N. 408 ORDINANZA 3 - 12 dicembre 2008

Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti
  al   consulente   tecnico   d'ufficio   -   Diritto   di  ottenerne
  l'anticipazione   a  carico  dell'erario  -  Mancata  previsione  -
  Lamentata  violazione  del  principio  di  eguaglianza  - Questione
  sollevata  dopo  l'emissione  del  decreto di pagamento - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 3.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti
  al   consulente   tecnico   d'ufficio   -   Diritto   di  ottenerne
  l'anticipazione   a  carico  dell'erario  -  Mancata  previsione  -
  Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica
  amministrazione  - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 97.
Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti
  al   consulente   tecnico   d'ufficio   -   Diritto   di  ottenerne
  l'anticipazione   a  carico  dell'erario  -  Mancata  previsione  -
  Lamentata  violazione  del  principio  di eguaglianza e del diritto
  alla retribuzione per l'opera prestata - Erroneita' del presupposto
  interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, commi 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 36.
(GU n.52 del 17-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 131, commi 3 e
4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di spese di giustizia), promossi con ordinanze del 9 gennaio
2008 dal Tribunale di Catania e del 12 novembre 2007 dal Tribunale di
Torino,  rispettivamente  iscritte  ai  numeri  135,  219  e  220 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 20 e 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 5 novembre 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
   Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento civile promosso da V.
P.  contro  l'Azienda  ospedaliera Cannizzaro di Catania ed altro, il
Tribunale  di  Catania,  con ordinanza emessa il 9 gennaio 2008 (R.O.
n. 135  del 2008), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art.  131,  comma  3,  del  d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia);
     che  il  rimettente  riferisce  che la parte attrice, ammessa al
beneficio   del  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  agisce  per  il
risarcimento   dei   danni   patiti   per   fatti   ascrivibili  alla
responsabilita'  medico-professionale  dei  convenuti;  danni  il cui
accertamento   e'   stato  rimesso  al  nominato  consulente  tecnico
d'ufficio,   il  quale,  al  termine  dell'incarico,  ha  chiesto  la
liquidazione dei propri onorari;
     che,  in ragione di tale richiesta, il giudice a quo ritiene che
la   disposizione   censurata   sia  in  contrasto  con  i  parametri
costituzionali  evocati,  in  quanto  prevede  che l'opera svolta dal
consulente  tecnico  d'ufficio  possa  essere  in  sostanza gratuita,
quando  la  parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato risulti
soccombente  e il suddetto beneficio non sia revocato: ipotesi che si
potrebbe  verificare  nel  giudizio  principale,  poiche' la disposta
consulenza  «ha  escluso  la  fondatezza,  sotto  il  profilo tecnico
medico-legale, degli assunti di parte attrice»;
     che,  a  parere del Tribunale, tale previsione violerebbe l'art.
36  della  Costituzione, in quanto consente che il patrocinio a spese
dello  Stato  sia, in realta', a carico del professionista chiamato a
svolgere un ufficio pubblico irrinunciabile;
     che,  sempre  secondo  il  rimettente,  l'art. 131, comma 3, del
d.P.R.  n. 115  del  2002  violerebbe  l'art.  97 della Costituzione,
poiche'  far  dipendere  dall'esito del giudizio la remunerazione del
consulente  tecnico  d'ufficio  pone  a rischio la sua imparzialita',
potendo  egli  essere indotto a prediligere una ricostruzione tecnica
che, rendendo vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, gli consenta di ottenere la liquidazione dei propri onorari;
     che risulterebbe, altresi', violato l'art. 3 della Costituzione,
in  quanto la disposizione censurata pone in essere una disparita' di
trattamento  con  altre  figure professionali - difensori, consulenti
tecnici  nei  procedimenti  penali  -  per  le  quali  le  norme  sul
patrocinio  a  spese  dello  Stato (artt. 131, comma 4, 107, comma 3,
lettere  d  e  f),  prevedono  il  pagamento dei relativi onorari con
anticipazione a carico dello Stato;
     che  tale  diversita'  di  trattamento comporterebbe l'ulteriore
lesione  dell'art.  97  della  Costituzione,  in quanto il consulente
tecnico d'ufficio, a differenza del difensore, non ha la possibilita'
di rifiutare l'incarico e di condizionare il sorgere e il concludersi
della   lite:   circostanze,  queste,  che  rendono  la  disposizione
censurata    irragionevole,    risultando    piu'   corretto   pagare
immediatamente  un  professionista che non puo' esimersi dal prestare
la propria opera e prenotare a debito le somme dovute al difensore;
     che,  infine, il rimettente ritiene applicabili alla fattispecie
al  suo  esame i principi enunciati dalla Corte costituzionale con la
sentenza   n. 174   del   28   aprile   2006,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30
maggio  2002, n. 115, nella parte in cui non prevedeva che sono spese
anticipate  dall'erario  le  spese  e  gli onorari dovuti al curatore
fallimentare;
     che, in punto di rilevanza, il Tribunale osserva che l'eventuale
accoglimento  della questione consentirebbe la liquidazione di quanto
richiesto dal consulente tecnico d'ufficio;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   il   quale  ha  chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata;
     che,  in  via  preliminare,  la difesa erariale oltre a dubitare
della  rilevanza  della  questione,  rileva  che il rimettente, da un
lato,  omette  ogni  tentativo  di  pervenire  ad una interpretazione
conforme  a  Costituzione  della  disposizione censurata; dall'altro,
chiede alla Corte un intervento manipolativo al di fuori di qualsiasi
vincolo  costituzionale,  in  quanto  il legislatore non e' obbligato
all'adozione  di  un  unico  procedimento  per  la liquidazione degli
onorari  dei diversi professionisti che intervengono nei procedimenti
giurisdizionali;
     che,   comunque,  l'Avvocatura  ritiene,  quanto  alla  presunta
violazione  degli  artt.  3  e  36  della  Costituzione, la questione
infondata,  in  quanto  non  sarebbe irragionevole il procedimento di
liquidazione  disciplinato  dall'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del
2002,  potendo  il  sistema  processuale  prevedere  anche  incarichi
gratuiti;
     che,  quanto  all'evocato  art. 97 della Costituzione, la difesa
erariale  ritiene  il  suo  richiamo inconferente, in quanto la norma
costituzionale  ha  ad  oggetto  esclusivamente  l'organizzazione dei
pubblici   uffici,   sotto   il   profilo   del   buon   andamento  e
l'imparzialita' dell'amministrazione;
     che  il Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 12 novembre
2007  (R.O.  n. 219  del  2008),  nel  corso  di  un  procedimento di
istruzione  preventiva, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131,
commi  3  e  4,  del d.P.R 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui
preclude  al consulente tecnico d'ufficio, che ha prestato l'opera in
un  processo promosso da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato,  il  diritto  di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a
carico dell'erario;
     che,  in  punto  di fatto, il Tribunale riferisce che, a seguito
del  ricorso  proposto  da C. V., ammesso al patrocinio a spese dello
Stato,  veniva  disposto  un accertamento tecnico preventivo, ex art.
696  codice  procedura  civile,  e  che, a seguito del deposito della
relazione del consulente tecnico d'ufficio, con decreto del 29 luglio
2006,  il  rimettente  provvedeva  alla  liquidazione  degli  onorari
richiesti;
     che  il  giudice a quo, dopo aver rilevato che ne' l'Erario, ne'
la  parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno corrisposto
gli onorari richiesti, ritiene che l'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R
30  maggio  2002,  n. 115,  nel  precludere  al magistrato di porre a
carico  dell'Erario  gli  onorari spettanti all'ausiliario-consulente
tecnico   per  l'opera  prestata,  da'  luogo  ad  una  irragionevole
disparita'  di  trattamento  rispetto  ad altre figure professionali,
come i difensori (art. 131, comma 4, lettera c), che sono soddisfatte
direttamente  dall'Erario,  mediante  anticipazione, nonche' rispetto
agli  ausiliari  del  magistrato,  nominati  nel corso di un processo
penale, ed ai curatori nelle procedure fallimentari;
     che,  in  particolare,  a  parere  del  giudice a quo, stante la
sostanziale  identita'  dell'opera  tecnico-valutativa  compiuta  dai
diversi  professionisti  sopra  indicati,  non vi sarebbe ragione per
differenziare   la   disciplina  della  liquidazione  dei  rispettivi
onorari;
     che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva come in virtu'
della disposizione censurata risulti «escluso il diritto del dott. P.
a  vedersi anticipati dallo Stato i compensi liquidatigli a titolo di
onorario e non ripetibili dalla parte che ha chiesto l'atto in quanto
beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato»;
     che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   il   quale  ha  chiesto  che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile  o,  comunque,  infondata  sulla  base  delle identiche
motivazioni  riportate nell'atto di intervento relativo all'ordinanza
emessa dal Tribunale di Catania, gia' sopra riferite;
     che  il  Tribunale  di  Torino,  con una seconda ordinanza (R.O.
n. 220  del  2008), emessa sempre il 12 novembre 2007 nel corso di un
procedimento   di   istruzione   preventiva,  ha  sollevato  identica
questione di legittimita' costituzionale;
     che  il  rimettente,  premesso  che  la  ricorrente nel giudizio
principale risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, osserva
che,  a  seguito del disposto accertamento tecnico preventivo ex art.
696 codice procedura civile, il consulente tecnico d'ufficio chiedeva
il  pagamento  dei propri onorari, che venivano liquidati con decreto
del 3 gennaio 2007 e posti a carico della ricorrente;
     che,   successivamente,   in  accoglimento  della  richiesta  di
rettifica   avanzata  dal  cennato  consulente,  il  rimettente,  con
provvedimento  del  12 maggio 2007, modificava il precedente decreto,
ponendo a carico dello Stato il compenso in precedenza liquidato;
     che, cosi' ricostruita la fattispecie al suo esame, il giudice a
quo  -  nel  riferire che, ne' l'Erario, ne' tantomeno la ricorrente,
hanno  provveduto al pagamento del nominato consulente - solleva, con
una  ordinanza  identica  nei  contenuti  a quella iscritta al n. 219
dell'anno  2008,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art.
131, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 115 del 2002;
     che  anche  in  tale  giudizio  e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sollevata
sia  dichiarata inammissibile o, comunque, infondata sulla base delle
identiche  motivazioni  riportate  nell'atto  di  intervento relativo
all'ordinanza  n. 135  del  2008,  e  riferite  alla presunta lesione
dell'art. 3 della Costituzione.
   Considerato  che  il Tribunale di Catania e il Tribunale di Torino
dubitano,  in  riferimento  agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  131, commi 3 e 4, del
d.P.R.  30  maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella
parte  in cui non prevede il diritto del consulente tecnico d'ufficio
di ottenere l'anticipazione dei propri onorari a carico dell'Erario;
     che  le  ordinanze  di rimessione propongono analoghe questioni,
onde  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  definiti con
un'unica decisione;
     che   le  questioni  sollevate  dal  Tribunale  di  Torino  sono
manifestamente inammissibili;
     che, infatti, risulta da entrambe le ordinanze emesse dal citato
rimettente che egli solleva la questione di legittimita' della norma,
la  quale  disciplina  il procedimento di liquidazione del consulente
tecnico  d'ufficio,  dopo  aver  gia'  emesso  i  relativi decreti di
pagamento  e, quindi, a conclusione del suddetto procedimento e senza
che,  avverso tali decreti, sia stata proposta opposizione nei modi e
nei termini di cui agli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;
     che   la   questione  sollevata  dal  Tribunale  di  Catania  e'
manifestamente infondata;
     che,   in  particolare,  il  richiamo  fatto  all'art  97  della
Costituzione  appare  inconferente, avendo questa Corte affermato che
il  principio  del  buon  andamento dei pubblici uffici e' riferibile
all'amministrazione   della   giustizia   solo   per  quanto  attiene
all'organizzazione  e  al  funzionamento degli uffici giudiziari, non
anche all'attivita' giurisdizionale in senso stretto, quale e' quella
disciplinata  dall'art.  131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 (ex
plurimis sentenza n. 117 del 2007);
     che,   quanto   agli   ulteriori   profili   di   illegittimita'
costituzionale  denunciati  dal  Tribunale di Catania, e' sufficiente
osservare  che  questa  Corte,  con  la  sentenza n. 287 del 2008, ha
affermato  che  l'art.  131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel
disciplinare   il   procedimento   di   liquidazione   degli  onorari
dell'ausiliario,  prevede  il  rimedio residuale della prenotazione a
debito  (con  conseguente pagamento da parte dell'Erario), proprio al
fine   di   evitare   che  il  diritto  alla  loro  percezione  venga
pregiudicato dall'impossibile ripetizione dalle parti processuali;
     che,  pertanto,  risulta evidente come il rimettente muova da un
errato  presupposto  interpretativo,  secondo  il  quale, nei casi di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la norma censurata puo'
comportare,  nel  processo  civile,  che  l'ausiliario del magistrato
svolga la sua opera gratuitamente;
     che,  cosi' ricostruita la portata della disposizione censurata,
va  altresi' esclusa la denunciata disparita' di trattamento rispetto
al  diverso meccanismo - previsto dagli artt. 107, lettere d) e f), e
131,  comma  4,  lettera  a),  del  d.P.R.  n. 115  del  2002 - della
anticipazione  a carico dell'Erario degli onorari dovuti al difensore
e  al consulente tecnico d'ufficio nel procedimento penale: e cio' in
ragione,  da  un  lato,  della eterogeneita' delle figure processuali
messe  a  confronto;  e,  dall'altro,  della  diversita' del processo
penale rispetto a quello civile.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi,
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 131, commi 3 e 4, del d.P.R. 30
maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  di spese di giustizia), sollevate, in
riferimento  all'art.  3  della Costituzione, dal Tribunale di Torino
con le ordinanze in epigrafe;
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art.  131,  comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002,
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 12 dicembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola