N. 355 SENTENZA 22 - 31 ottobre 2008

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   deputato   per  il  delitto  di  diffamazione  -  Delibera  di
  insindacabilita'  della  Camera  di  appartenenza  -  Conflitto  di
  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  sollevato  dal Giudice per
  indagini   preliminari   del   Tribunale   di   Milano   -  Erronea
  individuazione  dell'oggetto del conflitto, non essendo provato che
  la  delibera  parlamentare  si  riferisca  al procedimento in corso
  dinanza al giudice confliggente - Inammissibilita' del conflitto.
- Deliberazione  della  Camera  dei  deputati  2  agosto  2007  (doc.
  IV-quater nn. 19-20).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.46 del 5-11-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK
Giudici: Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2
agosto   2007   (doc.   IV-quater,   nn.   19  e  20)  relativa  alla
insindacabilita',   ai   sensi   dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Carlo Taormina nei
confronti  della  dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della
Repubblica  presso  il  Tribunale  di Aosta, promosso con ricorso del
Giudice   per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano,
notificato  il 14 maggio 2008, depositato in cancelleria il 23 maggio
2008  ed  iscritto  al  n. 12 del registro conflitti tra poteri dello
Stato 2007, fase di merito.
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2008 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
   Udito l'avvocato Stefano Grassi per la Camera dei deputati.
                          Ritenuto in fatto
   1. -  Il  Giudice  per  le  indagini  preliminari del Tribunale di
Milano,  con  ricorso in data 12 ottobre 2007, ha sollevato conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  a  seguito  della  delibera  in  data  2  agosto 2007 (doc.
IV-quater,  nn. 18, 19 e 20: recte: doc. IV-quater, nn. 19 e 20), con
cui, in conformita' alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta
per le autorizzazioni, e' stato dichiarato che i fatti per i quali il
deputato  Carlo  Taormina  e' sottoposto a procedimento penale per il
delitto  di  diffamazione,  riguardano opinioni espresse dallo stesso
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono,  quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   Il  ricorrente  premette  di  essere  investito di un procedimento
penale  nei  confronti del predetto deputato, imputato del delitto di
cui  agli  artt. 61, numero 10, 81, secondo comma, 595, primo e terzo
comma,  del  codice  penale,  30  della  legge  6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina  del  sistema  radiotelevisivo  pubblico e privato), e 13
della  legge  8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per
avere rilasciato, nel corso di trasmissioni televisive e a un'agenzia
di  stampa,  dichiarazioni  offensive  dell'onore e della reputazione
della  dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo, Procuratore della Repubblica
presso  il  Tribunale  di  Aosta,  accusata  di  avere,  nel corso di
un'indagine  penale  a  carico  di  Annamaria  Franzoni  (imputata di
omicidio  del  figlio  Samuele  Lorenzi),  della  quale  il  deputato
Taormina  era  difensore,  nascosto  elementi  in  proprio possesso o
dolosamente  ritardato atti del proprio ufficio, con persecuzioni nei
confronti dell'imputata e del suo difensore.
   Il   Giudice   per   le   indagini   preliminari -   riportate  le
argomentazioni  utilizzate  dalla  Giunta  per  le  autorizzazioni  a
sostegno della proposta di insindacabilita - ritiene che nella specie
in  realta'  non  sussista  il  nesso  tra  attivita'  parlamentare e
dichiarazioni extra moenia.
   Dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale sull'ambito
della  prerogativa  dell'insindacabilita' parlamentare, il ricorrente
osserva  che  la delibera in questione non conterrebbe alcun elemento
concreto  che  lasci  desumere  la  sussistenza di una corrispondenza
sostanziale  tra  i  contenuti  delle  dichiarazioni giornalistiche e
televisive,  oggetto  della  querela, e le opinioni gia' espresse dal
deputato  in specifici atti parlamentari, non essendo sufficiente una
mera  comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza
dei fatti pubblici.
   Ad    avviso    del   Giudice   per   le   indagini   preliminari,
l'interpretazione    prospettata    dalla   delibera   della   Camera
comporterebbe,  di  fatto,  una trasformazione dell'istituto previsto
dalla  norma  costituzionale,  da esenzione di responsabilita' legata
alla funzione in privilegio personale.
   Secondo  il  ricorrente,  la  condotta  addebitabile  al  deputato
Taormina -  astrattamente  idonea, nella sua specificita' e gravita',
ad  integrare  un illecito - esulerebbe dall'esercizio delle funzioni
parlamentari e non presenterebbe oggettivamente alcun legame con atti
parlamentari, neppure nell'accezione piu' ampia.
   Il  Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha
chiesto  quindi che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non
spettava  alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilita' delle
opinioni   espresse   dal   deputato  Taormina  e,  conseguentemente,
annullare la delibera in data 2 agosto 2007 (doc. IV-quater, nn. 19 e
20).
   2.  -  Il  conflitto  e'  stato  dichiarato ammissibile, in via di
preliminare  delibazione,  con l'ordinanza di questa Corte n. 122 del
2008, depositata il 30 aprile 2008.
   Il   ricorrente  ha  provveduto  a  notificarla  alla  Camera  dei
deputati,  unitamente  all'atto introduttivo del giudizio, in data 14
maggio 2008. Il conseguente deposito e' stato effettuato il 23 maggio
2008.
   3.  -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  si  e'
costituita   la  Camera  dei  deputati,  la  quale  ha  concluso  per
l'inammissibilita'  o  la non fondatezza del ricorso per conflitto di
attribuzioni.
   La  Camera  riprende  le motivazioni addotte nella relazione della
Giunta per le autorizzazioni.
   Ad    avviso   della   Camera,   l'interrogazione   n. 3-00906-XIV
legislatura, presentata il 22 aprile 2002, di fatto contiene concetti
sostanzialmente analoghi a quelli contestati nei capi di imputazione.
Quando   nell'interrogazione  stessa  si  sostiene  infatti  che  non
risultano conformi all'etica professionale e alle doti di equilibrio,
che   dovrebbero   caratterizzare   il   magistrato   inquirente,  le
dichiarazioni  rese  dai pubblici ministeri a carico della Franzoni e
quelle  rilasciate  a  critica di un provvedimento del giudice per le
indagini preliminari, che occorre verificare se corrisponda a verita'
che  gli  investigatori  non  avrebbero,  quanto meno per negligenza,
adottato  le  doverose  cautele per preservare il luogo del delitto e
che  vi  era  la possibilita' concreta che l'arma del delitto potesse
essere  stata  sottratta,  in  fondo  si dice che vi sono state delle
insufficienze  professionali  degli  investigatori,  tra  i quali, in
primis,  rientrano  i  titolari dell'azione penale e cioe' i pubblici
ministeri.
   Del  resto,  le espressioni «marescialli di paese», «la procura di
Aosta  ha  indagato  in  una  sola direzione», i magistrati che hanno
indagato  su  Cogne  sono  degli  «incapaci», il processo di Cogne e'
quello  «peggio  istruito  nella  storia della Repubblica», sarebbero
tutte critiche rivolte non alle persone, ma all'operato istituzionale
di  queste.  Ci  si  troverebbe  di  fronte  alla  legittima  critica
dell'esercizio di una pubblica funzione.
   Con  riguardo  alle  esternazioni  circa  la  falsificazione delle
prove, la difesa della resistente osserva che il deputato Taormina si
riferiva  al  decreto  di  archiviazione del GIP di Aosta relativo al
procedimento penale n. 637/2003 RGNR a carico degli ufficiali del RIS
di  Parma.  Costoro  erano  stati  denunciati  per falso ideologico e
calunnia reale dalla famiglia Lorenzi-Franzoni per avere pretesamente
alterato i luoghi e gli elementi di prova.
   Pur  archiviata  tale  accusa, il GIP afferma in effetti che se in
data 17 settembre 2002 era stata osservata e fotografata, all'interno
del calco di materiale ematico-cerebrale, la presenza di un frammento
talvolta   definito   osseo,  nella  documentazione  fotografica  del
successivo 24 ottobre, invece, tale frammento non era piu' visibile.
   4.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Camera  dei deputati ha
depositato una memoria illustrativa.
   Il   ricorso  sarebbe  inammissibile  per  erronea  individuazione
dell'oggetto   del   conflitto,  perche'  esso  si  riferisce  ad  un
procedimento  penale  (il  n. 22087/06  RGNR)  diverso  da quelli (il
n. 90/06  RGNR  ed  il  n. 25606/06  RGNR) ai quali fa riferimento la
delibera della Camera dei deputati del 2 agosto 2007.
   Del  resto - prosegue la memoria - il ricorrente non ha depositato
presso  la  cancelleria  della Corte gli atti del procedimento penale
nel quale e' stata eccepita dal deputato Taormina l'insindacabilita',
per  consentire alla Camera dei deputati ed alla Corte di accertare -
senza dubbio alcuno - quale fosse l'oggetto del conflitto sollevato.
   Nel   merito   il   conflitto   sarebbe   infondato,   perche'  le
dichiarazioni   oggetto  del  conflitto  sono  state  rilasciate  dal
deputato   Taormina  come  esternazione  di  opinioni  gia'  espresse
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di parlamentare e come tali
soggette   ad   insindacabilita'   ai   sensi   dell'art.   68  della
Costituzione.  Come  deputato, il Taormina aveva, infatti, presentato
la  citata  interrogazione  a  risposta  orale in data 22 aprile 2002
(3-00906)  per  sapere  se -  in  relazione  al  comportamento tenuto
dall'autorita' giudiziaria e da quella inquirente nell'istruzione del
delitto   Cogne -   il  Ministro  della  giustizia  volesse  disporre
un'ispezione  e  intendesse  adottare le iniziative di sua competenza
anche di carattere disciplinare.
   L'interrogazione  del  deputato  Taormina  era intesa a mettere in
evidenza,   da  un  lato,  una  sostanziale  grave  negligenza  nella
conduzione  delle  operazioni  di  indagine  da  parte delle Forze di
polizia  e  della Magistratura inquirente che, ad avviso dello stesso
deputato,  poteva  avere  alterato  il corso del processo relativo al
delitto  di Cogne; dall'altro, un intento diffamatorio e persecutorio
della   stessa   Magistratura   inquirente,  ed  in  particolare  del
Procuratore capo del Tribunale di Aosta.
   Le  esternazioni  fatte  successivamente dal deputato Taormina nel
novembre  2004, in relazione ai medesimi fatti gia' denunciati con la
propria   attivita'   di   parlamentare,  riprenderebbero  pressoche'
letteralmente   le   affermazioni   critiche   svolte   nella  citata
interrogazione parlamentare.
   In  tali  affermazioni, infatti, al di la' della maggiore veemenza
espressiva    riportata   dai   giornali,   vi   sarebbe   l'evidente
contestazione   dell'attivita'   istruttoria   svolta   dagli  organi
inquirenti  nel  processo  di Cogne, nonche' dell'atteggiamento della
Procura  di  Aosta,  ritenuto  dal  deputato  Taormina persecutorio e
diffamatorio.
   Secondo   la  difesa  della  Camera,  il  contenuto  asseritamente
diffamatorio  delle opinioni espresse nelle interviste rilasciate dal
parlamentare  non  assume  alcun  rilievo  nell'esame  che  la  Corte
costituzionale     deve     compiere     circa     la     sussistenza
dell'insindacabilita'    delle    opinioni    espresse.   Altrettanto
irrilevante   sarebbe   la  circostanza  che  il  parlamentare  abbia
assunto -  dopo  la  presentazione  dell'interrogazione -  la  difesa
dell'imputata nel processo di Cogne.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di
Milano,  con  ricorso in data 12 ottobre 2007, ha sollevato conflitto
di  attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla   delibera  adottata  nella  seduta  del  2  agosto  2007  (Doc.
IV-quater,  nn.  19 e 20), con la quale e' stata dichiarata, ai sensi
del  primo  comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita'
delle  dichiarazioni del deputato Carlo Taormina, rispetto alle quali
pende procedimento penale.
   Ad   avviso   del   Giudice   per   le  indagini  preliminari,  le
dichiarazioni  del  parlamentare,  oggetto  di conflitto, non possono
essere  ricondotte  ad alcuno degli atti previsti dall'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
   Di  qui  il  sollevato  conflitto,  giacche'  la  deliberazione di
insindacabilita'  adottata dalla Camera dei deputati, proprio perche'
frutto  di  una  erronea  valutazione dei presupposti richiesti dalla
norma    costituzionale,    interferirebbe   illegittimamente   nelle
attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
   2.   -   La   difesa   della   Camera  dei  deputati  ha  eccepito
l'inammissibilita' del ricorso.
   L'eccezione e' fondata.
   Sulla  base  della  relazione della Giunta per le autorizzazioni a
procedere  (doc.  IV-quater, nn. 19 e 20), presentata alla Presidenza
il  12  luglio  2007,  l'Assemblea,  nella seduta n. 200 del 2 agosto
2007,  ha  dichiarato  l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal
deputato  Taormina  ai  sensi  dell'art.  68  della  Costituzione con
specifico   riferimento   ai  procedimenti  penali  n. 90/06  RGNR  e
n. 25606/06  RGNR,  pendenti,  l'uno, dinanzi al GIP del Tribunale di
Milano dott. Barbuto, a seguito della querela proposta dalla dott.ssa
Maria  Del  Savio  Bonaudo  e dalla dott.ssa Stefania Cugge, l'altro,
dinanzi  al  GIP  del  Tribunale di Milano dott. Tutinelli, a seguito
della querela proposta dalla dott.ssa Maria Del Savio Bonaudo.
   Il  procedimento  penale  indicato  nel  ricorso  per conflitto di
attribuzione  e'  invece il n. 22087/06 RGNR: a tale procedimento non
fanno   riferimento   ne'   la  deliberazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni  doc.  IV-quater,  nn.  19 e 20, ne' la delibera della
Camera dei deputati del 2 agosto 2007.
   Il    conflitto    e',   pertanto,   inammissibile   per   erronea
individuazione  del  suo  oggetto,  mancando  la prova - il cui onere
incombeva  sul ricorrente - della riferibilita' della citata delibera
parlamentare di insindacabilita' allo specifico procedimento in corso
dinanzi  al  Giudice  confliggente,  ne'  essendo detta riferibilita'
aliunde deducibile.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di attribuzione tra poteri
dello  Stato  sollevato, nei confronti della Camera dei deputati, dal
Giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di Milano con il
ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2008.
                      Il cancelliere: Fruscella