N. 396 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2007
Ordinanza del 13 novembre 2007 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano sul ricorso proposto da Cicu Gabriele contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano ed altra Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Ricorso avverso atto di accertamento e di irrogazione di sanzioni per omesso versamento della tassa dovuta dal ricorrente in relazione ad autoveicolo cancellato dal pubblico registro automobilistico successivamente alla scadenza del termine per il pagamento - Obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, anziche' proporzionalmente ai mesi di possesso del veicolo - Dedotta impossibilita' per il contribuente di effettuare versamenti frazionati e per l'ente impositore di procedere a riscossione con riferimento ai soli periodi inferiori all'anno in cui si sia verificato il presupposto impositivo del possesso dell'autoveicolo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Irragionevole discriminazione in danno dei contribuenti che abbiano perduto il possesso dell'autoveicolo in data successiva alla scadenza del termine per il pagamento - Ingiustificata previsione della debenza del tributo in eguale misura, indipendentemente dall'effettiva durata del possesso dell'autoveicolo. - Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5. - Costituzione, art. 3.(GU n.52 del 17-12-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 16 ottobre 2007 nel procedimento iscritto a ruolo generale n. 344/05 introdotto da Cicu Gabriele contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano, per l'annullamento dell'atto di accertamento e irrogazione sanzioni n. 02003874 dell'8 settembre 2005; O s s e r v a i n f a t t o Il ricorrente ha impugnato il citato avviso con il quale viene contestato il mancato pagamento della tassa automobilistica asseritamente dovuta per l'anno 2002, in relazione all'autoveicolo tg. CA652944, assumendo di aver provveduto a dismetterlo, per la successiva demolizione, in data 13 febbraio 2002. In ordine all'atto impugnato, il ricorrente ne contesta la fondatezza, per essere venuto meno il presupposto stesso dell'imposta, individuato dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, appunto nel possesso dell'auto. Ritiene, infine, che la citata norma, siccome «prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione per periodi annuali fissi anticipati, senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno, in cui si e' protratto il possesso» violi gli art. 53 e 3 della Costituzione. Il ricorrente prova, con documentazione in atti, che l'autoveicolo venne effettivamente dismesso e radiato dal PRA in data 28 febbraio 2002, sebbene la perdita di possesso in capo allo stesso debba farsi risalire al 13 febbraio 2002, come pure risulta da attestazione, in atti, rilasciata dalla concessionaria. Dato per accertato, attraverso le citate prove documentali, il venir meno del presupposto dell'imposta, costituito dal possesso dell'autovettura, in data 13 febbraio 2002, osserva il collegio che il pagamento della tassa, per l'anno 2002, sarebbe dovuto avvenire entro il 31 gennaio 2002, avendo il ricorrente assolto all'obbligo, per l'anno precedente, con versamento scaduto il 31 dicenbre 2001. Avendo il Cicu omesso il versamento, l'ufficio finanziario gli richiede il pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica asseritamente dovuta per l'anno 2002, non commisurandola al periodo di effettivo possesso dell'auto e cio' in virtu' dell'art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, oltre naturalmente ad interessi e sanzioni conseguenti. O s s e r v a i n d i r i t t o La risoluzione della controversia, dipendendo esclusivamente dall'applicazione della norma in questione, porterebbe ad esiti opposti a seconda che la norma venisse applicata nella sua formulazione vigente o dovesse, viceversa, essere ritenuta non conforme ai parametri costituzionali, portando, nel primo caso, al rigetto integrale del ricorso e, nel secondo caso, al suo parziale accoglimento. La norma che si intende censurare prevede l'assolvimento dell'obbligo fiscale attraverso il pagamento in un'unica soluzione per periodi fissi anticipati, Orbene, le modalita' del pagamento «anticipato e in unica soluzione» non ostano ad una interpretazione conforme al presupposto dell'imposta (ritenendosi sempre possibile il rimborso di quanto anticipato e non dovuto) ed anche ad un criterio di ragionevole discrezionalita' del legislatore tributario (potendosi giustificare la previsione di pagamento anticipato ed in unica soluzione con esigenze, piu' volte ribadita anche dalla difesa erariale in precedenti giudizi di legittimita' costituzionale, di semplificazione e standardizzazione relative ad una fiscalita' di massa). Appare, invece, insuperabile il dato testuale della norma nel riferimento ai periodi annuali fissi d'imposta, con scadenza nell'ultimo giorno del mese iniziale del periodo annuale d'imposta (D.M. Finanze 25 novembre 1985, n. 7307 - Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche, ancora in vigore). Nel predetto dato normativo, la doppia caratteristica del periodo d'imposta - fisso e annuale - oltre ad individuarne l'arco temporale, ne stabilisce anche l'unitarieta', cosi' da impedire che in relazione alla medesima obbligazione tributaria il contribuente possa provvedere a versamenti frazionati o l'ente impositore possa procedere a riscossione in relazione a periodi inferiori all'anno e nei quali solo si sia verificato il presupposto impositivo. L'eccezione sollevata da parte ricorrente indica quali norme costituzionali violate sia l'art. 3 che l'art. 53 Cost., il primo con riferimento al principio di eguaglianza, il secondo con riferimento alla commisurazione dei tributi alla capacita' contributiva. Ritiene questo Collegio che non sia fondata l'eccezione con riferimento all'art. 53, poiche', come da costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la tassa in questione «colpisce la proprieta' o il possesso dell'autoveicolo in se' e non quale indice rivelatore di ricchezza in quanto determina, invece, la capacita' contributiva alla quale a sua volta e' collegata l'obbligazione di imposta e la relativa prestazione» (cfr. es. C. cost. sent. 164/1993). Si ritiene, invece, che la norma sia in contrasto con l'art. 3 Costituzione e, segnatamente, con il principio di eguaglianza, poiche' essa introduce nell'ordinamento una doppia irragionevole disparita' di trattamento: da un lato, discriminando tra contribuenti che vengano a trovarsi nell'identica situazione (caratterizzata dal venir meno del presupposto impositivo del possesso dell'autoveicolo), riconoscendo rilevanza giuridica a tale evento solo ove si verifichi in data antecedente alla scadenza del termine per il pagamento; dall'altro lato, riservando identico trattamento a contribuenti che vengano a trovarsi in diverse posizioni, prevedendo la debenza del tributo, in eguale misura, sia da parte di coloro che possiedano l'autoveicolo per l'intero anno, che da parte di coloro per i quali il possesso si sia limitato a periodi inferiori all'anno.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente nei confronti dell'art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, per violazione dell'art. 3 Costituzione; Sospende il presente giudizio nelle more della decisione dell'incidente di costituzionalita'; Manda alla segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, all'esito delle citate notificazioni e comunicazioni. Cosi' deciso in Oristano, alla Camera di consiglio del 13 novembre 2007. Il Presidente: Barberio