N. 415 ORDINANZA 3 - 17 dicembre 2008

Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella  produzione,  importazione,
  distribuzione  e  installazione  di apparecchi da gioco, sanzionate
  penalmente  -  Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle
  violazioni   commesse  anteriormente  -  Denunciata  disparita'  di
  trattamento  e  irragionevole deroga al principio di retroattivita'
  della  legge piu' favorevole al reo - Sopravvenuta dichiarazione di
  incostituzionalita'  della  norma  censurata  -  Questione divenuta
  priva di oggetto - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
Sicurezza  pubblica  -  Disciplina  dell'esercizio  dell'attivita' di
  gioco   e   scommessa  -  Denunciato  contrasto  con  la  normativa
  comunitaria  -  Competenza del giudice rimettente e non della Corte
  costituzionale    ad    accertare    l'eventuale   incompatibilita'
  comunitaria - Manifesta inammissibilita' della questione.
- R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
- Costituzione,  art.  117,  primo  comma;  direttiva 22 giugno 1998,
  n. 98/34/CE.
(GU n.53 del 24-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547,
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006)  e  dell'art.  110  del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione  del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso  con  ordinanza  del 1° aprile 2008 dal Tribunale di Lucera,
sezione  distaccata  di Apricena, nel procedimento penale a carico di
D.  M.,  iscritta  al n. 223 del registro ordinanze 2008 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 30, 1ª serie speciale,
dell'anno 2008;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 5 novembre 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lucera,  sezione  distaccata  di
Apricena, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 547, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria 2006), in
riferimento  agli  artt. 3 e 25 della Costituzione, nonche' questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  110,  comma 9, del regio
decreto  18  giugno  1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza),  in  riferimento  all'art. 117 della
Costituzione (recte: art. 117, primo comma, della Costituzione);
     che   il   rimettente,   investito  di  un  procedimento  penale
concernente il reato previsto dall'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773
del  1931,  censura  innanzitutto  l'art.  1,  comma 547, della legge
n. 266  del 2005, il quale stabilisce che per le violazioni di cui al
citato  art.  110,  comma  9,  commesse  in data antecedente alla sua
entrata  in  vigore,  si  applicano  le disposizioni vigenti al tempo
delle violazioni stesse;
     che  il  giudice  a  quo  si  duole  che,  per  effetto  di tale
disciplina  transitoria,  le violazioni poste in essere anteriormente
al  1°  gennaio 2006 continuino ad avere rilevanza penale, nonostante
le   fattispecie   gia'   configurate  come  reato  contravvenzionale
dall'art.  110,  comma  9  del  r.d.  n. 773  del  1931  siano  state
trasformate in illecito amministrativo;
     che,  a suo avviso, la disposizione denunciata viola gli artt. 3
e  25  della  Costituzione,  in  quanto,  introducendo  una deroga al
principio  di retroattivita' della lex mitior sancito dall'art. 2 del
codice penale, determina una ingiustificata disparita' di trattamento
tra  coloro che, in momenti diversi, commettono violazioni identiche,
ponendo   «quale   unico   discrimen   tra  trattamenti  sanzionatori
completamente  differenti  la  sola  entrata  in  vigore  della legge
finanziaria 2006»;
     che,   invero,   secondo   il   rimettente,   il   principio  di
retroattivita'   della   legge  penale  favorevole  assume  rilevanza
costituzionale  indiretta  in  base  all'art.  3  della Costituzione,
ammettendo  limitazioni  solo  in presenza di una sufficiente ragione
giustificativa  (citata la sentenza n. 74 del 1980), che nella specie
non ricorrerebbe, «laddove invece emerge dall'intero quadro normativo
delineato  dalla  legge  n. 266  del  2005 una generalizzata tendenza
dello  Stato  a  regimentare  le  occasioni  di gioco, ampliandone il
monopolio»;
     che   la  rilevanza  della  questione  cosi'  sollevata  sarebbe
evidente,  dato  che,  ove ritenuta fondata, l'imputato si gioverebbe
dell'assoluzione  con  la  formula  «perche'  il  fatto  non  e' piu'
previsto dalla legge come reato»;
     che   il   giudice   a   quo   solleva   altresi'  questione  di
costituzionalita'  dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, lamentando
la  violazione della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio che prevede una procedura
d'informazione  nel  settore  delle  norme  e  delle regolamentazioni
tecniche   e   delle   regole  relative  ai  servizi  della  societa'
dell'informazione),  e  quindi  dell'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione;
     che,   infatti,  la  disciplina  recata  dalla  norma  censurata
tenderebbe  all'ampliamento  del monopolio statale nelle attivita' di
gioco,  in contrasto con le prescrizioni della direttiva comunitaria,
immediatamente  applicabili,  le  quali  esprimerebbero  viceversa la
tendenza a «vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi,
agevolare le occasioni di gioco», in linea con l'art. 49 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo
con  legge  14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di
Amsterdam  del  2  ottobre  1997,  reso esecutivo con legge 16 giugno
1998, n. 209);
     che  anche  tale  questione sarebbe rilevante, poiche' «se cosi'
fosse,  l'art.  110  T.U.L.P.S.  andrebbe  disapplicato, o meglio non
applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui
alla direttiva n. 98/34/CE».
   Considerato  che  il  Tribunale  di  Lucera, sezione distaccata di
Apricena,   dubita,   in   riferimento   agli  artt.  3  e  25  della
Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma
547,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  nella  parte  in  cui -  stabilendo  che  per le
violazioni  di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno
1931,  n. 773  (Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza),  e successive modificazioni, commesse in data antecedente
all'entrata   in   vigore   della   citata  legge,  si  applicano  le
disposizioni  vigenti  al  tempo  delle  violazioni stesse - comporta
l'applicabilita'  delle  sanzioni penali originariamente previste per
fattispecie oramai trasformate in illecito amministrativo;
     che  questa  Corte,  con la sentenza n. 215 del 2008, successiva
alla  pubblicazione  dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, comma 547, della legge
n. 266  del  2005,  proprio  nella parte in cui stabiliva che, per le
violazioni  di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e
successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in
vigore  della  citata  legge,  si  applicassero  le  sanzioni  penali
previste al tempo delle violazioni stesse;
     che,   dunque,   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
inammissibile,  essendo  venuta  meno  la  deroga al principio di non
ultrattivita'  della  legge  penale,  cui si riferisce la censura del
rimettente;
     che  la  pronuncia  di  manifesta  inammissibilita'  deve essere
preferita alla restituzione degli atti, nonostante la sentenza n. 215
del  2008  sia  sopravvenuta  all'ordinanza  di rimessione, in quanto
l'efficacia  ex tunc della detta pronuncia di illegittimita' preclude
ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione,
divenuta  priva di oggetto (ordinanze n. 269 del 2008, n. 290 e n. 34
del  2002,  n. 575  del  2000,  n. 525  e n. 233 del 1995, n. 171 del
1992);
     che  il  Tribunale  di  Lucera,  sezione distaccata di Apricena,
dubita  anche  della  costituzionalita' dell'art. 110 del r.d. n. 773
del   1931,   in   riferimento   all'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e
del  Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura
d'informazione  nel  settore  delle  norme  e  delle regolamentazioni
tecniche   e   delle   regole  relative  ai  servizi  della  societa'
dell'informazione;
     che,  prima  ancora  di  valutare  la  pertinenza  della  citata
normativa   comunitaria   rispetto   alla  censura  svolta  nell'atto
introduttivo,  si  deve rilevare che il rimettente sottopone a questa
Corte  una  questione di compatibilita' di una norma nazionale con le
disposizioni di una direttiva che pure considera provviste di effetto
diretto,  mentre  la  soluzione  di una siffatta questione investe la
stessa  applicabilita' della norma denunciata e costituisce, percio',
un    prius    logico   e   giuridico   rispetto   all'incidente   di
costituzionalita'  (sentenza  n. 284  del  2007; ordinanza n. 454 del
2006);
     che,  invero,  nella  sistemazione  dei rapporti tra ordinamento
interno  e  ordinamento  comunitario  risultante dalla giurisprudenza
costituzionale,   in  virtu'  dell'art.  11  della  Costituzione,  la
normativa    comunitaria    dotata   del   requisito   dell'immediata
applicabilita' entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico
senza  che  i  suoi  effetti  siano  intaccati dalla legge nazionale;
pertanto, spetta al giudice comune accertare se la fattispecie al suo
esame ricada sotto il disposto di una disciplina comunitaria del tipo
indicato  e  verificare,  eventualmente  con l'ausilio della Corte di
giustizia  (art.  234 del Trattato CE), la compatibilita' delle norme
nazionali,  essendo  ad esso preclusa l'applicazione di queste ultime
qualora  si  convinca dell'esistenza di un conflitto (sentenze n. 284
del 2007 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 454 del 2006);
     che,   in  conclusione,  la  questione  deve  essere  dichiarata
manifestamente  inammissibile,  poiche',  per  le ragioni esposte, il
sindacato  dell'antinomia prospettata dal giudice a quo non compete a
questa Corte.
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, comma 547, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e   pluriennale  dello  Stato -  legge  finanziaria  2006),
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal
Tribunale  di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno
1931,  n. 773  (Approvazione  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza),  sollevata,  in  riferimento  all'art.  117, primo comma,
della   Costituzione,  dallo  stesso  Tribunale  di  Lucera,  sezione
distaccata di Apricena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Tesauro
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola