N. 16 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 - 16 ottobre 2008

Ricorso  per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria il 22
ottobre 2008 (della Provincia autonoma di Trento)


Salute  (Tutela  della) - Ordinanza contingibile ed urgente in data 6
  agosto 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
  occupazionali   concernente   misure  per  l'identificazione  e  la
  registrazione  della  popolazione  canina - Previsione dell'obbligo
  per   il   proprietario  o  detentore  di  un  cane  di  provvedere
  all'identificazione  e  alla  registrazione  dello  stesso mediante
  applicazione   di   microchip  da  parte  dei  veterinari  pubblici
  competenti  per  territoro  o  dei veterinari liberi professionisti
  autorizzati  ad  accedere  all'anagrafe canina regionale - Obblighi
  per i comuni di identificare e registrare in anagrafe canina i cani
  rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e
  nelle  strutture di ricovero autorizzate - Disciplina relativa alla
  produzione  e  commercializzazione  di  microchip  -  Obbligo delle
  Regioni  e  delle  Province  di  Trento  e  Bolzano di assegnare ai
  direttori   generali   delle   ASL   il   compito   di   provvedere
  all'attuazione  della  ordinanza - Ricorso della Provincia autonoma
  di   Trento   -  Denunciata  illegittimita'  ed  invasivita'  della
  disciplina  censurata,  emanata in assenza di idonea base giuridica
  ed  in  una  situazione  priva  del carattere di straordinarieta' -
  Violazione del principio di legalita' e delle regole costituzionali
  sulla  competenza  regolamentare - Dedotta violazione del principio
  di legalita' per l'emanazione di atto funzionalmente equivalente ad
  un   atto   di   indirizzo   e   coordinamento,  in  assenza  della
  consultazione  della  Provincia prevista dall'art. 3, d.lgs. n. 266
  del  1992 - Denunciata illegittimita' ed invasivita' dell'ordinanza
  in   quanto   considerata   come  atto  funzionalmente  equivalente
  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  e  per l'emanazione di una
  disciplina  dettagliata  direttamente operativa in violazione delle
  regole  statutarie e costituzionali, nonche' dell'art. 2 del d.lgs.
  n. 266 del 1992 - Lesione del principio di leale collaborazione.
- Ordinanza  contingibile  ed  urgente del Ministro del lavoro, della
  salute e dell'ambiente 6 agosto 2008.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 9, n. 10,
  e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197;
  d.lgs.  16  marzo 1992, n. 266, artt. 2, 3 e 4; Costituzione, artt.
  117,  commi  terzo,  quarto e sesto, 118, in combinato disposto con
  l'art.  10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e 120;
  legge 14 agosto 1991, n. 281, art. 3.
(GU n.50 del 3-12-2008 )
   Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
Presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo Dellai,
autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 2682 del 17
ottobre  2008  (all.  1),  rappresentata  e  difesa - come da procura
speciale  del  17  ottobre 2008 (rep. n. 26998) rogata dall'ufficiale
rogante della provincia dott. Tommaso Sussarellu (all. 2) - dall'avv.
prof.  Giandomenico  Falcon  di  Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli
dell'Avvocatura  della provincia e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con
domicilio  eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, via
Confalonieri, 5;
   Contro   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  che  non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del
lavoro,  della  salute  e  dell'ambiente di emanare con effetto nella
provincia  di  Trento  l'ordinanza  6 agosto 2008, recante «Ordinanza
contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la
registrazione  della  popolazione  canina», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 194  del  20  agosto  2008,  nonche' per il conseguente
annullamento della predetta ordinanza, in quanto essa si rivolge alla
Provincia autonoma di Trento, per violazione:
     dell'articolo 8, n. 1), dell'articolo 9, n. 10), e dell'articolo
16  dello  Statuto  di  autonomia  di  cui  al d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670;
     delle  relative norme d'attuazione, ed in particolare del d.P.R.
28  marzo  1975,  n. 474, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, nonche'
degli  articoli  2,  3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
di coordinamento);
     degli  articoli  117,  comma  terzo, comma quarto e comma sesto,
nonche'   dell'art.  118  della  Costituzione,  in  combinazione  con
l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
     dell'art. 120 della Costituzione;
     della  legge  14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di
animali  di  affezione  e prevenzione del randagismo, con particolare
riferimento all'art. 3;
     del  principio  di  leale  collaborazione  e  del  principio  di
legalita', per i profili e nei modi di seguito illustrati.
                              F a t t o

   La   Provincia   autonoma  di  Trento  ha  competenza  legislativa
concorrente nelle materie igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
sanitaria  e ospedaliera (art. 9, n. 10), ed ordinamento degli uffici
provinciali  e  del  personale  ad essi addetto (art. 8, n. 1), ed e'
dotata  delle  corrispondenti  funzioni  amministrative (art. 16), ai
sensi dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Inoltre,  essa  ha  potesta'  legislativa  concorrente  nella materia
tutela  della  salute, applicabile per effetto dell'articolo 10 della
legge  costituzionale  n. 3  del 2001 in quanto tale competenza possa
risultare  piu'  ampia  di quella statutaria. Ai sensi di tale ultima
disposizione  la  Provincia  gode altresi' della potesta' legislativa
residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
   Le  competenze  in  materia  sanitaria, in particolare, sono state
concretizzate   in   capo   alla   provincia   dalle  relative  norme
d'attuazione,  ed  in  particolare  da  quelle in materia di igiene e
sanita',  cioe'  dal  d.P.R.  28  marzo  1975, n. 474 e dal d.P.R. 26
gennaio 1980, n. 197.
   Gia'  nel quadro del riparto costituzionale di competenze previsto
dall'originario  Titolo  V della parte seconda della Costituzione (ed
ovviamente  degli  statuti  per  le  regioni  a statuto speciale e le
province  autonome)  lo  Stato  ha  emanato  la legge 14 agosto 1991,
n. 281,  denominata Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo.
   All'articolo 3 di tale legge sono disciplinate le competenze delle
regioni. In particolare il comma dispone che «le regioni disciplinano
con  propria  legge,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  l'istituzione  dell'anagrafe canina presso i
comuni  o  le  unita'  sanitarie  locali,  nonche'  le  modalita' per
l'iscrizione  a  tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al
detentore  della  sigla  di  riconoscimento  del  cane, da imprimersi
mediante tatuaggio indolore».
   Inoltre,  per  quanto  riguarda  in  particolare  la  Provincia di
Trento,  il  comma  7  dello  stesso art. 3 dispone che «le regioni a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente
legge  e  adottano  un  programma  regionale  per  la prevenzione del
randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo».
   La  provincia  ha disciplinato la materia con la legge provinciale
1°  agosto  2003, n. 5, introducendo all'articolo 10 Disposizioni per
l'istituzione  dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge 14
agosto 1991, n. 281 (legge quadro nazionale).
   Si  tratta di un ampio articolo che nei suoi undici commi detta la
disciplina  fondamentale.  E  tale  normativa  e'  stata  di  recente
completata  con  il  decreto  del Presidente della provincia 2 aprile
2007,    n. 4-84/Leg,   recante   regolamento   avente   ad   oggetto
«Disposizioni regolamentari per l'applicazione dell'articolo 10 della
legge  provinciale  1°  agosto  2003,  n. 5, relativo all'istituzione
dell'anagrafe  canina  e  all'attuazione  della legge 14 agosto 1991,
n. 281  (Legge  quadro in materia di animali di affezione prevenzione
del randagismo)».
   La  Provincia  di Trento dispone dunque di una disciplina completa
ed  aggiornata  della  materia,  posta in essere nell'esercizio delle
proprie competenze costituzionali ed in applicazione delle pertinenti
norme statali.
   Inopinatamente,  lo  Stato  pretende ora di disciplinare la stessa
materia, con effetto anche nel territorio della Provincia autonoma di
Trento, con l'ordinanza ministeriale qui impugnata.
   Essa infatti interviene, riferendosi inequivocabilmente anche alla
Provincia di Trento, pretendendo di sostituire una diretta disciplina
statale  alla disciplina emanata dalla Provincia nell'esercizio delle
sue  competenze costituzionali, e per giunta in attuazione di precise
disposizioni della legge statale.
   L'articolo   1  definisce  termini,  modalita'  e  competenze  nel
processo  di  identificazione  e di registrazione in contrasto con la
normativa  provinciale,  in particolare per quanto riguarda i termini
per  la  identificazione  e  la  registrazione del cane, i rispettivi
compiti  ed  obblighi  del  proprietario  e dei veterinari pubblici o
privati abilitati.
   L'articolo  3 attribuisce allo Stato, con provvedimento da sancire
in   Conferenza   Stato-regioni,   ma   di   cui   risulta   titolare
esclusivamente  il  Ministro  competente,  il  potere  di definire le
modalita'  tecniche  ed  operative per assicurare l'interoperabilita'
delle banche dati nazionale e regionali, nonche' per l'individuazione
di un unico documento di identificazione e registrazione del cane, in
sostituzione dell'attuale certificazione.
   L'articolo  4  attribuisce  funzioni  di prevenzione al randagismo
agli  enti  locali,  allocando  le  relative funzioni per la lotta al
randagismo.
   L'articolo  6  impone  alle  regioni  ed alle province autonome di
individuare  ed  assegnare  uno  specifico obiettivo di provvedere ai
direttori   generali   delle  aziende  sanitarie  locali,  anche  con
riferimento  a  quelle  istituzioni, come questa provincia, che hanno
gia' definito normativamente l'assetto delle competenze all'esercizio
delle funzioni nel proprio ordinamento.
   Un  semplice confronto tra la normativa dell'impugnata ordinanza e
la  normativa  provinciale  permette  di verificare una larga zona di
sovrapposizione.   Ad   esempio,  l'art.  10,  comma  4  della  legge
provinciale  stabilisce che «i proprietari o i detentori di cani sono
tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale,
presso  il  comune  di  residenza  entro  quattro  mesi dalla nascita
dell'animale  o  entro  un  mese  da quando ne vengano in possesso, a
qualsiasi  titolo;  i  proprietari  e  i  detentori di cani, inoltre,
devono  comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del
cane,  nonche'  il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito
dal  regolamento  previsto  dal  comma  2»,  mentre l'art. 1, comma 2
dell'ordinanza  statale  prevede  (in termini simili ma non identici)
che  «il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far
identificare  e  registrare  l'animale,  nel  secondo  mese  di vita,
mediante  l'applicazione  del microchip», e che «il proprietario o il
detentore  di  cani  di  eta'  superiore  ai  due  mesi  e'  tenuto a
identificare  e  registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza».
   Ulteriori  sovrapposizioni si verificano negli aspetti operativi e
di  dettaglio  disciplinati dal regolamento, in relazione alle figure
incaricate del servizio ed alle modalita' di svolgimento.
   Sennonche',  l'impugnata  ordinanza  risulta  illegittima e lesiva
delle  competenze  costituzionali  della  ricorrente Provincia per le
seguenti ragioni di
                            D i r i t t o

I)  Illegittimita' ed invasivita' della disciplina, in quanto emanata
sostanzialmente  in  assenza  di  idonea  base  giuridica  ed  in una
situazione  del  tutto  priva  del  carattere della straordinarieta'.
Carattere  stabile  della  normativa.  Violazione  del  principio  di
legalita'.  Violazione  delle  regole costituzionali sulla competenza
regolamentare.
   Come  esposto in narrativa, l'ordinanza assunta dal Ministero, con
i  contenuti  indicati,  si  sovrappone  alla normativa legislativa e
regolamentare  emanata dalla Provincia di Trento nell'esercizio delle
sue  competenze costituzionali, e per giunta in attuazione di precise
disposizioni della legge statale.
   Cio'  essa  fa  in  assenza  di  una base giuridica che assegni al
Ministero tale competenza. L'assenza di base giuridica - che comporta
altresi'  la  violazione del principio di legalita', deducibile dalle
Regioni  (v.  le  sentt. 425/2004, 425/1999, 355/1992, 150/1982) - e'
del resto ammessa dalla stessa ordinanza, la quale si richiama non ad
una  competenza  ministeriale  prevista  da  qualunque  legge,  ma ai
generici  poteri  di  ordinanza  dati  a  salvaguardia  della  salute
pubblica,  di  fronte  ad  eventi straordinari che non possano essere
fronteggiati  con  i  corrispondenti  poteri  attribuiti  a  ciascuna
regione e provincia autonoma.
   Quale  base  normativa  dell'atto, infatti, non viene citato altro
che  l'art.  32  della  legge n. 833 del 1978 e l'art. 117 del d.lgs.
n. 112 del 1998.
   Sembra  evidente  che tali disposizioni si riferiscono a poteri da
esercitare  in  situazioni  di  grave  emergenza,  che investano piu'
regioni  e  che  non  possano essere fronteggiati con l'esercizio dei
poteri legislativi e normativi ordinari.
   Le ulteriori «premesse» dell'ordinanza confermano l'estraneita' di
quanto   disposto   ai   poteri  di  emergenza  di  cui  alle  citate
disposizioni.  In  esse, infatti, si fa riferimento in primo luogo ad
una  presunta  «necessita'  di  assicurare  una  compiuta ed uniforme
applicazione,   sull'intero  territorio  nazionale,  della  normativa
concernente  l'identificazione  dei  cani e la gestione dell'anagrafe
canina,   al   fine   poter  svolgere  un  efficace  controllo  della
popolazione canina», ad una non meno presunta «necessita' e l'urgenza
di  emanare  disposizioni  per  arginare  il  dilagare  del  fenomeno
dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi».
   Ancora   si  citano  «i  rilevanti  problemi  di  salute  pubblica
derivanti  dal  predetto  randagismo  dei  cani,  quali  il possibile
diffondersi  di  malattie  infettive,  l'incremento  degli  incidenti
stradali,   i   casi   di  aggressione  dei  cani  rinselvatichiti  e
l'incremento  dello  stesso randagismo», ed una asserita necessita' e
urgenza «di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e
la   registrazione  di  tutta  la  popolazione  canina  presente  sul
territorio  nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per
tutte  le  regioni  e  province autonome, allo scopo di anagrafare il
maggior  numero possibile degli animali in questione e consentirne un
controllo ed una gestione adeguati».
   Ora,  a  parte  la  considerazione  che  nessuna  di tali presunte
necessita'  esiste  in  Provincia  di  Trento,  ove  al  contrario la
popolazione   canina   e'   totalmente  e  perfettamente  censita  in
applicazione della ricordata normativa provinciale, risulta ad avviso
della   provincia   evidente   che   siffatte  premesse  non  possono
giustificare  l'emanazione con atto ministeriale di una normativa che
nel  contenuto  corrisponde a quella che lo statuto di autonomia e la
stessa legge statale attribuiscono alla competenza della Provincia di
Trento, che la ha pienamente esercitata.
   I  poteri di necessita', infatti, sono previsti come extrema ratio
del  sistema,  come  garanzia  ultima,  e  corrispondono ad ambiti ed
occasioni   di   intervento   relativi  a  situazioni  eccezionali  e
transitorie,  per  le  quali  non  esiste  una  disciplina stabile ed
ordinaria.
   Per  quanto  riguarda  l'anagrafe canina, invece, si tratta di una
situazione  del  tutto  ordinaria, in relazione alla quale esiste una
disciplina   stabile,   che  rispettando  l'ordine  delle  competenze
costituzionali  si  fonda  su un livello normativo statale - la legge
quadro n. 281 del 1991 - e - per quanto riguarda la provincia - sulla
normativa  provinciale,  attuativa  sia  della legge quadro che degli
accordi Stato-regioni intervenuti nella materia.
   Inoltre, l'eccezionale potere ministeriale di ordinanza in caso di
emergenza  sanitaria  si  riferisce  ovviamente  a situazioni che non
possano essere fronteggiate al livello locale, mentre la problematica
della   registrazione   e   piu'  in  generale  del  controllo  della
popolazione canina si pone - come sembra evidente - esclusivamente al
livello locale, al quale soltanto puo' essere fronteggiata.
   Cio',  ovviamente,  purche'  non si vogliano scambiare i poteri di
ordinanza  per  poteri di dettare con atto ministeriale la disciplina
di  una  materia  che  vede  invece  una  competenza ripartita tra un
livello  di  legislazione  statale  ed  un  livello  di  legislazione
regionale  e (nel caso del Trentino-Alto Adige) provinciale, entrambe
pienamente esercitate.
   Nella sostanza, l'ordinanza impugnata esercita un potere di natura
sostanzialmente  regolamentare,  venendo  cosi'  a violare - oltre al
principio   di  legalita'  -  anche  quanto  specificamente  disposto
dall'art.  117,  sesto  comma,  della  Costituzione  che  attribuisce
potesta'  regolamentare  allo  Stato solo nelle materie di competenza
esclusiva del medesimo.
   Del   tutto   arbitrario   risulta  percio'  l'intervento  statale
realizzato a mezzo dell'impugnata ordinanza ministeriale.
II)   Illegittimita'   ed   invasivita'   dell'ordinanza,  in  quanto
considerata  come  atto  funzionalmente  equivalente  ad  un  atto di
indirizzo e coordinamento.
   Fermo  che,  come  sopra esposto, il Ministro manca totalmente del
potere  di  dettare  con  ordinanza  la  disciplina della materia, in
totale  assenza  di un titolo giustificativo idoneo (tale non essendo
quello  relativo  ai  poteri di necessita' ed urgenza), esaminato nel
suo  contenuto  l'atto  potrebbe  assimilarsi  a  quelli  costituenti
esercizio   della  funzione  di  indirizzo  e  coordinamento,  usuali
soprattutto  nel  previgente  assetto  costituzionale.  Esso  infatti
stabilisce   regole   relative   alla   funzione  amministrativa,  da
osservarsi anche dai legislatori regionali e provinciali.
   Ma   anche   considerato   in  questo  modo,  l'ordinanza  risulta
illegittima   ed   invasiva  delle  competenze  costituzionali  della
Provincia.
   Anche per la funzione di indirizzo e coordinamento, infatti, opera
pienamente  il  principio  di  legalita':  in  relazione  al quale la
mancanza di base giuridica costituisce un vulnus irrimediabile.
   Inoltre,   per   quanto   riguarda  la  Provincia  di  Trento,  si
tratterebbe   anche   di  un  atto  posto  in  essere  in  violazione
dell'obbligo  di consultazione stabilito per la funzione di indirizzo
e coordinamento dall'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992.
   Anche  sotto questo profilo, dunque, l'impugnata ordinanza risulta
lesiva delle prerogative costituzionali della Provincia.
III)   Illegittimita'   ed   invasivita'  dell'ordinanza,  in  quanto
considerata  come  atto  funzionalmente equivalente all'esercizio del
potere sostitutivo.
   Ugualmente  illegittimo  ed invasivo risulterebbe l'atto impugnato
ove  considerato come avente natura di atto di esercizio di un potere
sostitutivo.
   Infatti,  benche'  nelle  premesse  manchi  ogni riferimento ad un
simile  potere,  l'intervento  del  Ministro potrebbe trovare una sua
ragione  storica,  se  non  un  fondamento giuridico, in un eventuale
ritardo  delle  regioni  ad  attuare  la  legge  quadro e gli accordi
Stato-regioni che l'hanno seguita.
   Ma  anche come esercizio di potere sostitutivo sarebbe evidente la
completa  arbitrarieta'  dell'atto  in confronto di istituzioni che -
come  la Provincia di Trento - dispongono di una disciplina completa,
aggiornata  e  perfettamente  vigente  ed  efficace,  in  assenza  di
qualunque   contestazione  e  mediante  lo  strumento  dell'ordinanza
ministeriale.
IV)   Illegittimita'   ed   invasivita'   dell'ordinanza  in  quanto,
sovvertendo  l'ordine  costituzionale  delle  fonti,  detta  con atto
ministeriale  una  disciplina  dettagliata  e  direttamente operativa
della   materia,   in   violazione   delle  regole  costituzionali  e
statutarie,  nonche'  dell'art. 2 delle norme di attuazione di cui al
d.lgs. n. 266 del 1992.
   Nel  dettare  la disciplina della materia, l'ordinanza pretende di
fare  cio' che neppure le leggi dello Stato sono abilitate a fare, in
relazione al territorio della Provincia di Trento.
   E'  ben noto, infatti, che nell'ambito delle materie di competenza
provinciale  le  leggi  dello  Stato  non  operano direttamente nelle
Province  di  Trento e di Bolzano, ma che a queste e' dato un termine
di  sei mesi per adeguare la propria disciplina a quella statale, nei
limiti  in  cui  tale  adeguamento  e'  dovuto  in  base  alle regole
costituzionali e statutarie.
   Invece, l'ordinanza impugnata pretende di applicarsi direttamente,
disciplinando  la  materia in termini piu' dettagliati e perentori di
quanto potrebbe fare la stessa legge statale.
   Essa  pone  obblighi  concreti  ed  operativi, con precisazioni di
dettaglio:   come  quando  (art.  1,  comma  2)  stabilisce  che  «il
proprietario  o  il  detentore  di  un  cane  deve  provvedere  a far
identificare  e  registrare  l'animale,  nel  secondo  mese  di vita,
mediante  l'applicazione  del  microchip»,  che «il proprietario o il
detentore  di  cani  di  eta'  superiore  ai  due  mesi  e'  tenuto a
identificare  e  registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza»,  o  quando  stabilisce  (comma  5) che «il proprietario o
detentore  di  cani  gia'  identificati  ma  non ancora registrati e'
tenuto  a  provvedere  alla  registrazione  all'anagrafe canina entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza».
   Essa determina con precisione le competenze:
     quando  specifica  (art.  1,  comma 3) che la registrazione deve
essere effettuata «dai veterinari pubblici competenti per territorio»
o   «da  veterinari  libero  professionisti,  abilitati  ad  accedere
all'anagrafe  canina  regionale»,  specificando inoltre al comma 4 le
modalita'    operative   della   registrazione   e   delle   connesse
certificazioni;
     quando  (art.  4) determina gli obblighi dei comuni - oltretutto
con  norme  di  dettaglio  - e persino la diretta responsabilita' del
sindaco;
     quando  persino  all'art.  6  1.  prevede  che  le  regioni e le
province  autonome  debbano  assegnare  «ai  direttori generali delle
aziende  sanitarie  locali»  l'obiettivo  di  provvedere, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  alla attuazione della legge 14 agosto
1991,  n. 281,  dell'Accordo Stato-regioni de16 febbraio 2003 e della
presente ordinanza».
   Essa   prevede   altri  poteri  ministeriali,  sia  normativi  che
provvedimentali, quando:
     all'art.  3  dispone  che  con  proprio  provvedimento  (pur «da
sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni»),  il  Ministro del
lavoro,   della  salute  e  delle  politiche  sociali  «definisce  le
modalita'  tecniche  ed  operative per assicurare l'interoperativita'
della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali» e
che  «1  medesimo  provvedimento  individuera'  un unico documento di
identificazione  e registrazione del cane, che dovra' essere adottato
in sostituzione dell'attuale certificazione»;
     all'art.   5,   comma  1,  prevede  il  potere  ministeriale  di
registrare i soggetti abilitati alla produzione dei microchip;
     all'art.  5, comma 3, dispone che lo stesso Ministro «registra i
produttori  e  i  distributori di microchip ed assegna loro una serie
numerica di codici identificativi elettronici».
   Infine, l'ordinanza detta una compiuta disciplina della produzione
e  del  commercio  dei microchip, creando un mercato chiuso e ponendo
regole limitative della concorrenza.
   Ad  avviso  della Provincia di Trento e' del tutto evidente che si
tratta  di  un  sistema  di regole che non possono essere dettate con
ordinanza ministeriale, in assenza di alcun conferimento di potere, e
che  comunque  esse  non  rispettano ne' il riparto di competenze tra
Stato  e  regioni,  ne'  i  principi  sopra  esposti che riguardano i
rapporti  tra  fonti  statali  e  fonti  della  Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
   Di qui la radicale illegittimita' ed invasivita' dell'ordinanza.
V)  In  ogni caso, illegittimita' ed invasivita' della disciplina per
violazione del principio di leale collaborazione.
   Un  ulteriore  vizio  dell'ordinanza  ministeriale  qui  impugnata
consiste  nel  fatto  che  essa  disciplina una materia di competenza
regionale   e  provinciale  in  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione.
   Se  pure il riferimento ai poteri di emergenza non fosse puramente
strumentale  alla  volonta'  di  disciplinare  la materia al di fuori
delle  competenze  dello  Stato  e  mediante  strumenti completamente
inidonei,  e'  chiaro  che  l'esercizio di tali poteri avrebbe dovuto
formare  oggetto  di coordinamento con le regioni e province autonome
competenti ad un duplice livello.
   Da  una  parte,  infatti, avrebbe dovuto esserci una consultazione
con  le  singole  realta'  territoriali  per verificare la situazione
locale,  dall'altra un provvedimento che assumesse - come l'ordinanza
assume  -  l'esistenza  di  esigenze  unitarie  extra ordinem avrebbe
dovuto  formare  oggetto  di  consultazione  e  di  intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni.
   Nulla di cio' e' avvenuto, con ulteriore evidente illegittimita' e
invasivita' dell'ordinanza impugnata.
   Dunque,  anche  sotto  questo  profilo le norme in questione vanno
annullate.
                              P. Q. M.

   Tutto  cio'  premesso, la ricorrente Provincia autonoma di Trento,
come  sopra rappresentata e difesa chiede voglia codesta ecc.ma Corte
costituzionale  dichiarare  che  non spetta allo Stato, e per esso al
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e dell'ambiente di emanare con
effetto  nella provincia di Trento l'ordinanza 6 agosto 2008, recante
«Ordinanza   contingibile   ed   urgente   concernente   misure   per
l'identificazione   e  la  registrazione  della  popolazione  canina»
nonche'   conseguentemente   annullare   la  predetta  ordinanza,  in
particolare  in  quanto  essa  si  rivolge alla Provincia autonoma di
Trento, per le ragioni ed i profili esposti nel presente ricorso.
     Padova-Trento-Roma, addi' 16 ottobre 2008
Avv.  Prof.  Giandomenico  Falcon  -  Avv.  Nicolo' Pedrazzoli - Avv.
                             Luigi Manzi