N. 372 SENTENZA 5 - 14 novembre 2008

Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni
  per  la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di
  bufalo  campano  -  Riconoscimento  del prodotto su base geografica
  effettuato dalla legge regionale anziche' dalla Comunita' europea -
  Ricorso  del  Governo  della Repubblica - Eccepita inammissibilita'
  della questione per genericita' delle censure - Reiezione.
- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, artt. 97 e 117, primo comma.
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni
  per  la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di
  bufalo  campano  -  Riconoscimento  del prodotto su base geografica
  effettuato dalla legge regionale anziche' dalla Comunita' europea -
  Ricorso del Governo della Repubblica - Lamentato indebito esercizio
  di   competenze   spettanti   all'Unione  europea  -  Esclusione  -
  Previsione  di  misure  di sostegno per interventi promozionali del
  prodotto  destinate  ad  operare  solo dopo il riconoscimento della
  denominazione   a   livello  comunitario  -  Non  fondatezza  della
  questione.
- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, art. 117, primo comma.
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Campania - Disposizioni
  per  la valorizzazione, la promozione e il commercio della carne di
  bufalo  campano  -  Riconoscimento  del prodotto su base geografica
  effettuato dalla legge regionale anziche' dalla Comunita' europea -
  Ricorso  del  Governo  della Repubblica - Denunciata violazione del
  principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  -
  Esclusione  -  Evocazione  di  parametro  in conferente rispetto al
  dedotto   vizio   di   costituzionalita'  -  Non  fondatezza  della
  questione.
- Legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7.
- Costituzione, art. 97.
(GU n.48 del 19-11-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe TESAURO, Paolo
   Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la
promozione  ed  il commercio della carne di bufalo campano), promosso
con  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
27  agosto  2007,  depositato  in  cancelleria il 6 settembre 2007 ed
iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2007.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  settembre  2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Uditi  l'avvocato  dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  notificato  il  27 agosto 2007, depositato il
successivo  6  settembre,  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 97 e 117, primo comma, della
Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'intera
legge  della  Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per
la  valorizzazione,  la  promozione  ed  il  commercio della carne di
bufalo  campano),  «e  comunque, in particolare» degli artt. 1, 3 e 5
della medesima legge.
   1.1. - Il ricorrente premette che la legge regionale n. 7 del 2007
intende  promuovere  la valorizzazione, la diffusione ed il commercio
della  carne  di  bufalo  campano,  «cosi' come tutelata ai sensi del
regolamento  (CE)  n. 510/2006»  (art. 1); individua il suo ambito di
applicazione  nella zona regionale di allevamento e di trasformazione
della  carne  di  bufalo  campano,  rappresentata,  in  osservanza al
suddetto  regolamento  comunitario,  da  «quell'area  del  territorio
amministrativo  della  Regione  Campania definito dal disciplinare di
produzione» (art. 2); dette disposizioni relative all'allevamento del
bufalo   campano,   preordinate   ad  assicurare  le  caratteristiche
organolettiche tipiche delle sue carni (art. 3), nonche' disposizioni
relative   alla   valorizzazione   ed  alla  commercializzazione  del
prodotto,   stabilendo  che,  per  il  perseguimento  di  tali  fini,
allevatori,  macellatori  ed  imprese  di  lavorazione  della filiera
possono  costituire  dei  «consorzi di valorizzazione» (artt. 4 e 5);
istituisce  un  regime  di aiuti di durata quinquennale in favore dei
«consorzi   di   valorizzazione»   (artt.   6   e   7),  subordinando
l'esecutorieta'  dei  provvedimenti  di  ammissione  del beneficio al
parere di conformita' della Commissione europea (art. 8).
   1.2.  -  Secondo  il  ricorrente, la legge impugnata sarebbe stata
adottata   dalla  Regione  Campania  «in  sedicente  attuazione»  del
regolamento   (CE)   20  marzo  2006,  n. 510/2006  (Regolamento  del
Consiglio  relativo  alla  protezione delle indicazioni geografiche e
delle  denominazioni  d'origine  dei prodotti agricoli e alimentari).
Invero,  le  diverse  disposizioni della legge regionale poggerebbero
sul   «presupposto»   del   «riconoscimento   del  prodotto  su  base
geografica»,  mentre  tale  riconoscimento, «riservato alla Comunita'
europea,  ai  sensi  del  Trattato  CE (artt. 32 e seguenti)», non e'
ancora intervenuto.
   L'intera  legge campana, pertanto, anticiperebbe il riconoscimento
della denominazione geografica carne di bufalo campano e mirerebbe ad
assicurare   a   quest'ultima   una   tutela  non  prevista  in  sede
comunitaria, in contrasto con le norme del Trattato che istituisce la
Comunita'   europea  sopra  richiamate  e  con  il  regolamento  (CE)
n. 510/2006,  art.  5,  comma  5; conseguentemente, violerebbe l'art.
117, primo comma, della Costituzione.
   L'incompatibilita'  con  la  disciplina  comunitaria  risulterebbe
evidente per gli artt. 1, 3 e 5 della legge regionale n. 7 del 2007.
   In  particolare, ad avviso del ricorrente, l'art. 1 sancirebbe che
la  carne di bufalo campano e' tutelata ai sensi del regolamento (CE)
n. 510/2006,  nonostante,  prima della iscrizione della denominazione
geografica  nell'apposito  registro comunitario, «non vi possa essere
alcuna  tutela  ai  sensi  dello  specifico  regolamento di settore».
Inoltre,  gli  artt.  3  e  5  si riferirebbero ad un disciplinare di
produzione, che «semplicemente non esiste».
   La   denunciata   legge   violerebbe   altresi'  l'art.  97  della
Costituzione,  e  soprattutto  «le  regole  di  coamministrazione fra
amministrazione  comunitaria  ed amministrazione interna», risultando
«inopportuna ed intempestiva», poiche' emanata pochi mesi prima della
trasmissione  alla  Commissione europea, da parte del Ministero delle
politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  della documentazione
inerente  alla  domanda  di iscrizione nel registro comunitario delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche protette,
presentata  dal  Comitato  per  la  registrazione  della IGP carne di
bufalo campana.
   2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Campania, chiedendo
di  dichiarare  il  ricorso improcedibile, inammissibile e, comunque,
infondato.
   2.1.  - In via preliminare, la resistente eccepisce la genericita'
dei  motivi  addotti a sostegno della questione di costituzionalita',
sollevata «senza definire con precisione il presunto contrasto con la
normativa  comunitaria, se non accennando all'incidentale richiamo al
regolamento CE n. 510/06 effettuato dal primo articolo».
   Nel  merito,  osserva  che  la  legge  impugnata investe un ambito
materiale,   quello   dell'agricoltura,   riservato  alla  competenza
esclusiva  della Regione, facendone conseguire che «se si ipotizza un
contrasto con la normativa comunitaria, questo deve essere puntuale e
deve  essere  rilevato  sulla base di un attento confronto tra le due
discipline  (comunitaria  e  regionale)  poste  in  essere  da organi
entrambi competenti nel settore specifico».
   In  realta', le finalita' della normativa regionale e quelle della
normativa   comunitaria   non   coinciderebbero  affatto:  mentre  il
regolamento  (CE)  n. 510/06  avrebbe  ad oggetto la disciplina della
procedura  di  registrazione  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  protette,  nonche'  l'individuazione  delle
garanzie  afferenti  all'impiego commerciale ed alla protezione delle
denominazioni  registrate,  la legge regionale, disinteressandosi del
riconoscimento e della protezione della denominazione carne di bufalo
campano,  si  limiterebbe  a  prevedere  e  regolare  i finanziamenti
regionali in favore dei consorzi di valorizzazione del prodotto.
   Il  riferimento al regolamento (CE) n. 510/06, contenuto nell'art.
1  della  legge  impugnata,  secondo  la difesa regionale, «rinvia al
riconoscimento  che  sara'  effettuato  dalla Commissione europea» e,
dunque,  «si  giustifica  in considerazione dell'avanzato stato della
pratica  avviata  per  la  registrazione  del marchio [...] di cui la
Regione ha voluto tener conto, ma che non comporta alcuna conseguenza
sul   piano   degli   effetti  di  tutela  prevista  dalla  normativa
comunitaria, sino alla registrazione stessa».
   Per  quel  che attiene, poi, agli artt. 3 e 5 della legge n. 7 del
2007,  la  Regione contesta l'assunto del ricorrente, secondo cui non
esisterebbe  alcun disciplinare, rilevando che proprio sulla base del
disciplinare  e'  stata avviata la procedura prevista dall'art. 5 del
regolamento (CE) n. 510/06.
   2.2.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Campania  ha
depositato  una  memoria  per  ribadire  e  svolgere ulteriormente le
proprie   tesi,  deducendo  testualmente  che  «e'  evidente  che  il
legislatore  regionale abbia semplicemente voluto predisporre la base
organizzativa e normativa per i futuri interventi di "valorizzazione,
diffusione  e  commercializzazione", soprattutto con riferimento agli
strumenti finanziari di sicura competenza regionale, una volta che la
Commissione  europea,  accogliendo  l'istanza,  abbia  effettuato  il
riconoscimento IGP ed approvato il relativo disciplinare».
   In  definitiva,  secondo  la  resistente,  la legge regionale «non
anticipa  alcun riconoscimento, ma anzi, condiziona l'efficacia delle
previsioni al riconoscimento che effettuera' la Commissione».
   3.   -   All'udienza   pubblica   le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita della
legittimita'  costituzionale dell'intera legge della Regione Campania
22   giugno  2007,  n. 7  (Disposizioni  per  la  valorizzazione,  la
promozione  ed  il  commercio  della  carne  di  bufalo campano), per
violazione  degli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione  agli  artt.  32  e seguenti del Trattato che istituisce la
Comunita'  europea, nonche' all'art. 5, comma 5, del regolamento (CE)
20  marzo  2006, n. 510/2006 (Regolamento del Consiglio relativo alla
protezione   delle  indicazioni  geografiche  e  delle  denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari).
   Le  censure  si  riferiscono  in  particolar modo all'art. 1 della
citata legge, in base al quale la Regione promuove la valorizzazione,
la  diffusione  ed il commercio della carne di bufalo campano, «cosi'
come tutelata ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio
del  20  marzo  2006»;  nonche'  all'art.  3,  che detta disposizioni
relative   all'allevamento   del   bufalo   campano,  preordinate  ad
assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni,
sempre  rinviando  alle prescrizioni del «disciplinare della carne di
bufalo  campano», ed all'art. 5 della medesima legge, che consente la
costituzione  di  «consorzi  di  valorizzazione»  ai  soli  operatori
iscritti  negli  elenchi  «di  cui  all'art.  4  del disciplinare del
regolamento indicato all'art. 1».
   Ad  avviso  del  ricorrente,  queste  norme,  cosi'  come le altre
contenute  nella legge impugnata, ora richiamando il regolamento (CE)
n. 510/2006,  ora  rinviando al disciplinare previsto dall'art. 4 del
medesimo    regolamento,    sarebbero   fondate   sul   «presupposto»
dell'«avvenuto   riconoscimento   del   prodotto»  quale  indicazione
geografica,  nonostante  la denominazione carne di bufalo campano non
sia   in   realta'   ancora   registrata  a  livello  comunitario  e,
conseguentemente, alcun disciplinare sia venuto a giuridica esistenza
relativamente ad essa.
   L'intera legge regionale, dunque, si porrebbe in contrasto con gli
artt.  32  e  seguenti  del  Trattato  CE  e  con il regolamento (CE)
n. 510/2006,  in  quanto anticiperebbe il riconoscimento del prodotto
su  base  geografica  e  mirerebbe ad assicurare alla carne di bufalo
campano una tutela non ancora prevista in sede comunitaria.
   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri lamenta altresi' una
violazione   del   principio   del   buon  andamento  della  pubblica
amministrazione  e soprattutto delle «regole di coamministrazione fra
amministrazione  comunitaria  ed  amministrazione interna», deducendo
l'inopportunita'  e l'intempestivita' della legge impugnata, emanata,
con  le  caratteristiche  descritte,  pochi mesi prima della chiusura
della  fase  nazionale  del  procedimento  per  la  iscrizione  della
denominazione  «carne  di  bufalo  campana»  nel registro comunitario
delle   denominazioni   di   origine  protette  e  delle  indicazioni
geografiche protette.
   2.    -   Deve   preliminarmente   essere   respinta   l'eccezione
d'inammissibilita'  della questione, formulata dalla difesa regionale
sul rilievo della genericita' dei motivi addotti dal ricorrente.
   Invero,  l'atto  introduttivo  del  giudizio  contiene i requisiti
argomentativi  minimi  per  identificare  i  termini della questione,
riguardante  una  legge  caratterizzata  da disposizioni di contenuto
omogeneo,  tutte  coinvolte  dalle censure in ragione di una presunta
interferenza,  sotto  i  profili  sopra  richiamati, con la normativa
comunitaria   in   materia   di   segni   distintivi   dei   prodotti
agroalimentari.
   3.  -  La  questione relativa alla violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost. non e' fondata.
   Il  ricorrente  ritiene  che  la  legge regionale illegittimamente
anticipi,  per  il prodotto locale carne di bufalo, il riconoscimento
di  una  «qualifica»  prevista  dal  regolamento  (CE)  n. 510/06, di
competenza delle istituzioni comunitarie.
   Per  verificare  la  correttezza di un tale assunto, giova partire
dall'esame   dell'art.   1   della   legge   impugnata,   il   quale,
nell'individuare  le «finalita' della legge», dispone che «La Regione
Campania  promuove  la  valorizzazione, la diffusione ed il commercio
della  carne  di  bufalo  campano,  cosi'  come tutelata ai sensi del
Regolamento  (CE)  n. 510/2006  del  Consiglio  del 20 marzo 2006, di
seguito indicata carne di bufalo campano».
   Ora, e' evidente che l'uso della proposizione «cosi' come tutelata
ai  sensi  del  Regolamento  (CE) n. 510/2006» di per se' non implica
affatto  l'attribuzione di uno dei riferimenti geografici previsti in
ambito comunitario alla carne di bufalo campano.
   Tantomeno  esso  implica l'ammissione del prodotto ad un regime di
protezione  analogo  a  quello  garantito  dall'art.  13  del  citato
regolamento,  secondo  il  quale  le  denominazioni  registrate  sono
tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per
prodotti   che   non   sono   oggetto   di  registrazione,  qualsiasi
usurpazione,  imitazione  o  evocazione,  qualsiasi altra indicazione
falsa  o  ingannevole  relativa  alla  provenienza, all'origine, alla
natura  o  alle  qualita'  essenziali  dei  prodotti, qualsiasi altra
prassi  che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine
dei prodotti.
   La  legge  impugnata,  invero,  non  intende affatto istituire una
simile  protezione,  bensi',  in  linea  con le competenze regionali,
introduce misure di sostegno per interventi promozionali del prodotto
locale  carne di bufalo, sul presupposto dell'avvenuto riconoscimento
della relativa denominazione a livello comunitario.
   Il  richiamo  alla  fonte  comunitaria,  piuttosto, sottintende la
necessita'  di  un  raccordo e, percio', suppone che la Regione possa
applicare   la   propria   legge,   dando  corso  all'erogazione  dei
finanziamenti  con  la  medesima  istituiti,  solamente  dopo che sia
intervenuta  la registrazione della denominazione geografica carne di
bufalo campano ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.
   Cosi'  interpretato  l'art.  1,  la  denunciata illegittimita' non
sussiste  neppure  per le altre norme della legge regionale, le quali
rinviano  al  disciplinare  allegato alla domanda di iscrizione della
carne  di bufalo campana nel registro comunitario delle denominazioni
di  origine  e delle indicazioni geografiche protette, presentata dal
Comitato  per  la  registrazione della IGP carne di bufalo campana ed
ora all'esame della Commissione europea.
   Le  norme,  appunto,  vanno  intese  nel  senso  che,  per univoca
volonta'  del legislatore regionale, la loro efficacia resta comunque
condizionata  alla  effettiva iscrizione della denominazione carne di
bufalo  campano  nel  registro  comunitario  delle  denominazioni  di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  protette;  entro un tale
limite,  non  interferiscono  con  il  regime  comunitario  dei segni
distintivi dei prodotti agroalimentari.
   4. - Del pari non fondata e' la censura riferita all'art. 97 Cost.
   Non  risulta  conferente, difatti, l'invocazione del principio del
buon  andamento  dell'azione  amministrativa, poiche' il ricorrente -
assumendo  che  la legge regionale sia «inopportuna ed intempestiva»,
perche'  emanata  pochi  mesi  prima  della  conclusione  della  fase
nazionale   del  procedimento  composito  per  la  registrazione  del
prodotto  quale  indicazione  geografica  protetta  - non ha posto in
discussione il contenuto di disposizioni legislative che impongano un
determinato   comportamento  alla  pubblica  amministrazione,  bensi'
esclusivamente   il  corretto  svolgimento  dell'iter  procedimentale
legislativo (sentenza n. 241 del 2008).
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni
per  la  valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di
bufalo campano), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo
comma,  della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso in epigrafe indicato.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 novembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola