N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2008
Ordinanza del 30 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da Gandolfi Bruno contro Ministero dell'universita' e della ricerca Istruzione - Istruzione pubblica - Regione Trentino-Alto Adige - Docenti bibliotecari dei conservatori musicali - Orario di servizio di 38 ore settimanali pari a quello del personale amministrativo anziche' di 12 ore settimanali per 27 settimane all'anno come previsto per i docenti bibliotecari in servizio negli altri conservatori nazionali - Violazione dei principi di uguaglianza e di retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione dei principi sulla formazione delle leggi, per l'adozione della norma censurata mediante il procedimento di attuazione dello Statuto previsto in ordine alla disciplina dell'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio musicale di Bolzano e non anche per la disciplina dell'orario di lavoro. - Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, art. 4, comma 2, 2° capoverso. - Costituzione artt. 3, 36, 70 e ss.; decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 107.(GU n.50 del 3-12-2008 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento civile n. 1004/07 R.G., il giudice ha deciso di sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, punto due, secondo capoverso del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, ove prevede che il personale docente con funzione di bibliotecario «presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio». Con ricorso depositato il 27 novembre 2007 il prof. Gandolfi Bruno conveniva in giudizio il Ministero dell'universita' e della ricerca esponendo di essere «docente» in servizio presso il Conservatorio Monteverdi di Bolzano con funzioni di bibliotecario e dolendosi del fatto che sin dal momento della sua assunzione avvenuta il 12 novembre 2001 egli sarebbe stato assoggettato ad un orario settimanale di 38 ore, corrispondente a quello stabilito per il personale amministrativo, laddove - invece - nel restante territorio nazionale i suoi colleghi docenti bibliotecari sarebbero tenuti, come la generalita' dei docenti, ad osservare unicamente l'orario di 12 ore settimanali specificatamente contemplato dall'articolo 15, r.d. n. 1945/1930. Allegava che tale situazione aveva tratto origine dall'applicazione del d.lgs. n. 265/1992, articolo 4, comma 2 - norma di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano. Il ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale del predetto articolo, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e 116 della Costituzione italiana, nonche' con gli artt. 19, 99 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle ore di lavoro svolte oltre le 12 ore settimanali, a titolo di compenso o di risarcimento, nonche' il risarcimento del danno per perdita di chances, ed esistenziale. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 febbraio 2008 si costituiva in giudizio il Ministero convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso ed osservando in particolare che: fintanto che la norma di attuazione tacciata di incostituzionalita' fosse rimasta in vigore, nessuna delle domande svolte dal ricorrente avrebbe potuto trovare accoglimento; comunque i docenti di conservatori sarebbero gia' stati tenuti in forza del C.C.N.L. comparto scuola 1999 ad un orario di servizio superiore alle 12 ore e senza diritto a compenso aggiuntivo, essendo quest'ultimo previsto solo per le ipotesi di delibera del collegio dei docenti e nei limiti di 6 ore settimanali; a partire dal C.C.N.L. delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16 febbraio 2005 (concernente il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) comunque avrebbe dovuto ritenersi abrogato il limite delle 12 ore settimanali di cui al r.d. n. 1945/1930 (art. 25 C.C.N.L.); la disapplicazione di tutte le norme generali e speciali di pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 disposta dall'articolo 59 del C.C.N.L. menzionato non riguarderebbe il comma 2 dell'articolo 4, d.lgs. n. 265/1992, siccome emanato ai sensi dell'articolo 107 dello statuto speciale quale norma di attuazione dello stesso e di rango quindi superiore alle norme ordinarie. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 265, nella parte in cui prevede che «il personale predetto (id est docenti con funzioni di bibliotecario presso il conservatorio di Bolzano) presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio» per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e 107 del d.P.R. n. 670/1972, come eccepita dal ricorrente, e per contrasto con gli artt. 70 e segg. Costituzione, quale questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio, e' senz'altro rilevante e non manifestamente infondata. Per quanto riguarda la rilevanza. L'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale renderebbe la domanda del ricorrente accoglibile, sia relativamente al periodo anteriore al 16 febbraio 2005, posto che, nulla osterebbe piu' all'applicazione al ricorrente del limite delle 12 ore settimanali per 27 settimane annue valevole per i docenti bibliotecari di tutto il resto del territorio nazionale sino a tale data in forza dell'art. 15 del r.d. n. 1945/1930 (recante «Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame», il quale al predetto articolo testualmente recita: «Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti delle varie scuole e per quelli dei corsi principali e complementari e' di dodici...»), sia relativamente al periodo posteriore al 16 febbraio 2005, posto che se anche da tale data - per le ragioni che di seguito si andranno a spiegare - non trova piu' applicazione l'art. 15, r.d. n. 1945/1930, non potrebbe comunque piu' trovare applicazione nemmeno l'art. 4 del d.lgs. n. 265/1992, siccome dichiarato per l'appunto incostituzionale. Per quanto concerne il periodo anteriore al 16 febbraio 2005 non v'e' infatti dubbio alcuno che l'art. 15, r.d. n. 1945/1930 sia applicabile e che preveda un limite affatto diverso (12 ore settimanali per 27 settimane annue) da quello introdotto con l'art. 4, d.lgs. n. 265/1992 (38 ore settimanali) per i docenti bibliotecari del conservatorio di Bolzano (cfr. Tribunale amministrativo regionaleBolzano sent. n. 68/1994 «L'orario di servizio dei bibliotecari dei Conservatori di musica e' di 12 ore settimanali come quello previsto per il personale docente dall'art. 15, r.d. 11 dicembre 1930, n. 1945» e Cons. Stato sez. VI del 5 agosto 2004, n. 5463 in motivazione «E' giurisprudenza pacifica quella secondo cui al bibliotecario dei Conservatori di musica - il quale fa parte del corpo docente, come risulta dalla tabella G-1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 - deve essere applicato l'orario di servizio obbligatorio di 12 ore settimanali, previsto per gli insegnanti degli istituti di istruzione musicale dall'art. 15, comma 2, prima parte, del r.d. n. 1945/1930 (questa sezione: 6 marzo 2003, n. 1256; 28 aprile 1994, n. 623; 17 ottobre 1988, n. 1123; 17 febbraio 1986, n. 117; 30 maggio 1985, n. 245; 31 dicembre 1984, n. 743; 25 agosto 1984, n. 492)»). Quanto all'obiezione sollevata dal Ministero convenuto, a detta del quale gia' con il C.C.N.L.-scuola del 1999 - art. 24, comma 4 - sarebbe stato introdotto contrattualmente un orario di servizio anche per i docenti dei conservatori superiore alle 12 ore settimanali (l'art. 24, comma 4 cosi' recita: «gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attivita' e sono finalizzati allo svolgimento di attivita' di insegnamento e di tutte le ulteriori attivita' di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi»), va detto innanzitutto che tale norma e' stata dettata per il comparto generale scuola (tra cui all'epoca rientrava anche il conservatorio), che con tale norma si e' stabilito che le 12 ore settimanali sono un minimo, ma non si e' affatto portato il monte ore settimanali automaticamente a 38 come il personale amministrativo e per il ricorrente. Tanto chiarito, anche durante la vigenza del C.C.N.L. scuola 1999 la situazione del ricorrente era deteriore rispetto a quella dei colleghi docenti bibliotecari. Per il periodo successivo al 16 febbraio 2005, data della firma del primo contratto collettivo stipulato dopo l'istituzione del comparto di contrattazione delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, va invece rilevato che l'art. 59 ha previsto che ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 «tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente C.C.N.L.» e pertanto da tale data l'art. 15, r.d. n. 1945/1930 non e' piu' applicabile. Se peraltro l'eccezione di legittimita' costituzionale trovasse accoglimento anche l'art. 4, punto 2, secondo capoverso del d.lgs. n. 265/1992 non potrebbe trovare applicazione per il periodo successivo al 16 febbraio 2005, siccome appunto dichiarato incostituzionale con efficacia ex tunc. Il mancato accoglimento della questione di legittimita' costituzionale comporterebbe per contro senz'altro il rigetto della domanda, atteso che se la norma di attuazione in esame dovesse essere ritenuta legittima, allora non potrebbe concludersi se non nel senso che il Ministero convenuto ne ha fatto giustamente applicazione, con conseguente reiezione del ricorso, sia per il periodo anteriore al 16 febbraio 2005, sia per il periodo successivo, non potendosi disapplicare la norma di attuazione dello Statuto sulla base del disposto dell'art. 59 del predetto contratto collettivo, siccome si tratta di norma «subcostituzionale», di rango superiore alla legge ordinaria. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza. L'art. 4, punto due, secondo capoverso del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 appare a questo giudice in contrasto con svariate norme costituzionali, in particolare: l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza e pari dignita' dei cittadini, atteso che l'art. 4, d.lgs. n. 265/1992 prevede per i docenti bibliotecari del Conservatorio di Bolzano un orario di servizio pari a quello del personale amministrativo del Conservatorio (38 ore settimanali), mentre i docenti bibliotecari che prestano servizio negli altri conservatori nazionali sono stati soggetti ad un orario d'obbligo di 12 ore settimanali per 27 settimane l'anno in forza dell'art. 15 del r.d. n. 1945/1930 quanto meno sino al 16 febbraio 2005, con conseguente evidente disparita' di trattamento in materia di orario di lavoro; l'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il principio di proporzionalita' della retribuzione, atteso che l'art. 4, d.lgs. n. 265/1992 prevede per i «docenti bibliotecari» un aumento del numero delle ore di lavoro settimanali (da 12 a 38) senza introdurre alcun proporzionale incremento retributivo, sicche' non puo' che concludersi nel senso che la retribuzione percepita da questi ultimi non e' proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto, atteso che i «docenti bibliotecari» che prestano servizio nei conservatori del resto del territorio nazionale percepiscono il medesimo importo a titolo di retribuzione, svolgendo attivita' qualitativamente identica al ricorrente ma quantitativamente inferiore (12 ore settimanali invece che 38); l'art. 70 e segg. della Costituzione, relativi alla formazione delle leggi, atteso che l'art. 4, d.lgs. n. 265/1992 e' stato emanato seguendo il procedimento volto ad attuare le norme dello statuto speciale della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, e segnatamente - stando alla rubrica della legge - «in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano», quando invece il suo oggetto esula totalmente dall'attuazione dello statuto in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel Conservatorio di musica di Bolzano e comunque in ordine a qualsiasi altro ambito dello statuto che necessiti di attuazione, limitandosi esclusivamente a determinare «l'orario di servizio dei docenti bibliotecari» del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, con la conseguenza che avrebbe dovuto seguirsi l'iter di formazione previsto per le leggi ordinarie; art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), atteso che l'articolo 4 del d.lgs. n. 265/1992 e' stato emanato seguendo la procedura ivi descritta per l'attuazione dello Statuto, ma l'oggetto della norma non rientra (orario di lavoro dei docenti bibliotecari del Conservatorio Monteverdi di Bolzano), come sopra gia' chiarito, tra quelle cui la procedura de qua era volta a dare attuazione (insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano). Il d.lgs. n. 265/1992 e' stato emanato per dare attuazione alla misura 102 del Pacchetto che prevede la garanzia dell'insegnamento impartito nella madrelingua anche per gli allievi di estrazione tedesca del Conservatorio di musica bolzanino e con esso e' stata posta una disciplina organica e definitiva della materia, tale da coniugare il diritto all'insegnamento nella lingua materna con le esigenze di unita' e unitarieta' dell'istituto; con tali esigente non ha peraltro nulla a che fare la regolamentazione dell'orario di lavoro dei docenti bibliotecari.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, punto due, secondo capoverso del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, ove prevede che il personale docente con funzione di bibliotecario «presta l'orario di servizio per il personale amministrativo del conservatorio» per contrasto con gli artt. 3, 36, 70 e segg. Cost, nonche' per contrasto con l'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Commissione dei dodici prevista dall'art. 107 del d.P.R. n. 670/1972 ed al Presidente della Commissione dei sei prevista dall'art. 107 del d.P.R. n. 670/1972. Cosi' deciso a Bolzano, il 30 maggio 2008. Il giudice: Marchesini