N. 420 SENTENZA 3 - 17 dicembre 2008

Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   deputato   per   diffamazione   aggravata  a  mezzo  stampa  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato proposto dal
  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Monza -
  Eccezione  di  inammissibilita'  per  carente motivazione dell'atto
  introduttivo - Reiezione.
- Deliberazione  della  Camera  dei  deputati  13 novembre 2003 (doc.
  IV-quater, n. 91).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
  un   deputato   per   diffamazione   aggravata  a  mezzo  stampa  -
  Deliberazione  di  insindacabilita'  della Camera di appartenenza -
  Conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato proposto dal
  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di Monza -
  Sussistenza del nesso funzionale tra opinioni espresse ed attivita'
  parlamentare  -  Spettanza  alla Camera dei deputati della potesta'
  esercitata.
- Deliberazione  della  Camera  dei  deputati  13 novembre 2003 (doc.
  IV-quater, n. 91).
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.53 del 24-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria Rita SAULLE, Giuseppe
   TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO;
ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della delibera della Camera dei deputati, approvata
in  data  13  novembre  2003  (doc.  IV-quater, n. 91), relativa alla
insindacabilita'   ai   sensi   dell'art.   68,  primo  comma,  della
Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dall'on. Tiziana Maiolo nei
confronti  del  dott.  Gianfranco  Caselli,  promosso con ricorso del
Giudice   per   le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Monza,
notificato  il 16 maggio 2008, depositato in cancelleria il 28 maggio
2008  ed  iscritto  al  n. 14 del registro conflitto tra poteri dello
Stato 2007, fase di merito.
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2008  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Udito l'avvocato Roberto Nania per la Camera dei deputati.
                          Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso del 10 ottobre 2007, il Giudice per le indagini
preliminari   del  Tribunale  di  Monza  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato in ordine alla delibera della
Camera  dei  deputati,  approvata  in  data  13  novembre  2003 (doc.
IV-quater, n. 91), con la quale si afferma che i fatti per i quali e'
in corso un procedimento penale a carico dell'on. Tiziana Maiolo, per
il  reato  di  diffamazione  aggravata  a  mezzo  stampa,  concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni  e  sono  pertanto insindacabili ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
   2.  -  Il  giudice  ricorrente  premette  di  essere investito del
procedimento penale che vede il predetto parlamentare sottoposto alle
indagini  per il reato di cui all'art. 595 del codice penale, nonche'
agli  artt.  13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla  stampa),  perche',  quale  autore dell'articolo pubblicato sul
quotidiano «Libero» del 5 maggio 2001, dal titolo «Caselli bastonato.
Assolto Contrada», avrebbe offeso la reputazione del dott. Gian Carlo
Caselli,   affermando,   tra   l'altro:   «Una  valanga  ha  travolto
l'antimafia  del  dott.  Caselli,  con  i  suoi  pentiti, le vendette
politiche  costruite  a  tavolino,  le versioni concordate […]
tutto  quello  che  e'  accaduto  in  Sicilia dopo gli assassinii dei
magistrati Falcone e Borsellino puzza piu' di ritorsione che di lotta
alla  mafia  […]  Erano  gli  anni  in  cui  la  Procura della
Repubblica  di Palermo era unta del Signore e chi la criticava faceva
oggettivamente  il  gioco  della  mafia. L'Ufficio era presieduto dal
procuratore  Caselli  che,  tra viaggi per conferenze e dibattiti (un
centinaio  l'anno)  e  una  cospicua  attivita' pubblicistica trovava
anche  il tempo per condurre indagini […] Oggi, pero', dopo le
assoluzioni  di Andreotti, Musotto, e Contrada non si puo' mettere la
parola  fine  su  queste vicende senza aprire un'altra pagina: chi ha
imbeccato  i  pentiti,  chi  ha  costruito la propria carriera (e che
carriera)  sbattendo  qualcuno  in  galera, distruggendogli la vita e
l'onore, isolandolo dalla societa' per dieci anni, restera' sempre al
calduccio senza pagare?».
   Il   ricorrente   da'   atto   della   intervenuta   richiesta  di
archiviazione  del  procedimento da parte del pubblico ministero, sul
presupposto    dell'approvazione    della    citata    delibera    di
insindacabilita'  del  13  novembre  2003  ad  opera della Camera dei
deputati  e  deduce  che,  a  seguito  di  opposizione proposta dalla
persona offesa, ha ritenuto di dover sollevare l'odierno conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato.
   3.  -  Ad  avviso  del giudice ricorrente, sulla base dei principi
affermati    dalla   giurisprudenza   di   questa   Corte   ai   fini
dell'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma, Cost., sarebbe del
tutto evidente l'insussistenza del “nesso funzionale” tra
l'attivita'  parlamentare  esercitata dall'on. Maiolo ed il contenuto
delle  affermazioni  riportate  nell'articolo  di  giornale da cui e'
scaturito  il  giudizio  pendente dinnanzi a lui. In particolare, non
sarebbe  dato  «individuare  uno  specifico  legame  cronologico  tra
l'attivita'    parlamentare   dell'on.   Maiolo   ed   il   contenuto
dell'articolo   giornalistico,   pubblicato   il   5  maggio  2001  e
riguardante  fatti  risalenti  all'epoca  degli  omicidi  di Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino e, da li', sviluppatisi fino alle sentenze
assolutorie  menzionate  nell'articolo  medesimo».  Sempre secondo il
ricorrente,  neppure  potrebbe «individuarsi alcuna corrispondenza di
significato  - se non si vuole ragionare in termini talmente generici
ed  indeterminati da apparire nella sostanza elusivi ed evanescenti -
tra  opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni ed atti esterni,
con   riferimento   al   contenuto   dell'articolo  giornalistico  in
questione».
   Il  giudice  ricorrente  ha,  pertanto,  chiesto a questa Corte di
dichiarare  «che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione
circa  la  condotta  addebitabile  all'on. Tiziana Maiolo, oggetto di
contestazione nel presente giudizio, in quanto estranea alla sfera di
previsione  dell'art.  68  Cost.»  e,  per l'effetto, di annullare la
delibera  della  Camera  dei  deputati  approvata in data 13 novembre
2003.
   4.  -  Con  ordinanza  n. 108 del 2008, questa Corte ha dichiarato
ammissibile il conflitto.
   5.  -  Con  atto  depositato il 30 maggio 2008 si e' costituita in
giudizio  la  Camera  dei  deputati,  chiedendo  la  dichiarazione di
inammissibilita' e, in subordine, il rigetto nel merito del ricorso.
   5.1.  -  In  punto  di  ammissibilita', la resistente eccepisce la
mancanza,  nel  ricorso  introduttivo  del giudizio, di una «adeguata
motivazione in ordine alla valenza pretesamente lesiva della delibera
impugnata»;   ad   avviso   della   Camera,  infatti,  nei  conflitti
sull'applicazione  della guarentigia di cui all'art. 68, primo comma,
Cost.,  non  sarebbe «bastevole una generica affermazione di dissenso
rispetto  alla determinazione assunta in sede camerale, laddove, come
nella   specie,   vengano  addotti  in  sede  parlamentare  specifici
riscontri  probatori  a sostegno della delibera di insindacabilita'».
La  resistente  osserva  come su tali puntuali riferimenti, contenuti
nella  delibera  di insindacabilita', il ricorrente non prenda alcuna
posizione,  «fosse  pure  per contestarne la deducibilita' a sostegno
della  ricomprensione  delle  opinioni  esterne  sotto  la  sfera  di
operativita'  della  garanzia  costituzionale»;  da  cio' deriverebbe
l'inammissibilita' del conflitto.
   5.2.   -   Quanto   al  merito,  la  difesa  della  Camera  deduce
l'infondatezza   del   ricorso   sulla   base   di   tre   ordini  di
argomentazioni.
   In  primo  luogo,  la  «univocita' contenutistica e la consistenza
quantitativa  delle iniziative» parlamentari assunte dal deputato nel
corso della XIII legislatura sarebbe «suscettibile di per se' di dare
ragione  della  conclusione  raggiunta  in ordine alla ricorrenza dei
requisiti  richiesti  per  la dichiarazione di insindacabilita' delle
opinioni  di  cui  trattasi».  Al riguardo, la resistente segnala, in
particolare, «l'interpellanza sottoscritta dall'on. Maiolo n. 2-01009
ed il relativo dibattito in Assemblea con l'intervento della medesima
deputata dove, tra l'altro, si fa riferimento al processo Musotto; le
interrogazioni  n. 3/00249  e  n. 2/01421,  concernenti  il  processo
Andreotti  ed  il ruolo anomalo, ad avviso dell'interrogante, in esso
svolto   dai   pentiti;  le  interrogazioni  n. 4/13282,  n. 3/01517,
n. 3/01779,  concernenti  omissioni rispetto ad una corretta gestione
dei  pentiti  che  sarebbero pretesamente ascrivibili alla Procura di
Palermo;  le  interrogazioni  n. 3/01783  e  n. 3/01776,  riguardanti
presunte  indagini  a carico di talune formazioni politiche ovvero di
esponenti   politici;  la  interpellanza  n. 2/01335,  relativa  alla
partecipazione  del  procuratore  capo  di  Palermo  a manifestazioni
pubbliche;   la   interrogazione   n. 3/03200,  riguardante  il  caso
Contrada».
   In  secondo  luogo, la resistente fa osservare come la delibera di
insindacabilita' non si limiti a considerare la complessiva attivita'
parlamentare  dell'on.  Maiolo  ma  indichi, altresi', specifici atti
ispettivi   (quali   la  mozione  n. 1-00202  del  30  ottobre  1997,
ampiamente discussa dall'Assemblea nelle sedute del 24 giugno e del 9
luglio  1998, nonche' la risoluzione n. 6-00053 allegata al resoconto
stenografico  della  seduta  n. 388  del 9 luglio 1998) dal contenuto
assai  circostanziato  e  caratterizzato  dall'identita'  di  oggetto
rispetto alle dichiarazioni rese poi in sede esterna. Ad avviso della
difesa  della  Camera,  inoltre,  sarebbe  «di  immediata evidenza il
“legame   cronologico”,   contestato   erroneamente   dal
ricorrente,  tra  tali  atti  di  sindacato  ispettivo  e  l'articolo
giornalistico,  atteso  che  si tratta di atti che comunque precedono
l'articolo,  il quale assume pertanto carattere puramente divulgativo
del  loro  contenuto,  e  che  si  collocano  in  un  arco  temporale
perfettamente  omogeneo, per le vicende denunziate, rispetto a quello
dell'intervento giornalistico», anche in considerazione del fatto che
«le drammatiche vicende richiamate nell'articolo risalgono al 1992».
   Infine,  assumerebbe  rilievo  determinante  al fine di dimostrare
l'infondatezza  delle  doglianze  del  ricorrente  -  anche  sotto il
profilo  del  legame  temporale  con le opinioni espresse fuori della
sede   parlamentare  -  l'intervento  dell'on.  Maiolo  nella  seduta
dell'Assemblea  n. 749  del  27  giugno  2000, in sede di discussione
dell'interrogazione  n. 3-04528  da  lei  stessa  presentata. In tale
intervento,  fa osservare la difesa della Camera, sarebbe rinvenibile
«una   corrispondenza   puntuale   con  i  contenuti  delle  opinioni
manifestate   nell'intervento   giornalistico   di   cui  e'  causa»,
particolarmente in relazione «alle modalita' di gestione dei pentiti»
da  parte  del Procuratore capo di Palermo, agli «esiti assolutori di
talune  vicende  processuali nominativamente indicate» e persino alla
«polemica  nei  confronti  del percorso di “carriera” del
destinatario  della  polemica  stessa»,  dove  si riscontrerebbe «una
corrispondenza addirittura testuale con le opinioni manifestate extra
moenia».
                       Considerato in diritto
   1.  -  La  Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi  sul  conflitto di
attribuzione  promosso  dal  Giudice  per le indagini preliminari del
Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, la quale,
con  deliberazione  del  13 novembre 2003 (doc. IV-quater, n. 91), ha
approvato   la   proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  di
dichiarare  che  i  fatti  per  i quali e' in corso il procedimento a
carico   dell'on.  Tiziana  Maiolo,  per  il  reato  di  diffamazione
aggravata  a  mezzo stampa, concernono opinioni espresse da un membro
del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue funzioni, e sono pertanto
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
   2.   -   Preliminarmente,  va  confermata  la  ammissibilita'  del
conflitto,  sussistendone  i presupposti soggettivi e oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 108 del 2008.
   2.1.   -  Non  puo'  essere  accolta,  in  proposito,  l'eccezione
formulata dalla difesa della Camera dei deputati, fondata sul rilievo
che   l'atto  introduttivo  risulterebbe  carente  di  una  «adeguata
motivazione in ordine alla valenza pretesamente lesiva della delibera
impugnata».  Il giudice, infatti, da un lato, ha fornito una compiuta
identificazione  delle  dichiarazioni oggetto del procedimento penale
in  corso, riproducendo integralmente il capo di imputazione ascritto
al  deputato (sentenze n. 97 del 2008 e n. 271 del 2008); dall'altro,
ha  indicato  le ragioni del conflitto, facendo specifico riferimento
al  contenuto  della  relazione  della Giunta per le autorizzazioni e
all'attivita'  parlamentare in essa indicata, contestando in concreto
la   sussistenza  del  nesso  funzionale  fra  le  opinioni  espresse
nell'esercizio delle funzioni e le successive dichiarazioni contenute
nell'articolo giornalistico.
   3. - Nel merito, il ricorso non e' fondato.
   3.1.  -  Va  ribadita  la costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo   cui,  per  la  sussistenza  del  nesso  funzionale  tra  le
dichiarazioni  rese  extra  moenia  da  un parlamentare e le opinioni
espresse  nell'esercizio della sua attivita' di membro del Parlamento
-  alla  quale e' subordinata la prerogativa dell'insindacabilita' di
cui  all'art.  68, primo comma, Cost. - e' necessario che le suddette
dichiarazioni  siano  «sostanzialmente  riproduttive  di  un'opinione
espressa  in  sede  parlamentare»  (ex  plurimis, sentenze n. 134 del
2008, n. 28 del 2005, n. 11 e n. 10 del 2000).
   A  tal  fine,  occorre  il  concorso  di un duplice requisito: una
sostanziale  corrispondenza  di  significato  tra  opinioni  espresse
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  e  atti  esterni,  non
essendo  sufficienti ne' una mera comunanza di argomenti, ne' un mero
contesto politico cui le prime possano riferirsi; un legame temporale
fra  l'attivita'  parlamentare  e  l'attivita'  esterna,  di modo che
questa riveli una finalita' divulgativa della prima.
   3.2. - Nel caso in esame, come specificamente dedotto dalla difesa
della   Camera  dei  deputati,  assume  rilievo  determinante,  sotto
entrambi  i  profili,  l'intervento  orale  del deputato in questione
nella  seduta  dell'Assemblea  n. 749  del 27 giugno 2000, in sede di
discussione della interrogazione n. 3-04528 a sua firma.
   Con  tale  atto,  infatti,  il  parlamentare  non si e' limitato a
denunciare  presunte  anomalie  nella  gestione  dei collaboratori di
giustizia  da  parte della Procura della Repubblica di Palermo, ma ha
fatto  specifico  riferimento  agli  esiti  dei  processi  Andreotti,
Contrada  e  Musotto, stigmatizzando le asserite «ipotesi accusatorie
politiche»,  il  fatto che tali assoluzioni non avessero inciso sulla
«brillante  carriera» del Procuratore della Repubblica di Palermo del
tempo, le ingenti spese sostenute dallo Stato per tali processi e per
«tutti   gli   spostamenti  del  Procuratore  capo  della  Repubblica
[…]  per partecipare a passerelle nelle scuole o a convegni, o
a  sottoconvegni,  con  un  aereo  di  Stato  […]», ovvero per
«andare     ad     ascoltare    e    a    sollecitare    pentiti    o
“pentituri” o “pentitendi”».
   Risulta,  dunque,  evidente che fra le opinioni espresse nell'atto
parlamentare  tipico e le dichiarazioni rese a mezzo stampa e oggetto
del  giudizio  pendente  dinnanzi  al giudice ricorrente sussiste una
sostanziale corrispondenza di contenuti.
   Inoltre, il lasso di tempo intercorrente fra detto atto tipico (20
giugno  2000)  e  il  successivo articolo di giornale pubblicato il 5
maggio   2001  appare  sufficiente,  anche  in  considerazione  della
persistente  attualita'  del  tema  trattato  al momento dei fatti, a
conferire alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo delle
opinioni espresse dal parlamentare nella seduta dell'Assemblea dianzi
citata.
   3.3. - Deve, pertanto, concludersi che la Camera dei deputati, nel
deliberare   l'insindacabilita'   delle   dichiarazioni  oggetto  del
procedimento   penale  in  questione,  in  quanto  opinioni  espresse
nell'esercizio  di  funzioni  parlamentari,  non ha ecceduto i limiti
delle proprie attribuzioni costituzionali.
              Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spettava alla Camera dei deputati deliberare che le
dichiarazioni  rese  dal  deputato Tiziana Maiolo, per le quali pende
dinnanzi  al  Giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di
Monza   il  procedimento  penale  di  cui  al  ricorso  in  epigrafe,
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Saulle
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola