menzionate  norme  e  principi  della  Costituzione  della Repubblica
italiana per le ragioni di seguito specificate.
   Si  premette  che  la  prima  riguardano la disciplina dei profili
formativi  del  contratto di apprendistato c.d. professionalizzante e
la    seconda    concerne    la    regolamentazione    in    generale
dell'apprendistato  di  alta formazione ed incidono, dunque, entrambe
in materia di «istruzione e formazione professionale», demandata alla
competenza  esclusiva  c.d.  residuale  delle  regioni dall'art. 117,
quarto  comma,  Cost.  ed,  in  ogni  caso,  in  materie rimesse alla
legislazione  concorrente  fra  Stato e regioni, di cui all'art. 117,
terzo comma, Cost., per cui «Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: …tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva  l'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ».
   A)  Per  quanto concerne, in primo luogo, il comma 2 dell'art. 23,
d.l.   n. 112/2008   convertito   con   modificazioni   nella   legge
n. 133/2008,  si  osserva  che  questo,  aggiungendo  all'art. 49 del
d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 un comma 5-ter - il quale dispone
«In  caso  di  formazione  esclusivamente  aziendale non opera quanto
previsto   dal   comma  5.  In  questa  ipotesi  i profili  formativi
dell'apprendistato  professionalizzante sono rimessi integralmente ai
contratti   collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello  nazionale,
territoriale  o  aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano nazionale
ovvero  agli  enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e gli enti
bilaterali   definiscono   la   nozione  di  formazione  aziendale  e
determinano,  per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita'
di  erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della
qualifica  professionale  ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto   formativo»   -  deroga  alla  disposizione  contenuta  nel
precedente  comma  5,  secondo  cui  «La regolamentazione dei profili
formativi  dell'apprendistato  professionalizzante  e'  rimessa  alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative  sul  piano  regionale  e  nel  rispetto dei seguenti
criteri  e  principi  direttivi:…»,  eliminando  la previsione
della   previa   necessaria   intesa   per  l'ipotesi  di  formazione
esclusivamente aziendale.
   Si  osserva  a  riguardo  che:  a) in sifatto modo le regioni sono
estromesse  dalla  regolamentazione  dei  profili  formativi relativi
all'apprendistato  c.d. professionalizzante e, quindi, in primo luogo
viene   menomata   la   potesta'  normativa  regionale,  esclusiva  o
concorrente    che    sia,    inerente   alla   materia   «formazione
professionale»,  necessariamente  ed inestricabilmente correlata alle
materie  di legislazione statale, esclusiva in relazione alla materia
«ordinamento civile»; concorrente in relazione alle materie «tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione e della formazione
professionale; professioni; ».
   La  regione  ricorrente non ignora che la formazione professionale
interna  all'azienda e' stata ritenuta da codesta ecc.ma Corte (sent.
n. 50  del  28  febbraio  2005)  inerente  alla  materia «ordinamento
civile» e, tuttavia, parimenti non ignora che in numerose pronunce la
Consulta   ha  evidenziato  l'inestricabile  intreccio  che  sussiste
riguardo alla disciplina dell'apprendistato con materie di competenza
esclusiva o concorrente delle regioni e delle province autonome.
   In particolare nella richiamata sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005
codesta  ecc.ma  Corte ha evidenziato nei seguenti termini i rapporti
fra  ambiti di competenza costituzionale attribuiti a Stato e regioni
in  materia di apprendistato: «La formazione aziendale rientra invece
nel  sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in
materia di ordinamento civile.
   Su  altro  versante  occorre  rilevare che i contratti a contenuto
formativo  hanno  subito  una  evoluzione  collegata  da un lato alle
esigenze  della  formazione  continua,  dall'altro alla previsione di
tali   schemi  contrattuali,  ed  in  specie  dell'apprendistato,  in
relazione ad attivita' per le quali in passato tale tipo contrattuale
non  era  considerato idoneo. Cio' risulta chiaramente dalla varieta'
delle  tipologie  di  apprendistato  come  definite  nell'art. 47 del
d.lgs.  n. 276  del  2003,  con  la indicazione anche di una forma di
apprendistato  «per  l'acquisizione  di  un diploma o per percorsi di
alta formazione».
   Da  quanto  detto  consegue  il  collegamento permanente che sotto
alcuni  aspetti  si e' venuto a stabilire tra gli schemi contrattuali
di lavoro a contenuto formativo, in particolare dell'apprendistato, e
l'ordinamento  dell'istruzione;  ordinamento  quest'ultimo che, nella
disciplina   costituzionale   delle   attribuzioni  delle  competenze
legislative,  ha un regime particolare, con l'attribuzione allo Stato
della  potesta'  legislativa  esclusiva  riguardo alle norme generali
sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n) e - per il resto
-  con  la consueta ripartizione tra Stato e regioni: attribuzione al
primo  della competenza a determinare i principi fondamentali ed alle
seconde  quella  concernente  le altre norme (art. 117, terzo comma),
salva  l'autonomia  delle  istituzioni scolastiche (v. sentenza n. 13
del 2004)».
   La  suddetta  premessa  conduce,  quindi,  la  Corte  a concludere
«Occorre  anzitutto  sviluppare  le considerazioni generali sub punto
15, con particolare riguardo all'apprendistato.
   Se e' vero che la formazione all'interno delle aziende inerisce al
rapporto    contrattuale,   sicche'   la   sua   disciplina   rientra
nell'ordinamento  civile,  e  che  spetta  invece alle regioni e alle
province  autonome  disciplinare quella pubblica, non e' men vero che
nella  regolamentazione  dell'apprendistato  ne'  l'una  ne'  l'altra
appaiono  allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da
altri  aspetti  dell'istituto.  Occorre  percio'  tener conto di tali
interferenze.
   Infatti,  la  prima  parte del comma 4 dell'art. 48, oggetto delle
piu'  specifiche  censure  di  tutte  le  regioni  e  della provincia
autonoma,  se  letta  insieme  alle disposizioni della seconda parte,
dimostra quanto appena si diceva. Sotto la lettera b) e' stabilita la
previsione   di  un  monte  ore  di  formazione,  esterna  o  interna
all'azienda,  congruo  al conseguimento della qualifica professionale
in funzione di quanto stabilito dal comma 2 e secondo standard minimi
formativi  definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega
al  Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei  livelli  essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale).
   Del  resto  tutto  l'art.  48  dimostra  siffatta  commistione  di
materie.  Il  primo  comma  contiene  la  previsione dei soggetti che
possono   essere   assunti   con   contratto   di  apprendistato  per
l'espletamento  del  diritto-dovere  di  istruzione  e formazione. Il
comma   successivo   prevede   la  finalizzazione  del  contratto  al
conseguimento  di una qualifica professionale anche in considerazione
dei  crediti  formativi  e  in raccordo a cio' che e' stabilito dalla
citata  legge  n. 53  del  2003.  Il  comma  3 contiene la disciplina
civilistica del rapporto rientrante nell'ordinamento civile.
   In   tale   situazione   la  previsione  che  le  regioni  debbano
regolamentare  i  profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i
ministeri  del  lavoro  e  delle politiche sociali e dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, sentite le associazioni dei datori
di   lavoro   e   dei  prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
rappresentative  (comma  4),  non  lede  le  competenze  regionali  e
costituisce    corretta    attuazione    del   principio   di   leale
collaborazione.
   Ad  analoghe  conclusioni  si  perviene  riguardo  alle  questioni
concernenti gli articoli 49 e 50 del d.lgs. n. 276, contenenti norme,
sotto  gli aspetti che qui interessano, simili anche se non identiche
a  quelle  dell'art.  48,  nonche'  riguardo alle questioni aventi ad
oggetto  le  disposizioni  di  cui  alle lettere h) ed i) della legge
n. 30.».
   Sulla  base  di  identiche  premesse  codesta ecc.ma Corte, con la
sentenza  n. 406  del  7  dicembre  2006  ha  ritenuto  «infondata la
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lettere a) e
d),  e  3, legge reg. Toscana 1° febbraio 2005, n. 20, nella parte in
cui   enunciano  come  compiti  della  regione  la  valorizzazione  e
certificazione dei profili formativi dei contratti di apprendistato e
l'individuazione  dei  criteri  e  requisiti  di  riferimento  per la
capacita'  formativa  delle  imprese  e  stabiliscono  che la regione
disciplina  i  profili  formativi,  le  modalita'  organizzative e di
erogazione  dell'attivita'  formativa esterna per l'apprendistato per
l'espletamento  del  diritto-dovere  di  istruzione e formazione, per
l'apprendistato   professionalizzante   e   per  l'apprendistato  per
l'acquisizione  di  un  diploma o per percorsi di alta formazione, in
riferimento  all'art.  117, secondo comma, lettera 1), Cost.», avendo
avuto  appunto  premura  di  precisare  nella motivazione che «Questa
Corte,  in  sede di scrutinio di numerose disposizioni della legge 14
febbraio  2003,  n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro) e del d.lgs. n. 276 del 2003, impugnate da alcune
regioni,   ha   rilevato  che  la  disciplina  dell'apprendistato  e'
costituita  da  norme  che  attengono  a  materie  per  le quali sono
stabilite  competenze  legislative di diversa attribuzione (esclusiva
dello   Stato,   residuale  delle  regioni,  ripartita)  e  che  alla
composizione  delle  interferenze  provvedono strumenti attuativi del
principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2005).
   La  Corte  ha  rilevato,  altresi',  che,  mentre la formazione da
impartire    all'interno    delle   aziende   attiene   precipuamente
all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella
competenza  regionale  in  materia  di  istruzione professionale, con
interferenze   pero'   con   altre   materie,   in   particolare  con
l'istruzione,  per  la  quale  lo  Stato ha varie attribuzioni: norme
generali, determinazione dei principi fondamentali (v. anche sentenza
n. 279 del 2005 nonche', da ultimo, sentenza n. 286 del 2006).».
   Il  pensiero di codesta ecc.ma Corte costituzionale, ha avuto modo
di  esplicitarsi  ulteriormente nella sentenza n. 425 del 19 dicembre
2006,  in cui codesto consesso ha avuto modo di puntualizzare che «e'
la  stessa  legislazione  statale  ad attribuire alle regioni compiti
anche  normativi in materia di definizione dei profili formativi, dei
rapporti  tra siffatti profili e la definizione della formazione, con
riguardo  all'eventuale  ulteriore  istruzione  e  in coerenza con il
collegamento  che  il  legislatore statale ha voluto stabilire tra lo
svolgimento  dei  rapporti di lavoro a contenuto anche formativo e il
settore   dell'istruzione.»;  ancora  una  volta,  dunque,  e'  stata
evidenziata    riguardo   alla   disciplina   dell'apprendistato   la
«concorrenza   di   competenze»,  in  ragione  delle  imprescindibili
interazioni  che  necessariamente  sussistono  tra  diversi ambiti di
competenze  costituzionalmente  attribuite  a Stato, regioni ed altre
istanze portatrici di autonomia costituzionalmente garantita.
   Alla  luce  di siffatte premesse devono ritenersi, dunque, violate
le  norme  che  configurano potesta' legislative, regolamentari (art.
117,  commi 3, 4 e 6, Cost.) e le correlate funzioni amministrative -
secondo  la  norma  di  cui  all'art.  118  Cost.  -  in  materie  di
legislazione  esclusiva  e concorrente delle regioni e delle province
autonome.
   Giova  rilevare che con il nuovo comma 5-ter aggiunto all'art. 49,
d.lgs.  n. 276/2003  -  che,  tra  l'altro,  sottrae  alle regioni la
competenza   a   disciplinare   aspetti   quali   «le   modalita'  di
riconoscimento  della  qualifica professionale ai fini contrattuali e
la registrazione nel libretto formativo» - la regione viene spogliata
completamente  della  competenza  regolamentare  in ordine ai profili
formativi  standard,  necessari,  tra  l'altro, anche per un'efficace
certificazione  delle  competenze professionali in termini di crediti
formativi  (l'innegabile  correlazione  tra qualifiche professionali,
profili  formativi e crediti formativi stabilita dall'art. 51, d.lgs.
n. 276/2003   era   gia'   evidenziata   dalla  sentenza  n. 50/2005)
rispondenti   alle   reali   esigenze   del   mercato  del  lavoro  e
d'interazione  con  il  sistema scolastico, con la conseguenza di una
minore   spendibilita'   delle   competenze   professionali  rispetto
all'inserimento e mantenimento lavorativo dei giovani, soprattutto in
riferimento alla mobilita' geografica delle professionalita'.
   b)  Nondimeno  violato e' il principio di leale collaborazione tra
Stato  e  regioni sancito dall'art. 120 Cost., ove si dispone che «La
legge   definisce   le  procedure  atte  a  garantire  che  i  poteri
sostitutivi   siano   esercitati   nel   rispetto  del  principio  di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.».
   Infatti,  gia'  nella  sentenza  n. 51 del 28 gennaio 2005 codesta
Corte  «Premesso che, nell'attuale assetto del mercato del lavoro, la
disciplina  dell'apprendistato si colloca all'incrocio tra competenze
esclusive  dello  Stato (ordinamento civile), residuali delle regioni
(formazione  professionale)  e concorrenti di Stato e regioni (tutela
del  lavoro, istruzione), e che quindi l'intervento legislativo dello
Stato  -  proprio  perche'  incidente  su plurime competenze tra loro
inestricabilmente  correlate  -  deve  prevedere  strumenti  idonei a
garantire una leale collaborazione con le regioni».
   Ordunque,  mutatis  mutandi,  se  in virtu' del previsto strumento
dell'intesa  -  espressione precipua e genuina del principio di leale
collaborazione  (Corte  cost.  ord.  13 giugno 2006, n. 224; sent. 31
marzo  2006,  n. 134;  sent.  28  dicembre  2005, n. 467) - era stata
ritenuta    costituzionalmente   legittima   la   normativa   statale
nell'occasione censurata, perche' ossequiosa del principio suddetto e
delle  competenze inestricabilmente connesse di Stato e regioni, ora,
venuta  meno  la  previsione  di siffatto strumento, in ragione della
deroga  al  comma  5  dell'art.  49, d.lgs. n. 276/2003 concretizzata
dalla  previsione  del  novello  comma  5-ter, introdotto dal comma 2
dell'art.  23,  d.l.  n. 112/2008, convertito con modificazioni nella
legge n. 133/2008.
   Si  consideri  ancora  che  successivamente  codesta ecc.ma Corte,
nella  sentenza  n. 24  del  6  febbraio  2007  ha  cosi' deciso: «E'
incostituzionale  l'art.  2,  comma  2, legge reg. Puglia 22 novembre
2005,  n. 13,  nella  parte  in  cui prevede che, nell'ipotesi in cui
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della legge stessa non sia
raggiunta  l'intesa  tra  i  vari soggetti interessati in ordine alla
definizione      dei     profili     formativi     dell'apprendistato
professionalizzante,  questi sono determinati dalla giunta regionale,
acquisiti  i  pareri  degli  enti  bilaterali  e delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro,
in  relazione all'art. 49, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
secondo  cui  la  regolamentazione dei suddetti profili e' effettuata
dalle  regioni,  d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori
di   lavoro   comparativamente   piu'   rappresentativi   sul   piano
regionale.»,  non  senza  aver  precisato,  riguardo  allo  strumento
dell'intesa  come esso serva a «dare concreta attuazione al principio
di  leale  collaborazione  -  del  quale la prescrizione dell'intesa,
anche tra i soggetti indicati, costituisce pur sempre espressione».
   B)  Analogamente,  anche  riguardo al comma 4 dell'art. 23, che al
comma  3  dell'articolo  50, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 dopo le
parole  «e  le  altre  istituzioni  formative»,  aggiunge  i seguenti
periodi  «In  assenza  di  regolamentazioni  regionali  l'attivazione
dell'apprendistato   di   alta   formazione  e  rimessa  ad  apposite
convenzioni  stipulate  dai  datori di lavoro con le Universita' e le
altre   istituzioni   formative.   Trovano  applicazione  per  quanto
compatibili,  i  principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 53», si censura la violazione del
principio  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni,  di cui
all'art.  120  Cost.  e  la  menomazione  delle  potesta' legislative
esclusive  e  concorrenti  delle  regioni  e  la  correlata  potesta'
regolamentare  ex art. 117, commi tre, quattro e sei Cost., come pure
della conseguente potesta' amministrativa ex art. 118 Cost.
   Secondo  l'originaria  previsione  dell'art.  49,  comma 3, d.lgs.
n. 276/2003,   infatti,   «Ferme   restando  le  intese  vigenti,  la
regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di
un  diploma  o  per  percorsi  di  alta  formazione,  e' rimessa alle
regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo
con   le  associazioni  territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
prestatori   di   lavoro,  le  universita'  e  le  altre  istituzioni
formative».
   A seguito dell'addizione voluta dal legislatore del 2008 l'inerzia
normativa  delle  regioni  le  estrometterebbe  anche  riguardo  alla
disciplina  degli aspetti inerenti alla formazione, senza considerare
che  proprio  la  tipologia  di apprendistato contemplata dalla norma
censurata  implica maggiormente una concorrenza di competenze Statali
e Regionali, sostanziandosi in un percorso scuola-lavoro, cosi' come,
del resto, aveva gia' evidenziato codesta ecc.ma Corte nella sentenza
n. 50/2005.
   In  relazione  alla  suddetta  tipologia  di apprendistato di alta
formazione,   dunque,   le   censurate   violazioni   di   competenze
legislative,   regolamentari   ed  amministrative  sono  maggiormente
evidenti,  con  l'aggravio  che  la  censurata  previsione neanche si
limita  agli  aspetti  della formazione infra-aziendale di competenza
Statale.
   L'inerzia  regolamentare  della regione viene sanzionata, infatti,
con il totale spoglio delle sue competenze legislative, regolamentari
ed amministrative garantite dalla Costituzione.
   E'  opportuno  richiamando  ancora quanto deciso da codesta ecc.ma
Corte,  nella  sentenza  n. 24  del  6 febbraio 2007, che ha ritenuto
«incostituzionale  l'art.  2,  comma 2, legge reg. Puglia 22 novembre
2005,  n. 13,  nella  parte  in  cui prevede che, nell'ipotesi in cui
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore della legge stessa non sia
raggiunta  l'intesa  tra  i  vari soggetti interessati in ordine alla
definizione      dei     profili     formativi     dell'apprendistato
professionalizzante,  questi sono determinati dalla giunta regionale,
acquisiti  i  pareri  degli  enti  bilaterali  e delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro,
in  relazione all'art. 49, comma 5, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
secondo  cui  la  regolamentazione dei suddetti profili e' effettuata
dalle  regioni,  d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori
di   lavoro   comparativamente   piu'   rappresentativi   sul   piano
regionale.»,  per  osservare  che  a  parti  invertite  e'  possibile
riscontrare  una  sostanziale analogia dei contenuti delle previsioni
censurate;  in  quell'occasione  si  trattava  di  una norma di legge
regionale  che  prevedeva  una  supplenza della giunta regionale alla
perdurante  assenza  di  un'intesa; ora trattasi di una norma statale
che  intende  rimediare  all'inerzia  regolamentativa  delle  regioni
esautorandole  completamente dalla disciplina degli aspetti formativi
dell'apprendistato  preordinato  all'acquisizione  di  un diploma o a
percorsi di alta formazione.
   La norma statale censurata - che irragionevolmente nemmeno prevede
un  termine  entro  cui  le  regioni  dovrebbero  esercitare  la loro
potesta'  regolamentare - demandando alle convenzioni stipulate dalle
associazioni  rappresentative dei datori di lavoro con le universita'
e le altre istituzioni formative «l'attivazione dell'apprendistato di
alta  formazione»,  reitera  il  vizio che la Consulta rilevo' allora
riguardo  alla  legge della regione Puglia, vale a dire la violazione
del principio di leale collaborazione.
   Con   siffatta  previsione  si  determinano  i  presupposti  e  le
condizioni per pronosticabili disfunzioni relazionali tra le regioni,
le  parti  sociali  e  le  universita' in materia di percorsi di alta
formazione:  si genera incertezza in ordine alla loro coerenza con il
principio  di  formazione  continua  lungo  l'intero arco della vita,
ampiamente  adottato  a  livello  nazionale e comunitario. Tanto piu'
considerando i ritardi del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali in ordine alla definizione del repertorio nazionale
delle   professioni  di  cui  all'art.  52  del  decreto  legislativo
n. 276/2003,  cui  le  regioni  dovrebbero  riferirsi  per  la citata
regolamentazione dei profili professionali relativi all'apprendistato
professionalizzante  e,  di riflesso, anche allo stesso apprendistato
di  alta formazione, per gli effetti del medesimo decreto legislativo
n. 276/2003.
                              P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma  Corte costituzionale adita, contrariis reiectis,
ritenere  le norme di cui ai commi 2 e 4, art. 23, d.-l. n. 112/2008,
convertito  con  modificazioni  nella  legge n. 133/2008 lesive delle
competenze  legislative, regolamentari ed amministrative riconosciute
alle  regioni  e,  dunque,  alla ricorrente Regione Basilicata, dagli
artt.  117 e 118 della Costituzione italiana, oltre che del principio
di  leale  collaborazione  sancito  dall'art.  120 della Costituzione
italiana.
   Offre in comunicazione i seguenti documenti:
     I)  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 195 del 21
agosto 2008;
     II) D.G.R. n. 1537 del 7 ottobre 2008 di richiesta del parere al
Consiglio regionale;
     III)  delibera  del C.R. della Basilicata, n. 458 del 15 ottobre
2008 che rilascia parere favorevole;
     IV) D.G.R. n. 1588 del 15 ottobre 2008 di autorizzazione a stare
in giudizio.
   Ai  sensi del d.lgs. n. 115/2002 il sottoscritto avvocato dichiara
che il presente giudizio e' esente da ogni imposta, giusta previsione
dell'art. 21, legge 11 marzo 1953, n. 87.
     Potenza, addi' 16 ottobre 2008
                       L'Avvocato: Di Giacomo