N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2008

Ordinanza  del  30  maggio  2008  emessa dal Tribunale di Bolzano nel
procedimento  civile  promosso  da  Gandolfi  Bruno  contro Ministero
dell'universita' e della ricerca


Istruzione  -  Istruzione  pubblica  -  Regione Trentino-Alto Adige -
  Docenti bibliotecari dei conservatori musicali - Orario di servizio
  di  38  ore  settimanali pari a quello del personale amministrativo
  anziche'  di  12  ore  settimanali  per  27 settimane all'anno come
  previsto  per  i  docenti  bibliotecari  in  servizio  negli  altri
  conservatori  nazionali  - Violazione dei principi di uguaglianza e
  di retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione dei principi
  sulla  formazione delle leggi, per l'adozione della norma censurata
  mediante  il  procedimento  di attuazione dello Statuto previsto in
  ordine  alla  disciplina  dell'insegnamento  in  lingua tedesca nel
  conservatorio  musicale  di  Bolzano  e non anche per la disciplina
  dell'orario di lavoro.
- Decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n. 265, art. 4, comma 2, 2°
  capoverso.
- Costituzione  artt.  3,  36, 70 e ss.; decreto del Presidente della
  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, art. 107.
(GU n.50 del 3-12-2008 )
                            IL TRIBUNALE

   Nel  procedimento  civile n. 1004/07 R.G., il giudice ha deciso di
sottoporre  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 4, punto due, secondo capoverso del decreto
legislativo  16  marzo  1992,  n. 265,  ove  prevede che il personale
docente  con  funzione  di bibliotecario «presta l'orario di servizio
previsto per il personale amministrativo del conservatorio».
   Con ricorso depositato il 27 novembre 2007 il prof. Gandolfi Bruno
conveniva  in  giudizio il Ministero dell'universita' e della ricerca
esponendo  di  essere  «docente»  in servizio presso il Conservatorio
Monteverdi  di  Bolzano con funzioni di bibliotecario e dolendosi del
fatto  che  sin  dal  momento  della  sua  assunzione  avvenuta il 12
novembre   2001   egli   sarebbe  stato  assoggettato  ad  un  orario
settimanale  di  38  ore,  corrispondente  a  quello stabilito per il
personale  amministrativo, laddove - invece - nel restante territorio
nazionale i suoi colleghi docenti bibliotecari sarebbero tenuti, come
la  generalita'  dei  docenti, ad osservare unicamente l'orario di 12
ore  settimanali  specificatamente contemplato dall'articolo 15, r.d.
n. 1945/1930.  Allegava  che  tale  situazione  aveva  tratto origine
dall'applicazione del d.lgs. n. 265/1992, articolo 4, comma 2 - norma
di  attuazione  dello  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica
di Bolzano.
   Il   ricorrente   eccepiva   l'illegittimita'  costituzionale  del
predetto  articolo,  in quanto in contrasto con gli artt. 3, 36, 97 e
116  della  Costituzione italiana, nonche' con gli artt. 19, 99 e 107
del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n. 670 - Approvazione del testo unico
delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento
delle  ore  di lavoro svolte oltre le 12 ore settimanali, a titolo di
compenso  o  di  risarcimento,  nonche' il risarcimento del danno per
perdita di chances, ed esistenziale.
   Con  comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 febbraio
2008  si  costituiva in giudizio il Ministero convenuto, chiedendo il
rigetto del ricorso ed osservando in particolare che: fintanto che la
norma  di attuazione tacciata di incostituzionalita' fosse rimasta in
vigore,  nessuna  delle  domande svolte dal ricorrente avrebbe potuto
trovare  accoglimento;  comunque  i docenti di conservatori sarebbero
gia'  stati  tenuti  in forza del C.C.N.L. comparto scuola 1999 ad un
orario  di  servizio superiore alle 12 ore e senza diritto a compenso
aggiuntivo,  essendo  quest'ultimo  previsto  solo  per le ipotesi di
delibera  del collegio dei docenti e nei limiti di 6 ore settimanali;
a  partire  dal  C.C.N.L.  delle  istituzioni  di  alta  formazione e
specializzazione   artistica   e   musicale   del  16  febbraio  2005
(concernente   il  quadriennio  normativo  2002-2005  ed  il  biennio
economico  2002-2003)  comunque  avrebbe dovuto ritenersi abrogato il
limite  delle 12 ore settimanali di cui al r.d. n. 1945/1930 (art. 25
C.C.N.L.);  la  disapplicazione di tutte le norme generali e speciali
di  pubblico  impiego  vigenti alla data del 13 gennaio 1994 disposta
dall'articolo 59 del C.C.N.L. menzionato non riguarderebbe il comma 2
dell'articolo   4,  d.lgs.  n. 265/1992,  siccome  emanato  ai  sensi
dell'articolo  107  dello  statuto speciale quale norma di attuazione
dello stesso e di rango quindi superiore alle norme ordinarie.
   La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.lgs.
16  marzo  1992, n. 265, nella parte in cui prevede che «il personale
predetto  (id  est  docenti  con  funzioni di bibliotecario presso il
conservatorio di Bolzano) presta l'orario di servizio previsto per il
personale  amministrativo  del  conservatorio»  per contrasto con gli
artt.  3  e  36 della Costituzione e 107 del d.P.R. n. 670/1972, come
eccepita  dal  ricorrente,  e  per contrasto con gli artt. 70 e segg.
Costituzione, quale questo giudice ritiene di sollevare d'ufficio, e'
senz'altro rilevante e non manifestamente infondata.
Per quanto riguarda la rilevanza.
   L'accoglimento  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
renderebbe  la  domanda del ricorrente accoglibile, sia relativamente
al  periodo anteriore al 16 febbraio 2005, posto che, nulla osterebbe
piu'   all'applicazione   al  ricorrente  del  limite  delle  12  ore
settimanali   per   27   settimane   annue  valevole  per  i  docenti
bibliotecari  di  tutto il resto del territorio nazionale sino a tale
data  in forza dell'art. 15 del r.d. n. 1945/1930 (recante «Norme per
l'ordinamento  dell'istruzione  musicale  ed  approvazione  dei nuovi
programmi  di  esame»,  il  quale  al  predetto articolo testualmente
recita: «Il numero di ore settimanali obbligatorie per gli insegnanti
delle  varie scuole e per quelli dei corsi principali e complementari
e'  di  dodici...»),  sia  relativamente  al periodo posteriore al 16
febbraio  2005,  posto che se anche da tale data - per le ragioni che
di  seguito  si  andranno  a  spiegare  - non trova piu' applicazione
l'art.  15,  r.d.  n. 1945/1930,  non  potrebbe comunque piu' trovare
applicazione   nemmeno  l'art.  4  del  d.lgs.  n. 265/1992,  siccome
dichiarato per l'appunto incostituzionale.
   Per  quanto  concerne il periodo anteriore al 16 febbraio 2005 non
v'e'  infatti  dubbio  alcuno  che  l'art.  15, r.d. n. 1945/1930 sia
applicabile   e  che  preveda  un  limite  affatto  diverso  (12  ore
settimanali  per  27 settimane annue) da quello introdotto con l'art.
4, d.lgs. n. 265/1992 (38 ore settimanali) per i docenti bibliotecari
del   conservatorio   di   Bolzano   (cfr.  Tribunale  amministrativo
regionaleBolzano   sent.   n. 68/1994   «L'orario   di  servizio  dei
bibliotecari dei Conservatori di musica e' di 12 ore settimanali come
quello  previsto  per  il  personale  docente  dall'art.  15, r.d. 11
dicembre  1930,  n. 1945»  e  Cons.  Stato sez. VI del 5 agosto 2004,
n. 5463 in motivazione «E' giurisprudenza pacifica quella secondo cui
al  bibliotecario  dei Conservatori di musica - il quale fa parte del
corpo  docente, come risulta dalla tabella G-1 allegata alla legge 13
marzo  1958,  n. 165  -  deve  essere  applicato l'orario di servizio
obbligatorio di 12 ore settimanali, previsto per gli insegnanti degli
istituti  di  istruzione musicale dall'art. 15, comma 2, prima parte,
del  r.d.  n. 1945/1930  (questa  sezione:  6 marzo 2003, n. 1256; 28
aprile  1994,  n. 623;  17  ottobre  1988, n. 1123; 17 febbraio 1986,
n. 117;  30  maggio 1985, n. 245; 31 dicembre 1984, n. 743; 25 agosto
1984, n. 492)»).
   Quanto  all'obiezione  sollevata  dal Ministero convenuto, a detta
del  quale  gia' con il C.C.N.L.-scuola del 1999 - art. 24, comma 4 -
sarebbe stato introdotto contrattualmente un orario di servizio anche
per  i  docenti  dei  conservatori  superiore alle 12 ore settimanali
(l'art.  24,  comma  4  cosi'  recita:  «gli  obblighi  di lavoro del
personale  docente  sono  funzionali all'orario di servizio stabilito
dal  piano  di  attivita'  e  sono  finalizzati  allo  svolgimento di
attivita'  di  insegnamento  e  di  tutte  le  ulteriori attivita' di
programmazione,  progettazione, ricerca, valutazione e documentazione
necessarie  all'efficace  svolgimento  dei  processi  formativi»), va
detto  innanzitutto  che  tale norma e' stata dettata per il comparto
generale scuola (tra cui all'epoca rientrava anche il conservatorio),
che  con tale norma si e' stabilito che le 12 ore settimanali sono un
minimo,  ma  non  si  e'  affatto  portato  il  monte ore settimanali
automaticamente  a  38  come  il  personale  amministrativo  e per il
ricorrente.  Tanto  chiarito,  anche  durante la vigenza del C.C.N.L.
scuola  1999  la  situazione  del ricorrente era deteriore rispetto a
quella dei colleghi docenti bibliotecari.
   Per  il  periodo  successivo al 16 febbraio 2005, data della firma
del  primo  contratto  collettivo  stipulato  dopo  l'istituzione del
comparto  di  contrattazione  delle  istituzioni di alta formazione e
specializzazione  artistica e musicale, va invece rilevato che l'art.
59 ha previsto che ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
«tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla
data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con
la  firma  definitiva  del presente C.C.N.L.» e pertanto da tale data
l'art.  15,  r.d.  n. 1945/1930  non e' piu' applicabile. Se peraltro
l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  trovasse  accoglimento
anche l'art. 4, punto 2, secondo capoverso del d.lgs. n. 265/1992 non
potrebbe  trovare  applicazione  per  il  periodo  successivo  al  16
febbraio   2005,  siccome  appunto  dichiarato  incostituzionale  con
efficacia ex tunc.
   Il   mancato   accoglimento   della   questione   di  legittimita'
costituzionale  comporterebbe  per contro senz'altro il rigetto della
domanda, atteso che se la norma di attuazione in esame dovesse essere
ritenuta  legittima, allora non potrebbe concludersi se non nel senso
che  il Ministero convenuto ne ha fatto giustamente applicazione, con
conseguente reiezione del ricorso, sia per il periodo anteriore al 16
febbraio   2005,   sia  per  il  periodo  successivo,  non  potendosi
disapplicare  la  norma  di  attuazione  dello Statuto sulla base del
disposto  dell'art.  59 del predetto contratto collettivo, siccome si
tratta  di  norma  «subcostituzionale», di rango superiore alla legge
ordinaria.
Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza.
   L'art.  4, punto due, secondo capoverso del decreto legislativo 16
marzo  1992, n. 265 appare a questo giudice in contrasto con svariate
norme costituzionali, in particolare:
     l'articolo  3  della  Costituzione  che sancisce il principio di
eguaglianza  e  pari  dignita'  dei  cittadini,  atteso che l'art. 4,
d.lgs.   n. 265/1992   prevede   per   i   docenti  bibliotecari  del
Conservatorio  di  Bolzano  un  orario  di servizio pari a quello del
personale  amministrativo  del  Conservatorio  (38  ore settimanali),
mentre  i  docenti  bibliotecari  che  prestano  servizio negli altri
conservatori  nazionali sono stati soggetti ad un orario d'obbligo di
12  ore settimanali per 27 settimane l'anno in forza dell'art. 15 del
r.d.   n. 1945/1930  quanto  meno  sino  al  16  febbraio  2005,  con
conseguente  evidente  disparita' di trattamento in materia di orario
di lavoro;
     l'articolo  36  della Costituzione, che sancisce il principio di
proporzionalita'  della  retribuzione,  atteso  che  l'art. 4, d.lgs.
n. 265/1992  prevede  per  i  «docenti  bibliotecari»  un aumento del
numero  delle ore di lavoro settimanali (da 12 a 38) senza introdurre
alcun  proporzionale  incremento  retributivo,  sicche'  non puo' che
concludersi  nel senso che la retribuzione percepita da questi ultimi
non  e'  proporzionata  alla  quantita' e qualita' del lavoro svolto,
atteso  che  i  «docenti  bibliotecari»  che  prestano  servizio  nei
conservatori  del  resto  del  territorio  nazionale  percepiscono il
medesimo  importo  a  titolo  di  retribuzione,  svolgendo  attivita'
qualitativamente   identica   al   ricorrente   ma  quantitativamente
inferiore (12 ore settimanali invece che 38);
     l'art.  70  e segg. della Costituzione, relativi alla formazione
delle leggi, atteso che l'art. 4, d.lgs. n. 265/1992 e' stato emanato
seguendo  il  procedimento  volto  ad  attuare le norme dello statuto
speciale della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, e segnatamente
-  stando  alla  rubrica della legge - «in ordine all'insegnamento in
lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano», quando invece
il  suo  oggetto  esula  totalmente  dall'attuazione dello statuto in
ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel Conservatorio di musica
di  Bolzano  e  comunque  in  ordine  a  qualsiasi altro ambito dello
statuto  che  necessiti  di  attuazione, limitandosi esclusivamente a
determinare  «l'orario  di  servizio  dei  docenti  bibliotecari» del
Conservatorio  Monteverdi  di Bolzano, con la conseguenza che avrebbe
dovuto seguirsi l'iter di formazione previsto per le leggi ordinarie;
     art.  107  del  d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
Testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige), atteso che l'articolo 4 del
d.lgs.  n. 265/1992  e'  stato  emanato  seguendo  la  procedura  ivi
descritta  per  l'attuazione  dello Statuto, ma l'oggetto della norma
non   rientra   (orario   di  lavoro  dei  docenti  bibliotecari  del
Conservatorio  Monteverdi  di Bolzano), come sopra gia' chiarito, tra
quelle   cui  la  procedura  de  qua  era  volta  a  dare  attuazione
(insegnamento  in  lingua  tedesca  nel  conservatorio  di  musica di
Bolzano).  Il d.lgs. n. 265/1992 e' stato emanato per dare attuazione
alla   misura   102   del   Pacchetto   che   prevede   la   garanzia
dell'insegnamento  impartito  nella madrelingua anche per gli allievi
di  estrazione  tedesca  del  Conservatorio di musica bolzanino e con
esso  e'  stata  posta  una  disciplina  organica  e definitiva della
materia,  tale  da coniugare il diritto all'insegnamento nella lingua
materna  con  le  esigenze di unita' e unitarieta' dell'istituto; con
tali  esigente  non  ha peraltro nulla a che fare la regolamentazione
dell'orario di lavoro dei docenti bibliotecari.
                              P. Q. M.

   Visti gli artt. 134 Cost e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  punto due, secondo
capoverso  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265, ove prevede
che  il  personale  docente  con  funzione  di  bibliotecario «presta
l'orario   di   servizio   per   il   personale   amministrativo  del
conservatorio»  per  contrasto  con gli artt. 3, 36, 70 e segg. Cost,
nonche'  per  contrasto  con  l'art.  107  del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa,  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,   ai   Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento,  al
Presidente  della  Commissione  dei dodici prevista dall'art. 107 del
d.P.R.  n. 670/1972  ed  al  Presidente  della  Commissione  dei  sei
prevista dall'art. 107 del d.P.R. n. 670/1972.
     Cosi' deciso a Bolzano, il 30 maggio 2008.
                       Il giudice: Marchesini