N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 - 11 novembre 2008

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 novembre 2008 (della Regione Calabria). 
 
Istruzione - Inserimento, col decreto-legge  n.  154  del  2008,  del
  comma  6-bis  all'art.  64  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
  convertito nella legge n. 133 del 2008 - Organizzazione  scolastica
  - Piani  di  ridimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche  da
  adottarsi dalle Regioni e dagli enti locali a  decorrere  dall'anno
  scolastico 2009-2010 e comunque non oltre il 30  novembre  di  ogni
  anno - Inadempienza - Procedura di diffida ed eventuale  nomina  di
  commissario ad acta, con oneri a carico della Regione e degli  enti
  locali - Lamentata incidenza con norme di dettaglio  nella  materia
  concorrente dell'istruzione, irragionevole  previsione  di  termini
  rigidi ed estremamente  ravvicinati,  interferenza  con  il  quadro
  legislativo regionale, imposizione di oneri senza indicazione della
  relativa  copertura  finanziaria,  previsione  di   un   intervento
  sostitutivo dello Stato  al  di  fuori  delle  ipotesi  consentite,
  assenza di coinvolgimento regionale,  carenza  dei  presupposti  di
  necessita' e urgenza  per  l'adozione  del  decreto-legge,  mancato
  intervento  nella  formazione  del   decreto-legge   del   ministro
  competente - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione
  delle  attribuzioni  legislative,  amministrative,  finanziarie   e
  contabili della Regione, lesione del canone di ragionevolezza delle
  leggi,   del   principio   di   buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione, del principio di leale collaborazione, abuso dello
  strumento del decreto-legge, vizio in procedendo  nella  formazione
  del decreto-legge - Istanza di sospensione. 
- Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, art.  3,  con  cui  e'  stato
  inserito il comma 6-bis all'art. 64  del  decreto-legge  25  giugno
  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto
  2008, n. 133. 
- Costituzione, artt. 3, 70, 76, 77, commi primo e secondo, 81, comma
  terzo, 89, primo comma, 97, primo comma,  117,  comma  terzo,  118,
  primo comma, 119, commi primo e secondo, e 120, comma secondo. 
(GU n.3 del 21-1-2009 )
    Ricorso  per  la  Regione  Calabria,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore  il  Presidente  in  carica  della  Giunta
regionale on. Agazio Loiero, giusta delibera della  Giunta  regionale
n. 819 dell'11 novembre 2008 di autorizzazione alla proposizione  del
ricorso, rappresentata  e  difesa,  come  da  decreto  del  dirigente
dell'Avvocatura  regionale  di  assegnazione  del  relativo  incarico
difensivo, ed in forza di procura speciale  a  margine  del  presente
atto,   dagli   avvocati   Giuseppe   Naimo   e   Mariano   Calogero,
dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliata in Roma,  via
G. Nicotera n. 29, sc. 9, int. 2, presso  lo  studio  dell'avv.  Aldo
Casalinuovo; 
    Contro:  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale - previa sospensione -
dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  con  cui  e'
stato inserito un comma  6-bis  nell'art.  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133). 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
    Nella Gazzetta Ufficiale, s.g., parte I, n.  235  del  7  ottobre
2008 e' stato pubblicato il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  il
cui art. 3 e' cosi' testualmente formulato: 
    «Art.  3  -  Definizione  dei  piani  di  dimensionamento   delle
istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle  regioni  e
degli enti locali. 
    1. All'articolo 64 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    ''6-bis.  I  piani   di   ridimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e  degli  enti
locali, devono essere in  ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per
assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  di  razionalizzazione
della rete scolastica previsti dal presente comma, gia'  a  decorrere
dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di
ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura
di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e gli enti locali inadempienti ad adottare,  entro  quindici  giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e  gestionali  idonei  a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete scolastica. Ove le regioni e  gli  enti  locali  competenti  non
adempiano alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,
sentito il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina  un
commissario ad acta. Gli eventuali oneri  derivanti  da  tale  nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.''». 
    Avverso la norma di legge  statale  sopra  riportata  la  Regione
Calabria, come  in  epigrafe  rappresentata,  difesa  e  domiciliata,
intende ricorrere, come in effetti con il presente  atto  ricorre,  a
codesta eccellentissima Corte costituzionale, ex  art.  127,  secondo
comma, della Costituzione, atteso  che  la  suddetta  norma  presenta
profili di lesivita'  in  pregiudizio  della  sfera  di  attribuzioni
legislative, finanziarie ed  amministrative  della  Regione  Calabria
costituzionalmente garantite, ed interviene in maniera  significativa
su materia di preminente interesse regionale, affidando il ricorso ai
seguenti 
                             M o t i v i 
1) Violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del
principio di leale  collaborazione,  nonche'  dell'articolo  3  della
Costituzione, ed in particolare del generale canone di ragionevolezza
delle leggi. 
    1.1) - Il comma 6-bis, inserito, dall'art. 3 del decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, nell'articolo 64 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112 (convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133),  introduce,  in  particolare  nel   primo   periodo,
disposizioni   relative   all'attivita'   di    pianificazione    del
dimensionamento delle istituzioni  scolastiche  di  competenza  delle
Regioni, ed  afferisce,  pertanto,  alla  materia  dell'«istruzione»,
attribuita  alla  potesta'  legislativa  concorrente  delle   regioni
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Gia' con sentenze del 13 gennaio 2004, n. 13, e  del  26  gennaio
2005, n. 34, codesta eccellentissima Corte ha avuto modo di affermare
che  i  profili  afferenti  al  dimensionamento   delle   istituzioni
scolastiche (di cui si e' occupata piu' da vicino  la  seconda  delle
succitate pronunce) sono da  ascrivere  alla  competenza  legislativa
regionale concorrente in  materia  di  «istruzione»,  riguardando  in
particolare il settore della programmazione della rete scolastica,  a
mente dell'art. 117, terzo comma, cost. - e non  gia'  alla  potesta'
legislativa dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
n), Cost., in materia di «norme  generali  sull'istruzione»  -  sulla
scorta della seguente motivazione: «proprio alla luce del  fatto  che
gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva  la
competenza regionale in materia di dimensionamento delle  istituzioni
scolastiche, e quindi postulava la  competenza  sulla  programmazione
scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998» [art.  138
del  quale  si  dira'  nel  prosieguo]  «e'  da  escludersi  che   il
legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni
di una funzione che era gia' ad esse conferita». 
    Tale  principio  e'  stato,  altresi',  recentemente  riaffermato
(seppure con riferimento al  tema  dei  contributi  alle  scuole  non
statali, di  cui  all'art.  138,  comma  1,  lettera  e),  d.lgs.  n.
112/1998, anche nella  sent.  7  marzo  2008,  n.  50  (punto  6  del
Considerato in diritto). 
    1.1.1) Il precisato comma 6-bis del novellato art.  64,  d.l.  n.
112/2008,  nell'imporre  alle  regioni  l'ultimazione  dei  piani  di
ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro  tempi  fissati
in  maniera  rigida  e  termini  estremamente  ravvicinati  («gia'  a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre  il  30
novembre di ogni anno»), attua un intervento normativo che invade  in
maniera  palese  e  macroscopica  la   sopra   evidenziata   potesta'
legislativa concorrente recando disposizioni puntuali, incisive e  di
eccessivo  dettaglio,  tali  da  comportare  una   vera   e   propria
sostituzione della competenza legislativa dello Stato a quella  delle
regioni, ed in particolare dell'odierna ricorrente. 
    Venendo in  rilievo  una  materia  di  legislazione  concorrente,
l'esercizio  della  potesta'  legislativa  statale  avrebbe   dovuto,
invece, rimanere contenuto entro i limiti della predeterminazione  di
principi fondamentali, come dispone l'ultimo periodo del citato  art.
117, terzo  comma,  Cost.,  e  dell'indicazione  degli  obiettivi  da
perseguire, rimanendo riservato alla regione  il  concreto  esercizio
della  potesta'  legislativa,   mediante   l'adozione   delle   norme
contenenti le specifiche misure dirette al  raggiungimento  dei  fini
indicati dalle disposizioni di principio. 
    Per tale ragione, l'intervento  legislativo  concretizzatosi  nel
comma  6-bis  qui  impugnato  si  rivela  affetto  da  illegittimita'
costituzionale per violazione del ripetuto  art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
    E l'invasione della sfera di potesta' legislativa attribuita alla
regione e' apprezzabile in maniera ancor piu' evidente ove  si  ponga
mente alla circostanza che la contestata norma contempla  un  termine
per l'attivita' di ridimensionamento delle  istituzioni  scolastiche,
ai fini del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione  della
rete scolastica previsti nell'art. 64, da ultimare «non oltre  il  30
novembre di ogni anno», e quindi  anche  entro  il  30  novembre  del
corrente anno 2008, cioe' a distanza di meno di due mesi  dalla  data
(7 ottobre 2008) di emanazione del d.l. n. 154/2008. 
    1.1.2) Giova, inoltre, evidenziare che il vulnus alle prerogative
regionali  afferenti  alla  potesta'  concorrente   in   materia   di
«istruzione» non rimane su un piano meramente virtuale  ed  astratto,
ma assume una consistenza effettiva e  reale  in  considerazione  del
fatto che la Regione Calabria ha concretamente esercitato il  proprio
potere legislativo in materia, anche per gli aspetti che attengono al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con la legge regionale
12 agosto  2002,  n.  34  («Riordino  delle  funzioni  amministrative
regionali e locali», pubblicata sul B.U.R.  Calabria  n.  15  del  16
agosto 2002,  suppl.  straord.  n.  1),  e  particolarmente  con  gli
articoli da 135 a 139 della stessa. 
    Passando ad esaminare nel dettaglio le succitate norme  delle  1.
r. n. 34/2002: 
    l'art. 135 individua nella Regione e  negli  gli  Enti  locali  i
soggetti che esercitano  le  funzioni  di  programmazione  a  livello
territoriale dell'offerta formativa; 
    l'art.  137  assegna  alla  regione  funzioni  di   indirizzo   e
coordinamento anche in tema di programmazione della rete scolastica; 
    l'art. 138 attribuisce alla province, nel quadro degli  indirizzi
regionali, il coordinamento delle funzioni che competono  ai  comuni,
nonche'  i  compiti   relativi   alla   programmazione   dell'offerta
scolastica. 
    Piu' strettamente correlato alla questione  che  qui  rileva  e',
poi, l'art. 139 (rubricato: «Programmazione  della  rete  scolastica)
della 1.r. n. 34/2002, a mente del quale: 
    il   consiglio   regionale   formula   gli   indirizzi   per   la
predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione  della  rete
scolastica, sulla base dei  criteri  e  dei  parametri  nazionali,  e
coordina, altresi' la programmazione dell'offerta formativa; 
    le province, di concerto con i comuni e con le comunita'  montane
eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di  tutti  i
soggetti scolastici interessati, redigono ed  approvano  i  piani  di
organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla regione; 
    la regione, entro sessanta giorni dal ricevimento dei piani, puo'
esprimere rilievi in merito alla  loro  coerenza  con  gli  indirizzi
fissati  dal  consiglio  regionale  o  con  le  risorse   finanziarie
disponibili; 
    le province possono controdedurre a  tali  rilievi  entro  trenta
giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani  provinciali  qualora
non abbiano controdedotto entro  detto  termine  ed,  in  ogni  caso,
adeguano i piani ai rilievi definitivi  della  regione,  trasmettendo
copia dei ripetuti piani alla regione entro quindici giorni dal  loro
adeguamento; 
    le province ed i comuni, sulla base delle rispettive  competenze,
provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione  di
scuole  in  attuazione  degli  indirizzi   e   degli   strumenti   di
programmazione, assicurando il coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti
scolastici interessati. 
    La  disciplina  legislativa  regionale  della  Calabria,  quindi,
regola  in   maniera   articolata   il   procedimento   relativo   al
dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  assegnando   ruoli
specifici e tra loro coordinati a  ciascuno  dei  soggetti  (regioni,
province, comuni, comunita'  montane,  istituzioni  scolastiche)  che
partecipano alla definizione della rete scolastica,  e,  soprattutto,
fissa  una  sequenza  cronologica  scandita  in  maniera   funzionale
all'armonico esercizio delle rispettive competenze. 
    Orbene, cio' detto, non solo l'intervento di cui al  comma  6-bis
dell'art. 64, d.l. n. 112/2008,  introdotto  dal  d.l.  n.  154/2008,
interferisce, sul piano generale, con il quadro legislativo regionale
sopra  illustrato,  sovrapponendosi  ad  esso,  con  disposizioni  di
dettaglio, in  maniera  invasiva,  ma,  nello  specifico,  la  rigida
scansione temporale imposta dalla contestata norma di legge statale -
ed in particolare il  termine,  eccessivamente  ravvicinato,  del  30
novembre 2008, fissato ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di
razionalizzazione della rete scolastica previsti nell'art.  64  -  e'
del tutto inconciliabile con il disegno  procedimentale  ed  i  tempi
correlativamente delineati nella 1.r. n.  34/2002,  finendo,  in  tal
modo, col vanificare, ed anzi elidere completamente, un preciso  atto
di esercizio  della  potesta'  legislativa  concorrente,  di  cui  e'
titolare la  Regione  Calabria,  realizzatosi  nella  ripetuta  legge
regionale. 
    Dal  che  prende  corpo  con  maggiore  evidenza  la   violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    1.2)  V'e',  poi,  da  considerare  un  ulteriore,  ma  non  meno
rilevante, profilo di illegittimita' costituzionale,  correlato  alla
sopra evidenziata afferenza a materia  di  legislazione  concorrente,
che  si  concretizza  nella  violazione  del   principio   di   leale
collaborazione,  piu'  volte  valorizzato  dalla  giurisprudenza   di
codesta  eccellentissima  Corte,  in  particolare  con  le   seguenti
pronunce  le  cui  massime  si  riportano  per  mera  completezza  di
esposizione: 
    «quando si abbia a che  fare  con  competenze  necessariamente  e
inestricabilmente connesse, il principio di ''leale  collaborazione''
richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze
costituzionalmente rilevanti possano  trovare  rappresentazione»  (C.
cost., sent. 18 ottobre 2002, n. 422); 
    «nelle ipotesi in cui vi sia una  ''concorrenza  di  competenze''
tra Stato e regioni, la Costituzione  non  prevede  espressamente  un
criterio di composizione delle interferenze; in tal caso  -  ove  non
possa ravvisarsi la  sicura  prevalenza  di  un  complesso  normativo
rispetto  ad  altri,  che  renda  dominante  la  relativa  competenza
legislativa  -  si   deve   ricorrere   al   canone   della   ''leale
collaborazione'',  che  impone  alla  legge  statale  di  predisporre
adeguati strumenti di coinvolgimento delle  regioni,  a  salvaguardia
delle loro competenze» (C. cost., sent. 8 giugno 2005, n. 219); 
    «il principio di leale collaborazione tra Stato e  regioni  opera
in tutti  i  casi  in  cui  sussista  una  connessione  tra  funzioni
attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente  rilevanti
e non  sia  possibile  una  netta  separazione  nell'esercizio  delle
competenze» (C. cost., sent. 2 marzo 2007, n. 58). 
    Nel caso di specie, invece, con il qui contestato comma 6-bis, lo
Stato, nell'interferire in maniera cosi' invasiva e pesante  (per  le
ragioni illustrate nei punti che precedono, ai quali si  rinvia)  con
la potesta' legislativa regionale, ha operato in  maniera  del  tutto
unilaterale senza consultare, sentire, in alcun modo coinvolgere,  le
autonomie regionali ne' confrontarsi con esse,  neppure  in  sede  di
Conferenza Stato-regioni, ma imponendo loro  in  maniera  diretta  ed
immediata  di  ultimare  le  procedure  di  ridimensionamento   delle
istituzioni scolastiche entro termini dallo Stato stesso stabiliti. 
    1.3) L'imposizione, tramite il comma 6-bis dell'art. 64. d.l.  n.
112/2008, del  termine  del  30  novembre  di  ciascun  anno,  ed  in
particolare con riferimento all'imminente data del 30 novembre  2008,
non e', inoltre, sorretta da alcun  elemento  di  ragionevolezza,  ed
anzi contrasta in maniera eclatante con il relativo canone. 
    Si consideri, al riguardo, che il termine del  30  novembre  2008
e', all'evidenza, fissato in funzione dell'anno scolastico 2009/2010,
cui, infatti, fa riferimento il comma 6-bis come  ciclo  a  decorrere
dal quale viene imposta l'ultimazione dei piani di  ridimensionamento
delle istituzioni scolastiche; il termine in  parola  non  puo',  del
resto, riguardare l'anno scolastico 2008/2009 (e, del resto, se cosi'
non fosse, i profili di  lesivita'  sollevati  col  presente  ricorso
assumerebbero maggiore gravita'), essendo  questo  gia'  iniziato  al
momento  dell'emanazione  del  d.1.  n.  154/2008,  e   non   essendo
ipotizzabile che un ridimensionamento delle istituzioni -  con  tutto
cio'  che  esso  comporta  anche  in  termini   di   soppressioni   o
accorpamenti di classi, di cattedre, o di istituzione o  accorpamento
di istituti comprensivi - possa intervenire durante il  corso  stesso
dell'anno scolastico. 
    Cio'  detto,  appare  del  tutto  priva  di   ragionevolezza   la
fissazione del termine del 30 novembre 2008  cosi'  immediatamente  a
ridosso dell'entrata in vigore della stessa norma che lo ha posto  e,
d'altro canto, cosi' lontano dall'inizio (settembre  2009)  dell'anno
scolastico 2009/2010 in funzione del quale il termine e' destinato ad
operare,  senza   che,   peraltro,   emerga,   neppure   in   maniera
approssimativa, alcuna esigenza di  rendere  immediatamente  operante
anche per il 2008 il ripetuto termine del 30 novembre,  anteriore  di
quasi  un  anno,  lo  si  ribadisce,  rispetto  all'inizio  dell'anno
scolastico cui esso e' preordinato. 
    L'irragionevolezza della contestata  norma  contenuta  nel  comma
6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008  prende  forma  anche  sotto  il
profilo dell'assenza di proporzionalita' rispetto allo scopo  che  si
intende  perseguire,  atteso  che  appare  del  tutto  sproporzionato
imporre un termine di meno di due mesi (dalla  data,  7  ottobre,  di
entrata in vigore del d.l. n. 154/2008 al 30 novembre 2008) a  fronte
di un arco  temporale  di  quasi  un  anno  (cioe'  fino  all'inizio,
settembre 2009, dell'anno scolastico 2009/2010)  che  il  legislatore
aveva a disposizione per individuare una piu' confacente scadenza  ai
fini della compimento di una  attivita'  -  quale  la  pianificazione
della rete scolastica - che, anche in considerazione della pluralita'
di interessi pubblici coinvolti e della, correlativamente  composita,
articolazione procedimentale, non puo' certo essere disimpegnata  nel
breve volgere di poche settimane. 
    Non puo', poi,  trascurarsi  che  l'illogicita'  del  termine  in
parola assume maggiore consistenza ove si  osservi  che  non  risulta
essere stato emanato alcuno dei regolamenti che,  a  mente  dell'art.
64, comma 4, lettera f-bis), del d.l. n. 112/2008, conv. con  modif.,
in  legge   n.   133/2008,   dovrebbe   definire   criteri   per   il
ridimensionamento della  rete  scolastica;  regolamenti  riguardo  ai
quali, peraltro, lo stesso comma 4  prevede  che  siano  da  adottare
entro dodici mesi dalla data (25 giugno 2008) di  entrata  in  vigore
del citato d.l.  n.  112/2008;  e  a  fronte  di  cio'  e'  tangibile
l'incongruenza dell'aver fissato gia'  dal  2008  un  termine  al  30
novembre. 
    Come  si  ribadira'  nel  prosieguo  in  punto  di   istanza   di
sospensione, e', quindi, materialmente impossibile per le regioni, ed
in particolare per l'odierna ricorrente, completare le  procedure  di
ridimensionamento delle istituzioni scolastiche entro il 30  novembre
2008, soprattutto in considerazione  del  fatto  che,  stante  quanto
sopra illustrato, nell'ambito della Regione Calabria  tali  procedure
sono articolatamente disciplinate dalla l.r. n.  34/2002  in  maniera
incompatibile (anche alla luce di quanto si dira' infra al § 2.2) con
il termine medesimo e con il necessario coinvolgimento sia degli enti
locali - ed in particolare delle province che, anzi, hanno la diretta
competenza ad approvare, di concerto con gli  altri  enti  locali,  i
piani di dimensionamento - sia della  regione,  che  ha  funzioni  di
previo indirizzo e di verifica in  ordine  alla  coerenza  dei  piani
riguardo agli indirizzi stessi. 
    E  l'appena  evidenziata  incompatibilita'   rende   ancor   piu'
tangibile come la qui contestata norma contenuta nel  novellato  art.
64, comma 6-bis, d.1. n. 112/2008, non sia assistita  dal  canone  di
ragionevolezza. 
    Ne consegue che il legislatore statale ha (non solo ha invaso  la
sfera della potesta' legislativa regionale, ma,  nel  fare  cio',  ha
anche) trattato in  modo  irragionevolmente  indifferenziato  -  «non
oltre il 30 novembre di ogni anno» -  situazioni  non  omogenee  -  e
cioe': da un lato, il termine del 30 novembre 2008, riferito all'anno
scolastico 2009/2010, a brevissima distanza  dall'entrata  in  vigore
del menzionato comma 6-bis,  e,  dall'altro  lato,  i  corrispondenti
termini  riferiti  agli  anni  scolastici  successivi  al   predetto,
ampiamente lontani nel tempo rispetto  all'introduzione  della  norma
stessa  -  operando,  quindi,  in  spregio  del  generale  canone  di
ragionevolezza espresso dall'art. 3 Cost., cui  deve  necessariamente
conformarsi ogni attivita' di produzione legislativa. 
    Il predetto canone imponeva, invece, il rispetto dell'esigenza di
prevedere,  per  quanto  riguarda  la  scadenza   piu'   ravvicinata,
strumentale   all'anno   scolastico   2009/2010,    una    disciplina
differenziata, e cioe' un  termine  ragionevole  che,  tenendo  conto
della data di  entrata  in  vigore  della  norma,  si  collocasse  ad
adeguata distanza di tempo da tale momento. 
2) Violazione dell'articolo 118,  primo  comma,  della  Costituzione,
nonche' dell'art. 97, primo comma, ed in particolare del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, e dell'articolo 3,  ed
in particolare del generale canone di ragionevolezza delle leggi. 
    2.1) In virtu' del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost.
e del  noto,  correlato,  principio  del  parallelismo  tra  potesta'
legislativa e funzioni amministrative, le Regioni  sono  titolari  di
queste ultime nelle materie in cui e' ad esse attribuita la prima. 
    Si e' gia' chiarito  che  la  materia  dell'«istruzione»,  ed  in
particolare  anche  per  quanto  concerne  il  dimensionamento  delle
istituzioni  scolastiche,   rientra   nella   potesta'   legislativa,
concorrente, della Regione; a siffatta potesta' corrisponde,  quindi,
la titolarita' delle funzioni amministrative nella predetta materia. 
    Tali funzioni rientrano nella  previsione  dell'art.  118,  primo
comma, Cost. 
    Per  quanto   riguarda   la   Regione   Calabria,   le   funzioni
amministrative nella materia de qua sono, inoltre,  disciplinate  nel
dettaglio nelle norme della l.r. n. 34/2002 sopra passate in rassegna
(l.r.  che,  del  resto,  costituisce  esplicazione  della   potesta'
legislativa in parola). Detta  1.r.  assegna,  in  particolare,  alla
Regione   Calabria   funzioni   essenzialmente   programmatorie,    e
precisamente di  indirizzo  ai  fini  dell'approvazione,  di  diretta
competenza  delle  province,  dei  piani  di  dimensionamento,  e  di
verifica in ordine alla coerenza dei piani agli indirizzi stessi. 
    Non si trascuri, poi, che le funzioni amministrative  di  cui  si
discute erano gia' state attribuite alle regioni sin  dal  d.lgs.  31
marzo 1998, n. 112. 
    In particolare, con l'art. 138 (di  cui  si  e'  fatto  cenno  in
precedenza quando si e'  parlato  della  definizione  dell'ambito  di
competenza  legislativa   regionale   concorrente   in   materia   di
«istruzione»)  sono  state  delegate   alle   regioni   le   funzioni
amministrative  relative  a:  «a)  la   programmazione   dell'offerta
formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b)  la
programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle  disponibilita'
di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei
piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione
di cui alla lettera a); ...»; in forza dell'art. 139, inoltre,  «sono
attribuiti alle  province,  in  relazione  all'istruzione  secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri  gradi  inferiori  di
scuola, i  compiti  e  le  funzioni  concernenti:  a)  l'istituzione,
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in  attuazione
degli strumenti di programmazione;  b)  la  redazione  dei  piani  di
organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;...». 
    Si osservi, altresi', che le gia' ricordate norme della  l.r.  n.
34/2002 trovano piena corrispondenza negli appena menzionati articoli
138 e 139 del d.lgs. n. 112/1998. 
    2.2) Cosi' definito l'ambito  normativo  relativo  alle  funzioni
amministrative  in   materia   di   «istruzione»,   con   particolare
riferimento al  dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  e'
evidente che le disposizioni introdotte con il precisato comma  6-bis
dell'art. 64, d.l. n.  112/2008  rappresentano  una  grave  invasione
della sfera di autonomia amministrativa della Regione Calabria (oltre
che degli enti locali coinvolti nelle procedure  di  dimensionamento)
in  quanto  impongono  adempimenti   ed   attivita'   amministrative,
afferenti alle funzioni di competenza della regione,  sulla  base  di
modalita' e, in particolare, scansioni temporali che, per le  ragioni
gia'  illustrate  in  precedenza,  non  sono  conciliabili   con   la
disciplina della l.r. n. 34/2002. 
    In altre parole, e per rimanere al termine di prossima  scadenza,
la Regione Calabria (e non si  dimentichino  gli  Enti  locali),  per
ultimare i piani di ridimensionamento delle  istituzioni  scolastiche
entro il 30 novembre 2008  -  termine  non  previsto  dalla  l.r.  n.
34/2002, ne' riconducibile alle norme in essa contenute ne' ad alcuna
altra norma - dovrebbe esercitare le proprie funzioni  amministrative
prescindendo dalla disciplina recata dalla l.r. medesima. 
    Si consideri, al riguardo, in  via  esemplificativa,  che  l'art.
139, 1.r.  n.  34/2002  assegna  alla  regione  sessanta  giorni  per
esprimere  rilievi  in   merito   alla   coerenza,   dei   piani   di
dimensionamento approvati  dalle  province,  rispetto  gli  indirizzi
fissati dal Consiglio regionale, e assegna alle province  un  termine
di trenta giorni per controdedurre a tali rilievi o  per  adeguare  i
piani ai rilievi stessi, nonche' un termine di  quindici  giorni  per
trasmettere alla regione i piani in conseguenza del loro  adeguamento
ai rilievi da questa sollevati. 
    Il termine del 30  novembre  2008  imposto,  a  decorrere  dal  7
ottobre 2008 (data di entrata in vigore del d.l.  n.  154/2008),  dal
comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008, comprime, per come e'  di
palmare evidenza, l'ampia e strutturata scansione temporale delineata
dalla l.r. n. 34/2002 in relazione ai singoli segmenti procedimentali
in  cui  si  articola  la  pianificazione  delle   rete   scolastica;
costringe, quindi, la Regione Calabria ad un esercizio delle  proprie
funzioni  amministrative  in  maniera  difforme  rispetto  a   quella
regolata dalla legge regionale di cui si e' dotata nell'ambito  della
propria  potesta'  legislativa;  impone,  in  definitiva,  specifiche
modalita' di esercizio delle funzioni  amministrative  della  regione
ledendo, in tal modo, la  sfera  di  autonomia  amministrativa  della
regione stessa. 
    Senza trascurare, infine, che la qui denunciata  norma  di  legge
statale viola apertamente anche le  competenze  amministrative  degli
enti locali, ed in particolare le competenze  loro  attribuite  dalle
surrichiamate disposizioni della l.r. n. 34/2002. 
    In tutto cio' si concretizza una palese violazione dell'art. 118,
primo comma, cost. da parte del gia' precisato comma 6-bis che  forma
oggetto del presente ricorso. 
    2.3) Si profila, altresi', una chiara violazione del principio di
buon andamento della pubblica amministrazione, espresso dall'art. 97,
primo comma, Cost., in considerazione del fatto che il ripetuto comma
6-bis - alterando le regole relative all'espletamento delle  funzioni
amministrative  in  materia  di  dimensionamento  delle   istituzioni
scolastiche ed imponendo un termine che, alla luce di quanto si e' in
precedenza osservato, imprime, quanto meno in  relazione  al  termine
del 30 novembre 2008, una accelerazione improvvisa, sproporzionata  e
del tutto irragionevole (atteso che essa, in realta', non ha  ragione
di esistere) - interferisce  negativamente  sul  sereno  ed  ordinato
svolgimento delle funzioni  stesse  e  sulla  adeguata  e  bilanciata
ponderazione, con la  dovuta  attenzione,  dei  molteplici  interessi
pubblici coinvolti nella sede procedimentale in cui si  esplicano  le
ripetute funzioni, interessi pubblici che,  giova  evidenziare,  sono
rispettivamente affidati alla  cura  dei  diversi  Enti  territoriali
(regione,  province,  comuni,  comunita'  montane)  e  dei   soggetti
scolastici  interessati,  aventi  tutti  un   preciso   ruolo   nella
definizione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche. 
    2.4) Per concludere sul punto, non puo' sfuggire  che  i  rilievi
sopra  formulati  in  punto  di   inosservanza   del   principio   di
ragionevolezza si attagliano anche  ai  profili  appena  trattati  in
ordine alla violazione dei parametri  costituzionali  afferenti  alle
funzioni amministrative. 
    Ed infatti, non  sussiste  alcun  ragionevole  motivo  che  possa
consentire la sottoposizione della regione  al  termine  fissato  dal
contestato comma 6-bis, e, in particolare, non  e'  ragionevole,  ne'
proporzionato allo  scopo,  imporre  anche  per  il  2008  lo  stesso
termine, del 30 novembre, indicato nel medesimo  comma  in  relazione
agli anni scolastici successivi al 2009/2010. 
    Si richiama, al riguardo, quanto gia' Osservato al § 1.3. 
3) Violazione degli articoli 119, comma 1 e 2,  e  81,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    3.1) Si e' sin qui parlato, in particolare, del primo periodo del
comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008 come novellato dal d.l. n.
154/2008. 
    Nel  medesimo  comma,  dopo  il  secondo  e  terzo  periodo,  che
contemplano e disciplinano un intervento sostitutivo da  parte  dello
Stato in caso di presunta inerzia delle regioni,  con  nomina  di  un
commissario ad acta  (e  di  tale  intervento  ci  si  occupera'  nel
successivo motivo di ricorso), v'e' un quarto periodo,  a  mente  del
quale «Gli eventuali oneri derivanti da tale  nomina  sono  a  carico
delle regioni e degli enti locali.». 
    3.2) Tale ultimo periodo, nel porre a carico delle regioni  degli
oneri economici ben determinati, viola  l'art.  119  cost.  invadendo
l'autonomia finanziaria e contabile regionale. 
    Si osservi, a tale proposito, che la norma in esame non si limita
a  dichiarare  che  gli  oneri  relativi   all'eventuale   intervento
sostitutivo non gravano sullo Stato, ma si spinge fino a statuire una
specifica imposizione finanziaria a carico delle regioni. 
    3.3) Sotto altro aspetto, non potendo gravare sulle  Regioni  gli
oneri finanziari in parola, il precisato  ultimo  periodo  del  comma
6-bis viola l'art. 81, terzo comma, Cost., trattandosi  di  norma  di
legge che introduce nuove e maggiori spese senza indicare i mezzi per
farvi fronte. Ed anche volendo prendere in  considerazione  l'ipotesi
che si tratti di  una  spesa  riferibile  ad  un  ente  pubblico,  la
disposizione non si pone in linea con l'art. 27 della legge 5  agosto
1978, n. 468, a mente del quale  le  leggi  che  comportano  oneri  a
carico dei bilanci di enti del c.d. settore pubblico allargato devono
contenere l'indicazione della relativa copertura finanziaria. 
    4)   Violazione   dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
Costituzione,   ed   in   particolare   del   principio   di    leale
collaborazione, nonche' dell'art. 97, comma 1, ed in particolare  del
principio  di  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,   e
dell'articolo  3,  ed  in  particolare   del   generale   canone   di
ragionevolezza delle leggi. 
    4.1) Come sopra accennato, il secondo e terzo periodo  del  comma
6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008, introdotto dall'art. 3, d.l. n.
154/2008, prefigurano un intervento sostitutivo da parte dello  Stato
in   caso   di   presunta   inerzia   delle   regioni   relativamente
all'ultimazione dei  piani  di  ridimensionamento  delle  istituzioni
scolastiche entro i termini fissati nel comma medesimo, con nomina di
un  commissario  ad  acta  previa  diffida  ed  in   caso   ulteriore
inadempienza nei successivi quindici giorni. 
    4.2) Le precisate disposizioni del comma 6-bis,  nel  contemplare
il suddetto  intervento  sostitutivo,  violano  l'art.  120,  secondo
comma, Cost. poiche' i casi in cui tale intervento viene previsto non
corrispondono ad alcuno di quelli in relazione  ai  quali  la  citata
norma costituzionale consente, in via del tutto eccezionale,  che  lo
Stato si sostituisca alle regioni. 
    Balza agli occhi, infatti, che non si configura, nell'ipotesi  di
inerzia  delle  regioni  in  ordine  all'ultimazione  dei  piani   di
ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, un mancato  rispetto
di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. 
    Tanto meno si potrebbe profilare, in tale  ipotesi,  un  pericolo
grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica. 
    Ne' si presenterebbero, sempre nell'ipotesi considerata, esigenze
di tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica. 
    E neppure viene in rilievo la tutela di livelli essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, anche perche' l'art.  64,
d.l. n. 112/2008, alla cui attuazione  e'  funzionale  il  contestato
comma 6-bis, non contiene  alcuna  determinazione  di  detti  livelli
essenziali - determinazione, questa, che, giova ricordare, attiene ai
contenuti fondamentali dei  predetti  diritti  e,  soprattutto,  deve
essere definita specificamente dalla legge,  trattandosi  di  materia
rimessa alla potesta' legislativa dello Stato a mente dell'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost., ed in maniera  espressa,  anche  in
ossequio al principio di legalita'. 
    Non  va,  poi,   trascurato   che   gli   «atti   amministrativi,
organizzativi  e  gestionali»  in  ordine  ai   quali   si   dovrebbe
concretizzare l'intervento sostitutivo statale  di  cui  al  ripetuto
comma  6-bis  afferiscono  ad  attivita'  tutt'altro  che  prive   di
discrezionalita'; e tale discrezionalita' risulterebbe,  quindi,  del
tutto  esautorata  dall'intervento  statale,  che  dovrebbe,  invece,
rimanere circoscritto ad attivita' meramente vincolate. 
    Ci  troviamo,  quindi,  in  presenza  di  norme  di   legge   che
autorizzano un intervento sostitutivo dello Stato sotto forma di  una
sorta di commissariamento che (non solo si riconnette strumentalmente
ad un intervento legislativo statale che, per le  ragioni  illustrate
nei punti che precedono, lede  le  sfere  di  autonomia  legislativa,
amministrativa e contabile della Regione, ma anche) si colloca al  di
fuori dei presupposti - del tutto eccezionali, non  si  dimentichi  -
indicati tassativamente dall'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  con
conseguente violazione dello  stesso  ad  opera  del  ripetuto  comma
6-bis, secondo e terzo periodo. 
    4.3) L'art. 120, secondo comma,  Cost.  viene  violato  non  solo
sotto il profilo dell'assenza dei presupposti sostanziali,  ma  anche
sotto il profilo procedimentale, con riferimento, in particolare,  al
principio di leale collaborazione di  cui  all'ultimo  periodo  della
medesima norma costituzionale. 
    Quest'ultima rimette  alla  legge  ordinaria  la  definizione  di
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano  esercitati
nel rispetto del principio di leale collaborazione. 
    Com'e' noto, tali procedure sono state fissate dall'art. 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
    Il  secondo  periodo  del  comma  6-bis  dell'art.  64,  d.l.  n.
112/2008, pur richiamando la succitata norma della 1egge n. 131/2003,
si discosta, e per aspetti non marginali, dallo schema procedurale in
essa delineato. 
    Innanzitutto, mentre la legge n. 131/2003 prevede  l'assegnazione
di «un congruo  termine»,  non  puo'  certo  definirsi  «congruo»  il
termine, peraltro secco, di soli quindici giorni indicato  nel  comma
6-bis,  termine  che,  stante  quanto   gia'   osservato   circa   la
complessita' delle procedure  di  legge  regionale  preordinate  alla
adozione  di  «tutti  gli  atti   amministrativi,   organizzativi   e
gestionali idonei a garantire il  conseguimento  degli  obiettivi  di
ridimensionamento della rete scolastica», come indicati nello  stesso
comma  6-bis,  e  circa  la  pluralita'  degli   interessi   la   cui
ponderazione viene implicata nelle  procedure  suddette,  non  e'  in
alcun modo adeguato al fine di consentire la  definizione  di  queste
ultime. 
    Inoltre, mentre l'art. 8, comma 1, legge n. 131/2003 prevede che,
decorso inutilmente il termine assegnato, si  procede  all'intervento
sostitutivo «sentito l'organo interessato», e che «alla riunione  del
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della regione interessata al provvedimento»,  nessuna  partecipazione
di tal genere e' contenuta nel ripetuto comma 6-bis, ne' alcuna forma
di  audizione  o  coinvolgimento  dell'organo   interessato   o   del
Presidente della Giunta regionale. E' evidente che le sopra riportate
previsioni  della  1.r.  n.   131/2003   costituiscono   una   chiara
espressione del principio di leale  collaborazione  di  cui  all'art.
120, secondo comma, Cost. e che il  ripetuto  comma  6-bis,  nel  non
tenerle in  alcuna  considerazione,  viola  apertamente  il  predetto
principio. 
    Ne consegue che, da tale ulteriore prospettiva, viene  confermato
che  il   comma   6-bis   dell'art.   64,   d.l.   n.   112/2008   e'
costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 120,  secondo
comma, Cost., anche per il tramite della  non  conformita'  a  quanto
disposto nell'art. 8, comma 1, 1ege n. 131/2003. 
    4.4) La gia' chiarita incongruita' del termine di quindici giorni
fa,  altresi',  emergere,  un  ulteriore  profilo  di  illegittimita'
costituzionale del precisato comma 6-bis per violazione del principio
di buon andamento della pubblica amministrazione, espresso  dall'art.
97,  primo  comma,   Cost.,   in   quanto   tale   termine,   essendo
eccessivamente  esiguo,  non  consente   un   adeguato   e   ordinato
svolgimento   delle   funzioni   amministrative   in    materia    di
dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche,  e  si  rinvia,  al
riguardo, a quanto gia' osservato al § 2.3 in ordine al  termine  del
30 novembre 2008, non senza evidenziare che l'inadeguatezza del, piu'
ristretto, termine dei quindici giorni si appalesa in  maniera  ancor
piu' apprezzabile. 
    4.5) Infine, la violazione del principio di  ragionevolezza,  con
riferimento all'art. 3 Cost., di cui si e' parlato ai §§  1.3  e  2.4
prende corpo anche con riferimento al ripetuto  termine  di  quindici
giorni, essendo del tutto irragionevole la fissazione di  un  termine
la cui eccessiva esiguita' e' gia' stata chiarita, e basta precisare,
al riguardo, che, cosi' come  del  tutto  illogico  -  rispetto  alla
vicinanza con la data di entrata in vigore del d.l.  n.  154/2008  ed
avuto  riguardo  alla  lontananza   temporale   rispetto   all'inizio
dell'anno scolastico 2009/2010  -  si  presenta  il  termine  del  30
novembre 2008 in virtu' del raffronto con l'analogo  termine  del  30
novembre degli anni futuri, per le stesse ragioni  non  trova  alcuna
razionale e sufficiente giustificazione lo stesso  termine  che,  per
effetto della diffida contemplata nel contestato comma  6-bis,  viene
ad essere aumentato di soli quindici giorni. 
5) Violazione degli articoli 70, 76, 77, commi primo e secondo, e 89,
primo comma, della Costituzione. 
    5.1) Ai molteplici profili di illegittimita'  costituzionale  fin
qui illustrati se  ne  aggiungono,  saldandosi  ai  predetti,  alcuni
ulteriori, qui di seguito sviluppati, che si basano sul rilievo della
assoluta  inesistenza  di  ragioni  di  straordinaria  necessita'  ed
urgenza che possano legittimare l'emanazione del  decreto-legge,  nel
caso di specie il d.l. n. 154/2008  -  e  precisamente  l'art.  3  di
questo, che ha inserito un comma 6-bis nell'art. 64, d.l. n. 112/2008
- e cioe' di quello specifico strumento del  quale  lo  Stato  si  e'
avvalso per mettere in atto le molteplici lesioni  delle  prerogative
della regione odierna  ricorrente  gia'  evidenziate  nei  punti  che
precedono con riferimento all'invasione  delle  sfere  di  competenza
regionale sia legislativa, sia amministrativa, sia finanziaria. 
    5.2) Non ricorrono, infatti, i «casi straordinari di necessita' e
d'urgenza» che l'art. 77, secondo comma, Cost. pone come condizione a
che  il  Governo  possa  adottare,  in  via  del  tutto  eccezionale,
provvedimenti provvisori con forza di legge. 
    Basti  ricordare,  al  riguardo,  che,  sul  piano  generale,  il
precisato comma 6-bis e' funzionale  a  misure  di  ridimensionamento
delle istituzioni scolastiche tutt'altro che  impellenti,  in  quanto
non interessano (ne' lo potrebbero, per come si e' gia' avuto modo di
osservare)  l'anno  scolastico  in  corso  bensi'  l'anno  scolastico
2009/2010 e quelli successivi. 
    E quanto, in  particolare,  al  termine  del  30  novembre  2008,
funzionale all'anno scolastico 2009/2010, si e' gia' chiarito che non
solo non e' dato ravvisare alcuna esigenza concreta ed effettiva che,
in ipotesi, imponga di ultimare i piani  di  ridimensionamento  delle
istituzioni scolastiche entro detto termine, con cosi' largo anticipo
(oltre  nove  mesi)  rispetto  all'inizio  del   summenzionato   anno
scolastico, ma, anzi, ben si sarebbe potuto, ed anzi, dovuto, fissare
un termine, ragionevole, meno a ridosso dell'entrata  in  vigore  del
d.l. n. 154/2008. 
    Il  che  conferma   l'inesistenza   di   alcuna   situazione   di
straordinaria necessita' ed urgenza che possa  sorreggere  la  scelta
dello strumento del decreto-legge. 
    5.2.1) Con la nota sentenza del 23 maggio 2007, n.  171,  codesta
eccellentissima Corte ha dichiarato  costituzionalmente  illegittima,
per carenza dei presupposti  previsti  dall'art.  77,  secondo  comma
Cost., «la norma che si  connota  per  la  sua  evidente  estraneita'
rispetto alla  materia  disciplinata  dalle  altre  disposizioni  del
decreto-legge in cui e' inserita», rilevando, tra  l'altro,  riguardo
all'inconfigurabilita' di  ragioni  di  straordinaria  necessita'  ed
urgenza, che «ne' dal preambolo ne'  dal  contenuto  degli  articoli,
risulta nulla che abbia attinenza» con la materia  cui  afferisce  la
norma della cui legittimita' costituzionale si discute (in quel  caso
si trattava di una norma relativa alle cause di incandidabilita' e di
incompatibilita' concernenti la carica  di  sindaco,  attinente  alla
materia elettorale e non alla materia  della  disciplina  degli  enti
locali menzionata nell'epigrafe del decreto). 
    Cio' ricordato, e' percepibile ictu oculi la completa estraneita'
della materia («istruzione») cui afferiscono le norme di cui al comma
6-bis,  introdotto  dal  d.l.  n.  154/2008,  rispetto  alle  materie
implicate nel medesimo decreto-legge, che non a caso,  infatti,  reca
il seguente titolo: «Disposizioni urgenti per il  contenimento  della
spesa  sanitaria  e  in  materia  di  regolazioni  contabili  con  le
autonomie locali». 
    Per esigenze  afferenti  alla  spesa  sanitaria  e  alla  finanza
locale, quindi, e' stato emanato il  citato  decreto-legge,  non  per
esigenze riconducibili all'istruzione; e, del resto, tutti gli  altri
articoli di cui si compone il decreto-legge si  occupano  proprio  di
queste materie. 
    Ed e', soprattutto, eloquente, al riguardo,  il  totale  silenzio
nel  preambolo  del  d.l.  n.  154/2008  in  ordine  a   qualsivoglia
riferimento alla materia scolastica. 
    Nel  preambolo,   infatti,   vengono   evidenziati   rilievi   di
straordinaria  necessita'  ed  urgenza  comportanti   l'adozione   di
disposizioni in materia di: 
        gestione commissariale delle regioni che non  rispettino  gli
adempimenti previsti dai piani di rientro dai  deficit  sanitari,  al
fine    di    assicurare    il    risanamento,    il     riequilibrio
economico-finanziario e la  riorganizzazione  del  sistema  sanitario
regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tali da
tutelare l'unita' economica e i livelli essenziali delle prestazioni; 
        contabilita' degli enti  locali  per  consentire  l'ordinaria
gestione contabile in considerazione della scadenza del  termine  per
l'approvazione del bilancio di assestamento dei medesimi enti; 
        riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE  del
30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle
risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla  stessa
delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese
di natura corrente. 
    Nessuna situazione di straordinaria necessita' ed urgenza  viene,
invece,  evidenziata  in   relazione   al   ridimensionamento   delle
istituzioni scolastiche, ne', in particolare,  alla  ultimazione  dei
relativi piani entro i termini  indicati  nell'art.  3  del  d.l.  n.
154/2008. 
    In altri termini, proprio nel preambolo del citato  decreto-legge
e', in definitiva, contenuta  la  dimostrazione  dell'inesistenza  di
ragioni di straordinaria necessita' ed  urgenza  atte  a  suffragare,
conformemente all'art. 77, secondo comma, Cost.,  l'emanazione  delle
disposizioni contenute nell'art. 3 del d.l.; tanto  e'  vero  che  lo
stesso preambolo non ne indica alcuna. 
    5.3) Correlata  alla  violazione  dell'art.  77,  secondo  comma,
Cost.,  si  presenta,  altresi',  la  violazione  del  comma  1,  del
medesimo, configurandosi nella fattispecie l'emanazione, da parte del
Governo, di  un  decreto  avente  valore  di  legge  ordinaria  senza
delegazione delle Camere, nonche' la violazione dell'art.  70  Cost.,
che riserva la funzione legislativa, appunto, alle Camere, le  quali,
con l'evidenziata illegittima emanazione  del  d.l.  n.  154/2008  in
assenza dei presupposti costituzionalmente predeterminati,  risultano
esautorate delle loro prerogative. 
    5.4) Non e', infine, da  trascurare  -  anche  a  conferma  della
mancata  previa  valutazione,  nella  sede  ministeriale   competente
ratione materiae, di ipotetiche situazioni di straordinarieta', e  in
definitiva della loro insussistenza, oltre  che  della  eterogeneita'
delle norme di cui al comma 6-bis del d.l.  n.  112/2008,  introdotto
con l'art. 3, d.l. n. 154/2008, rispetto all'impianto complessivo  di
quest'ultimo  -  la  circostanza  che  il  Ministro  dell'istruzione,
universita' e ricerca, specificamente competente per materia  proprio
in relazione alle norme predette,  non  figura  ne'  tra  i  Ministri
proponenti ne', correlativamente, tra i Ministri controfirmatari  del
decreto-legge n. 154/2008. 
    E da tale rilievo si configura un ulteriore e specifico vizio  in
procedendo nella formazione del  precisato  d.l.,  che  ne  determina
l'invalidita',   ed   un   correlato   profilo   di    illegittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 89,  primo  comma,  Cost.,  a
mente del quale «Nessun  atto  del  Presidente  della  Repubblica  e'
valido se non  e'  controfirmato  dai  ministri  proponenti,  che  ne
assumono la responsabilita» - e, com'e' noto, il decreto-legge e'  un
atto,  formalmente,  del  Presidente  della  Repubblica,  il   quale,
infatti, come prevede  l'art.  87,  quinto  comma,  Cost.,  «emana  i
decreti aventi valore di legge». 
    In altri termini, lo Stato  si  e'  avvalso,  per  perpetrare  le
plurime lesioni, fin qui analiticamente disaminate, delle prerogative
costituzionalmente garantite della regione odierna ricorrente, di uno
strumento legislativo non solo  inficiato  da  molteplici  violazioni
della Carta costituzionale, anch'esse  dettagliatamente  evidenziate,
ma, in particolare, di uno strumento specificamente ed  espressamente
invalido a mente dell'art. 89, primo comma, della Costituzione. 
                       Istanza di sospensione 
    Il fumus boni juris del  ricorso,  cui  la  presente  istanza  di
sospensione accede, emerge nettamente dalle suesposte argomentazioni. 
    Sussistono, inoltre, nella fattispecie i  presupposti  di  natura
cautelare indicati nell'art. 35, 1egge n. 87/1953. 
    Emerge, in particolare, il rischio di un irreparabile pregiudizio
all'interesse pubblico, atteso  che,  per  come  ampiamente  chiarito
nell'esposizione  dei  motivi  di  ricorso,  la  complessita'   delle
procedure,  disciplinate  dalla  1.r.  n.   34/2002,   dirette   alla
definizione  dei  piani   di   dimensionamento   scolastico,   e   la
molteplicita' dei soggetti  e  degli  interessi  pubblici  coinvolti,
impedisce di procedere a tale definizione entro  il  termine  del  30
novembre 2008 imposto dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l. n. 112/2008. 
    In mancanza della definizione dei piani suddetti  si  verrebbe  a
configurare, nell'intento del legislatore statale, una situazione  di
inadempienza a carico della regione - senza che, peraltro, cio' possa
essere  addebitato  alla  stessa -  costituente  il  presupposto  per
l'intervento  sostitutivo  da  parte  dello  Stato  prefigurato   dal
medesimo comma 6-bis. 
    Nella   scongiurata   ipotesi   di   attuazione   dell'intervento
sostitutivo  la  lesione  delle  competenze  regionali   diffusamente
descritta nel ricorso verrebbe ad assumere la concreta consistenza di
un  pregiudizio  all'interesse   pubblico,   poiche'   risulterebbero
stravolti sia i rispettivi ambiti delle competenze legislative  dello
Stato e della Regione  sia  l'ordinato  e  sereno  svolgimento  delle
attivita'  procedimentali  finalizzate  al  ridimensionamento   delle
istituzioni scolastiche, con il ragionevolmente  prevedibile  rischio
di  una  non  adeguata  ponderazione  dei  vari  interessi   pubblici
implicati nelle procedure medesime - considerata, al riguardo,  anche
la eccessiva esiguita' dei termini imposti dal ripetuto comma  6-bis,
con riferimento sia al termine del 30 novembre 2008 sia al termine di
quindici giorni di cui alla diffida nel medesimo comma contemplata  -
e di una, conseguente, altrettanto inadeguata  cura  degli  interessi
predetti. 
    Siffatti termini, inoltre, appaiono congegnati proprio allo scopo
di preludere inevitabilmente al suddetto intervento  sostitutivo,  il
che renderebbe ancora piu' grave e tangibile l'invasione dello  Stato
nella sfera di competenza della regione. 
    E tale pregiudizio, nella  deprecabile  ipotesi  in  cui  dovesse
concretizzarsi   nelle   more   del    giudizio    di    legittimita'
costituzionale, sarebbe connotato dal carattere dell'irreparabilita',
venendosi a  consolidare,  per  effetto  del  prefigurato  intervento
sostitutivo, una situazione non piu' reversibile rimanendo la regione
privata della possibilita' di intervenire in quanto a  cio'  inibita,
appunto, dall'attivazione  e  dal  compimento  del  detto  intervento
sostitutivo. 
    Il  pericolo  che   si   verifichi   il   paventato   pregiudizio
costituisce, infine, un pericolo  imminente,  in  quanto,  come  piu'
volte ricordato, i termini fissati dal comma 6-bis dell'art. 64, d.l.
n.  112/2008   sono   particolarmente   ristretti,   e   praticamente
impossibili da rispettare. 
    Quanto al pregiudizio all'ordinamento giuridico della Repubblica,
esso e' insito nella stessa invasione -  illegittima,  irragionevole,
unilaterale - dell'autonomia regionale  ad  opera  dello  Stato,  con
grave  vulnerazione  del  quadro  costituzionale  del  riparto  delle
competenze legislative tra Stato e regione. 
    Il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i  diritti
dei  cittadini  emerge,  infine,  dalla  considerazione  che  qualora
dovesse essere portato a compimento il disegno insito  nel  precisato
comma  6-bis,  l'esecuzione   di   tale   norma,   la   cui   patente
illegittimita' costituzionale e' stata ampiamente  dimostrata  ed  e'
destinata, con ragionevole certezza, ad essere dichiarata da  codesta
eccellentissima Corte, andrebbe ad incidere negativamente su  diritti
costituzionalmente  garantiti  dei  cittadini,  e  precisamente   sul
diritto all'istruzione di cui all'art. 34  Cost.,  la  cui  fruizione
risulterebbe gravemente compromessa. 
    Si chiede, pertanto, che, a mente dell'art.  35  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della  legge
5 giugno 2003, n. 131, venga integralmente sospesa  l'esecuzione  del
comma 6-bis dell'art. 64 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112
(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133),
inserito dall'art. 3  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,
ovvero, in via subordinata,  che  venga  sospesa  l'esecuzione  della
precisata norma nella parte in cui fissa il termine per l'ultimazione
dei piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche anche al
30 novembre del corrente anno 2008, e nella parte in cui  prevede  un
intervento sostitutivo dello Stato  anche  in  relazione  a  siffatto
termine. 
                              P. Q. M. 
    Voglia   codesta   eccellentissima   Corte   costituzionale,   in
accoglimento del presente ricorso, e, preliminarmente, della suestesa
istanza di sospensione,  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.  154,  con  cui  e'
stato inserito un comma  6-bis  nell'art.  64  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112 (convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2008,  n.  133),  per   violazione   degli   articoli   della
Costituzione 117, terzo comma; 118, primo comma; 119, primo e secondo
comma; 120, secondo comma; 3; 97, primo comma; 70; 76;  77,  primo  e
secondo  comma;  81,  terzo  comma;  89,  primo  comma;  nonche'  per
violazione del principio di leale  e  fattiva  collaborazione  e  del
principio di buon andamento della  pubblica  amministrazione,  e  del
generale canone di ragionevolezza delle leggi. 
    Si depositeranno, insieme al presente ricorso,  la  deliberazione
della  Giunta  regionale  di  autorizzazione  alla  proposizione  del
ricorso medesimo, nonche' il decreto  del  dirigente  dell'Avvocatura
regionale di assegnazione del relativo incarico difensivo. 
        Catanzaro-Roma, addi' 11 novembre 2008 
             Avv. Mariano Calogero - Avv. Giuseppe Naimo