N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 - 20 ottobre 2008

Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale costituzionale
depositato in cancelleria il 28 ottobre 2008 (dalla Regione Lazio)

Istruzione  -  Organizzazione  scolastica  -  Piano  programmatico di
  interventi   per   la   razionalizzazione  delle  risorse  umane  e
  strumentali  -  Attuazione  demandata  a  uno  o  piu'  regolamenti
  ministeriali  adottati  in conformita' ai criteri individuati e con
  la   possibilita'  di  modificare  le  leggi  vigenti  -  Lamentata
  attribuzione  ad un regolamento ministeriale del compito di attuare
  i  criteri  e  i principi posti dalle norme statali e di modificare
  leggi   regionali  -  Ricorso  della  Regione  Lazio  -  Denunciata
  violazione  delle  norme  sul  riparto della potesta' legislativa e
  regolamentare,  lesione  della  competenza  legislativa concorrente
  della  Regione  nella materia dell'istruzione e dell'organizzazione
  scolastica.
- Decreto-legge    25    giugno   2008,   n. 112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, comma 4.
- Costituzione,  artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118, primo
  comma.
(GU n.54 del 31-12-2008 )
   Ricorso  della  Regione  Lazio,  in persona del suo Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 730
del  17  ottobre 2008, rappresentata e difesa, in virtu' di procura a
margine  del  presente  atto,  dal  prof.  avv.  Angelo  Pandolfo, ed
elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio n. 72, presso e
nello  studio  del  prof.  avv. Angelo Pandolfo e dell'avv. Giampiero
Falasca;
   Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma
4,  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni
urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione  tributaria»,  come  convertito  in  legge dalla legge 6
agosto   2008,   n. 133,   recante   «Conversione   in   legge,   con
modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria»  (Gazzetta  Ufficiale  n. 195 del 21 agosto
2008).
   Le  disposizioni sopra indicate devono ritenersi gravemente lesive
delle   competenze  regionali  e,  quindi,  incostituzionali,  per  i
seguenti
                   M o t i v i  d i  d i r i t t o
Illegittimita'  costituzionale per violazione dell'articolo 117 della
Costituzione, commi 3, 4 e 6, e 118, primo comma.
   I) L'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, come convertito in
legge dalla legge n. 133/2008, detta alcune rilevanti disposizioni in
materia di organizzazione scolastica.
   In  particolare,  il  comma  3  della  norma  assegna  al Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  sentita  la Conferenza
unificata,  il  compito  di  predisporre, entro quarantacinque giorni
dalla  data  di entrata in vigore del decreto, un piano programmatico
di  interventi  volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo
delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
   Al  fine  di  dare  attuazione  al piano anzidetto, il comma 4 del
medesimo  articolo  64  prevede che il Ministero dell'istruzione, con
uno  o  piu'  regolamenti ministeriali adottati sentita la Conferenza
unificata,   puo'   disporre   una   revisione  dell'attuale  assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.
   Tale  regolamento potra', eventualmente, anche modificare norme di
legge  e  dovra'  essere  emanato  nel rispetto dei seguenti criteri,
fissati dallo stesso comma 4:
     razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso per
la flessibilita' nell'impiego dei docenti;
     ridefinizione di curricula vigenti nei diversi ordini di scuola;
     revisione dei criteri di formazione delle classi;
     rimodulazione   della   organizzazione  didattica  della  scuola
primaria;
     revisione dei criteri per determinare la consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed Ata;
     ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di
istruzione per adulti;
     definizione dei criteri, tempi e modalita' per la determinazione
e   l'articolazione   dell'azione  di  ridimensionamento  della  rete
scolastica   prevedendo,   nell'ambito   delle  risorse  disponibili,
l'attivazione  di  servizi  qualificati  per  la  migliore  fruizione
dell'offerta formativa;
     adozione,  da  parte dello Stato, delle regioni e dei comuni, di
misure  utili a ridurre il disagio degli utenti, nel caso di chiusura
o  accorpamento  di  istituiti  scolastici  aventi  sede  nei piccoli
comuni.
   II)  La  disciplina  appena  descritta,  e in particolare la norma
contenuta  nell'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 122/2008, come
convertito  in  legge  dalla  legge  n. 133/2008,  risulta gravemente
lesiva  della  potesta'  legislativa  concorrente delle regioni nella
materia dell'organizzazione scolastica.
   Come noto, la materia dell'istruzione e' oggetto di un concorso di
competenze;  la  definizione  delle norme generali sull'istruzione e'
oggetto  della  potesta' legislativa esclusiva dello Stato, mentre la
definizione  di  tutti  gli  altri  aspetti e' oggetto delle potesta'
legislativa  concorrente,  fatta  salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione e della formazione
professionale.
   La  conseguenza  di  questo riparto di competenze, in cui tutta la
materia  dell'istruzione  risulta  devoluta alla potesta' legislativa
concorrente  regionale,  ad eccezione delle norme generali, e' che il
legislatore  nazionale non puo' disciplinare in dettaglio gli aspetti
attinenti  alla  materia medesima, ma deve limitarsi ad individuare i
principi  fondamentali  che  dovranno essere rispettati dalle regioni
nell'esercizio del proprio potere legislativo.
   La  norma  impugnata  viola apertamente questo riparto di potesta'
legislativa,  nel  momento  in  cui  non si limita a dettare norme di
carattere  generale,  ne'  tanto  meno  individua  principi e criteri
direttivi   che   dovranno  indirizzare  la  successiva  legislazione
regionale.
   La  norma  individua  dei  principi  e  criteri  direttivi, ma non
assegna  -  come  imporrebbe  l'art.  117  della  Costituzione - alla
legislazione   regionale   il  compito  di  darvi  attuazione;  essa,
piuttosto,  individua in un regolamento del Ministero dell'istruzione
la fonte legittimata a specificare tali principi e criteri direttivi.
   In  tal  modo,  viene attribuito ad un regolamento ministeriale il
compito  di definire criteri, tempi e modalita' per la determinazione
e   l'articolazione   dell'azione  di  ridimensionamento  della  rete
scolastica.
   L'illegittimita'  costituzionale  della  nuova  disciplina risulta
aggravato  dal fatto che la norma statuisce che l'atto amministrativo
potra'  anche  modificare le leggi vigenti, comprese quelle regionali
legittimamente emanate per la disciplina di questi profili.
   E'  di  tutta  evidenza come queste disposizioni siano palesemente
contrarie  al  riparto di potesta' legislativa definito dall'art. 117
della Costituzione.
   III)  Il  regolamento ministeriale previsto dall'art. 64, comma 4,
dovra'   disciplinare   alcuni   aspetti  di  carattere  propriamente
organizzativo:   il   ridimensionamento  della  rete  scolastica,  la
distribuzione  del  personale,  come  pure  l'incremento, nell'ambito
dell'organico  del  personale docente statale, dei posti attivati per
le attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato.
   Orbene, se - come e' evidente - il regolamento ministeriale dovra'
intervenire  su  aspetti  strettamente  attinenti  all'organizzazione
scolastica,  tale  regolamento  andra'  a  disciplinare  materie  che
dovrebbero  essere disciplinate dalla legge regionale, sulla base dei
principi e criteri direttivi individuati dalla legge statale.
   A  conferma  di tale assunto, pare utile richiamare l'orientamento
elaborato  da codesta ecc.ma Corte, la quale ha piu' volte avuto modo
di  chiarire  che  la  materia dell'organizzazione scolastica rientra
nell'attribuzione di potesta' legislativa regionale concorrente.
   Le  pronunce  emanate  sul  punto  hanno, infatti, ricondotto alla
competenza  regionale  concorrente  in  materia  di istruzione sia la
programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra  istruzione e
formazione professionale, sia la programmazione della rete scolastica
e la gestione amministrativa del relativo servizio.
   Particolarmente   significativo   appare,   ai  fini  dell'odierna
impugnativa,  il  principio  affermato dalla sentenza n. 13 del 2004;
secondo  la  pronuncia  «... il riparto imposto dall'art. 117 postula
che,   in   tema   di   programmazione   scolastica   e  di  gestione
amministrativa  del  relativo  servizio, compito dello Stato sia solo
quello  di  fissare principi. E la distribuzione del personale tra le
istituzioni  scolastiche,  che  certamente  non  e'  materia di norme
generali  sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello
Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete
scolastica,   tuttora   di  competenza  regionale,  non  puo'  essere
scorporata  da  questa  e  innaturalmente  riservata  per intero allo
Stato; sicche', anche in relazione ad essa, la competenza statale non
puo'  esercitarsi  altro  che  con  la  determinazione  dei  principi
organizzativi  che  spetta  alle  regioni  svolgere  con  una propria
disciplina…".
   IV)  L'impugnata  disposizione viola anche l'art. 117, sesto comma
della  Costituzione,  il quale dispone che «La potesta' regolamentare
spetta  allo  Stato  nelle  materie  di legislazione esclusiva, salva
delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia».
   Secondo il precetto costituzionale, il regolamento statale infatti
e'  ammesso solo in materie di competenza esclusiva statale; nel caso
di  specie,  come  gia'  evidenziato,  il regolamento ministeriale e'
chiamato  a  disciplinare  una  materia (l'organizzazione scolastica)
pacificamente riconducibile potesta' legislativa concorrente.
   Esso,  pertanto,  non  puo'  essere  fonte  idonea  a  stabilire i
principi  vincolanti  per  il  legislatore  regionale  in una materia
soggetta alla competenza concorrente
                              P. Q. M.
   Si  chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento dei motivi
indicati    nel    presente    ricorso,   dichiari   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  64,  comma  4, del decreto-legge 25 giugno
2008,   n. 112   recante,   «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come convertito
in  legge  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante   disposizioni   urgenti   per   lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».
     Roma, addi' 20 ottobre 2008
                     Prof. avv. Angelo Pandolfo