N. 448 ORDINANZA 17 - 29 dicembre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione
  accessoria della confisca del ciclomotore o motoveicolo  utilizzato
  per commettere una delle  violazioni  amministrative  di  cui  agli
  artt. 169, commi 2  e  7,  170  e  171  cod.  strada  -  Denunciata
  compressione del diritto di proprieta' - Omessa  motivazione  circa
  il contrasto tra la norma denunciata  ed  il  parametro  evocato  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  213,
  comma 2-sexies, nel testo originario  introdotto  dall'art.  5-bis,
  comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
  115, a sua volta introdotto dalla legge di  conversione  17  agosto
  2005, n. 168. 
- Costituzione, art. 42. 
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione
  accessoria della confisca del ciclomotore o motoveicolo  utilizzato
  per commettere una delle  violazioni  amministrative  di  cui  agli
  artt. 169, commi 2  e  7,  170  e  171  cod.  strada  -  Denunciata
  irragionevolezza -  Questione  analoga  ad  altre  gia'  dichiarate
  manifestamente infondate - Manifesta infondatezza. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  213,
  comma 2-sexies, nel testo originario  introdotto  dall'art.  5-bis,
  comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
  115, a sua volta introdotto dalla legge di  conversione  17  agosto
  2005, n. 168. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  213,  comma
2-sexies, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo
codice della strada), nel suo testo originario, introdotto  dall'art.
5-bis, comma 1, lettera c), numero 2,  del  decreto-legge  30  giugno
2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione),  introdotto,  a  sua  volta,
dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168,  promosso
con  ordinanza  del  4  marzo  2008  dal  Tribunale  di  Trieste  nel
procedimento civile vertente  tra  M.  R.  e  Ministero  dell'interno
iscritta al n. 276 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Trieste  ha  sollevato   -   in
riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione  -  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 213,  comma  2-sexies,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis,  comma
1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115
(Disposizioni urgenti per  assicurare  la  funzionalita'  di  settori
della  pubblica  amministrazione),  a  sua  volta  introdotto   dalla
relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168; 
    che il remittente precisa di censurare la norma «nella  parte  in
cui disponeva la confisca in tutti i casi in  cui  il  ciclomotore  o
motociclo fosse stato adoperato per commettere una  delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7,  170  e  171»  del
medesimo codice della strada; 
    che, in punto di fatto, il  giudice  a  quo  premette  di  essere
investito dell'appello proposto per la riforma della sentenza con cui
il Giudice di pace di Trieste ha rigettato l'opposizione presentata -
ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al  sistema  penale)  -  dal  proprietario  di  un  quadriciclo   per
l'annullamento del verbale con il quale, contestata all'appellante la
violazione dell'art. 170, commi 2 e 6, del codice della  strada  (per
avere il medesimo condotto un passeggero a bordo del veicolo  di  sua
proprieta', sebbene lo stesso fosse «inidoneo  al  trasporto  di  due
persone»),  veniva  comminata  a  suo  carico,  oltre  alla  sanzione
pecuniaria, anche quella della confisca del mezzo, ai sensi, appunto,
dell'art. 213, comma 2-sexies, del medesimo codice della strada; 
    che il tribunale evidenzia come il testo originario di tale norma
- anteriore, cioe', alle modifiche apportate dall'art. 2, comma  169,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262  (Disposizioni  urgenti  in
materia tributaria e finanziaria), introdotto dall'art. 1,  comma  1,
della relativa  legge  di  conversione,  24  novembre  2006,  n.  286
(modifiche a seguito delle quali  l'applicazione  della  confisca  e'
ormai limitata alla sola ipotesi in cui ciclomotori o motocicli siano
stati  adoperati  per  commettere  un  reato)  -  risulti  senz'altro
applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto del  giudizio
principale; 
    che, difatti, gli illeciti amministrativi - ai sensi dell'art.  1
della  gia'  citata  legge  n.  689  del  1981  (nell'interpretazione
costatante che  di  tale  norma  ha  proposto  la  giurisprudenza  di
legittimita') - sono soggetti al principio  tempus  regit  actum,  in
ordine al quale la Corte costituzionale, rammenta il  remittente,  ha
sempre escluso sussistere dubbi di costituzionalita', data  l'assenza
di un «vincolo per il legislatore nel senso  dell'applicazione  della
legge piu' favorevole»; 
    che, cio' premesso, il  giudice  a  quo -  nel  sottolineare  che
l'appellante  ha  chiesto  sollevarsi   questione   di   legittimita'
costituzionale del testo originario dell'art.  213,  comma  2-sexies,
del codice della strada «per irragionevolezza  e  sproporzione  della
misura di sicurezza amministrativa di  carattere  patrimoniale  della
confisca obbligatoria del veicolo e per l'ingiustificata compressione
del diritto di proprieta'  privata» -  ha  ritenuto  necessario  dare
corso all'incidente di costituzionalita'; 
    che il remittente reputa la questione rilevante - dal momento che
il giudizio principale non potrebbe essere definito indipendentemente
dalla sua risoluzione, giacche' nel  caso  di  specie  e'  necessario
applicare la sanzione (confisca) «che era prevista  dalla  disciplina
vigente al momento della commissione del  fatto  illecito»  -  e  non
manifestamente infondata; 
    che   sussiste,   a   suo   dire,   «certamente    un fumus    di
irragionevolezza  e  sproporzione  tra  la  condotta  e  la  sanzione
accessoria, anche alla luce dei successivi interventi del legislatore
che e' parso prendere atto delle incongruenze della norma»; 
    che, d'altra parte, in senso contrario non potrebbe invocarsi  la
sentenza (n. 345 del 2007) con cui la Corte costituzionale ha escluso
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213,  comma  2-sexies,  del
codice della strada, giacche' essa ha riguardato la  disposizione  de
qua nella parte in cui stabilisce che e' «sempre disposta la confisca
del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore  o  un  motoveicolo
sia stato adoperato per commettere un reato, sia  che  il  reato  sia
stato commesso da  un  conducente  maggiorenne,  sia  che  sia  stato
commesso da un conducente minorenne»; 
    che su tali basi, quindi, il remittente  ha  chiesto  dichiararsi
l'illegittimita' costituzionale del testo originario  dell'art.  213,
comma 2-sexies, del codice della strada «nella parte in cui disponeva
la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore o  motociclo  fosse
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171» del medesimo codice; 
    che e' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  la   questione   sollevata   sia   dichiarata
inammissibile o infondata; 
    che, in particolare, la difesa statale deduce che in relazione al
testo originario dell'art. 213,  comma  2-sexies,  del  codice  della
strada e' gia' intervenuta l'ordinanza della Corte costituzionale  n.
125 del 2008, la quale ha affermato che appare conforme al  principio
di ragionevolezza  «la  scelta  del  legislatore  di  reprimere  piu'
intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione  accessoria
della confisca del  mezzo,  oltre  che  di  quella  pecuniaria»,  non
soltanto «l'infrazione consistente nell'inosservanza dell'obbligo  di
indossare il casco protettivo (posta in essere dal conducente  di  un
veicolo a due ruote o da eventuali  passeggeri  trasportati  a  bordo
dello stesso)», ma anche  «altre  infrazioni»  (tra  le  quali  anche
quella oggetto del giudizio  principale)  «che  condividono,  con  la
prima, la medesima funzione di prevenire i rischi specifici derivanti
da quegli incidenti nei  quali  risultino  coinvolti  veicoli  a  due
ruote». 
    Considerato che  il  Tribunale  di  Trieste  ha  sollevato  -  in
riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione  -  questione  di
legittimita' costituzionale dell'articolo 213,  comma  2-sexies,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis,  comma
1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115
(Disposizioni urgenti per  assicurare  la  funzionalita'  di  settori
della  pubblica  amministrazione),  a  sua  volta  introdotto   dalla
relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168; 
    che il giudice a  quo  censura  la  norma  «nella  parte  in  cui
disponeva la confisca in  tutti  i  casi  in  cui  il  ciclomotore  o
motociclo fosse stato adoperato per commettere una  delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7,  170  e  171»  del
medesimo codice della strada, ritenendo la stessa  applicabile  -  in
base al  corretto  presupposto  di  dover  decidere  la  controversia
devoluta al suo esame proprio facendo applicazione, ratione temporis,
del previgente testo di tale norma -  alla  fattispecie  oggetto  del
giudizio principale; 
    che, in via preliminare,  deve  essere  dichiarata  la  manifesta
inammissibilita' della censura formulata in riferimento  all'art.  42
Cost.,  non  avendo  il  remittente  addotto  alcuna  motivazione  in
relazione all'ipotizzato contrasto tra la contestata  disposizione  e
tale parametro costituzionale; 
    che  quanto,  invece,  alla  violazione  dell'art.  3  Cost.   la
questione e' manifestamente infondata, avendo questa Corte gia'  piu'
volte vagliato, sempre con esito  negativo,  il  preteso  difetto  di
ragionevolezza della norma censurata  (ordinanza  n.  125  del  2008;
ordinanze n. 256 e n. 196 del 2008); 
    che, difatti, la Corte ha  ritenuto  sorretta  «da  una  adeguata
ragione giustificativa» la scelta del legislatore di «reprimere  piu'
intensamente, mediante l'irrogazione anche della sanzione  accessoria
della confisca del  mezzo,  oltre  che  di  quella  pecuniaria»,  sia
«l'infrazione consistente nell'inosservanza dell'obbligo di indossare
il casco protettivo (posta in essere dal conducente di un  veicolo  a
due ruote  o  da  eventuali  passeggeri  trasportati  a  bordo  dello
stesso)», sia quelle altre infrazioni che condividono, con la  prima,
«la medesima funzione di prevenire i rischi  specifici  derivanti  da
quegli incidenti nei quali risultino coinvolti veicoli a  due  ruote»
(ai  quali,  a  tutti  gli  effetti,  deve   essere   equiparato   il
«quadriciclo», ai sensi dell'art. 53, lettera  h,  del  codice  della
strada); 
    che, infatti, si e' «ritenuto  di  identificare  la  ratio  legis
della piu' accentuata risposta punitiva» - a cui sono assoggettate le
infrazioni  de  quibus  «attraverso  la  previsione  della   sanzione
accessoria della confisca» del mezzo - «nella necessita' di prevenire
i rischi specifici conseguenti alla utilizzazione dei veicoli  a  due
ruote» (ordinanze n. 256, n. 196 e n. 125 del 2008); 
    che  si  e',  pertanto,  precisato  che  le  «misure  dirette  ad
attenuare le conseguenze che possano derivare dai traumi prodotti  da
incidenti, nei quali siano coinvolti motoveicoli», risultano  dettate
da esigenze tali da escludere che il piu' severo trattamento punitivo
- previsto dal testo originario dell'art. 213,  comma  2-sexies,  del
codice della strada, per le violazioni  amministrative  di  cui  agli
artt. 169, commi 2 e 7, 170  e  171  del  medesimo  codice  -  limiti
irragionevolmente la «estrinsecazione della personalita» del soggetto
sanzionato (ordinanze n. 256, n. 196 e n. 125 del 2008); 
    che, pertanto, non essendo  state  prospettate  censure  nuove  e
diverse da quelle gia' esaminate  da  questa  Corte,  la  censura  di
violazione dell'art. 3 Cost. deve  essere  dichiarata  manifestamente
infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'articolo 213,  comma  2-sexies,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis,  comma
1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30  giugno  2005,  n.  115
(Disposizioni urgenti per  assicurare  la  funzionalita'  di  settori
della  pubblica  amministrazione),  a  sua  volta  introdotto   dalla
relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168,  sollevata,  in
riferimento all'articolo 42  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di
Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale del medesimo art.  213,  comma  2-sexies,
del d.lgs.  n.  285  del  1992,  sempre  nel  suo  testo  originario,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008. 
                        Il Presidente: Flick 
                       Il redattore: Quaranta 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2008. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola