N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2008
Ordinanza del 5 maggio 2008 emessa dal Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di Pasquali Massimiliano Processo penale - Appello - Impugnazione della parte civile avverso sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace - Attribuzione alla parte civile della facolta' di appellare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilita' civile, anche al di fuori delle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale previste dall'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen. - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, sotto il profilo della ritenuta irrazionalita' della scelta legislativa di affidare la reale decisione di merito ad un giudice meramente cartolare - Asserita lesione dei principi costituzionali in materia di giusto processo, con particolare riferimento all'oralita' e al contraddittorio nella formazione della prova. - Codice di procedura penale, art. 576. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.52 del 17-12-2008 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale in epigrafe rubricato a carico di Pasquali Massimiliano nato a Milano il 13 dicembre 1942 ivi residente in via Lamennais 9, domiciliato a Griffa via Victor Hugo n. 3, difeso di fiducia dall'avv Maurizio Bernascono imputato del reato p e p dall'art. 594 c.p. in Griffe 8 dicembre 2003, con parte civile costituita la sig.ra Milena Caretti con avv. Giovanni Aquino appellante, agli effetti civili, avverso la sentenza n. 86/07 del giudice di pace di Verbania del 12 giugno 2007 con la quale l'imputato e' stato assolto dal reato ascritto O s s e r v a Non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 576 c.p.p. di procedura penale nella parte in cui prevede la facolta' di appellare della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori della ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p. commi primo, secondo e quarto. La questione appare intrinsecamente rilevante dovendo questo giudice, a seguito dell'appello di cui in epigrafe e della conseguente citazione, celebrare il giudizio di appello nel procedimento di cui sopra e non rientrando l'atto di appello nell'ipotesi di cui all'art. 603 primo, secondo e quarto comma. La questione appare anche non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Premesso che la scelta di esercitare l'azione civile nel procedimento penale implica che la stessa soggiace agli stessi principi procedurali del procedimento penale questo giudice osserva che, con la definizione dei principi del giusto processo il legislatore sia vincolato a piu' stringenti parametri di ragionevolezza ed al rispetto specifico dei canoni costituzionalizzati ex art. 111 Cost. e che il mantenimento «tout court» dell'appello quale secondo grado di giurisdizione del processo penale e' incompatibile con la disciplina degli artt. 3 e 111 cost. Ed invero: la scelta legislativa del doppio grado di giurisdizione non fruisce di per se' di diretto riconoscimento costituzionale; la scelta legislativa di prevedere un secondo grado di giurisdizione trova un suo fondamento indiretto nel solo valore espresso dal diritto di difesa ex art 24 Cost.quale facolta' di impugnazione dell'imputato (e di riflesso, per il solo principio di parita' delle parti e quale mera proiezione non necessaria del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, nella facolta' di appellare della parte pubblica); poiche' il legislatore non e' vincolato da uno specifico precetto costituzionale(ne' da norme internazionali) l'uso della sua discrezionalita' deve essere sottoposto a vaglio costituzionale con riferimento agli specifici parametri costituzionale previsti nell'art. 111 Cost. Tale vaglio appare di esito negativo. Ed invero: l'appello devia dal principio dell'oralita' e di formazione della prova quale costituzionalizzato affidando in via generale e normale il finale giudizio di merito a giudici che non hanno partecipato alla formazione della prova; la deviazione da questo principio non ha carattere eccezionale e motivato (come ad esempio per gli incidenti probatori, o per la lettura di atti consentiti), ma e' la regola del giudizio, regola derogabile solo a precise e limitate condizioni; tali eccezioni non sono idonee a salvaguardare la costituzionalita' del giudizio cosi' come strutturato atteso che la costituzionalizzazione del principio di formazione della prova implica una scelta del costituente di un modello processuale che si ritiene essere il modello costituzionalmente idoneo per pervenire alla migliore decisione; la legge per garantire il giusto processo di cui all'art. 111 cost. in appello deve limitare l'appello alle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p. comma primo, secondo e quarto. Solo con tale limitazione infatti la discrezionalita' legislativa di prevedere un secondo grado di giudizio non si pone in contrasto con la previsione dell'art. 111 Cost. Con tale limitazione infatti la deroga al principio di formazione della prova diviene giustificata dalla necessita' intrinseca di rielaborazione del giudizio e contemporaneamente giustifica anche un allungamento dei tempi processuali altrimenti non compatibile con il principio di ragionevole durata. Non puo' infine ritenersi neppure in se ragionevole, a fronte di una disciplina che fissa quale regola fondamentale base a garanzia della correttezza della decisione (e quindi dello stesso diritto di difesa dell'imputato) che la prova si formi avanti al giudice che decide, che la reale decisione di merito sia sistematicamente assunta da un giudice meramente cartolare. Giova infine rimarcare che la questione dedotta e' dirompente per gli appelli avverso la sentenze del giudice di pace ove il nucleo probatorio, in relazione alla usuale tipologia dei reati,si fonda per lo piu' su prove orali ed i motivi di appello sulla valutazione di credibilita' e attendibilita' di dichiaranti sempre (tale essendo normativamente «di regola» la verbalizzazione) riportati in verbali sintetici. Cio' comporta ineluttabilmente una surrettizia trasformazione de facto del giudizio di appello in giudizio di legittimita'. Tale regola deve estendersi anche all'ipotesi di cui a processo di appello, ai soli effetti della responsabilita' civile, della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576 c.p.p. di procedura penale nella parte in cui prevede la facolta' di appellare le sentenze di proscioglimento, ai soli effetti della responsabilita' civile, al di fuori della ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p. comma primo, secondo e quarto nei termini di cui in motivazione. Sospende il procedimento in corso. Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti, ai loro difensori, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio ed alla prova delle notificazioni e della comunicazioni prescritte. Verbania, addi' 5 maggio 2008 Il giudice: Terzi