N. 373 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio - 20 giugno 2006
Ordinanza del 5 luglio 2006 emessa dal Giudice di pace di Sant'Anastasia nel procedimento civile promosso da Di Perna Alfonso contro Prefettura di Napoli Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o maggiore gravita'. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171 e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, art. 3.(GU n.48 del 19-11-2008 )
IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva, O s s e r v a Con ordinanza del 24 gennaio 2006 il Prefetto di Napoli, facendo seguito al procedimento scaturito dal verbale n. 672/2005 del 24 settembre 2005 con il quale gli agenti della Polizia Municipale di Sant'Anastasia avevano rilevato, a carico di Salvatore Di Perna, l'infrazione contemplala nell'art. 171 c.d.s. per essere stato costui sorpreso alla guida di motociclo senza indossare il casco protettivo, premesse le considerazioni che si leggono nel preambolo dell'atto, disponeva, fra l'altro, la confisca del motociclo Beverly targato BP05907, la cui proprieta' e' di Alfonso Di Perna. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso esso Alfonso Di Perna, ancorandolo alla mossa questione di incosituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., sviluppando diversi profili di contrasto di detta norma sia con l'art. 3 che con l'art. 27 della Carta costituzionale. Osserva il giudicante che il provvedimento impugnato e' assolutamante immune da vizi di legittimita' che possano condurre alla sua disapplicazione, tant'e' che il ricorrente affida la sua contestazione solo alla eliminazione dall'ordinamento della norma applicata nei suoi confronti con l'adozione della sanzione amministrativa. La questione mossa dall'opponente merita di essere considerata almeno sotto il profilo della disparita' di trattamento realizzata dalla legge, in considerazione di comportamenti analoghi ovvero di comportamenti che, ancorche' di maggior gravita', non sono sanzionati con la confisca del veicolo. Ad avviso dell'estensore la norma espressa nel comma 2-sexies dell'art. 213 c.d.s. di per se stessa e' volta a soddisfare il «primario interesse alla incolumita'» dei cittadini (Cass. 9493/00) e, conseguentemente non si potrebbero riscontrare profili di incostituzionalita' in relazione alla ragionevolezza e proporzionalita' della misura sanzionatoria. Sennonche', esaminata la disposizione sotto altro profilo, ad avviso di questo giudice e' giustificato il sospetto di incostituzionalita' con riferimento il principio espresso nell'art. 3 Cost., che conclama la eguaglianza dei cittadini davanti alla legge: concetto questo palesemente equivalente all'affermazione per cui la legge deve considerare con valutazione paritaria i comportamenti dei cittadini che presentino palesi connotazioni di analogia. Cio' non e' per la norma in esame se la si confronta con il disposto dell'art. 172 c.d.s. Entrambe le disposizioni sono ispirate dall'interesse dello Stato alla «incolumita'» dinanzi ricordato; eppure, per questa seconda disposizione non e' prevista la confisca dell'autoveicolo, ancorche' trattasi di comportamento lesivo del ripetuto interesse alla incolumita'. alla pari di quanto detto interesse viene intaccato da chi contravviene al disposto dell'art. 171 c.d.s. Ma ancora piu' palese e' lo stridore della difformita' di trattamento che si individua nelle norme che disciplinano i comportamenti dei conducenti i veicoli, racchiusi nel titolo V del c.d.s., ove si raffronti il ripetuto art. 171 con gli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) c.d.s. Queste due disposizioni, pur considerando i comportamenti in essi contemplati come ipotesi di reato - e quindi di violazioni certamente piu' significative quanto alla lesione del ripetuto «interesse alla incolumita'» poiche' con essi non viene posta a repentaglio solo la integrita' fisica dell'autore, ma anche quella dei terzi - non prevedono la confisca dell'automezzo quale sanzione accessoria, delle violazioni previste da dette disposizioni, ne' vengono richiamate nel comma 2-sexies dell'art. 213 c.d.s.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' del comb. disp. art. 171 e art. 213, comma 2-sexies c.d.s., in violazione dell'art. 3 Cost., per il diverso trattamento sanzionatorio dalla legge previsto per gli autori e/o responsabili di fatti illeciti di pari gravita' o addirittura di gravita' maggiore. Trasmette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio. Dispone che la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti, ed inoltre conumicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in S. Anastasia, il 20 giugno 2006. Il giudice di pace: Filosa