N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2007

Ordinanza  del  13  novembre 2007 emessa dalla Commissione tributaria
provinciale  di Oristano sul ricorso proposto da Cicu Gabriele contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano ed altra

Imposte  e  tasse  -  Tassa automobilistica - Ricorso avverso atto di
  accertamento  e  di  irrogazione  di sanzioni per omesso versamento
  della  tassa  dovuta  dal  ricorrente  in  relazione ad autoveicolo
  cancellato  dal  pubblico  registro automobilistico successivamente
  alla  scadenza del termine per il pagamento - Obbligo del pagamento
  annuale     anticipato,    in    un'unica    soluzione,    anziche'
  proporzionalmente  ai  mesi  di  possesso  del  veicolo  -  Dedotta
  impossibilita'   per   il  contribuente  di  effettuare  versamenti
  frazionati  e  per l'ente impositore di procedere a riscossione con
  riferimento  ai  soli  periodi  inferiori  all'anno  in  cui si sia
  verificato  il presupposto impositivo del possesso dell'autoveicolo
  -   Denunciata   violazione   del   principio   di   uguaglianza  -
  Irragionevole discriminazione in danno dei contribuenti che abbiano
  perduto  il  possesso  dell'autoveicolo  in  data  successiva  alla
  scadenza  del  termine per il pagamento - Ingiustificata previsione
  della  debenza  del  tributo  in  eguale  misura, indipendentemente
  dall'effettiva durata del possesso dell'autoveicolo.
- Decreto-legge   30   dicembre   1982,   n. 953,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.52 del 17-12-2008 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Sciogliendo  la riserva di cui all'udienza del 16 ottobre 2007 nel
procedimento  iscritto  a ruolo generale n. 344/05 introdotto da Cicu
Gabriele  contro  Agenzia  delle  Entrate  - Ufficio di Oristano, per
l'annullamento  dell'atto  di  accertamento  e  irrogazione  sanzioni
n. 02003874 dell'8 settembre 2005;
                    O s s e r v a  i n  f a t t o
   Il  ricorrente  ha  impugnato  il citato avviso con il quale viene
contestato   il   mancato   pagamento   della  tassa  automobilistica
asseritamente  dovuta  per  l'anno 2002, in relazione all'autoveicolo
tg.  CA652944,  assumendo  di  aver  provveduto a dismetterlo, per la
successiva demolizione, in data 13 febbraio 2002.
   In  ordine  all'atto  impugnato,  il  ricorrente  ne  contesta  la
fondatezza,   per   essere   venuto   meno   il   presupposto  stesso
dell'imposta,  individuato  dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983,
n. 53, appunto nel possesso dell'auto.
   Ritiene,   infine,  che  la  citata  norma,  siccome  «prevede  il
pagamento  della  tassa  automobilistica  in  un'unica  soluzione per
periodi  annuali  fissi anticipati, senza prevedere che l'imposta sia
dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno, in cui si e' protratto il
possesso» violi gli art. 53 e 3 della Costituzione.
   Il ricorrente prova, con documentazione in atti, che l'autoveicolo
venne  effettivamente  dismesso e radiato dal PRA in data 28 febbraio
2002,  sebbene la perdita di possesso in capo allo stesso debba farsi
risalire  al  13 febbraio 2002, come pure risulta da attestazione, in
atti, rilasciata dalla concessionaria.
   Dato  per  accertato,  attraverso  le citate prove documentali, il
venir  meno  del  presupposto  dell'imposta,  costituito dal possesso
dell'autovettura,  in  data 13 febbraio 2002, osserva il collegio che
il  pagamento  della  tassa, per l'anno 2002, sarebbe dovuto avvenire
entro  il  31 gennaio 2002, avendo il ricorrente assolto all'obbligo,
per l'anno precedente, con versamento scaduto il 31 dicenbre 2001.
   Avendo  il  Cicu  omesso  il versamento, l'ufficio finanziario gli
richiede il pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica
asseritamente  dovuta  per l'anno 2002, non commisurandola al periodo
di effettivo possesso dell'auto e cio' in virtu' dell'art. 5, d.l. 30
dicembre  1982,  n. 953  (Misure  in  materia tributaria), convertito
nella  legge 28 febbraio 1983, n. 53, oltre naturalmente ad interessi
e sanzioni conseguenti.
                  O s s e r v a  i n  d i r i t t o
   La   risoluzione  della  controversia,  dipendendo  esclusivamente
dall'applicazione  della  norma  in  questione,  porterebbe  ad esiti
opposti   a   seconda  che  la  norma  venisse  applicata  nella  sua
formulazione  vigente  o  dovesse,  viceversa,  essere  ritenuta  non
conforme  ai  parametri  costituzionali, portando, nel primo caso, al
rigetto  integrale  del  ricorso e, nel secondo caso, al suo parziale
accoglimento.
   La   norma   che   si  intende  censurare  prevede  l'assolvimento
dell'obbligo  fiscale  attraverso  il pagamento in un'unica soluzione
per periodi fissi anticipati,
   Orbene,   le  modalita'  del  pagamento  «anticipato  e  in  unica
soluzione»  non ostano ad una interpretazione conforme al presupposto
dell'imposta  (ritenendosi  sempre  possibile  il  rimborso di quanto
anticipato  e  non  dovuto)  ed  anche  ad un criterio di ragionevole
discrezionalita'  del  legislatore tributario (potendosi giustificare
la  previsione  di  pagamento  anticipato  ed  in unica soluzione con
esigenze,   piu'  volte  ribadita  anche  dalla  difesa  erariale  in
precedenti giudizi di legittimita' costituzionale, di semplificazione
e standardizzazione relative ad una fiscalita' di massa).
   Appare,  invece,  insuperabile  il  dato  testuale della norma nel
riferimento   ai   periodi  annuali  fissi  d'imposta,  con  scadenza
nell'ultimo  giorno  del  mese iniziale del periodo annuale d'imposta
(D.M.  Finanze  25  novembre 1985, n. 7307 - Nuove forme di pagamento
delle tasse automobilistiche, ancora in vigore).
   Nel  predetto dato normativo, la doppia caratteristica del periodo
d'imposta - fisso e annuale - oltre ad individuarne l'arco temporale,
ne stabilisce anche l'unitarieta', cosi' da impedire che in relazione
alla   medesima   obbligazione   tributaria   il  contribuente  possa
provvedere   a   versamenti  frazionati  o  l'ente  impositore  possa
procedere  a  riscossione in relazione a periodi inferiori all'anno e
nei quali solo si sia verificato il presupposto impositivo.
   L'eccezione  sollevata  da  parte  ricorrente  indica  quali norme
costituzionali violate sia l'art. 3 che l'art. 53 Cost., il primo con
riferimento  al  principio di eguaglianza, il secondo con riferimento
alla commisurazione dei tributi alla capacita' contributiva.
   Ritiene  questo  Collegio  che  non  sia  fondata  l'eccezione con
riferimento  all'art.  53,  poiche',  come da costante giurisprudenza
della  Corte  costituzionale,  la  tassa  in  questione  «colpisce la
proprieta'  o  il possesso dell'autoveicolo in se' e non quale indice
rivelatore  di  ricchezza  in  quanto determina, invece, la capacita'
contributiva  alla  quale  a sua volta e' collegata l'obbligazione di
imposta   e  la  relativa  prestazione»  (cfr.  es.  C.  cost.  sent.
164/1993).
   Si  ritiene,  invece,  che  la norma sia in contrasto con l'art. 3
Costituzione  e,  segnatamente,  con  il  principio  di  eguaglianza,
poiche'  essa  introduce  nell'ordinamento  una  doppia irragionevole
disparita' di trattamento:
     da  un  lato,  discriminando  tra  contribuenti  che  vengano  a
trovarsi  nell'identica situazione (caratterizzata dal venir meno del
presupposto  impositivo  del possesso dell'autoveicolo), riconoscendo
rilevanza  giuridica  a  tale  evento  solo  ove si verifichi in data
antecedente alla scadenza del termine per il pagamento;
     dall'altro  lato, riservando identico trattamento a contribuenti
che  vengano  a  trovarsi in diverse posizioni, prevedendo la debenza
del  tributo, in eguale misura, sia da parte di coloro che possiedano
l'autoveicolo  per  l'intero anno, che da parte di coloro per i quali
il possesso si sia limitato a periodi inferiori all'anno.
                              P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritiene  rilevante  e  non manifestamente infondata l'eccezione di
legittimita'   costituzionale   sollevata  da  parte  ricorrente  nei
confronti  dell'art.  5,  d.l.  30  dicembre  1982, n. 953 (Misure in
materia  tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53,
per violazione dell'art. 3 Costituzione;
   Sospende   il   presente   giudizio  nelle  more  della  decisione
dell'incidente di costituzionalita';
   Manda   alla   segreteria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per
la  comunicazione  ai  Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
all'esito delle citate notificazioni e comunicazioni.
     Cosi'  deciso  in  Oristano,  alla  Camera  di  consiglio del 13
novembre 2007.
                       Il Presidente: Barberio