N. 375 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 aprile 2008

Ordinanza  del  9 aprile 2008 emessa dalla Corte d'appello di Brescia
nei  procedimenti  penali  riuniti a carico di Bellavita Gianpaolo ed
altri

Processo  penale  -  Appello - Modifiche normative recate dalla legge
  n. 46/2006  -  Possibilita'  per  il pubblico ministero di proporre
  appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Preclusione -
  Definizione  del giudizio con sentenza non soggetta ad impugnazione
  -  Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della
  parita'  delle  parti  -  Lesione  del principio di obbligatorieta'
  dell'esercizio  dell'azione  penale  - Richiamo alle sentenze della
  Corte costituzionale nn. 26/2007 e 320/2007.
- Codice  di  procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.
(GU n.49 del 26-11-2008 )
                         LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 619/2006
a  carico  di  Bellavita  Gianpaolo  +  1,  cui  e'  stato riunito il
procedimento n. 1672/2007 a carico di Brognoli Rosa + 3;
   Sull'eccezione  di  legittimita' costituzionale della norma di cui
all'articolo   428   codice  di  procedura  penale,  come  modificato
dall'articolo  4  della  legge n. 46/2006, per contrasto con le norme
degli  artt.  3  e  111  e  112  della  Costituzione,  sollevata  dal
Procuratore Generale all'udienza del 9 aprile 2008;
   Sentite  le  difese  di' Magri', Zaninelli e Bellavita che si sono
opposte  e  le  altre difese che si sono rimesse alla decisione della
Corte,
                            O s s e r v a
   Con  sentenza  in  data  26 gennaio 2006, il giudice per l'udienza
preliminare del Tribunale di Bergamo dichiarava non luogo a procedere
nei  confronti  di Bellavita Gianpaolo e Bellavita Stefania in ordine
al  delitto  di  associazione  per  delinquere  per insussistenza del
fatto.
   Si  contestava  agli  imputati di essersi associati tra loro e con
Podio  Giancarlo,  Zaninelli  Paolo  Alberto,  Brognoli  Maria Rosa e
Magri'  Carmelo al fine di commettere piu' delitti di truffa ai danni
di   enti  pubblici  nazionali,  di  truffa  al  fine  di  conseguire
contributi  da  parte  della  Comunita'  europea  o di altri enti, di
emissione  di  fatture  per  operazioni  inesistenti e di indicazione
nelle  dichiarazioni  annuali relative all'IVA di fatture relative ad
operazioni inesistenti.
   Il p.m. aveva considerato tutti i reati contestati ai due imputati
Bellavista  come  attuazione  di  programma  associativo criminoso in
relazione alla reiterazione delle condotte in un lungo lasso di tempo
con  il  coinvolgimento di una pluralita' di soggetti, fra cui alcuni
amministratori di diritto delle societa', societa' riconducibili agli
imputati.
   Il  g.u.p.  non  ha  condiviso  la  suddetta  prospettazione, gia'
bocciata dal g.i.p. e dal Tribunale del riesame.
   Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il p.m. presso il
Tribunale  di  Bergamo  chiedendo, in riforma l'emissione del decreto
che dispone il giudizio in relazione al reato associativo.
   All'odierna  udienza  su  istanza  del  p.g.  e' stata disposta la
riunione  a  questo  procedimento  di quello registrato al n. 1672/07
pendente  dinanzi  a  questa  stessa  Corte  e  relativo  all'appello
proposto  dal  p.m.  avverso  la  sentenza  del  Giudice dell'udienza
preliminare   del  Tribunale  di  Bergamo  in  data  9  ottobre  2006
dichiarativa di non luogo a procedere, per i medesimi fatti, a carico
dei partecipi all'associazione, Brognoli, Magri', Podio e Zaninelli.
   Il  p.g.  ha sollevato l'eccezione di cui in epigrafe in relazione
al  fatto  che  il  gravame  avverso  la  sentenza  9 ottobre 2006, a
differenza  del  primo,  e'  stato  proposto dopo l'entrata in vigore
della legge n. 46 del 2006.
   La  Corte ritiene la rilevanza dell'eccezione proposta, atteso che
dalla sua risoluzione dipende l'ammissibilita' del gravame avverso la
sentenza pronunciata nei confronti di Brognoli + 3.
   Ritiene  altresi' la non manifesta infondatezza sulla scorta delle
decisioni della Corte costituzionale in data 6 febbraio 2007, n. 26 e
20   luglio   2007,  n. 320  che  hanno  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  degli  artt.  593  e 443 c.p.p., come novellati dalla
legge n. 46/2006, per contrasto con l'art. 111 Cost. sotto il profilo
che  l'esclusione della facolta' del p.m. di appellare le sentenze di
assoluzione   e  di  proscioglimento  viola  il  principio  stabilito
nell'art. 111, secondo comma Cost. di parita' delle parti processuali
senza  che  sia  ravvisabile  una  ratio  giustificatrice,  ovvero la
corrispondenza  con  esigenze  di  funzionale e corretta esplicazione
della giustizia penale, ed esorbita i limiti della ragionevolezza.
   Detta  esclusione verrebbe poi ingiustificatamente a comprimere la
funzione    inerente    alla    titolarita'    dell'azione    penale,
costituzionalmente garantita ed imposta dall'art. 112 Cost.
   Premesso  che  la  norma  di cui all'art. 428 c.p.p., nell'attuale
formulazione,   prevede  l'esclusione  della  facolta'  del  p.m.  di
appellare  le  sentenze  di  non  luogo  a  procedere pronunciate dal
giudice  dell'udienza preliminare ed essa attiene a decisioni che non
sono  assimilabili alle sentenze di assoluzione, ne' alle sentenze di
proscioglimento  (per  le  quali  la  Corte  costituzionale  e'  gia'
intervenuta  con  le succitate sentenze), il contrasto con l'art. 111
Cost.  e'  chiaramente ravvisabile anche per detta norma in relazione
alle sentenze di non luogo a procedere.
   Non   va  trascurata  del  resto  nemmeno  la  considerazione  che
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 428 c.p.p. puo' ravvisarsi
anche   con   riguardo   al   disposto   dell'art.   3   Cost.,   per
irragionevolezza  della disposizione, non ricorrendo validi motivi di
giustificazione, alla limitazione della facolta' del p.m. di proporre
appello  anche  in questo caso, tra l'altro, creandosi una situazione
di incongruita' laddove si esclude la facolta' di appello del p.m. in
una  fattispecie  nella  quale  e'  totalmente soccombente, quando la
stessa  e'  ammessa, al contrario, dove lo e' solo parzialmente (art.
443, comma 3 c.p.p.).
   Il  procedimento  in  corso deve essere sospeso e conseguentemente
viene sospeso anche il decorso del termine di prescrizione del reato,
ai sensi dell'art. 159, comma 1 c.p.p.
                              P. Q. M.
   Visto  l'art.  23,  legge  n. 87  del 1953, dichiara rilevante nel
presente  giudizio  e  non  manifestamente  infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  428  c.p.p., come modificato
dall'art.  4, legge n. 46 del 2006, in relazione agli artt. 3 e 111 e
112  Cost. nella parte in cui non consente l'appello del p.m. avverso
le  sentenze  di  non  luogo a procedere ed impone la definizione del
giudizio con sentenza non soggetta ad impugnazione.
   Dispone  che  gli  atti  siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale,  che  sia  dato  avviso  della  presente ordinanza al
Presidente  del Consiglio del Ministri, ed ai Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati.
   Dispone  altresi' la sospensione del procedimento e dei termini di
prescrizione del reato ascritto agli imputati.
    Brescia, addi' 9 aprile 2008
                      Il Presidente: Genalizzi