N. 422 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno - 4 aprile 2008
Ordinanza del 27 giugno 2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari sul ricorso proposto da Edichem S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cagliari 1 Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'ingiustificata equiparazione di situazioni normativamente differenziabili - Asserita lesione dei principi di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione - Riferimento all'ordinanza della Corte costituzionale n. 124 del 2006. - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a). - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.54 del 31-12-2008 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2209/06 depositato il 7 dicembre 2006: avverso avv.recupero n. 804CR0300045/06 rec.credito.imp 2001, contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente: Edichem S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari; avverso avv.recupero n. 804CR0300045/06 rec.credito.imp 2002, contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente: Edichem S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari; avverso avv.recupero n. 804CR0300045/06 rec.credito.imp 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente: Edichem S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari; avverso avv.recupero n. 804CR0300045/06 assente e sanzioni, contro Agenzia Entrate - Ufficio Cagliari 1, proposto dal ricorrente: Edichem S.r.l., via Sonnino n. 33 - 09100 Cagliari, difeso da: Landi Roberto, via Alghero n. 51 - 09100 Cagliari. Oggetto della domanda: annullamento avviso di recupero n. 804CR0300045/2006 dell'Ufficio Primo di Cagliari dell'Agenzia delle Entrate, concernente recupero credito d'imposta. Svolgimento del processo Con ricorso a questa Commissione, rubricato al n. 2209/06, Edichem S.r.l. in persona del legale rappresentante impugna il provvedimento sopra indicato con il quale le e' stato imposto il pagamento di € 6.853,74, oltre a sanzioni pari ad e € 2.056,10 ed interessi per € 1.088,45, per decadenza dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, negli anni 2001, 2002 e 2003 a causa del mancato invio della documentazione telematica, imposta dall'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sostiene che la norma della cui applicazione si discute viola i principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. , 212; chiede quindi l'annullamento del provvedimento impugnato. Con deduzioni in termini l'Ufficio chiede il rigetto del ricorso. Motivi della decisione La controversia si fonda interamente sull'applicazione dell'art. 62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La vicenda riguardante i contribuenti che, avendo utilizzato un credito d'imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non hanno poi trasmesso i dati necessari all'amministrazione per la corretta verifica dell'utilizzo, come imposto dall'art. 62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha piu' volte interessato questa sezione. Nella giurisprudenza di merito - non constano pronunce della Corte di cassazione - sono emersi, sostanzialmente tre orientamenti. Talune Commissioni hanno ritenuto che l'art. 62, appena richiamato, non consenta interpretazioni adeguatici; altre hanno ritenuto che l'applicazioni letterale della disposizione dia luogo a conseguenze irragionevoli. Fra queste ultime, talune hanno sollevato questione di costituzionalita' dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ritenendo irragionevole il regime sanzionatorio ivi indicato; altre hanno condiviso tale giudizio, peraltro ritenendo di poterlo superare sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata. Questa sezione ha seguito, fino ad ora, quest'ultimo orientamento. Il recente intervento della Corte costituzionale con ordinanza n. 124 in data 24 marzo 2006, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del richiamato art. 62 impone di rivedere tale orientamento. La Corte, infatti, negando l'incostituzionalita' della norma, ha escluso che la stessa possa essere oggetto di interpretazione adeguatrice, avendo disconosciuto l'esistenza di valori, costituzionalmente tutelati, che potrebbero essere pregiudicati dalla sua lettura letterale. Peraltro, osserva la sezione che le ordinanze che hanno provocato l'intervento della Corte hanno trascurato alcuni aspetti della problematica. La Corte ha infatti confermato la correttezza dell'impianto legislativo in quanto preordinato ad ottenere informazioni indispensabili per l'amministrazione, per cui ha affermato che giustamente l'adempimento di cui si tratta e' stato assistito dalla comminatoria di sanzione per la violazione del relativo obbligo. La sezione condivide tale impostazione, ma rileva che una volta ammessa la correttezza dell'assoggettamento a sanzione del comportamento di cui si tratta, resta da risolvere il problema della proporzionalita' della sanzione prevista in relazione al comportamento da reprimere. Al riguardo, osserva il collegio che l'art. 62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha introdotto un adempimento a carico di quanti avevano gia' utilizzato il beneficio di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, perfezionando gli adempimenti richiesti da quest'ultima disposizione; in taluni casi, anzi, il contribuente si era gia' integralmente avvalso del beneficio, per cui il relativo rapporto alla data di entrata in vigore della nuova normativa poteva essere considerato esaurito. La nuova legge, quindi, ha imposto un adempimento anche a carico di quanti si erano gia' avvalsi del beneficio e ritenevano di avere integralmente assolto a quanto loro richiesto. Ritiene il collegio che in tale situazione il contribuente faccia legittimo affidamento nella conclusione degli adempimenti a suo carico, ed attenda eventuali iniziative di controllo dell'amministrazione finanziaria, omettendo quindi di acquisire ulteriori informazioni circa nuovi adempimenti a suo carico. Deve essere sottolineato come la legge non abbia disciplinato il procedimento di applicazione della sanzione, prevedendo una preventiva fase di contestazione nella quale al contribuente sia data la possibilita' di porre rimedio all'omissione, fornendo i dati richiesti. Puo' essere osservato anche come l'omissione potesse anche essere sanzionata con l'applicazione di una sanzione amministrativa, eventualmente di importo proporzionale all'importo del beneficio utilizzato. Il legislatore ha invece sanzionato allo stesso modo i comportamenti di quanti abbiano utilizzato il beneficio in assenza dei necessari presupposti e di quanti abbiano solo omesso la trasmissione dei dati. Ad avviso della sezione il legislatore ha, in questo modo, trattato in maniera identica situazioni ben differenti sul piano sostanziale. Giova osservare, inoltre, come la predetta disciplina sanzionatrice abbia colpito in gran numero - questa e' almeno l'esperienza della sezione - piccoli imprenditori, i quali hanno evidentemente maggiori difficolta' a seguire con la necessaria tempestivita' i vari adempimenti fiscali. In altri termini, i principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, informazioni del contribuente, conoscenza degli atti e semplificazione, dettati dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuto del contribuente, sono stati derogati in una situazione nella quale proprio il piccolo contribuente aveva una particolare difficolta' a conoscere la volonta' del legislatore. Sulla base di tali osservazioni, la Commissione dubita della conformita' alla Costituzione della disciplina in esame. Dubita, infatti, della conformita' dell'art. 62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai principi dettati dall'art. 3 della costituzione, in quanto assoggetta alla stessa sanzione situazioni nelle quali il contribuente ha posto in essere un adempimento dalla valenza esclusivamente formale ed altre nelle quali il contribuente ha indebitamente usufruito dell'agevolazione in parola. Dubita, inoltre, della conformita' della medesima norma all'art. 97 della costituzione, in quanto deroga alla disciplina generale dettata dagli artt. 2, 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuto del contribuente, in relazione a situazioni nelle quali soprattutto il contribuente minore ha piu' difficolta' d'accesso alla norma tributaria. Ritenuta, in conclusione, rilevante e non manifestamente infondata, sulla base delle Osservazioni che precedono, la questione di costituzionalita' appena riassunta, sospende il giudizio, e rimette gli atti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 62, primo comma, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione agli artt. 3 e 97 della costituzione; sospende quindi il processo relativo al ricorso n. 2209/2006 e dispone la trasmissione degli atti del presente giudizio, a cura della segreteria della Commissione, alla Corte costituzionale nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento, sempre a cura della segreteria. Cosi' deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio, il giorno 4 aprile 2008. Il Presidente estensore: Atzeni