N. 436 ORDINANZA 15 - 23 dicembre 2008

Enti   pubblici   -  Successione  ex  lege  della  Fondazione  Ordine
  Mauriziano  all'Azienda Ospedaliera Fondazione Ordine Mauriziano di
  Torino  (F.O.M.)  -  Impossibilita' di iniziare o proseguire azioni
  individuali,  esecutive o cautelari, nei confronti della Fondazione
  dalla  data  di entrata in vigore della norma censurata - Lamentata
  lesione  delle  prerogative  riservate  al  potere giudiziario, del
  diritto di difesa e dei diritti fondamentali della persona, nonche'
  dedotta  violazione  dei  principi  di  uguaglianza  e  di liberta'
  dell'iniziativa  economica  privata  -  Difetto  di  motivazione  -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge  27  dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1349; decreto-legge
  1°  ottobre  2007,  n. 159  (convertito con legge 29 novembre 2007,
  n. 222), art. 30, comma 3, (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113.
(GU n.54 del 31-12-2008 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giovanni Maria FLICK;
Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio
   FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA,
   Gaetano  SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Paolo Maria
   NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO;
ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt.  1,  comma  1349,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato -   legge   finanziaria  2007),  e  30,  comma  3,  del
decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo  e  l'equita'  sociale),
convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, promosso con ordinanza
del   29   gennaio   2008  dal  Tribunale  ordinario  di  Torino  nel
procedimento   civile   vertente  tra  l'Azienda  Ospedaliera  Ordine
Mauriziano  di  Torino  e  la  Roche  S.p.a.,  iscritta al n. 194 del
registro  ordinanze  2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2008;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
   Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 29 gennaio 2008, il
Tribunale   ordinario   di  Torino,  nel  corso  di  un  giudizio  di
opposizione   alla   esecuzione   presso  terzi,  ha  sollevato,  con
riferimento   agli  artt.  2,  3,  24,  41,  102,  108  e  113  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del «combinato
disposto»  degli  artt.  1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del
decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo  e  l'equita'  sociale),
convertito  con  legge  29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui,
secondo  la ricostruzione del rimettente, «prevede una successione ex
lege,  della  Fondazione  Ordine Mauriziano di Torino, cd. FOM, nelle
azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze,
ed  intraprese  contro  l'Azienda  Ospedaliera  Ordine  Mauriziano di
Torino  e che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo'
essere  iniziata  o  proseguita nei confronti della FOM dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»;
     che il Tribunale, dopo aver premesso che e' chiamato a giudicare
in  ordine  alla  opposizione  alla  esecuzione presso terzi proposta
dalla  debitrice  esecutata Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano nei
confronti  della pignorante Roche S.p.a. e che la procedura esecutiva
ha  titolo  in  un  decreto ingiuntivo esecutivo ed in una pedissequa
sentenza, aggiunge che la opponente chiede anche la sospensione della
esecuzione  e  che  il creditore, costituitosi in giudizio, deduce la
infondatezza   della   opposizione  richiamando  il  contenuto  della
sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 2007;
     che  il  rimettente  prosegue  osservando  che  «contro  l'ente,
Ospedale  Mauriziano,  non  possono  essere promosse azioni esecutive
fondate  su  sentenze o decreti ingiuntivi» a partire dall'entrata in
vigore  dell'art.  3  del  decreto-legge  19  novembre  2004,  n. 277
(Interventi  straordinari  per il riordino e il risanamento economico
dell'Ente    Ordine    Mauriziano   di   Torino),   convertito,   con
modificazioni, con legge 21 gennaio 2005, n. 4;
     che,   tanto   riferito,   il  giudice  a  quo  osserva  che  il
pignoramento  eseguito  sarebbe  inefficace  ai  sensi  del combinato
disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006 e 30,
comma  3, del d.l. n. 159 del 2007, convertito con modificazioni, con
legge n. 222 del 2007;
     che  la  prima  di  tali  disposizioni  prevede, fra l'altro, la
successione   della   Fondazione   Ordine   Mauriziano  nelle  azioni
esecutive,   fondate   su  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,
intraprese  contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino,
mentre   la   seconda   disposizione   sancisce  che  nessuna  azione
individuale,   esecutiva   o  cautelare,  puo'  essere  iniziata  nei
confronti della Fondazione a partire dalla sua entrata in vigore;
     che,  ad avviso del rimettente, tale contenuto normativo si pone
in  contrasto  con gli artt. 102, 108 e 113 della Costituzione, norme
che    tutelano   le   attribuzioni   costituzionali   dell'autorita'
giudiziaria;
     che,  piu' in particolare, esso, ponendo nel nulla provvedimenti
giurisdizionali  esecutivi,  lederebbe il principio dell'effettivita'
della giurisdizione, nonche' l'indipendenza della magistratura;
     che  detta  lesione  si  realizzerebbe,  altresi', attraverso il
blocco,  imposto  ex  lege, della «espropriazione forzata» fondata su
provvedimenti giudiziari idonei a passare in giudicato;
     che   il   rimettente   rinviene   un   ulteriore   profilo   di
illegittimita'  costituzionale,  con  riferimento  agli  artt. 2 e 24
della  Costituzione,  nella  circostanza  che  il censurato combinato
disposto  andrebbe a violare gli obblighi imposti allo Stato italiano
dal diritto internazionale;
     che  in  specie,  secondo  il  rimettente, sarebbero violati gli
artt.  6,  primo  paragrafo,  e  13  della Convenzione europea per la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e delle liberta' fondamentali,
nonche'   l'art.   1   del   Protocollo  addizionale  n. 1,  i  quali
assicurerebbero  al cittadino non solo il diritto ad essere giudicato
da  «un  tribunale»,  ma  anche  il  diritto  alla  attuazione  delle
decisioni definitive;
     che  pertanto, prosegue il rimettente, non sarebbe possibile per
gli  Stati  membri  ritardare  o  compromettere  l'esecuzione di tali
decisioni;
     che il rimettente ravvisa anche la violazione degli artt. 3 e 24
della  Costituzione  essendo  vanificati  «i risultati dell'attivita'
difensiva   svolta»,   sulla  cui  definitivita'  ed  esecitivita'  i
creditori   dell'Azienda  Ospedaliera  Ordine  Mauriziano  di  Torino
dovrebbero, invece, fare ragionevole affidamento;
     che    e',    dal    giudice    a   quo,   altresi',   adombrata
l'irragionevolezza  delle disposizioni censurate, dato il pregiudizio
che   esse  arrecherebbero  agli  imprenditori,  i  quali  vedrebbero
vanificati  i  loro  crediti,  ancorche'  «coperti  da  provvedimenti
giudiziari»,  a  tutto  vantaggio  di  altro  soggetto  giuridico non
assoggettabile, secondo il diritto comune, alle procedure di cui alla
legge fallimentare;
     che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione,  il  rimettente
osserva  che,  in  caso di accoglimento della medesima, egli potrebbe
decidere   sulla  «concessione  della  sospensione  della  esecuzione
[…] senza l'impedimento legale della censurata normativa»;
     che  e'  intervenuto  in  giudizio, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita' o, comunque, per
l'infondatezza della questione;
     che  la  difesa  erariale,  puntualizzato  che  la  questione di
legittimita'  costituzionale  sembra  concernere non tanto il profilo
relativo  alla  successione  della Fondazione Ordine Mauriziano nelle
azioni  esecutive  intraprese  contro  l'Azienda  Ospedaliera  Ordine
Mauriziano   di   Torino,   quanto  quello  relativo  al  divieto  di
intraprendere  azioni esecutive individuali, ritiene che la questione
stessa sia inammissibile per difetto di motivazione;
     che,   nel  ricostruire  il  complessivo  quadro  normativo,  la
interveniente  difesa  ricorda che col decreto-legge n. 277 del 2004,
mentre  l'ente Ordine Mauriziano e' stato lasciato in vita come «ente
ospedaliero»,  fu  costituita la Fondazione Ordine Mauriziano, cui e'
stato  trasferito  l'intero  patrimonio  del  preesistente  ente  (ad
eccezione  di  quanto  necessario  per  lo svolgimento dell'attivita'
assistenziale)   subentrando   nelle  posizioni  debitorie  dell'ente
stesso;
     che  la  difesa  pubblica  ricorda  come  al  contempo sia stata
disposta   la  moratoria  delle  esecuzioni  forzate,  essendo  stata
prevista  una  sorta  di procedura concorsuale per il soddisfacimento
dei creditori (gia' dell'ente ora) della Fondazione;
     che e' stata, quindi, emanata la legge regionale del Piemonte 24
dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera
“Ordine  Mauriziano di Torino”), con la quale il predetto
ente  ospedaliero,  inserito nell'ordinamento sanitario regionale, e'
stato  costituito  in Azienda sanitaria ospedaliera denominata Ordine
Mauriziano di Torino;
     che   detta  Azienda  non  e'  succeduta  nei  debiti  dell'ente
ospedaliero,  gia'  trasferiti alla Fondazione, e che quest'ultima, a
seguito  del  d.l.  n. 159  del  2007, e' stata commissariata, con la
contestuale   previsione   di  un'articolata  procedura  concorsuale,
modellata sullo schema della liquidazione coatta amministrativa;
     che    d'altra    parte,   sempre   secondo   la   ricostruzione
dell'Avvocatura,  gia'  con  la  legge finanziaria per il 2007, legge
n. 296  del 2006, all'art. 1, comma 1349, dopo che era stato ribadito
il  passaggio  dell'attivita'  assistenziale  dall'ente  alla Azienda
sanitaria  istituita  con  la  legge regionale n. 39 del 2004, si era
precisato  che  l'Azienda  era  estranea  alla  pregressa  situazione
debitoria  dell'ente, sicche' erano inefficaci, nei suoi confronti, i
titoli  esecutivi  riguardanti quest'ultimo, essendo ad esso, invece,
succeduta la Fondazione;
     che,  tale  essendo  il  quadro  normativo,  la  difesa erariale
ritiene che nulla sia mutato rispetto alla situazione esaminata dalla
Corte  costituzionale  con la sentenza n. 355 del 2006 e con la quale
erano  state disattese censure definite «del tutto analoghe» a quelle
odierne;
     che,  sul  punto,  la difesa pubblica osserva che, essendo stato
previsto  un  meccanismo di tipo concorsuale per la soddisfazione dei
crediti  trasferiti  alla Fondazione in base al quale la massa attiva
veniva ad essere costituita dal ricavato dell'alienazione dei cespiti
appartenenti   al   patrimonio   disponibile  della  Fondazione,  era
necessario rimuovere i vincoli di destinazione che su tali beni erano
stati impressi per effetto di pignoramenti;
     che,  aggiunge  l'Avvocatura,  la  disciplina in questione si e'
resa  necessaria  al fine di consentire la «sopravvivenza dell'Ordine
Mauriziano»  e  la  prosecuzione  della  attivita'  sanitaria da esso
svolta,  cosi'  ovviando  alla gravissima crisi finanziaria in cui il
medesimo  si  era  trovato ed assicurando, al contempo, attraverso la
procedura   paraconcorsuale,   il   principio   della   par  condicio
creditorum;
     che,  osserva la difesa erariale, analogo procedimento, previsto
per  gli  enti  locali  in dissesto dal decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali),  e,  gia'  prima,  dall'art. 21 del decreto legge 18 gennaio
1993,  n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilita'  pubblica),  convertito, con modificazioni, con legge 19
marzo  1993,  n. 68,  e'  stato  positivamente scrutinato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 155 del 1994.
   Considerato  che  il  Tribunale  ordinario  di  Torino dubita, con
riferimento   agli  artt.  2,  3,  24,  41,  102,  108  e  113  della
Costituzione,   della   legittimita'  costituzionale  del  «combinato
disposto»  degli  artt.  1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e 30, comma 3, del
decreto-legge  1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo  e  l'equita'  sociale),
convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222;
     che,   ad   avviso  del  rimettente,  le  predette  disposizioni
sarebbero  incostituzionali  in quanto, prevedendo sia la successione
ex  lege  della  Fondazione  Ordine Mauriziano di Torino nelle azioni
esecutive  iniziate contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino  sia  l'impossibilita'  di  iniziare  o proseguire ogni azione
individuale,  esecutiva  o  cautelare, nei confronti della Fondazione
dalla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge n. 159 del 2007,
avrebbero  l'effetto di porre nel nulla provvedimenti giurisdizionali
esecutivi,    cosi'   ledendo,   per   un   verso,   le   prerogative
costituzionalmente riservate al potere giudiziario e presidiate dagli
artt.   102,   108   e   113   della  Costituzione,  oltre  a  minare
l'indipendenza   stessa  della  magistratura,  e,  per  altro  verso,
violando,   in  asserito  contrasto  con  gli  artt.  2  e  24  della
Costituzione,  gli  obblighi imposti all'Italia in tema di tutela del
diritto  di  difesa  dagli  artt.  6,  primo  paragrafo,  e  13 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta'  fondamentali,  nonche' dall'art. 1 del Protocollo addizione
n. 1  alla  medesima  Convenzione, disposizioni che, rispettivamente,
garantirebbero la attuazione delle decisioni giudiziarie definitive e
tutelerebbero la esigibilita' dei crediti;
     che, per il rimettente, il censurato combinato disposto sarebbe,
altresi',  lesivo  degli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione poiche',
secondo   quanto  e'  dato  arguire,  pregiudicherebbe  il  legittimo
affidamento   che   i   creditori  «dell'Azienda  ospedaliera  Ordine
Mauriziano  di  Torino»  hanno  riposto  nella efficacia del positivo
svolgimento della attivita' difensiva svolta in giudizio a tutela dei
loro  interessi  ed  in  quanto  irragionevolmente  danneggerebbe gli
imprenditori   che   vantino   crediti   -  «coperti»  da  favorevoli
provvedimenti   giudiziari   -  nei  confronti  della  detta  Azienda
ospedaliera   a   vantaggio   di   quest'ultima,   peraltro   neppure
annoverabile,  secondo il diritto comune, fra gli enti assoggettabili
a procedura concorsuale;
     che  la  questione,  come  prospettata  dal rimettente, presenta
plurimi profili di inammissibilita';
     che,  infatti,  il  rimettente,  il  quale  dichiara  di  essere
chiamato  a  giudicare  in  ordine  ad  una opposizione ad esecuzione
presso  terzi  proposta,  quale  debitore  esecutato,  dalla  Azienda
ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, censura il comma 3 dell'art.
30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito con legge n. 222 del
2007,  il  quale  disciplina la inammissibilita' o improseguibilita',
fra  l'altro,  di  azioni  esecutive in danno della Fondazione Ordine
Mauriziano  -  ente  costituito  con  decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277  (Interventi  straordinari  per  il  riordino e il risanamento
economico  dell'Ente  Ordine  Mauriziano  di Torino), convertito, con
modificazioni,  con  legge  21  gennaio  2005, n. 4 - che e' soggetto
diverso  rispetto a quello destinatario della procedura esecutiva nel
corso  della  quale  e'  stata  formulata  la opposizione oggetto del
giudizio a quo;
     che,  pertanto, non emerge in qual modo il rimettente debba fare
applicazione in detto giudizio della disposizione censurata;
     che, anche con riferimento al comma 1349 dell'art. 1 della legge
n. 296  del  2006,  il  rimettente non motiva adeguatamente in ordine
alla  rilevanza della questione, atteso che tale disposizione prevede
la  inefficacia nei confronti della Azienda ospedaliera di decreti di
ingiunzione  e  di sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data
di  entrata  in  vigore  del ricordato decreto-legge n. 277 del 2004,
convertito  con  legge  n. 4 del 2005, ove riguardino crediti vantati
nei  confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino per obbligazioni
anteriori  alla  istituzione  della  citata  Azienda  ospedaliera, di
talche',  ai  fini  della  applicabilita'  della  disposizione ora in
questione,  il  rimettente avrebbe dovuto fornire indicazioni, che ha
invece  omesso, in ordine alla data di formazione dei titoli azionati
in sede esecutiva ed all'epoca di maturazione dei relativi crediti;
     che   il   rimettente,   d'altra   parte,   risulta  avere  solo
parzialmente  valutato  l'articolato  assetto  normativo  vigente  in
materia,  trascurando  di  esaminare,  se  del  caso sollevando anche
riguardo  ad esso questione le legittimita' costituzionale, l'art. 2,
comma  3,  della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39
(Costituzione   della  Azienda  sanitaria  ospedaliera  “Ordine
Mauriziano di Torino”);
     che  -  essendo l'effetto di tale disposizione, non diversamente
dal  comma  1349  dell'art.  1 della legge n. 296 del 2006, quello di
porre  a  carico  della  Fondazione Ordine Mauriziano la gestione e i
conseguenti  oneri  economici,  ivi compresi quelli derivanti da liti
giudiziarie,  relativi  a periodi antecedenti alla costituzione della
Azienda  ospedaliera  -  permanendo  tale  normativa regionale, anche
nell'ipotesi  di  un  eventuale  accoglimento  della  questione  come
sollevata    dal    rimettente,    la    stessa    dichiarazione   di
incostituzionalita'  della disposizione legislativa statale censurata
sarebbe inutiliter data nel giudizio a quo;
     che,  infine,  pur  fondando  sostanzialmente i motivi delle sue
censure  sulla  dedotta  vanificazione  di  provvedimenti  giudiziari
civili  di  condanna  divenuti definitivi, stante l'impossibilita' di
porli  in esecuzione coattivamente, il giudice a quo non chiarisce se
i  provvedimenti  sui quali si fonda la procedura esecutiva implicata
nel  giudizio  principale siano divenuti irretrattabilmente esecutivi
ovvero lo siano solo in via provvisoria;
     che  le  predette  carenze  della  ordinanza  di rimessione, non
consentendo  a  questa Corte di verificare compiutamente la rilevanza
nel  giudizio  a  quo  della  sollevata  questione, ne determinano la
manifesta inammissibilita'.
              per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto degli artt. 1,
comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2007), e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159  (Interventi  urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equita' sociale), convertito con legge 29 novembre 2007,
n. 222, sollevata, con riferimento agli artt.2, 3, 24, 41, 102, 108 e
113  della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Torino  con
l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.
                        Il Presidente: Flick
                      Il redattore: Napolitano
                      Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola