N. 411 SENTENZA 3 - 17 dicembre 2008

Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa  comunitaria  -  Ricorso del Governo -
  Eccepita    inammissibilita'    delle    questioni   per   generica
  individuazione  dei parametri nonche' per genericita' delle censure
  - Reiezione.
- Legge  della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 5, commi 1
  e  6;  9;  11,  commi 12, 13, 14, 15 e 16; 13, commi 3, 4 e 10; 16,
  comma  12;  20, comma 5; 21, comma 1; 22, commi 2, 14, 17 e 18; 24;
  26,  comma  2; 30, comma 3; 34, comma 1; 35, comma 2; 36; 38, comma
  1;  39, commi 1 e 3; 40 e 41; 46, commi 4 e 7; 51, commi 1 e 3; 54,
  commi  1,  2,  8,  9,  10  e 11; 57, 58, 59 e 60; allegato I (punti
  45.23, 45.24, 45.25).
- Costituzione,  art.  117;  Statuto regione Sardegna art. 3, lettera
  e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa  comunitaria  -  Ricorso del Governo -
  Denunciata    violazione    dell'art.    117   Cost.   -   Eccepita
  inammissibilita'  del  ricorso,  per  omessa  motivazione in ordine
  all'applicabilita'  del  parametro  costituzionale  evocato  ad una
  Regione ad autonomia speciale - Reiezione.
- Legge  della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 5, commi 1
  e  6;  9;  11,  commi  12, 13, 14, 15 e 16; 13, commi 3, 4 e 10; 16
  comma  12;  20, comma 5; 21, comma 1; 22, commi 2, 14, 17 e 18; 24;
  26,  comma  2; 30, comma 3; 34, comma 1; 35, comma 2; 36; 38, comma
  1;  39, commi 1 e 3; 40 e 41; 46, commi 4 e 7; 51, commi 1 e 3; 54,
  commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11; 57, 58, 59, 60; allegato I (punti 45.23,
  45.24, 45.25).
- Costituzione, art. 117.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione   della   normativa   comunitaria   -  Disciplina  della
  progettazione e delle tipologie progettuali - Ricorso del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 9.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione   della   normativa   comunitaria  -  Affidamento  degli
  incarichi  di progettazione e di direzione dei lavori - Ricorso del
  Governo  - Introduzione di modalita' diverse per limiti e contenuti
  rispetto  a  quelle  previste dalla normativa statale in materia di
  «tutela   della   concorrenza»   -  Esorbitanza  dai  limiti  della
  competenza  legislativa  primaria della Regione Sardegna in materia
  di   lavori   pubblici  di  interesse  regionale  -  Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge  della  Regione  Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 11, commi
  12, 13, 14, 15 e 16.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa comunitaria - Affidamento obbligatorio
  della  validazione  del progetto ad organismi accreditati secondo i
  parametri  UNI CEI EN nel caso di interventi di valore superiore ai
  25.000.000  di  euro, anziche' di importo superiore a 20.000.000 di
  euro  come  stabilito  nella  legge statale - Ricorso del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 13, commi 3,
  4 e 10.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa  comunitaria  -  Affidamento di lavori
  pubblici  per i quali e' previsto il pagamento del corrispettivo in
  tutto  o  in parte mediante cessione di beni immobili - Ricorso del
  Governo  -  Introduzione  di  elementi di difformita' rispetto alla
  disciplina  statale  in  materia  di  «tutela  della concorrenza» -
  Esorbitanza  dai limiti della competenza legislativa primaria della
  Regione  Sardegna  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
  regionale   -   Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili.
- Legge  della  Regione  Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 16, comma
  12.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione   della   normativa  comunitaria  -  Offerte  anomale  -
  Disciplina della richiesta di giustificazioni - Ricorso del Governo
  -  Introduzione di elementi di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 20, comma 5.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della normativa comunitaria - Ampliamento delle ipotesi
  di   affidamento   dei   lavori  pubblici  con  procedura  di  gara
  semplificata  -  Ricorso  del Governo - Introduzione di elementi di
  difformita'  rispetto alla disciplina statale in materia di «tutela
  della  concorrenza»  -  Esorbitanza  dai  limiti  della  competenza
  legislativa  primaria  della  Regione Sardegna in materia di lavori
  pubblici  di  interesse regionale - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 21, comma 1.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione   della   normativa   comunitaria  -  Pubblicita'  e  in
  particolare omessa previsione della pubblicazione dei bandi di gara
  sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - Ricorso del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 22, commi 2,
  14, 17 e 18.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione   della   normativa  comunitaria  -  Norme  in  tema  di
  qualificazione   degli   esecutori   di   lavori   pubblici   e  di
  individuazione  dei  criteri  di ammissione alla gara - Ricorso del
  Governo  -  Introduzione  di  elementi di difformita' rispetto alla
  disciplina  statale  in  materia  di  «tutela  della concorrenza» -
  Esorbitanza  dai limiti della competenza legislativa primaria della
  Regione  Sardegna  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
  regionale   -   Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili.
- Legge  della  Regione  Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 24 e 30,
  comma 3.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della normativa comunitaria - Cause di esclusione dalle
  gare   -   Ricorso  del  Governo  -  Introduzione  di  elementi  di
  difformita'  rispetto alla disciplina statale in materia di «tutela
  della  concorrenza»  -  Esorbitanza  dai  limiti  della  competenza
  legislativa  primaria  della  Regione Sardegna in materia di lavori
  pubblici  di  interesse regionale - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 26, comma 2.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa comunitaria - Promotore - Attribuzione
  al  promotore  di  un  diritto  di prelazione rispetto al vincitore
  della  gara  -  Ricorso  del  Governo - Introduzione di elementi di
  difformita'  rispetto alla disciplina statale in materia di «tutela
  della  concorrenza»  -  Esorbitanza  dai  limiti  della  competenza
  legislativa  primaria  della  Regione Sardegna in materia di lavori
  pubblici  di  interesse regionale - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge  della  Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 35, comma
  2, e 36.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della normativa comunitaria - Individuazione di ipotesi
  di trattativa privata con e senza pubblicazione del bando - Ricorso
  del Governo - Introduzione di elementi di difformita' rispetto alla
  disciplina  statale  in  materia  di  «tutela  della concorrenza» -
  Esorbitanza  dai limiti della competenza legislativa primaria della
  Regione  Sardegna  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
  regionale   (art.   3,   lettera   e,  dello  statuto  speciale)  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge  della  Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 38, comma
  1, e 39, commi 1 e 3.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa  comunitaria - Individuazione di nuove
  ipotesi  del ricorso alle spese in economia - Ricorso del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 40 e 41.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della normativa comunitaria - Norme in tema di concorsi
  di  idee  e  concorsi  di  progettazione  -  Ricorso  del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge  della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 46, commi 4
  e 7.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione della normativa comunitaria - Norme in tema di cauzioni,
  garanzie  e  assicurazioni  dell'offerta  -  Ricorso  del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale  in materia di «tutela della concorrenza» - Esorbitanza dai
  limiti della competenza legislativa primaria della Regione Sardegna
  in   materia   di   lavori   pubblici   di  interesse  regionale  -
  Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 54, commi 1,
  2, 8, 9, 10 e 11.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione   della   normativa   comunitaria   -  Programmazione  e
  progettazione dei lavori pubblici - Previsto obbligo di redazione e
  approvazione di un programma triennale per i soli lavori di importo
  superiore  ai  200.000  euro  -  Previsto  inserimento  dei  lavori
  nell'elenco  annuale  in  base al solo studio di fattibilita' per i
  soli lavori di importo inferiore ai 2.000.000 di euro - Ricorso del
  Governo  -  Introduzione  di  elementi di difformita' rispetto alla
  disciplina  statale  in  materia  di  «tutela  della concorrenza» -
  Esorbitanza  dai limiti della competenza legislativa primaria della
  Regione  Sardegna  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
  regionale   -   Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 5, commi 1 e
  6.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa comunitaria - Contratto di concessione
  di  lavori  pubblici  - Regole in tema di limiti al corrispettivo -
  Ricorso  del  Governo  -  Introduzione  di  elementi di difformita'
  rispetto alla disciplina statale in materia di «ordinamento civile»
  -  Esorbitanza  dai  limiti  della  competenza legislativa primaria
  della  Regione  Sardegna in materia di lavori pubblici di interesse
  regionale   -   Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento  di
  ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 34, comma 1.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa comunitaria - Aggiornamento dei prezzi
  in  caso  di  variazioni oltre certi limiti - Ricorso del Governo -
  Introduzione  di  elementi  di difformita' rispetto alla disciplina
  statale in materia di «ordinamento civile» - Esorbitanza dai limiti
  della  competenza  legislativa  primaria  della Regione Sardegna in
  materia  di lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimita'
  costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge  della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, art. 51, commi 1
  e 3.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della normativa comunitaria - Norme in tema di consegna
  dei  lavori, inizio delle prestazioni, sospensione dell'esecuzione,
  subappalti, collaudo e regolare esecuzione delle commesse, collaudo
  di lavori pubblici - Ricorso del Governo - Introduzione di elementi
  di  difformita'  rispetto  alla  disciplina  statale  in materia di
  «ordinamento  civile»  -  Esorbitanza  dai  limiti della competenza
  legislativa  primaria  della  Regione Sardegna in materia di lavori
  pubblici  di  interesse regionale - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge  della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, artt. 57, 58, 59
  e 60.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Disciplina organica
  in  materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
  attuazione  della  normativa  comunitaria  - Allegato - Ricorso del
  Governo  -  Introduzione  di  elementi di difformita' rispetto alla
  disciplina  statale  in  materia  di  «tutela  della concorrenza» e
  «ordinamento  civile»  -  Esorbitanza  dai  limiti della competenza
  legislativa  primaria  della  Regione Sardegna in materia di lavori
  pubblici  di  interesse regionale - Illegittimita' costituzionale -
  Assorbimento di ulteriori profili.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, allegato I, punti
  45.23, 45.24 e 45.25.
- Statuto  della  Regione  Sardegna,  art.  3,  lettera e); d.lgs. 12
  aprile 2006, n. 163.
(GU n.53 del 24-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 (recte: commi
1  e  6),  dell'art.  9,  dell'art.  11  (recte:  commi  da 12 a 16),
dell'art.  13  (recte:  commi  3, 4 e 10), dell'art. 16 (recte: comma
12),  dell'art.  20  (recte: comma 5), dell'art. 21 (recte: comma 1),
dell'art.  22  (recte: commi 2, 14, 17 e 18), dell'art. 24, dell'art.
26  (recte:  comma  2),  dell'art.  30 (recte: comma 3), dell'art. 34
(recte:  comma  1), degli artt. 35 (recte: comma 2) e 36, degli artt.
38  (recte: comma 1) e 39, (recte: commi 1 e 3), degli artt. 40 e 41,
dell'art. 46 (recte: commi 4 e 7), dell'art. 51 (recte: commi 1 e 3),
dell'art.  54  (recte: commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11) degli artt. 57, 58,
59  e  60  e  dell'allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge
della   Regione   Sardegna   7   agosto   2007,  n. 5  (Procedure  di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi,
in  attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo
2004   e   disposizioni  per  la  disciplina  delle  fasi  del  ciclo
dell'appalto),  promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato  l'8 ottobre 2007, depositato in cancelleria il
16 ottobre 2007 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2007;
   Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  ottobre  2008  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro:
   Uditi  l'avvocato  dello Stato Francesco Lettera per il Presidente
del  Consiglio  dei ministri e gli avvocati Paolo Carrozza e Graziano
Campus per la Regione Sardegna.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso, notificato l'otto ottobre 2007, depositato il
successivo  16  ottobre,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale, in via principale,
dell'art.  5  (recte: commi 1 e 6), dell'art. 9, dell'art. 11 (recte:
commi  da  12 a 16), dell'art. 13 (recte: commi 3, 4 e 10), dell'art.
16  (recte:  comma  12),  dell'art. 20 (recte: comma 5), dell'art. 21
(recte:  comma  1),  dell'art.  22  (recte:  commi  2,  14, 17 e 18),
dell'art.  24,  dell'art.  26  (recte: comma 2), dell'art. 30 (recte:
comma 3), dell'art. 34 (recte: comma 1), degli artt. 35 (recte: comma
2)  e  36, degli artt. 38 (recte: comma 1) e 39 (recte: commi 1 e 3),
degli  artt. 40 e 41, dell'art. 46 (recte: commi 4 e 7), dell'art. 51
(recte: commi 1 e 3), dell'art. 54 (recte: commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11)
degli  artt.  57,  58, 59 e 60 e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24,
45.25)  della  legge  della  Regione  Sardegna  7  agosto  2007, n. 5
(Procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture  e  servizi,  in  attuazione  della  direttiva  comunitaria
n. 2004/18/CE  del  31  marzo  2004  e disposizioni per la disciplina
delle  fasi  del ciclo dell'appalto), in riferimento all'art. 3 dello
statuto   speciale  per  la  Regione  Sardegna,  di  cui  alla  legge
costituzionale n. 3 del 1948, ed all'art. 117 della Costituzione.
   2.   -   Il   ricorrente   premette   che   la  Regione  Sardegna,
nell'esercizio  della  propria  competenza  legislativa  primaria  in
materia  di  «lavori  pubblici  di esclusivo interesse della Regione»
(art.  3,  lettera  e,  dello statuto speciale), ha adottato la legge
regionale  n. 5  del  2007  per  dettare  una  disciplina organica in
materia  di  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture «in
dichiarata  attuazione  della  nuova  normativa  comunitaria». Alcune
norme  di  detta  legge  -  volta  a  disciplinare  tutti gli appalti
pubblici  che  si  eseguono  sul  territorio  regionale, di qualunque
importo   -  non  sarebbero,  tuttavia,  «in  linea  con  i  principi
costituzionali che presiedono al riparto delle competenze legislative
nella  materia».  Esse invaderebbero ambiti spettanti alla competenza
legislativa   dello  Stato,  quali  la  tutela  della  concorrenza  e
l'ordinamento  civile,  espressamente  individuati dal secondo comma,
lettere  e)  ed  l),  dell'art.  117 della Costituzione, ponendosi in
contrasto  con  le norme statali dirette a disciplinare questi ultimi
recate  dal  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione   delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),  le  quali
costituirebbero  norme di riforma economico-sociale vincolanti per le
Province autonome.
   In  particolare  il  ricorrente  censura  l'art. 5, comma 1, della
citata  legge  regionale,  nella  parte  in  cui  stabilisce  che  le
amministrazioni  ed  i  soggetti  pubblici  sono tenuti a redigere ed
approvare  un  programma  triennale  per  i  soli  lavori  di importo
superiore  ai  200.000  euro,  in contrasto con l'art. 128 del d.lgs.
n. 163  del  2006,  in tal modo, peraltro, rendendo la programmazione
non  piu'  obbligatoria per moltissimi lavori pubblici per i quali e'
imposta dalla legislazione statale, incidendo quindi su un principio,
quello   della  «necessaria  stretta  relazione  tra  programmazione,
progettazione, finanziamento e realizzazione, che costituisce uno dei
cardini  della  buona  amministrazione  perseguiti  dalla riforma sui
lavori    pubblici».    Analogamente,    sarebbe   costituzionalmente
illegittimo  il  comma  6  del  medesimo  art.  5  nella parte in cui
prescrive - ai fini dell'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale
-  solo  uno studio di fattibilita' per i lavori di importo inferiore
ai  2.000.000 di euro ed il progetto preliminare per i soli lavori di
importo  superiore  a  2.000.000  di  euro, laddove la corrispondente
norma  statale  prescrive  lo  studio di fattibilita' per i lavori di
importo inferiore ad 1.000.000 di euro ed il progetto preliminare per
i lavori superiori a tale importo.
   Anche   l'art.   9   della   medesima   legge   regionale  sarebbe
costituzionalmente    illegittimo   in   quanto,   disciplinando   la
progettazione  e  le tipologie progettuali in modo difforme da quanto
stabilito  dallo  Stato  nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163
del  2006,  violerebbe  la  competenza  statale  esclusiva in tema di
progettazione,  la cui disciplina, contenendo le regole di esecuzione
dell'opera  pubblica,  nonche'  contribuendo a delineare un documento
fondamentale  del contratto di appalto in quanto «individuatore della
prestazione  dell'appaltatore»,  deve trovare identica configurazione
su tutto il territorio nazionale.
   Il  ricorrente  censura  poi l'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16,
della  citata  legge  regionale,  nella  parte  in  cui,  in  tema di
affidamento  degli  incarichi  di  progettazione  e  di direzione dei
lavori,  detta  una  disciplina  difforme rispetto a quella posta dal
legislatore  statale,  in  tal  modo invadendo la sfera di competenza
statale esclusiva in materia di concorrenza e producendo l'effetto di
«aprire  o  chiudere  il  mercato  a  consistenti  fasce  di commesse
pubbliche».
   Il ricorrente impugna, altresi', l'art. 13, commi 3, 4 e 10, della
medesima    legge   regionale,   nella   parte   in   cui   prescrive
l'obbligatorieta'   della  validazione  del  progetto,  ad  opera  di
organismi  accreditati  secondo i parametri UNI CEI EN, nel solo caso
di  progetti relativi ad interventi di valore superiore ai 25.000.000
di  euro,  in contrasto con quanto stabilito dall'art. 112 del d.lgs.
n. 163  del 2006, che lo impone per i progetti inerenti ad interventi
di valore superiore ai 20.000.000 di euro, illegittimamente ampliando
l'area  accessibile ai validatori non qualificati dall'accreditamento
e   restringendo  quella  riservata  ai  validatori  accreditati,  in
violazione della competenza statale esclusiva.
   Del  pari  costituzionalmente illegittimi sarebbero poi: gli artt.
16,  comma  12  (in  tema  di affidamento di lavori pubblici mediante
cessione di beni immobili), 20, comma 5 (in tema di giustificazioni a
corredo  dell'offerta),  21,  comma  1  (in  tema  del  ricorso  alla
procedura  semplificata),  22,  commi  2,  14,  17  e  18 (in tema di
pubblicazione  dei  bandi  gara),  l'art. 24 e l'art. 30, comma 3 (in
tema   di  qualificazione  degli  esecutori  di  lavori  pubblici  ed
individuazione  dei  criteri di ammissione alla gara), 26 (in tema di
cause  di  esclusione dalle gare), 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3 (in
tema  del  ricorso  alla  trattativa  privata),  40 e 41 (in tema del
ricorso  alle  spese  in  economia),  46,  commi  4  e  7 (in tema di
affidamento  dei servizi di ingegneria ed architettura), 54, commi 1,
2,  8, 9, 10, e 11 (in tema di garanzie ed assicurazioni) della legge
regionale  in  esame, nella parte in cui dettano una disciplina della
gara e dei criteri di aggiudicazione dell'appalto difforme rispetto a
quella  posta  dal  legislatore  statale,  titolare  della competenza
esclusiva in materia di concorrenza.
   Il ricorrente censura, inoltre, gli artt. 35, comma 2, e 36, della
legge  regionale  n. 5  del  2007,  nella  parte  in cui disciplinano
l'istituto  del  promotore,  al  quale  e'  attribuito  un diritto di
prelazione  che  gli  consente  di  essere  preferito,  a  parita' di
condizioni,  sul  vincente  della  gara  svoltasi  per  affidare  una
concessione,  in tal modo creando una condizione di favore che altera
la  par  condicio  tra  i concorrenti, in violazione della competenza
statale  esclusiva  in  tema  di  concorrenza  ed in contrasto con il
diritto comunitario.
   L'art. 34, comma 1, nella parte in cui fissa un limite all'importo
che   il   soggetto   pubblico   concedente   puo'  corrispondere  al
concessionario   insieme   ai  proventi  tratti  dalla  gestione,  in
contrasto  con  la normativa statale che non fissa alcun limite (art.
143  del  d.lgs.  n. 163  del 2006), lederebbe altresi' la competenza
legislativa statale, dal momento che la definizione delle prestazioni
delle  parti  -  oggetto  della norma - si colloca all'interno di una
dinamica  puramente  contrattuale, che attiene ai rapporti di diritto
civile.
   Analogamente  sarebbe  costituzionalmente  illegittimo  l'art. 51,
commi 1 e 3, nella parte in cui detta una disciplina dell'adeguamento
dei  prezzi  differente  rispetto  a  quella  posta  dal  legislatore
statale,  la  quale  mira  a  mantenere  il sinallagma in presenza di
notevoli fattori di perturbazione del mercato, ed interviene pertanto
in  un  settore  riconducibile  all'ordinamento  civile,  materia  di
competenza statale esclusiva.
   Anche  gli  artt.  57, 58, 59 e 60 della medesima legge regionale,
nella  parte  in  cui  disciplinano  la consegna dei lavori, l'inizio
delle  prestazioni  del  fornitore  o  del  prestatore di servizi, la
sospensione dell'esecuzione, il subappalto, il collaudo e la regolare
esecuzione  delle  commesse, nonche' il collaudo dei lavori pubblici,
intervenendo  a  regolare  aspetti inerenti al settore dei contratti,
invaderebbero una sfera di competenza statale. Il ricorrente impugna,
infine,  anche  l'allegato I nei punti 45.23, 45.24, 45.25, in quanto
si porrebbe in contrasto con gli allegati del d.lgs. n. 163 del 2006,
che   recepiscono,   copiandoli,  i  contenuti  degli  allegati  alla
direttiva  comunitaria,  violando altresi' l'obbligo del rispetto del
vincolo comunitario di cui all'art. 3, comma 1, dello statuto sardo.
   3.  - Si e' costituita nel giudizio la Regione Sardegna, chiedendo
che  le questioni di legittimita' costituzionale siano dichiarate, in
parte, inammissibili, e comunque non fondate.
   La  Regione  eccepisce  l'inammissibilita'  del ricorso in ragione
della  sua  estrema genericita' sia nell'individuazione dei parametri
costituzionali   invocati,  sia  nell'individuazione  dei  motivi  di
censura  relativi ad alcune norme di legge impugnate, con conseguente
impossibilita' di definire l'oggetto del giudizio.
   Le  censure  riferite  all'art.  117  della Costituzione sarebbero
inammissibili,  poiche'  il  ricorso non fornisce alcun argomento per
dimostrarne l'applicabilita' nei confronti della Regione Sardegna, la
cui  autonomia e' retta da uno statuto emanato ai sensi dell'art. 116
della Costituzione.
   Nel  merito, in sintesi, la Regione osserva che la legge regionale
n. 5  del  2007  costituisce  attuazione  della direttiva comunitaria
2004/18/CE  del 31 marzo 2004, in armonia con l'attribuzione, operata
dall'art.  3,  comma  1,  lettera  e),  dello  statuto speciale, alla
Regione  Sardegna,  della  competenza legislativa primaria in tema di
«lavori  pubblici  di  esclusivo interesse della Regione». Sarebbero,
pertanto, infondate le censure di violazione della competenza statale
esclusiva  in  materia  di «tutela della concorrenza» ed «ordinamento
civile» dedotte dal ricorrente in riferimento alla interferenza delle
suddette  materie  statali  con  la  materia degli appalti di lavori,
servizi  e  forniture  di  interesse regionale. Le competenze statali
nelle  suddette materie - sostiene la Regione - non possono, infatti,
legittimare   un   intervento  statale  che  eroda  qualsiasi  spazio
regionale  in  materia  di  lavori,  servizi e forniture di interesse
regionale:  sussistono,  in  particolare,  profili  non  marginali  -
relativi  alla  disciplina  degli  appalti - di ordine organizzativo,
procedurale, economico ecc., tra i quali la progettazione dei lavori,
servizi  e  forniture,  il  collaudo,  i  compiti  e  i requisiti del
responsabile  del  procedimento,  che  non possono ritenersi attratti
dalla  competenza statale in nome della trasversalita' delle esigenze
di concorrenza.
   In  riferimento  alla  dedotta  violazione  del limite delle norme
fondamentali  di riforma economico-sociale, la Regione osserva che la
giurisprudenza  costituzionale  ha  ripetutamente  affermato  che non
tutte  le disposizioni contenute in una legge di riforma hanno natura
di  «principio fondamentale», dovendo tale natura essere riconosciuta
solo  alle  disposizioni  che  contengono  le  opzioni  di  fondo che
costituiscono   l'ossatura  dell'intervento  riformatore,  nonche'  a
quelle  altre  disposizioni  che,  pur  non  svolgendo  di per se' la
funzione  di  gettare  le  basi della nuova disciplina, sono legate a
quelle   da   un   rapporto   di   coessenzialita'  o  di  necessaria
integrazione,  tale  che  la loro assenza o la loro contraddizione da
parte di altra normativa finirebbe per pregiudicare il raggiungimento
degli  obiettivi  riformatori  o  per  modificarne  o  snaturarne  la
portata.
   4.   -   All'udienza   pubblica   le  parti  hanno  insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.
                       Considerato in diritto
   1.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri impugna numerose
norme  della  legge  della  Regione  Sardegna  7  agosto  2007,  n. 5
(Procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture  e  servizi,  in  attuazione  della  direttiva  comunitaria
n. 2004/18/CE  del  31  marzo  2004  e disposizioni per la disciplina
delle   fasi   del   ciclo   dell'appalto),   sull'assunto  che  esse
esorbiterebbero  dalla  competenza legislativa primaria che l'art. 3,
lettera  e), dello statuto speciale attribuisce alla predetta Regione
in  tema  di  lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione ed
inciderebbero  su  materie  di  competenza  statale  esclusiva, quali
quelle  della  tutela  della  concorrenza  e dell'ordinamento civile,
individuate  dal  secondo  comma  dell'art.  117  della Costituzione,
competenze  esercitate  dallo  Stato  con le norme recate dal decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi  a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE).
   In  particolare,  il  ricorrente censura: l'art. 5, comma 1, nella
parte  in  cui, in tema di programmazione dei lavori pubblici, impone
alle  amministrazioni  ed  ai  soggetti pubblici l'approvazione di un
programma triennale per i soli lavori di importo superiore ai 200.000
euro,  in contrasto con l'art. 128 del d.lgs. n. 163 del 2006, in tal
modo  rendendo la programmazione non piu' obbligatoria per moltissimi
lavori  pubblici  per i quali e' viceversa imposta dalla legislazione
statale  ed  incidendo su uno dei cardini della buona amministrazione
perseguiti  dalla  riforma  sui  lavori  pubblici; l'art. 5, comma 6,
nella  parte in cui prescrive - ai fini dell'inserimento di un lavoro
nell'elenco annuale - solo uno studio di fattibilita' per i lavori di
importo  inferiore ai 2.000.000 di euro, laddove la normativa statale
prescrive  invece  il  progetto  preliminare  per i lavori di importo
superiore  ad  1.000.000  di  euro;  l'art.  9,  nella  parte  in cui
disciplina  la  progettazione  e  le  tipologie  progettuali  in modo
difforme  da  quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme
del  d.lgs. n. 163 del 2006; l'art. 11, commi da 12 a 16, nella parte
in  cui, in tema di affidamento degli incarichi di progettazione e di
direzione dei lavori, detta una disciplina difforme rispetto a quella
posta  dal  legislatore  statale;  l'art.  13, commi 3, 4 e 10, nella
parte  in  cui  prescrive  l'obbligatorieta'  della  validazione  del
progetto,  ad  opera di organismi accreditati secondo i parametri UNI
CEI  EN,  nel  solo caso di progetti relativi ad interventi di valore
superiore  ai  25.000.000  di euro, in contrasto con quanto stabilito
dall'art.  112  del  d.lgs.  n. 163  del  2006,  che  la impone per i
progetti  inerenti ad interventi di valore superiore ai 20.000.000 di
euro.
   Sono  censurati,  inoltre, l'art. 16, comma 12 (che interviene sui
criteri  per  l'affidamento  di  lavori pubblici mediante cessione di
beni  immobili),  l'art.  20,  comma  5 (in tema di giustificazioni a
corredo  dell'offerta), l'art. 21, comma 1 (che disciplina le ipotesi
del  ricorso alla procedura semplificata), l'art. 22, commi 2, 14, 17
e  18 (relativo al regime di pubblicazione dei bandi gara), l'art. 24
e l'art. 30, comma 3 (inerenti alla qualificazione degli esecutori di
lavori  pubblici ed all'individuazione dei criteri di ammissione alla
gara), l'art. 26, comma 2 (che individua le cause di esclusione dalle
gare),  gli  artt.  35,  comma 2, e 36 (che riconoscono il diritto di
prelazione  del  promotore rispetto al vincitore della gara), gli 38,
comma  1,  e  39,  commi  1  e  3  (inerenti ai casi del ricorso alla
trattativa  privata), gli artt. 40 e 41 (che regolamentano le ipotesi
del  ricorso  alle  spese  in  economia), l'art. 46, commi 4 e 7 (che
dettano  i  criteri  di  affidamento  dei  servizi  di  ingegneria ed
architettura),  l'art.  54,  commi  1,  2,  8, 9, 10 e 11 (in tema di
garanzie  ed  assicurazioni dell'offerta), nella parte in cui dettano
una   disciplina   della   gara   e  dei  criteri  di  aggiudicazione
dell'appalto   difforme  rispetto  a  quella  posta  dal  legislatore
statale,  titolare  della  competenza  esclusiva in materia di tutela
della concorrenza.
   Anche  gli  artt. 34, comma 1 (che interviene in tema di limiti al
corrispettivo),  51,  commi  1  e  3  (che  definisce le modalita' di
adeguamento  dei  prezzi),  nonche'  gli  artt.  57, 58, 59 e 60 (che
regolano,  rispettivamente,  la  consegna  dei lavori, l'inizio delle
prestazioni del fornitore o del prestatore di servizi, la sospensione
dell'esecuzione,  il subappalto, il collaudo e la regolare esecuzione
delle  commesse,  nonche'  il collaudo dei lavori pubblici) sarebbero
costituzionalmente illegittimi in quanto, intervenendo a disciplinare
aspetti  inerenti  al  settore  dei  contratti,  determinerebbero una
invasione della sfera di competenza statale.
   Il ricorrente censura, infine, anche l'allegato I nei punti 45.23,
45.24,  45.25,  in  quanto anch'esso si porrebbe in contrasto con gli
allegati  del  d.lgs. n. 163 del 2006, che recepiscono, copiandoli, i
contenuti  degli  allegati  alla  direttiva  comunitaria, in tal modo
violando altresi' l'obbligo del rispetto del vincolo comunitario.
   2.  -  In  via  preliminare, devono essere dichiarate infondate le
eccezioni  di  inammissibilita' proposte dalla Regione resistente per
generica  individuazione dei parametri, nonche' per genericita' delle
censure   sollevate   nei  confronti  di  alcune  delle  disposizioni
impugnate.
   Nel  ricorso,  i  parametri del giudizio sono identificati in modo
sufficientemente  chiaro  e  le  censure,  seppur succintamente, sono
argomentate  in  riferimento  a  ciascuno di essi (sentenza n. 62 del
2008),  in  maniera  tale  da  consentire l'inequivoca determinazione
dell'oggetto  del  giudizio e delle ragioni che fondano tutti i dubbi
di  legittimita' costituzionale sollevati (da ultimo, sentenza n. 320
del 2008).
   2.1. - Egualmente infondata e' l'eccezione di inammissibilita' del
ricorso   che  la  Regione  formula  in  relazione  alla  prospettata
violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto non si sarebbe
precisato   perche'   tale   norma  costituzionale  dovrebbe  trovare
attuazione nei confronti di una Regione a statuto speciale.
   Risulta  evidente  dal  ricorso,  infatti,  che  il Presidente del
Consiglio  dei  ministri si duole del presunto superamento dei limiti
che  l'art.  3,  lettera  e),  dello  statuto  speciale della Regione
Sardegna  pone  alla competenza legislativa primaria della Regione in
materia  di «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione» da
parte   delle   norme   regionali   impugnate,   le   quali  pertanto
invaderebbero  la  sfera  di  competenza  legislativa esclusiva dello
Stato  in  materie  che  l'art.  117,  secondo  comma,  Cost.  elenca
espressamente  (e  cioe'  la tutela della concorrenza e l'ordinamento
civile),  ma  la  cui  estraneita'  alla  sfera di attribuzioni della
Regione Sardegna e' implicitamente sancita dallo Statuto speciale (in
particolare, sentenza n. 373 del 2007).
   3. - Nel merito, sono fondate le censure prospettate nei confronti
di  tutte le disposizioni regionali impugnate in riferimento all'art.
3, lettera e), dello statuto.
   Questa  Corte  ha  gia'  osservato che la disciplina degli appalti
pubblici,  intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti
di  legislazione” che «si qualificano a seconda dell'oggetto al
quale  afferiscono»:  in  essa, pertanto, si profila una interferenza
fra  materie di competenza statale e materie di competenza regionale,
che,  tuttavia,  «si  atteggia  in  modo peculiare, non realizzandosi
normalmente  in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza
della  disciplina  statale  su  ogni altra fonte normativa» (sentenza
n. 401  del  2007)  in  relazione  agli  oggetti  riconducibili  alla
competenza  esclusiva  statale,  esercitata  con  le norme recate dal
d.lgs. n. 163 del 2006.
   Quanto   alla   identificazione   dei  predetti  “ambiti  di
legislazione”,  e'  stato  inoltre  precisato che la disciplina
delle  procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della
qualificazione  e  selezione  dei  concorrenti,  delle  procedure  di
affidamento  e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che
devono  presiedere all'attivita' di progettazione, mirano a garantire
che  le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali
e  dei  principi  comunitari  della  libera circolazione delle merci,
della libera prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento,
nonche'  dei  principi  costituzionali  di  trasparenza  e parita' di
trattamento  (sentenze  n. 431  e  n. 401  del 2007). Esse, in quanto
volte  a  consentire  la piena apertura del mercato nel settore degli
appalti,   sono   riconducibili   all'ambito   della   tutela   della
concorrenza,   di   esclusiva   competenza  del  legislatore  statale
(sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a
porre   in  essere  una  disciplina  integrale  e  dettagliata  delle
richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006),
la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attivita'
economiche, puo' influire anche su materie attribuite alla competenza
legislativa delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007).
   Analogamente,  questa Corte ha riconosciuto che «la fase negoziale
dei   contratti   della  pubblica  amministrazione,  che  ricomprende
l'intera  disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso
l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri
autoritativi  in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio
di  autonomie  negoziali  e deve essere ascritta all'ambito materiale
dell'ordinamento  civile»  (sentenza  n. 401 del 2007), di competenza
esclusiva  del legislatore statale, che l'ha esercitata, anche in tal
caso, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006.
   Sulla  base  di  tali indicazioni deve leggersi l'art. 4, comma 5,
del  d.lgs.  n. 163 del 2006, il quale, nella parte in cui stabilisce
che «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», impone
anche  alle  Regioni  ad  autonomia  speciale  (in  assenso  di norme
statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le
norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione
in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.
   Nella  specie,  lo  statuto  della  Regione  Sardegna, all'art. 3,
lettera  e),  attribuisce  alla  medesima  una competenza legislativa
primaria  in  materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla
quale,  quindi,  non appartengono le norme relative alle procedure di
gara  ed  all'esecuzione del rapporto contrattuale: tali settori sono
oggetto  delle  disposizioni del citato Codice, alle quali, pertanto,
il legislatore regionale avrebbe dovuto adeguarsi.
   3.1.  -  La  Regione  Sardegna,  con le norme impugnate, ha invece
legiferato  in ambiti gia' espressamente ricondotti, da questa Corte,
per    un    verso,    alla   materia   della   “tutela   della
concorrenza”,  per  altro verso, alla materia dell'«ordinamento
civile», dettando una disciplina difforme rispetto a quella stabilita
dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006, nell'esercizio
delle  proprie  competenze  esclusive, senza adempiere all'obbligo di
adeguamento.
   Infatti,  un  primo  gruppo delle norme regionali impugnate incide
sulle  procedure di qualificazione e selezione dei concorrenti, sulle
procedure  di  affidamento  nonche'  sui  criteri  di aggiudicazione,
ambiti compresi - come si e' detto - nella materia della tutela della
concorrenza, anche con una evidente alterazione delle relative regole
operanti  nel  settore  degli appalti pubblici. Esse, in particolare,
intervengono  in tema di: progettazione e tipologie progettuali (art.
9),   con  l'individuazione  di  differenti  criteri  di  svolgimento
dell'attivita',   lesivi   della   competitivita'   e   della  libera
circolazione  degli operatori economici; criteri di affidamento degli
incarichi  di  progettazione  e  direzione dei lavori, in particolare
mediante  la previsione di soglie e modalita' diverse (art. 11, commi
da   12  a  16);  validazione  dei  progetti,  in  specie  attraverso
l'ampliamento  dell'area  accessibile  ai  validatori non qualificati
dall'accreditamento  ed  il  restringimento  dell'area  riservata  ai
validatori  accreditati (art. 13, commi 3, 4 e 10); individuazione di
differenti  criteri  di  aggiudicazione  per  l'affidamento di lavori
pubblici con corrispettivo mediante cessione di beni pubblici nonche'
di   criteri   di  espletamento  della  gara  (art.  16,  comma  12);
giustificazioni   a  corredo  dell'offerta,  in  specie  mediante  la
delimitazione  dell'obbligo  di  presentazione  delle stesse nei soli
casi  di  offerte anormalmente basse (art. 20, comma 5); ricorso alla
procedura  semplificata  di  gara,  in specie con l'ampliamento delle
relative ipotesi (art. 21, comma 1); pubblicazione dei bandi di gara,
in  specie con la esclusione della previsione della pubblicazione dei
bandi  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana in favore
della  pubblicazione  dei  medesimi  sui siti internet della Regione,
nonche'  con  la  introduzione  di  forme di pubblicita' attenuata in
relazione  a  bandi  inerenti ad appalti di lavori pubblici di valore
ridotto  (art.  22,  commi  2, 14, 17 e 18); qualificazione regionale
degli  esecutori  di  lavori  pubblici  ed  individuazione di criteri
autonomi di ammissione alla gara (artt. 24 e 30, comma 3); disciplina
delle cause di esclusione dalle gare, con l'introduzione di ulteriori
ipotesi   fra   le  quali  quella  della  mancata  effettuazione  del
sopralluogo  secondo  le  modalita' fissate dalla stazione appaltante
(art.  26,  comma  2);  riconoscimento  del diritto di prelazione del
promotore  rispetto al vincitore della gara (art. 35, comma 2, e 36);
individuazione  di  ipotesi  peculiari  del  ricorso  alla trattativa
privata  con e senza pubblicazione di bando (artt. 38, comma 1, e 39,
commi 1 e 3); identificazione di nuove ipotesi del ricorso alle spese
in  economia  (artt.  40  e  41); determinazione di propri criteri di
affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 46, commi
4  e  7);  individuazione  delle  garanzie ed assicurazioni a corredo
dell'offerta (art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10, e 11).
   Alla     medesima     materia     della     “tutela    della
concorrenza”,  di competenza esclusiva statale, deve ricondursi
l'art.  5, commi 1 e 6, della medesima legge regionale n. 5 del 2007.
Tale  norma,  infatti,  intervenendo  in  tema  di programmazione dei
lavori  pubblici  regionali,  rende la stessa non obbligatoria per un
gran  numero  di  lavori  pubblici  per  i  quali  e'  imposta  dalla
legislazione  statale  ed  esonera  un  altrettanto elevato numero di
lavori  pubblici dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare
al  fine  del loro inserimento in programma, statuendo la sufficienza
del  mero  studio  di  fattibilita',  in  palese contrasto con quanto
stabilito  dal  legislatore statale. In tal modo essa invade la sfera
di  competenza  dello  Stato  in  quanto,  in  ragione  della stretta
connessione     esistente    fra    programmazione,    progettazione,
finanziamento   e   realizzazione   dei   lavori   pubblici,   incide
sull'individuazione   dei  criteri  in  base  ai  quali  la  relativa
attivita'  deve  essere  svolta, con un'evidente lesione della libera
circolazione  degli  operatori  economici  nel segmento di mercato in
questione,  in  contrasto altresi' con il principio di buon andamento
dell'amministrazione.
   All'ambito  dei  rapporti  contrattuali  e  dell'esecuzione  degli
stessi - quindi, alla materia dell'“ordinamento civile” -
devono ricondursi gli artt. 34, comma 1, 51, commi 1 e 3, nonche' gli
artt.  57,  58,  59 e 60 della citata legge regionale. Questi ultimi,
nella  parte  in cui stabiliscono, rispettivamente, regole in tema di
limiti  al  corrispettivo,  variazione  dei prezzi nonche' in tema di
consegna  dei  lavori,  inizio  delle prestazioni del fornitore o del
prestatore   di  servizi,  sospensione  dell'esecuzione,  subappalto,
collaudo  ed  esecuzione  delle commesse, diverse da quelle poste dal
legislatore  statale,  ledono  la  sfera  di  competenza  riservata a
quest'ultimo,  alterando  le  regole  contrattuali che disciplinano i
rapporti  privati  (sentenze  n. 322  del  2008,  n. 431 e n. 401 del
2007).
   Quanto all'allegato I alla legge regionale n. 5 del 2007 nei punti
45.23,  45.24,  45.25, censurato nella parte in cui contrasta con gli
allegati  del  d.lgs.  n. 163 del 2006, deve osservarsi che anch'esso
incide   illegittimamente   su   materie  riservate  alla  competenza
legislativa  esclusiva  dello  Stato,  in quanto detta una disciplina
difforme da quella nazionale in settori riconducibili, sulla base dei
suddetti  argomenti,  alle  materie  della tutela della concorrenza e
dell'ordinamento civile.
   In   definitiva,   tutte   le   impugnate   norme  regionali  sono
costituzionalmente  illegittime  per  violazione dell'art. 3, lettera
e),  dello statuto, in quanto stabiliscono una disciplina difforme da
quella  nazionale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi alla stregua
dell'art.  4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in materie, quelle
della  tutela  della  concorrenza e dell'ordinamento civile, estranee
alla  competenza  legislativa  regionale  e  riservate viceversa allo
Stato.
   Restano assorbiti gli ulteriori profili.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 6,
dell'art.  9,  dell'art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell'art. 13,
commi  3,  4  e  10,  dell'art.  16, comma 12, dell'art. 20, comma 5,
dell'art.  21, comma 1, dell'art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell'art.
24, dell'art. 26, comma 2, dell'art. 30, comma 3, dell'art. 34, comma
1,  degli  artt.  35,  comma  2, e 36, degli artt. 38, comma 1, e 39,
commi  1  e  3,  degli  artt.  40  e  41,  dell'art. 46, commi 4 e 7,
dell'art.  51,  commi 1 e 3, dell'art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11,
degli  artt.  57, 58, 59 e 60, e dell'allegato I (punti 45.23, 45.24,
45.25)  della  legge  della  Regione  Sardegna  7  agosto  2007, n. 5
(Procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture  e  servizi,  in  attuazione  della  direttiva  comunitaria
n. 2004/18/CE  del  31  marzo  2004  e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell'appalto).
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2008
              Il direttore della cancelleria: Di Paola