N. 405 SENTENZA 3 - 12 dicembre 2008

Giudizio   di   legittimita'   costituzionale  in  via  principale  -
  Intervento   di   soggetti   privi   di   potesta'   legislativa  -
  Inammissibilita'.
Caccia - Legge della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga
  per  la  stagione  venatoria 2007/2008 - Previsione attuativa degli
  artt.  2  e  3 della legge regionale n. 2 del 2007, gia' dichiarati
  costituzionalmente illegittimi - Ricorso del Governo - Eccezione di
  inammissibilita', per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione
  dell'esaurimento degli effetti della legge impugnata - Reiezione.
- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera
  s); direttiva 79/409/CEE, art. 9.
Caccia - Legge della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga
  per  la  stagione  venatoria 2007/2008 - Previsione attuativa degli
  artt.  2  e  3 della legge regionale n. 2 del 2007, gia' dichiarati
  costituzionalmente illegittimi - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10, 113, 117, primo e secondo comma, lettera
  s); direttiva 79/409/CEE, art. 9.
(GU n.52 del 17-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Lombardia  6  agosto  2007,  n. 20, recante «Approvazione di piani di
prelievo  venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai
sensi  della  legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge-quadro sul
prelievo  in  deroga)»,  promosso  con  ricorso  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  notificato l'8 ottobre 2007, depositato in
cancelleria  il  16  ottobre  2007  ed iscritto al n. 45 del registro
ricorsi 2007.
   Visti  l'atto  di  costituzione  della  Regione  Lombardia nonche'
l'atto  di  intervento  della  FACE  (Federazione  delle Associazioni
venatorie  e  per  la  Conservazione della Fauna Selvatica dell'UE) e
della FACE Italia;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2008  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Udito  l'avvocato  dello Stato Francesco Lettera per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per
la Regione Lombardia.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso notificato in data 8 ottobre 2007 e depositato il
successivo  16  ottobre,  il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale della legge della
Regione  Lombardia  6  agosto  2007,  n. 20, recante «Approvazione di
piani  di  prelievo  venatorio  in  deroga  per la stagione venatoria
2007/2008,  ai  sensi  della  legge  regionale  5 febbraio 2007, n. 2
(Legge-quadro  sul  prelievo in deroga)», per contrasto con gli artt.
3,   10,   113,  117,  primo  e  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione.
   Premette  il ricorrente che la legge censurata e' stata emanata in
attuazione  della  legge  regionale  n. 2  del  2007, gia' oggetto di
impugnativa  dinanzi  alla  Corte  per  contrasto  con l'art. 9 della
direttiva comunitaria 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente
la  conservazione  degli  uccelli  selvatici),  avendo  introdotto un
regime  di  deroga  «ordinario»,  estraneo  alla previsione di cui al
citato art. 9.
   A  parere  dell'Avvocatura  le  disposizioni contenute nella legge
regionale   n. 20   del   2007,   per   «la   regola  generale  della
illegittimita'  derivata dall'atto presupposto», risulterebbero, allo
stesso  modo,  in  contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE.
Pertanto, sotto questo profilo, vi sarebbe una violazione degli artt.
10 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, precisa il
ricorrente,  l'art.  1, «autorizzando il prelievo venatorio in deroga
senza  indicare  la  tipologia di deroga attivata, senza indicarne le
motivazioni,   senza  comprovare  l'inesistenza  di  altre  soluzioni
soddisfacenti,  senza  prevedere  un'analisi  dei presupposti e delle
condizioni stabilite dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE contrasta
con  le  disposizioni comunitarie». Secondo il ricorrente, il mancato
rispetto  del regime delle deroghe violerebbe, altresi', gli standard
minimi  e  uniformi  di  tutela  della fauna, di competenza esclusiva
dello  Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione.  Precisa  ancora la difesa erariale che «il farraginoso
sistema  normativo  adottato dalla Regione Lombardia per disciplinare
il  prelievo  in  deroga»  sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 113
della  Costituzione,  poiche' avrebbe come «sola finalita'» quella di
«sottrarre,  senza  plausibile ragione, i provvedimenti di deroga che
vengono  adottati  dalla  Giunta  al  controllo  giurisdizionale  dei
Tribunali  amministrativi  regionali  e all'azione cautelare da parte
dei controinteressati».
   2.  - Con atto depositato in data 5 novembre 2007 si e' costituita
la  Regione  Lombardia  chiedendo  il  rigetto del ricorso, in quanto
inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato.
   3. -  Con  atto  depositato il 18 dicembre 2007 si sono, altresi',
costituite  la  FACE (Federazione delle Associazioni Venatorie per la
Conservazione  della  Fauna  Selvatica  dell'UE)  e  la  FACE  Italia
chiedendo  la  dichiarazione  di  inammissibilita' del ricorso e, nel
merito, il suo rigetto.
   In     via     preliminare,     le    intervenienti    eccepiscono
l'inammissibilita'  del ricorso, sottolineando che la legge censurata
e'  «legge-figlia della legge-madre» n. 2 del 2007, impugnata dinanzi
alla  Corte  costituzionale.  La  FACE  e  la  FACE Italia, dopo aver
richiamato  alcune pronunce della Corte (sentenze n. 225 e n. 226 del
1999),  precisano  che l'adozione del «piano in deroga da parte della
Giunta,  approvato  con  legge-figlia  della Regione non perde la sua
natura “amministrativa” con conseguente sindacabilita' da
parte  del  giudice  amministrativo».  A  parere  delle intervenienti
spetterebbe  a quest'ultimo valutare se la Giunta regionale lombarda,
nell'adottare  le  deroghe  contemplate  nella  legge n. 20 del 2007,
abbia  rispettato  «tutte»  le condizioni stabilite nella legge-madre
del  2007;  condizioni  che,  in  ogni  caso, sarebbero «puntualmente
conformi alle prescrizioni comunitarie».
   Ad  avviso delle intervenienti, la censura riferita agli artt. 3 e
113  sarebbe  infondata;  la  tutela giurisdizionale verrebbe infatti
«garantita  anche  in  presenza  di una legge-provvedimento», poiche'
detta tutela, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza
n. 62  del  1993),  «risulta  soddisfatta dall'intervento della Corte
costituzionale,  anche  se  integralmente  sostitutivo  di quello del
giudice  amministrativo».  Del  pari  infondata  sarebbe, inoltre, la
censura riferita alla violazione della disciplina comunitaria in tema
di  prelievo  in  deroga,  in  quanto  frutto  «di un'interpretazione
malevola» della legge n. 2 del 2007 che non troverebbe riscontro «ne'
nella  lettera,  ne' nell'intenzione del legislatore regionale» e, in
ogni  caso,  precisa  ancora  le  intervenienti,  sarebbe  errato  il
presupposto  da cui muove il ricorrente, secondo il quale ogni deroga
dovrebbe avere carattere emergenziale.
   Quanto, infine, all'asserita violazione della competenza esclusiva
dello  Stato  di  cui  all'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione,  la  FACE  e la FACE Italia rilevano che proprio l'art.
19-bis  della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione
della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),
attribuisce  la  competenza alle Regioni riguardo all'esercizio delle
deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
   4. -   In   prossimita'   dell'udienza  la  Regione  Lombardia  ha
depositato  una  memoria,  con  la  quale  ribadisce  le richieste di
declaratoria di inammissibilita' e rigetto della questione.
   La difesa regionale, in via preliminare, eccepisce la sopravvenuta
carenza  di interesse alla decisione del ricorso poiche', da un lato,
la  legge  impugnata,  riferita  alla  stagione  venatoria 2007/2008,
avrebbe «esaurito i propri effetti» e, dall'altro, la legge regionale
n. 2  del  2007  (c.d.  legge madre) e' stata abrogata ad opera dalla
legge regionale 30 luglio 2008, n. 24, recante «Disciplina del regime
di  deroga  previsto  dall'articolo  9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio  del  2  aprile  1979,  concernente  la conservazione degli
uccelli  selvatici,  in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221
(Integrazioni  alla  legge  11  febbraio  1992, n. 157, in materia di
protezione   della  fauna  selvatica  e  di  prelievo  venatorio,  in
attuazione  dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE)». Ad avviso della
difesa regionale, il ricorso sarebbe, altresi', inammissibile poiche'
il «particolare regime» delineato dalla legge regionale n. 2 del 2007
«non sottrae al Giudice amministrativo la competenza a decidere sulla
legittimita'  della  deliberazione con cui la Giunta approva il piano
di    prelievo    venatorio:   anzi,   posta   la   natura   politica
dell'approvazione  consiliare  del  provvedimento  stesso, proprio la
giurisdizione amministrativa avrebbe dovuto costituire la sede tipica
per    sollevare    le    doglianze»    oggetto   del   giudizio   di
costituzionalita'.
   La  Regione resistente, con riferimento all'asserito contrasto con
la  direttiva  comunitaria 79/409/CEE, precisa che l'atto legislativo
da adottare in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007
non sarebbe «destinato a dettare la disciplina del prelievo venatorio
in  deroga», in quanto la «disciplina derogatoria» sarebbe «contenuta
nel  Piano  elaborato  dalla  Giunta  Regionale,  in applicazione dei
principi  dettati» dalla citata normativa comunitaria. Cio' premesso,
la  Regione  Lombardia  rileva che il Consiglio regionale ha valutato
«adeguatamente   il   quadro   fattuale  di  riferimento  in  cui  il
provvedimento  pianificatorio  sarebbe  andato  ad  inserirsi», ed ha
altresi'  accertato,  nella  relazione  allegata alla legge regionale
n. 20  del  2007, che «l'approvazione del piano […] costituiva
lo  strumento  migliore per il raggiungimento degli obiettivi sottesi
al prelievo in deroga».
   A  parere  della  difesa regionale sarebbe, altresi', infondata la
censura  riferita  alla  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  della  Costituzione,  posto  che  lo stesso legislatore
statale  ha  attribuito  alle  Regioni  la  competenza legislativa in
materia  di  deroga  ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria
79/409/CEE.   In   proposito,   la   difesa   regionale  richiama  la
giurisprudenza  della  Corte  che  ha  riconosciuto  alle  Regioni la
competenza  legislativa  esclusiva  in tema di caccia, precisando, al
riguardo,  che  gli unici limiti all'esercizio di siffatta competenza
si  rinvengono  «nell'esigenza  che  siano  rispettati  gli standards
uniformi  di  tutela  dettati  dal legislatore statale nell'esercizio
delle proprie prerogative in materia ambientale».
                       Considerato in diritto
   1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri ha impugnato la
legge   della   Regione  Lombardia  6  agosto  2007,  n. 20,  recante
«Approvazione  di  piani  di  prelievo  venatorio  in  deroga  per la
stagione  venatoria  2007/2008,  ai  sensi  della  legge  regionale 5
febbraio  2007,  n. 2  (Legge-quadro  sul  prelievo  in deroga)», per
violazione  degli  artt.  3,  10,  113,  117,  primo e secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
   Il  ricorrente  ritiene  che  la  cennata  legge,  con la quale si
autorizza  il prelievo venatorio in deroga, in attuazione della legge
regionale  n. 2  del 2007, gia' oggetto del sindacato di legittimita'
costituzionale,  sarebbe  in  contrasto  con  il regime delle deroghe
stabilito  dall'art.  9  della  direttiva 79/409/CEE, nonche' con gli
standards  minimi  ed  uniformi  di tutela della fauna. Ad avviso del
ricorrente, inoltre, il meccanismo normativo introdotto dalla Regione
Lombardia  per  disciplinare  le  deroghe lederebbe gli artt. 3 e 113
della   Costituzione,   perche'   volto   soltanto   a   sottrarre  i
provvedimenti   di   deroga   adottati  dalla  Giunta  «al  controllo
giurisdizionale  dei  Tribunali amministrativi regionali e all'azione
cautelare degli interessati».
   2. -  In via preliminare, va dichiarato inammissibile l'intervento
della   FACE   (Federazione   delle  Associazione  Venatorie  per  la
Conservazione  della  Fauna  Selvatica  dell'UE) e della FACE Italia,
poiche', in conformita' alla costante giurisprudenza di questa Corte,
il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via principale si
svolge «esclusivamente fra soggetti titolari di potesta' legislativa,
fermi  restando  per  i  soggetti  privi  di tale potesta' i mezzi di
tutela  delle  loro  posizioni  soggettive,  anche costituzionali, di
fronte  ad  altre  istanze  giurisdizionali ed eventualmente anche di
fronte a questa Corte in via incidentale» (sentenza n. 469 del 2005).
   3. -   Sempre   in   via  preliminare,  non  puo'  essere  accolta
l'eccezione  di inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza
di  interesse  sollevata  dalla  difesa regionale, in quanto la legge
impugnata,   nel   periodo  venatorio  di  riferimento,  ha  comunque
esplicato i suoi effetti.
   4. - Nel merito, la questione e' fondata.
   5. -  Questa Corte, con la sentenza n. 250 del 2008, ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  degli artt. 2 e 3 della legge della
Regione Lombardia 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in
deroga),  con  i  quali  veniva  previsto  l'esercizio  del  prelievo
venatorio  in  deroga attraverso una legge-provvedimento. La Corte ha
infatti  affermato  che  «l'autorizzazione del prelievo in deroga con
legge  preclude  l'esercizio  del potere di annullamento da parte del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri dei provvedimenti derogatori
adottati  dalle  Regioni  che risultino in contrasto con la direttiva
comunitaria  79/409/CEE  e  con  la legge n. 157 del 1992»; potere di
annullamento  espressamente  previsto  dall'art.  19-bis  della legge
statale  da  ultimo citata e «finalizzato a garantire una uniforme ed
adeguata  protezione  della  fauna  selvatica  su tutto il territorio
nazionale».
   6. -   Da   quanto   sopra   esposto   discende   l'illegittimita'
costituzionale   della  legge  regionale  che,  in  attuazione  delle
previsioni  citate  negli artt. 2 e 3 della legge n. 2 del 2007, gia'
dichiarate  incostituzionali, ha autorizzato il prelievo venatorio in
deroga.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  Regione
Lombardia 6 agosto 2007, n. 20, contenente l'approvazione di piani di
prelievo  venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai
sensi  della  legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul
prelievo in deroga).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
     Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola