N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 18 dicembre 2008
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 dicembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Esclusione di autorizzazione e denuncia per gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, comprese la sostituzione dei componenti e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate - Lamentato contrasto con la normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), contrasto con norme statali espressione di standard di tutela ambientale e di principi fondamentali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 4, comma 4. - Costituzione, artt. 10, 11 e 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Domanda di autorizzazione - Avviso di deposito della domanda pubblicato solo sul sito web della Regione e non anche su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale - Mancata previsione che nell'avviso al pubblico sia contenuta una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali, come disposto dal codice dell'ambiente - Difformita' rispetto alla disciplina dei tempi contenuta nel codice dell'ambiente - Lamentata compressione dei diritti di partecipazione dei cittadini - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 24, commi 1, 2, 3 e 4; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Attribuzione alle province del compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche e di comunicarli successivamente all'ARPA Puglia - Lamentato contrasto con la normativa statale che attribuisce l'attivita' di controllo nel settore alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza statale nella materia dei controlli delle emissioni magnetiche, elettriche od elettromagnetiche. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 19, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 14. Energia - Norme della Regione Puglia - Disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt - Norma transitoria - Elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 volt, gia' in esercizio e con autorizzazione provvisoria ai sensi del r.d. n. 1775 del 1933 - Equivalenza della pubblicazione sul sito informatico della Regione alla autorizzazione, per il periodo di due anni - Lamentata sottrazione definitiva alle procedure di VIA, contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del vincolo di osservanza del diritto comunitario, violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, violazione della competenza statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione di energia. - Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 10, 11, 117, commi primo e secondo, lett. a) ed s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 20; direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985.(GU n.4 del 28-1-2009 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli articoli 4, comma 4; 5, comma 7, 19 comma 2 e 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 162 del 9 ottobre 2008, avente ad oggetto la «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt», in relazione all'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s). Cost. 1. - La legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008 detta la disciplina della costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. L'art. 4, comma 4, prevede che «Non sono soggetti ad autorizzazione ne' a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi compresi: la sostituzione dei componenti degli stessi e le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.». Tale disposizione contiene anzitutto un evidente vizio logico in quanto comprende in una fattispecie di manutenzione ordinaria anche l'ipotesi della variazione del percorso di un elettrodotto che, invece, implicando una modificazione progettuale, quanto meno costituisce un intervento di manutenzione straordinaria. Per effetto di tale errore di impostazione la richiamata disposizione, esonerando qualunque variante di tracciato dalla preventiva autorizzazione o denuncia, anche a prescindere dalla sua oggettiva ampiezza, contrasta inequivocabilmente con la normativa di derivazione comunitaria in materia di Valutazione di impatto ambientale. Come noto, la valutazione di impatto ambientale costituisce il provvedimento conclusivo della procedura di VIA, introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, «Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati») quale strumento fondamentale di politica ambientale. La VIA e' stata disciplinata nel nostro ordinamento con la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ed e' stata successivamente regolamentata con i d.P.C.m. del 10 agosto 1988 (il quale disciplinava le pronunce di compatibilita' ambientale di cui alla legge n. 349/1986, individuando come oggetto della valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a livello nazionale e recependo le indicazioni della Dir. 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di impatto ambientale) e del 27 dicembre 1988 (contenente le norme tecniche per la redazione dello Studio di Impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita'), oltre che con il d.P.R. 12 aprile 1996 (costituente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni relativamente ai criteri per l'applicazione della procedura di VIA per i progetti inclusi nell'All. II della Dir. 85/337/CEE). Successivamente sono intervenute in materia le Direttive 96/61/CE (che, modificando la Dir. 85/337/CEE, ha introdotto sia il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento proveniente da attivita' industriali - IPPC - sia l'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA - al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso), 97/11/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) e 2003/35/CE (che ha rafforzato la partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani in materia ambientale, migliorando le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alle disposizioni sull'accesso alla giustizia e contribuendo all'attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Århus del 25 giugno 1998). In Italia, in seguito alla delega conferita al Governo con legge n. 308/2004 per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale, e' stato emanato il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell'Ambiente), poi modificato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. La competenza in materia di VIA e' ripartita tra Stato e regioni secondo un criterio organizzativo che fa riferimento agli elenchi di opere allegati alle direttive comunitarie. La disciplina statale detta i principi (cfr. Parte III del d.lgs. n. 152/2006), mentre le Regioni sono legittimate a legiferare nel dettaglio, nel rispetto dei principi indicati dallo Stato e dall'ordinamento comunitario. La procedura di VIA e' strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ecologica possibile deve prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione di progetti, prima ancora di combatterli. La realizzazione di numerose opere, pertanto, viene condizionata alla loro compatibilita' con l'ecosistema, nell'ambito di un processo decisionale politico che prevede la partecipazione della popolazione dei territori interessati e che si prefigge l'obiettivo di coniugare l'uso efficiente delle risorse con il rispetto delle condizioni di stabilita' ambientale (c.d. sviluppo sostenibile). Il d.lgs. n. 152/2006 distingue il procedimento autorizzatorio principale da quello per il rilascio della VIA. Mentre il primo, infatti, si svolge in conferenza di servizi; il secondo e' articolato in distinte fasi, prevedendo all'inizio lo svolgimento dell'istruttoria e la redazione del parere conclusivo da parte della commissione per la valutazione di impatto ambientale e, infine, l'emanazione del decreto di VIA da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il beni e le attivita' culturali. In tal senso, il procedimento di VIA e' delineato come un procedimento permissivo autonomo, il cui provvedimento finale ha carattere endoprocedimentale (l'assenza o la formulazione negativa del medesimo inibiscono l'ulteriore corso del procedimento autorizzatorio principale), obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia di tutela dell'ambiente. L'Allegato I della Direttiva 85/337/CEE nel punto 20 impone l'obbligo della VIA per gli elettrodotti aerei con un voltaggio superiore a 220 KV o superiore e di lunghezza superiore a 15 Km. Il punto 22 del medesimo allegato estende poi detto obbligo ad «ogni modifica od estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato». L'effettuazione della VIA e' invece subordinata dall'art. 4, paragrafo 2 della direttiva citata ad una valutazione caso per caso oppure alla fissazione di soglie da parte degli Stati membri per «Gli impianti per ... il trasporto di energia elettrica mediante linee aeree» (All. II alla direttiva, punto 3, lett. b). Alle medesime regole devono essere sottoposte anche le «Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o II gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente» (All. II direttiva, punto 13). Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4/2008 al codice ambientale, l'effettuazione della VIA e' ora subordinata, anziche' alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un sub procedimento preventivo volto alla verifica dell'assoggettabilita' dell'opera realizzanda alla VIA medesima. Siffatto procedimento, che costituisce diretta attuazione del menzionato art. 4, paragrafo 2, lett. b) della direttiva, risulta disciplinato dall'art. 20 del codice ambientale. Il comma 1, lett. b) di tale ultima disposizione estende la verifica di assoggettabilita' ai progetti «inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente, nonche' quelli di cui allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle Regioni e Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.». Nell'All. IV al codice ambientale punto 7 lett. z) figurano appunto gli «Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 100 KV e con tracciato superiore a 3 Km;». Nel medesimo All. IV al punto 8 lett. t) si fa inoltre riferimento alle «modifiche o estensioni di progetti di cui all'All. III o all'All. IV gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente». La normativa statale e' quindi speculare rispetto a quella comunitaria laddove presuppone sempre e comunque un controllo dell'Autorita' pubblica su determinati progetti di opere o di loro modificazione ai fini della loro sottoposizione a VIA. Le richiamate disposizioni statali di riferimento costituiscono inoltre espressione di standard di tutela ambientale e devono essere rispettate uniformemente su tutto il territorio nazionale. L'art. 4, comma 4, della l.r. impugnata nel presente giudizio collide con il combinato disposto della disposizioni richiamate poiche' esclude qualunque variante di tracciato dall'autorizzazione, e quindi dalla VIA e cio' a prescindere ovviamente dalla sua oggettiva estensione e ricaduta sulle matrici ambientali potendosi in astratto toccare, in assenza di una soglia minima fissata dallo strumento normativo regionale, anche il limite di 15 Km. Dall'insieme delle disposizioni richiamate emerge in modo evidente che l'art. 4, comma 4 della l.r. n. 25/2008 viola la normativa comunitaria richiamata ed in particolare gli artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost. Le norme che disciplinano la procedura di VIA sono infatti poste a presidio della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sicche' la loro elusione vulnera i valori tutelati e costituisce sia una violazione dei principi del diritto comunitario, sia del criterio di riparto della potesta' legislativa tra Stato e regioni. Inoltre nella materia della produzione, trasporto e distribuzione di energia, che rientra nella potesta' legislativa concorrente, le regioni devono sempre attenersi al rispetto dei principi fondamentali nei quali rientrano anche quelli derivanti dal recepimento del diritto comunitario. Occorre infine osservare che secondo l'indirizzo interpretativo seguito da codesto Giudice delle Leggi «la disciplina ambientale che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (C. Cost. 14 novembre 2007, n. 378; 14 marzo 2008, n. 62; 18 giugno 2008, n. 214; 27 giugno 2008, n. 232). 2. - Anche l'art. 5, comma 7 della l.r. n. 25/2008 contrasta con i principi contenuti nell'art. 24, commi 1 e 2 del d.lgs n. 152/2006 in quanto prevede che l'avviso di deposito della domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici sia pubblicata solo sul sito web della Regione e non anche a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Per di piu' la richiamata disposizione regionale non include tra le informazioni che devono essere contenute nell'avviso al pubblico «una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili impatti ambientali» come invece disposto dall'art. 24 comma 3 del codice dell'ambiente. La citata norma regionale indica inoltre in soli quindici giorni il termine per il deposito e la consultazione degli atti e di soli trenta giorni quello per la presentazione di eventuali osservazioni o opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati, in totale difformita' rispetto al termine unico di sessanta giorni stabilito dall'art. 24, comma 4 del codice ambientale. I termini previsti dalla normativa regionale comprimono eccessivamente l'esercizio del diritto dei cittadini alla partecipazione alle procedure decisionali, facendo venire meno le garanzie che in proposito l'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 85/337/CEE impongono agli Stati membri di assicurare. Conseguentemente anche l'art. 5, comma 7 della l.r. n. 25/2008 si pone in contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost. 3. - L'art. 19, comma 2 della l.r. n. 25/2008 attribuisce alle province il compito di sottoporre a controllo i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche comunicandoli successivamente all'ARPA Puglia. Tale norma contrasta con l'art. 14 della legge n. 36/2001 «Legge quadro sull'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» laddove si attribuiscono invece le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale alle amministrazioni comunali e provinciali che le esercitano tramite le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA e APPA). Spetta dunque a dette Agenzie l'attivita' di controllo nel settore sopra indicato sia per quanto riguarda gli impianti esistenti sia per quanto concerne quelli realizzandi. Gli esiti dei controlli sono poi inoltrati alle amministrazioni competenti per gli eventuali provvedimenti interdittivi, autorizzatori etc. La norma regionale che si censura si pone quindi in violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. nella misura in cui, sovvertendo le regole di riparto della competenza in materia di controlli delle emissioni magnetiche, elettriche od elettromagnetiche, viola i principi fondamentali della materia posti con la richiamata legge quadro. 4. - Anche l'art. 20, comma 2 della l.r. n. 25/2008 merita di essere censurato nella parte in cui prevede che, per gli elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 V, gia' in esercizio prima della data di entrata in vigore della predetta legge regionale e per i quali non sia stata gia' rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale, la pubblicazione sul sito informatico della regione equivalga all'autorizzazione. In proposito e' opportuno precisare che gli elettrodotti in questione sono quelli costruiti e posti in esercizio sulla base di una peculiare procedura d'urgenza disciplinata dall'art. l13 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 che sfocio' nel rilascio di un'autorizzazione provvisoria. Per ottenere la richiamata autorizzazione provvisoria il richiedente doveva obbligarsi, con congrua cauzione da depositarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, ad adempiere alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di diniego di detta autorizzazione. Tale regime si applica anche alle opere realizzate successivamente alla data del 3 luglio 1988 di entrata in vigore della direttiva comunitaria 85/335/CEE e che, per essere state autorizzate provvisoriamente, non sono mai state assoggettate a procedure di VIA. Alla stregua di quanto precede si desume chiaramente che l'art. 20, comma 2 della l.r. n. 25/2008 sottrae per sempre un numero indeterminato di impianti di trasporto dell'energia elettrica alla valutazione d'impatto ambientale o comunque alla preventiva verifica di assoggettabilita' di cui al richiamato art. 20 del codice ambientale. Anche in questo caso e per le considerazioni che precedono si ritiene che detta ultima disposizione si ponga in contrasto con gli artt. 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4; 5, comma 7, 19 comma 2 e 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 9 ottobre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 162 del 9 ottobre 2008, avente ad oggetto la «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee di impianti elettrici con tensione non superiore a 150. 000 volt», in relazione agli articoli 10, 11 e 117 comma 1, lett. a) ed s) e comma 2 Cost.. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2008; 2) copia della Legge regionale impugnata. Roma, addi' 11 dicembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Giacomo Aiello