N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 18 dicembre 2008

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 dicembre 2008 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina  della  costruzione
  ed esercizio di  linee  di  impianti  elettrici  con  tensione  non
  superiore a 150.000 volt - Esclusione di autorizzazione e  denuncia
  per  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  degli   impianti
  esistenti, comprese la sostituzione dei componenti e le varianti di
  tracciato  concordate  con   i   proprietari   dei   fondi   e   le
  amministrazioni interessate - Lamentato contrasto con la  normativa
  comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale  (VIA),
  contrasto con norme  statali  espressione  di  standard  di  tutela
  ambientale e di principi  fondamentali  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione  del  vincolo  di  osservanza  del   diritto
  comunitario,  violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di ambiente,  violazione  della  competenza  statale  nella
  materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione  di
  energia. 
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4. 
- Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo,  lett.  a)
  ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d.lgs. 16 gennaio 2008, n.  4;
  direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina  della  costruzione
  ed esercizio di  linee  di  impianti  elettrici  con  tensione  non
  superiore a 150.000 volt - Domanda di autorizzazione  -  Avviso  di
  deposito della domanda pubblicato solo sul sito web della Regione e
  non anche su un quotidiano a diffusione regionale o  provinciale  -
  Mancata previsione che nell'avviso al pubblico  sia  contenuta  una
  breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi  possibili  impatti
  ambientali, come disposto dal codice  dell'ambiente  -  Difformita'
  rispetto  alla  disciplina   dei   tempi   contenuta   nel   codice
  dell'ambiente   -   Lamentata   compressione   dei    diritti    di
  partecipazione dei cittadini - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione del  vincolo  di  osservanza  del  diritto  comunitario,
  violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia   di
  ambiente,  violazione  della  competenza  statale   nella   materia
  concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia. 
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7. 
- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed
  s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24,  commi  1,  2,  3  e  4;
  direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina  della  costruzione
  ed esercizio di  linee  di  impianti  elettrici  con  tensione  non
  superiore a 150.000 volt - Attribuzione alle province  del  compito
  di sottoporre a controllo  i  dati  relativi  ai  valori  di  campo
  elettrico  e  magnetico  prodotti  dalle  reti  elettriche   e   di
  comunicarli successivamente all'ARPA Puglia -  Lamentato  contrasto
  con la normativa statale che attribuisce l'attivita'  di  controllo
  nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la  protezione
  dell'ambiente (ARPA e APPA) -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione della competenza statale  nella  materia  dei  controlli
  delle emissioni magnetiche, elettriche od elettromagnetiche. 
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 19, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36,
  art. 14. 
Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina  della  costruzione
  ed esercizio di  linee  di  impianti  elettrici  con  tensione  non
  superiore a 150.000 volt - Norma transitoria - Elettrodotti  aventi
  tensione  inferiore  a  150.000  volt,  gia'  in  esercizio  e  con
  autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n.  1775  del  1933  -
  Equivalenza della pubblicazione sul sito informatico della  Regione
  alla autorizzazione,  per  il  periodo  di  due  anni  -  Lamentata
  sottrazione definitiva alle procedure  di  VIA,  contrasto  con  il
  codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione
  del vincolo di osservanza del diritto comunitario, violazione della
  competenza esclusiva statale in  materia  di  ambiente,  violazione
  della  competenza   statale   nella   materia   concorrente   della
  produzione, trasporto e distribuzione di energia. 
- Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2. 
- Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed
  s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/CEE del
  27 giugno 1985. 
(GU n.4 del 28-1-2009 )
     Ricorso  per  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale  dello  Stato
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta
pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli
4, comma 4; 5, comma 7, 19 comma 2 e 20  della  legge  della  Regione
Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 162  del  9
ottobre  2008,  avente  ad  oggetto   la   «Norme   in   materia   di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio  di  linee  di  impianti
elettrici con tensione non superiore a 150.000  volt»,  in  relazione
all'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s). Cost. 
    1. - La legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008 detta
la disciplina della costruzione ed esercizio  di  linee  di  impianti
elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. 
    L'art.  4,  comma  4,  prevede  che   «Non   sono   soggetti   ad
autorizzazione  ne'  a  denuncia  gli  interventi   di   manutenzione
ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione dei
componenti degli stessi e le varianti di tracciato concordate  con  i
proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.». 
    Tale disposizione contiene anzitutto un evidente vizio logico  in
quanto comprende in una fattispecie di manutenzione  ordinaria  anche
l'ipotesi della variazione  del  percorso  di  un  elettrodotto  che,
invece,  implicando  una  modificazione  progettuale,   quanto   meno
costituisce un intervento di manutenzione straordinaria. 
    Per  effetto  di  tale  errore  di  impostazione  la   richiamata
disposizione,  esonerando  qualunque  variante  di  tracciato   dalla
preventiva autorizzazione o denuncia, anche a prescindere  dalla  sua
oggettiva ampiezza, contrasta inequivocabilmente con la normativa  di
derivazione  comunitaria  in  materia  di  Valutazione   di   impatto
ambientale. 
    Come noto, la valutazione di impatto  ambientale  costituisce  il
provvedimento conclusivo della procedura  di  VIA,  introdotta  dalla
Direttiva Comunitaria 85/337/CEE  (Direttiva  del  Consiglio  del  27
giugno 1985,  «Valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati
progetti  pubblici  e  privati»)  quale  strumento  fondamentale   di
politica ambientale. 
    La VIA e' stata disciplinata nel nostro ordinamento con  la legge
8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ed  e'
stata successivamente regolamentata con i d.P.C.m. del 10 agosto 1988
(il quale disciplinava le pronunce di  compatibilita'  ambientale  di
cui  alla  legge  n.  349/1986,  individuando  come   oggetto   della
valutazione i progetti di massima delle  opere  sottoposte  a  VIA  a
livello nazionale e recependo le indicazioni  della  Dir.  85/337/CEE
sulla stesura dello Studio di impatto ambientale) e del  27  dicembre
1988 (contenente le norme tecniche per la redazione dello  Studio  di
Impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita'),
oltre che con  il  d.P.R.  12  aprile  1996  (costituente  l'atto  di
indirizzo e coordinamento alle regioni relativamente ai  criteri  per
l'applicazione  della  procedura  di  VIA  per  i  progetti   inclusi
nell'All. II della Dir. 85/337/CEE). 
    Successivamente sono intervenute in materia le Direttive 96/61/CE
(che, modificando la Dir. 85/337/CEE, ha introdotto sia  il  concetto
di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da
attivita'  industriali  -  IPPC  -  sia  l'Autorizzazione   Integrata
Ambientale - AIA - al fine  di  conseguire  un  livello  adeguato  di
protezione dell'ambiente nel suo complesso), 97/11/CE (Direttiva  del
Consiglio  concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale   di
determinati  progetti  pubblici  e  privati)  e  2003/35/CE  (che  ha
rafforzato la partecipazione del pubblico all'elaborazione di  taluni
piani  in  materia  ambientale,  migliorando  le  indicazioni   delle
Direttive  85/337/CEE   e   96/61/CE   relative   alle   disposizioni
sull'accesso  alla  giustizia  e  contribuendo  all'attuazione  degli
obblighi derivanti dalla Convenzione di Århus del 25 giugno 1998). 
    In Italia, in seguito alla delega conferita al Governo  con legge
n. 308/2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione  della
legislazione in materia ambientale, e'  stato  emanato  il  d.lgs.  3
aprile 2006, n. 152 (T.U. dell'Ambiente), poi modificato  dal  d.lgs.
16 gennaio 2008, n. 4. 
    La competenza in materia di VIA e' ripartita tra Stato e  regioni
secondo un criterio organizzativo che fa riferimento agli elenchi  di
opere allegati alle  direttive  comunitarie.  La  disciplina  statale
detta i principi (cfr. Parte III del d.lgs. n. 152/2006),  mentre  le
Regioni sono legittimate a legiferare nel dettaglio, nel rispetto dei
principi indicati dallo Stato e dall'ordinamento comunitario. 
    La procedura di VIA  e'  strutturata  sul  principio  dell'azione
preventiva, in base al quale la migliore politica ecologica possibile
deve prevenire gli effetti  negativi  legati  alla  realizzazione  di
progetti, prima ancora di combatterli. La realizzazione  di  numerose
opere, pertanto, viene  condizionata  alla  loro  compatibilita'  con
l'ecosistema, nell'ambito di un  processo  decisionale  politico  che
prevede la partecipazione della popolazione dei territori interessati
e che si prefigge l'obiettivo di  coniugare  l'uso  efficiente  delle
risorse con il rispetto delle  condizioni  di  stabilita'  ambientale
(c.d. sviluppo sostenibile). 
    Il d.lgs. n. 152/2006 distingue  il  procedimento  autorizzatorio
principale da quello per il rilascio  della  VIA.  Mentre  il  primo,
infatti, si svolge in conferenza di servizi; il secondo e' articolato
in   distinte   fasi,   prevedendo    all'inizio    lo    svolgimento
dell'istruttoria e la redazione del parere conclusivo da parte  della
commissione per la  valutazione  di  impatto  ambientale  e,  infine,
l'emanazione del decreto di VIA da parte del Ministro  dell'ambiente,
di concerto con il Ministro per il beni e le attivita' culturali.  In
tal senso, il procedimento di VIA e' delineato come  un  procedimento
permissivo  autonomo,  il  cui  provvedimento  finale  ha   carattere
endoprocedimentale (l'assenza o la formulazione negativa del medesimo
inibiscono  l'ulteriore   corso   del   procedimento   autorizzatorio
principale), obbligatorio, vincolante e  sostitutivo  di  ogni  altro
provvedimento in materia di tutela dell'ambiente. 
    L'Allegato I della  Direttiva  85/337/CEE  nel  punto  20  impone
l'obbligo della VIA per  gli  elettrodotti  aerei  con  un  voltaggio
superiore a 220 KV o superiore e di lunghezza superiore a 15  Km.  Il
punto 22 del medesimo allegato estende poi  detto  obbligo  ad  «ogni
modifica od estensione dei progetti elencati nel  presente  allegato,
ove la  modifica  o  l'estensione  di  per  se'  sono  conformi  agli
eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato». 
    L'effettuazione della VIA  e'  invece  subordinata  dall'art.  4,
paragrafo 2 della direttiva citata ad una valutazione caso  per  caso
oppure alla fissazione di soglie da parte degli Stati membri per «Gli
impianti per ... il trasporto di  energia  elettrica  mediante  linee
aeree» (All. II alla direttiva, punto 3, lett. b). 
    Alle medesime regole devono essere sottoposte anche le «Modifiche
o estensioni di progetti di cui all'allegato I o II gia' autorizzati,
realizzati o in fase di  realizzazione  che  possono  avere  notevoli
ripercussioni negative sull'ambiente» (All. II direttiva, punto 13). 
    Per effetto delle modifiche apportate dal  d.lgs.  n.  4/2008  al
codice ambientale, l'effettuazione  della  VIA  e'  ora  subordinata,
anziche' alla determinazione di soglie, allo svolgimento  di  un  sub
procedimento preventivo volto  alla  verifica  dell'assoggettabilita'
dell'opera realizzanda alla VIA medesima. 
    Siffatto procedimento, che  costituisce  diretta  attuazione  del
menzionato art. 4, paragrafo 2, lett.  b)  della  direttiva,  risulta
disciplinato dall'art. 20 del codice ambientale. 
    Il comma 1, lett. b)  di  tale  ultima  disposizione  estende  la
verifica di assoggettabilita' ai  progetti  «inerenti  modifiche  dei
progetti elencati negli allegati II che comportino  effetti  negativi
apprezzabili per  l'ambiente,  nonche'  quelli  di  cui  allegato  IV
secondo le modalita' stabilite dalle  Regioni  e  Province  autonome,
tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.». 
    Nell'All. IV al codice  ambientale  punto  7  lett.  z)  figurano
appunto gli «Elettrodotti aerei esterni per il trasporto  di  energia
elettrica con tensione superiore a 100 KV e con tracciato superiore a
3 Km;». 
    Nel  medesimo  All.  IV  al  punto  8  lett.  t)  si  fa  inoltre
riferimento alle «modifiche o estensioni di progetti di cui  all'All.
III  o  all'All.  IV  gia'  autorizzati,  realizzati  o  in  fase  di
realizzazione, che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative
sull'ambiente». 
    La normativa  statale  e'  quindi  speculare  rispetto  a  quella
comunitaria  laddove  presuppone  sempre  e  comunque  un   controllo
dell'Autorita' pubblica su determinati progetti di opere  o  di  loro
modificazione ai fini della loro sottoposizione a VIA. 
    Le richiamate disposizioni statali di  riferimento  costituiscono
inoltre espressione di standard di tutela ambientale e devono  essere
rispettate uniformemente su tutto il territorio nazionale. 
    L'art. 4, comma 4, della  l.r. impugnata  nel  presente  giudizio
collide con  il  combinato  disposto  della  disposizioni  richiamate
poiche' esclude qualunque variante di tracciato  dall'autorizzazione,
e quindi  dalla  VIA  e  cio'  a  prescindere  ovviamente  dalla  sua
oggettiva estensione e ricaduta sulle matrici ambientali potendosi in
astratto toccare, in assenza  di  una  soglia  minima  fissata  dallo
strumento normativo regionale, anche il limite di 15 Km. 
    Dall'insieme  delle  disposizioni  richiamate  emerge   in   modo
evidente che  l'art.  4,  comma  4  della l.r.  n. 25/2008  viola  la
normativa comunitaria richiamata ed in particolare gli artt. 10, 11 e
117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost. 
    Le norme che disciplinano la procedura di VIA sono infatti  poste
a presidio della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  sicche'  la
loro elusione  vulnera  i  valori  tutelati  e  costituisce  sia  una
violazione dei principi del diritto comunitario, sia del criterio  di
riparto della potesta' legislativa tra Stato e regioni. 
    Inoltre nella materia della produzione, trasporto e distribuzione
di energia, che rientra nella potesta'  legislativa  concorrente,  le
regioni devono sempre attenersi al rispetto dei principi fondamentali
nei quali  rientrano  anche  quelli  derivanti  dal  recepimento  del
diritto comunitario. 
    Occorre infine osservare che secondo  l'indirizzo  interpretativo
seguito da codesto Giudice delle Leggi «la disciplina ambientale  che
scaturisce dall'esercizio di una competenza  esclusiva  dello  Stato,
investendo l'ambiente nel suo complesso e quindi  anche  in  ciascuna
sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina  che  le
regioni e le province autonome  dettano  in  altre  materie  di  loro
competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo  derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito  dallo  Stato»
(C. Cost. 14 novembre 2007, n. 378; 14 marzo 2008, n. 62;  18  giugno
2008, n. 214; 27 giugno 2008, n. 232). 
    2. - Anche l'art. 5, comma 7 della l.r. n. 25/2008 contrasta  con
i principi contenuti nell'art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs n.  152/2006
in  quanto  prevede  che  l'avviso  di  deposito  della  domanda   di
autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti
elettrici sia pubblicata solo sul sito web della Regione e non  anche
a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. 
    Per di piu' la richiamata disposizione regionale non include  tra
le informazioni che devono essere contenute nell'avviso  al  pubblico
«una breve descrizione del progetto  e  dei  suoi  possibili  impatti
ambientali» come invece disposto dall'art.  24  comma  3  del  codice
dell'ambiente. 
    La citata norma regionale indica inoltre in soli quindici  giorni
il termine per il deposito e la consultazione degli atti  e  di  soli
trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni o
opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati,  in
totale difformita' rispetto  al  termine  unico  di  sessanta  giorni
stabilito dall'art. 24, comma 4 del codice ambientale. 
    I  termini  previsti   dalla   normativa   regionale   comprimono
eccessivamente   l'esercizio   del   diritto   dei   cittadini   alla
partecipazione alle procedure decisionali,  facendo  venire  meno  le
garanzie che in  proposito  l'art.  6,  paragrafi  2,  3  e  4  della
direttiva 85/337/CEE impongono agli Stati membri di assicurare. 
    Conseguentemente anche l'art. 5, comma 7 della l.r. n. 25/2008 si
pone in contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed  s)
e comma 2 Cost. 
    3. - L'art. 19, comma 2 della l.r. n.  25/2008  attribuisce  alle
province il compito di sottoporre a  controllo  i  dati  relativi  ai
valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti  elettriche
comunicandoli successivamente all'ARPA Puglia. 
    Tale norma contrasta con l'art. 14 della legge n. 36/2001  «Legge
quadro   sull'esposizione   a   campi   elettrici,    magnetici    ed
elettromagnetici» laddove si attribuiscono invece  le  competenze  in
materia di controllo e di  vigilanza  sanitaria  ed  ambientale  alle
amministrazioni comunali e provinciali che le esercitano  tramite  le
Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA
e APPA). 
    Spetta dunque  a  dette  Agenzie  l'attivita'  di  controllo  nel
settore sopra indicato sia per quanto riguarda gli impianti esistenti
sia per quanto concerne quelli realizzandi. 
    Gli esiti dei controlli sono poi inoltrati  alle  amministrazioni
competenti   per   gli    eventuali    provvedimenti    interdittivi,
autorizzatori etc. 
    La norma regionale che si censura si pone  quindi  in  violazione
dell'art. 117, comma 3 Cost. nella  misura  in  cui,  sovvertendo  le
regole di riparto della competenza  in  materia  di  controlli  delle
emissioni  magnetiche,  elettriche  od  elettromagnetiche,  viola   i
principi fondamentali della materia posti  con  la  richiamata  legge
quadro. 
    4. - Anche l'art. 20, comma 2 della l.r.  n.  25/2008  merita  di
essere censurato nella parte in cui prevede che, per gli elettrodotti
aventi tensione inferiore a 150.000 V, gia' in esercizio prima  della
data di entrata in vigore della predetta  legge  regionale  e  per  i
quali non sia stata gia' rilasciata l'autorizzazione alla costruzione
ed all'esercizio, entro due anni dall'entrata in vigore  della  legge
regionale,  la  pubblicazione  sul  sito  informatico  della  regione
equivalga all'autorizzazione. 
    In proposito e'  opportuno  precisare  che  gli  elettrodotti  in
questione sono quelli costruiti e posti in esercizio  sulla  base  di
una peculiare procedura d'urgenza disciplinata dall'art. l13 del r.d.
11  dicembre  1933,   n.   1775   che   sfocio'   nel   rilascio   di
un'autorizzazione provvisoria. 
    Per  ottenere  la  richiamata   autorizzazione   provvisoria   il
richiedente doveva obbligarsi, con congrua  cauzione  da  depositarsi
presso la Cassa Depositi e Prestiti, ad adempiere alle condizioni  ed
alle prescrizioni stabilite nel decreto di autorizzazione  definitiva
o a demolire le opere in caso di diniego di detta autorizzazione. 
    Tale   regime   si   applica   anche   alle   opere    realizzate
successivamente alla data del 3 luglio  1988  di  entrata  in  vigore
della direttiva  comunitaria  85/335/CEE  e  che,  per  essere  state
autorizzate provvisoriamente,  non  sono  mai  state  assoggettate  a
procedure di VIA. 
    Alla stregua di quanto precede si desume chiaramente  che  l'art.
20, comma 2 della l.r.  n.  25/2008  sottrae  per  sempre  un  numero
indeterminato di impianti di trasporto  dell'energia  elettrica  alla
valutazione d'impatto ambientale o comunque alla preventiva  verifica
di  assoggettabilita'  di  cui  al  richiamato  art.  20  del  codice
ambientale. 
    Anche in questo caso e per le  considerazioni  che  precedono  si
ritiene che detta ultima disposizione si ponga in contrasto  con  gli
artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost. 
                               P. Q. M. 
    Si  chiede   che   codesta   ecc.ma   Corte   voglia   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4; 5,  comma  7,
19 comma 2 e 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 9  ottobre
2008, pubblicata nel B.U.R. n. 162 del  9  ottobre  2008,  avente  ad
oggetto la «Norme in materia di autorizzazione  alla  costruzione  ed
esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a
150. 000 volt», in relazione agli articoli  10,  11  e  117  comma 1,
lett. a) ed s) e comma 2 Cost.. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 28 novembre
2008; 
    2) copia della Legge regionale impugnata. 
          Roma, addi' 11 dicembre 2008 
               L'Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello