N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 - 16 ottobre 2008

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 ottobre 2008 (della Regione Lazio). 
 
Lavoro e occupazione - Modifica all'art. 49 del  d.lgs.  n.  276  del
  2003,  concernente  il  contratto  di  apprendistato  -  Formazione
  esclusivamente  aziendale  -  Attribuzione  della  definizione  dei
  profili formativi  dell'apprendistato  professionalizzante  in  via
  esclusiva alla contrattazione collettiva - Lamentato intervento  in
  ambito gia' disciplinato da  legge  e  regolamento  della  Regione,
  cancellazione della competenza gia' riconosciuta alle Regioni dalla
  normativa precedente senza valutazione delle  specifiche  richieste
  formulate in sede  di  conferenza  Stato-Regioni  -  Ricorso  della
  Regione Lazio - Denunciata lesione della competenza  legislativa  e
  regolamentare  della  Regione   nella   materia   residuale   della
  formazione  professionale,  violazione  del  principio   di   leale
  collaborazione. 
- Decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 23, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, e 118,  primo
  comma. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
    Ricorso della Regione Lazio, in persona del Vice Presidente della
Giunta   regionale   Esterino   Montino,    legale    rappresentante,
rappresentato e  difeso  dal  prof.  avv.  Antonio  Andreani,  giusta
deliberazione  della  Giunta  regionale  dell'11  ottobre  2008,   ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Panama n.
52 (Lexjus), per mandato a margine del presente  ricorso;  contro  il
Sig Presidente del Consiglio dei ministri, pro-tempore,  sedente  per
la carica  in  Roma,  Palazzo  Chigi,  rappresentato  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi  dell'art.
134 della Costituzione, dell'art. 23 comma 2  della  legge  6  agosto
2008 n. 133 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n.
195  recante   «conversione   in   legge   con   modificazioni,   del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria»
per violazione degli artt. 117, terzo quarto  e  sesto  comma  e  118
primo comma della Costituzione. 
                              F a t t o 
    La disposizione legislativa  che  si  impugna  e'  formulata  nei
seguenti termini «in caso di formazione esclusivamente aziendale  non
opera quanto previsto dal  comma  5.  In  questa  ipotesi  i  profili
formativi   dell'apprendistato   professionalizzante   sono   rimessi
integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati  a  livello
nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei  lavoratori  e
dei prestatori di lavoro comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e
gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale  e
determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le  modalita'
di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento  della
qualifica professionale ai fini contrattuali e la  registrazione  nel
libretto formativo». 
    Tale disposizione  viene  ad  incidere  direttamente  su  materia
ricadente nella competenza esclusiva della  regione,  e  sulla  quale
comunque la Regione  Lazio  ha  precedentemente  dettato  la  propria
disciplina legislativa. Infatti le regione ha legiferato  in  materia
con la legge regionale 10 agosto 2006 n. 9 «Disposizioni  in  materia
di  riforma  dell'apprendistato»   completando   successivamente   la
disciplina stessa con il regolamento attuativo 21 giugno 2007 n. 7. 
    Nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di  conversione
del d.-l. n. 112,  la  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome (IX commissione), pronunciandosi sul punto,  aveva  proposto
in via principale la  eliminazione  della  citata  disposizione,  con
eliminazione del suddetto articolo,  ovvero  in  subordine,  con  una
formulazione che tenesse conto  delle  competenze  regionali  fondate
sulla Costituzione. Talche' il testo  legislativo  approvato  in  via
finale viola diversi principi costituzionali, indicati in rubrica. 
    Si propone pertanto impugnazione per i seguenti 
                             M o t i v i 
1) Violazione dell'art. 117 quarto comma della Costituzione. 
    La  formazione  professionale   ricade,   nell'assetto   definito
dall'art.  117  della  Costituzione,  nell'ambito  della   competenza
residuale di cui al quarto comma,  non  essendo  inclusa  nell'elenco
delle materie attribuite alla legislazione dello  Stato,  ed  essendo
esclusa  dall'ambito  della  potesta'  concorrente  in   materia   di
istruzione, sancita dal successivo  terzo  comma  dell'art.  117.  La
attribuzione alle regioni di tale competenza e' stata espressamente e
reiteratamente riconosciuta dalla  Corte  costituzionale,  valendo  a
tale proposito il richiamo  della  specifica  e  chiara  affermazione
contenuta nella sentenza n. 50/2005 «come l'istruzione  e  formazione
professionale (spettante) alle regioni». 
    Ne'  potrebbe  affermarsi  che  in  tale  prospettiva  sussistano
competenze  concorrenti  dello  Stato  e  delle  regioni,  come  puo'
avvenire per  ambiti  materiali  piu'  vasti,  quali  ad  esempio  la
disciplina del lavoro  che  interessa  una  pluralita'  di  attivita'
oggetto di normativa. 
    In via piu' specifica,  il  testo  normativo  impugnato,  dispone
modifiche espresse alla disciplina del contratto di apprendistato  di
cui all'art 49 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, secondo  cui  «la
regolamentazione    dei    profili    normativi    dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e  province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  d'intesa  con  le  associazioni  dei  datori   e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano
regionale e nel rispetto dei seguenti principi  e  criteri  direttivi
...». Al  contrario,  la  legge  statale  prevede  che  nel  caso  di
formazione esclusivamente aziendale la regolamentazione e' rimessa ai
contratti collettivi (nazionali,  territoriali  o  aziendali)  ovvero
agli enti bilaterali, e non piu' alle regioni, perpetrando  con  cio'
una  vera  e  propria  invasione  di  campo  ed   espropriazione   di
competenza. 
    Tale profilo e' tanto piu' significativo in quanto la nuova norma
statale viene ad incidere direttamente sul contenuto della disciplina
gia' dettata in sede regionale con la legge regionale  n.  9/2006  la
quale a) prevede che i profili normativi attinenti  all'apprendistato
sono definiti con deliberazione della giunta regionale previo accordo
con le associazioni di categoria (art.2); b) fornisce la  definizione
della nozione di formazione  formale,  definendo  contestualmente  le
modalita' di svolgimento della formazione formale interna (art. 5). 
    A conferma, rileva la interpretazione fornita dal gia' richiamato
precedente della  sentenza  della  Corte  n.  50/2005,  la  quale  ha
riconosciuto che nella  regolamentazione  dell'apprendistato  ne'  la
competenza statale ne' quella regionale, ne' la rilevanza privata ne'
quella pubblica, si presentano allo stato puro, e che  occorre  tener
conto di tali interferenze, e che pertanto, in  tale  situazione,  la
previsione contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003  (in  quella
occasione  impugnata)  -  in  base  alla  quale  le  regioni   devono
regolamentare  i  profili  formativi  dell'apprendistato  sentite  le
associazioni di  categoria  -  costituisce  corretta  attuazione  del
principio di leale collaborazione. 
    Appare  pertanto  di  piena  evidenza  cha  la  contestazione  di
illegittimita' formulata per violazione dell'art.  117  quarto  comma
della Costituzione per lesione della competenza regionale  opera  non
soltanto sul piano dei principi, ma  specificamente  sulla  normativa
regionale. 
2) Violazione dell'art. 117 terzo  e  quarto  comma  sotto  ulteriore
profilo. 
    Come  precedentemente  detto,  sul  punto  e'   intervenuto,   in
attuazione  della  legge   regionale,   un   successivo   regolamento
regionale, le cui previsioni risultano  incompatibili  con  la  nuova
disciplina statale, perpetrando  per  questo  aspetto  una  ulteriore
violazione della competenza normativa regionale, sia sotto il profilo
legislativo che regolamentare. 
3) Violazione dell'art. 118, per violazione del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Il richiamo  a  tale  principio  -  che  ormai  dopo  la  novella
costituzionale del 2001 costituisce ius scriptum e non solo principio
interpretativo della Costituzione, gia'  elaborato  ed  applicato  in
precedenza dalla Corte - trova fondamento nel richiamo  diretto  alla
precedente pronuncia della Corte (gia' citata sentenza n. 50/2005) su
analoga questione, in cui si sottolinea con  significativa  efficacia
la interferenza in materia di formazione professionale di  competenze
istituzionali e materiali diverse. 
    Evitando inutili e defatiganti  richiami  a  numerose  precedenti
pronunzie della  Corte,  si  puo'  limitare  la  contestazione  della
impugnata  norma  statale  alla  considerazione  che   il   contenuto
specifico specifico della novella viene ad escludere  tout  court  la
competenza delle regioni disciplinata dal testo precedente  (art.  49
cit.), disattendendo le specifiche richieste  formulate  in  sede  di
conferenza Stato/regioni. Non si vuole  con  cio'  affermare  che  le
indicazioni e richieste della  Conferenza  siano  vincolanti  per  la
legislazione statale, ma sottolineare  che  nel  caso  di  specie  la
esigenza di un esame collaborativo e congiunto  della  disciplina  si
presentava particolarmente necessario, in presenza di una  disciplina
innovativa  che  veniva  a  cancellare  attribuzioni  precedentemente
riconosciute alle regioni, e su cui  alcune  di  esse  hanno  emanato
leggi immediatamente incise dalla nuova norma in  approvazione.  Come
reiteratamente affermato dalla stessa Corte, il  principio  di  leale
collaborazione  permea   l'ordinamento   pluralistico   -   in   modo
particolare nella sua evoluzione verso il federalismo  -  laddove  la
interferenza di competenze e funzioni si somma con la specificita' di
possibili contenuti che rivestono peculiarita'  territoriali.  E  nel
caso di specie non e' chi non veda come la  formazione  professionale
possa essere collegata a fattispecie lavorative particolari,  in  cui
la rilevanza locale/regionale della disciplina possa  manifestare  il
suo peso. 
    Per questo aspetto, anche la totale mancanza di  motivazione  che
emerge dall'esame dei lavori preparatori e dell'iter legislativo  sul
punto, conferma che la scelta legislativa statale non costituisce  il
risultato di una valutazione ponderata di merito, ma  la  conseguenza
di una volonta' preventivamente orientata, in senso difforme da  ogni
esigenza di collaborazione e compartecipazione regionale alla  scelta
normativa; e cio' in contrasto con la espressa richiesta  proveniente
dall'organo (conferenza Stato/regioni) preordinato  istituzionalmentc
alla leale collaborazione, anche in sede legislativa. 
    Dalle considerazioni che precedono scaturisce la  piena  conferma
della   contestata   violazione   del   principio   e   della   norma
costituzionale invocata, dell'art. 118 della Costituzione. 
                              P. Q. M. 
    Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale della Repubblica italiana ai
sensi dell'art. 134 della Costituzione dichiarare  la  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  23  comma  2  della  legge   n.   133/2008
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto  2008  n.  195  per
violazione degli artt. 117 e 118 Costituzione. 
    Si depositeranno copia della Gazzetta Ufficiale  n.  195  del  21
agosto  2008  e  della  delibera  della  Giunta  regionale  Lazio  di
impugnazione della legge. 
        Firenze-Roma, addi' 16 ottobre 2008 
                     Prof. Avv. Antonio Andreani