N. 449 ORDINANZA 17 - 29 dicembre 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso  di
  credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione  per  differenti
  regimi di determinazione  dell'imposta  o  di  regimi  contabili  -
  Sopravvenuta  norma  di   interpretazione   autentica   -   Opzione
  desumibile  da  comportamenti  concludenti   del   contribuente   -
  Applicabilita' ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente
  anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  normativa
  sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle imposte  gia'
  pagate - Sopravvenuta dichiarazione  di  incostituzionalita'  della
  norma  censurata  -  Questione  priva  di   oggetto   -   Manifesta
  inammissibilita'. 
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 4, comma 1, secondo periodo. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.1 del 7-1-2009 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
composta dai signori: 
Presidente: Giovanni Maria FLICK; 
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,  Paolo  MADDALENA,  Alfio
  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi   MAZZELLA,
  Gaetano SILVESTRI, Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO; 
ha pronunciato la seguente 
                              Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
secondo periodo, della legge 21 novembre  2000,  n.  342  (Misure  in
materia fiscale), promosso con ordinanza depositata il 3 maggio  2007
dalla  Commissione  tributaria  regionale  della   Sicilia,   sezione
staccata di Catania,  nel  giudizio  vertente  tra  Fulvio  Castelli,
l'Associazione Produttori Olivicoli Catanesi - APOC e l'Agenzia delle
entrate, ufficio di Catania  1,  iscritta  al  n.  150  del  registro
ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2008  il  giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con ordinanza  depositata  il  3  maggio  2007,  la
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione  staccata  di
Catania, nel corso di un  giudizio  di  appello  conseguente  ad  una
sentenza di cassazione con rinvio emessa dalla Corte  di  cassazione,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo,
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per
il quale «Non si fa luogo a restituzione di  imposte,  soprattasse  e
pene pecuniarie gia' pagate», in relazione  a  quanto  stabilito  dal
primo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'art. 1 del d.P.R. 10
novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di
determinazione  dell'imposta  o  di  regimi  contabili,  si   intende
applicabile   anche   ai   comportamenti   concludenti   tenuti   dai
contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del  citato
decreto n. 442 del 1997»; 
        che, secondo quanto il giudice rimettente premette  in  punto
di fatto:  a)  la  contribuente,  Associazione  Produttori  Olivicoli
Catanesi - APOC,  aveva  evidenziato,  nella  dichiarazione  dell'IVA
riguardante l'anno 1991, un credito d'imposta di lire 61,155 milioni,
chiedendo il rimborso immediato di lire 50 milioni e  la  detrazione,
per l'anno successivo, di  lire  11,155  milioni;  b)  il  competente
ufficio IVA  aveva  rettificato  la  dichiarazione  con  l'avviso  n.
606587/95, impugnato  dalla  contribuente  davanti  alla  Commissione
tributaria provinciale di Catania, la quale, con sentenza n. 674  del
1997, aveva accolto il ricorso; c) la  predetta  Associazione  aveva,
quindi, ceduto all'avvocato Fulvio Castelli  il  proprio  credito  di
lire 62.238.357 relativo all'IVA del 1991,  costituito  per  lire  50
milioni dal menzionato rimborso e per lire 12.238.357 dagli interessi
di mora al 31 dicembre 1998; d) in riforma della citata  sentenza  di
primo grado, la Commissione tributaria regionale della  Sicilia,  con
sentenza n. 95/12/00,  nell'ambito  di  tre  giudizi  riuniti,  aveva
rigettato  il  ricorso  avverso  il   menzionato   provvedimento   di
rettifica, con cui l'ufficio tributario aveva negato sia il  rimborso
che  la  detrazione;  e)  la  Commissione  tributaria  regionale,  in
particolare, aveva motivato la propria decisione  affermando  che  la
contribuente non aveva tempestivamente esercitato l'opzione, prevista
dall'art. 34 del d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e
disciplina dell'imposta  sul  valore  aggiunto),  per  l'applicazione
dell'imposta nei modi  ordinari  e,  quindi,  non  aveva  diritto  al
rimborso, a  nulla  rilevando  che  avesse  tenuto  un  comportamento
concludente in tal senso, perche' tale comportamento aveva  efficacia
equivalente ad un'opzione espressa solo  in  forza  dell'art.  1  del
d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, valevole per l'avvenire e non per il
passato; f) con sentenza n. 12368 del 2005, la  Corte  di  cassazione
aveva accolto, sul punto, il ricorso  proposto  dal  cessionario  del
credito, avvocato Castelli, avverso la decisione di appello, cassando
quest'ultima pronuncia e rinviando la causa, per un nuovo  esame,  ad
altra sezione della stessa Commissione tributaria regionale;  g)  con
la citata sentenza, la Corte di cassazione aveva rilevato che  l'art.
4, comma 1, primo periodo, della legge n. 342 del 2000 aveva disposto
l'applicazione retroattiva dell'art. 1 del d.P.R. n. 442 del  1997  -
secondo cui l'opzione per il  regime  normale  dell'IVA  puo'  essere
desunta da comportamenti concludenti  del  contribuente  -  anche  ai
comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente al  7
gennaio  1998,  cioe'  all'entrata  in   vigore   di   tale   decreto
presidenziale; h) la medesima Corte aveva altresi' precisato  che  il
nuovo esame di merito demandato al giudice di rinvio era  comprensivo
degli   eventuali   profili    di    illegittimita'    costituzionale
dell'esclusione  dal  rimborso  di  imposte,   soprattasse   e   pene
pecuniarie gia' pagate, stabilita dal secondo  periodo  dello  stesso
comma 1 dell'art. 4 della legge n. 342 del 2000; i)  il  giudizio  di
appello era stato riassunto davanti a se', quale giudice di rinvio; 
        che, secondo quanto il medesimo giudice  rimettente  premette
in punto di diritto:  a)  in  forza  dell'efficacia  retroattiva  del
citato art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 342  del  2000,
il  comportamento   concludente   tenuto   dalla   contribuente   sin
dall'inizio   del   1991   ha   l'effetto   dell'avvenuto   esercizio
dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi  ordinari,  con
conseguente sussistenza del credito IVA per tale anno  (pari  a  lire
61,155 milioni) e correlativa invalidita'  dell'impugnato  avviso  di
rettifica;   b)   la   disposizione   denunciata   vieta,   tuttavia,
l'accoglimento della richiesta di  rimborso  relativa  ad  una  parte
(lire 50 milioni) di quel credito; 
        che,  in  ordine  alla  non  manifesta   infondatezza   della
sollevata questione, il giudice  a  quo  afferma  che  la  denunciata
disposizione  comporta,  in  violazione  dell'art.   3   Cost.,   una
ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  il  contribuente  che
«abbia formalmente optato nei termini di legge per un dato regime  di
determinazione dell'imposta», il quale ha  diritto  al  rimborso  del
credito d'imposta, ed il contribuente che  «abbia  scelto  lo  stesso
regime  non  attraverso  una   formale   opzione,   ma   tramite   un
comportamento concludente, pienamente legittimo», il  quale,  invece,
non ha diritto a detto rimborso per le  imposte,  sopratasse  e  pene
pecuniarie pagate prima dell'entrata in vigore del censurato  art.  4
(cioe' prima del 10 dicembre 2000); 
        che   il   rimettente   richiama,   a   sostegno   di    tale
prospettazione, la sentenza n. 416 del 2000, con la  quale  la  Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  di  una
analoga norma di esclusione dal rimborso di imposte gia' pagate e per
le  quali  erano  retroattivamente  applicabili  alcune  agevolazioni
fiscali per l'acquisto della prima casa; 
        che infine, in  ordine  alla  rilevanza,  il  giudice  a  quo
osserva che la sollevata  questione  «incide  inequivocabilmente  sul
diritto al rimborso del credito IVA fatto valere dall'avv.  Castelli,
che il dato  normativo  in  questione  in  maniera  incontrovertibile
esclude». 
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria   regionale   della
Sicilia, sezione  staccata  di  Catania,  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge  21
novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), per il quale  «Non
si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene  pecuniarie
gia' pagate», in relazione a quanto stabilito dal primo periodo dello
stesso comma, secondo cui «L'art. 1 del d.P.R. 10 novembre  1997,  n.
442, concernente l'opzione e la revoca di  regimi  di  determinazione
dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile  anche  ai
comportamenti concludenti tenuti dai contribuenti anteriormente  alla
data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997»; 
        che, ad avviso della Commissione  tributaria  rimettente,  la
disposizione  censurata  viola  l'evocato  parametro  costituzionale,
perche' comporta una ingiustificata disparita' di trattamento tra  il
contribuente che «abbia formalmente optato nei termini di  legge  per
un dato regime di determinazione dell'imposta», il quale  ha  diritto
al rimborso del credito d'imposta,  ed  il  contribuente  che  «abbia
scelto lo stesso  regime  non  attraverso  una  formale  opzione,  ma
tramite  un  comportamento  concludente,  pienamente  legittimo»,  il
quale, invece, non ha  diritto  a  detto  rimborso  per  le  imposte,
soprattasse e pene pecuniarie pagate prima dell'entrata in vigore del
censurato art. 4 (cioe' prima del 10 dicembre 2000); 
        che la questione e' manifestamente inammissibile; 
        che, infatti, questa Corte, con la sentenza n. 330 del  2007,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata; 
        che, in particolare, con tale pronuncia ha affermato  che  il
secondo periodo dell'unico comma dell'indicato art. 4 della legge  n.
342 del 2000 - nell'escludere la  ripetibilita'  («restituzione»)  di
quanto pagato dal contribuente a titolo  di  imposte,  soprattasse  e
pene pecuniarie, anche nel caso in cui  tali  pagamenti  risultassero
non dovuti in conseguenza dell'efficacia delle manifestazioni  tacite
di volonta' poste in essere dal contribuente in data anteriore  al  7
gennaio 1998  -detta  una  disciplina  irragionevolmente  diversa  di
situazioni uguali, perche' limita ingiustificatamente, in  violazione
dell'art. 3 Cost., gli effetti del primo periodo del medesimo  comma,
in forza del quale l'opzione e la revoca di regimi di  determinazione
dell'imposta o di regimi contabili  si  intendono  manifestate  anche
mediante   comportamenti   concludenti   tenuti   dai    contribuenti
anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 1  del  d.P.R.
10 novembre 1997, n. 442 (concernente l'opzione e la revoca di  detti
regimi), e cioe' anteriormente al 7 gennaio 1998; 
        che, a seguito  della  suddetta  sentenza,  la  questione  di
costituzionalita'  della  medesima  disposizione,   sollevata   dalla
rimettente Commissione tributaria regionale  della  Sicilia,  sezione
staccata di Catania, e' divenuta priva di oggetto e,  pertanto,  deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile; 
        che, infatti, l'efficacia ex tunc della citata  pronuncia  di
illegittimita' costituzionale preclude al giudice  a  quo  una  nuova
valutazione della perdurante  rilevanza  della  sollevata  questione,
valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti
al giudice rimettente (ex multis, ordinanze n. 269 del 2008; n. 290 e
n. 34 del 2002; n. 575 del 2000; n. 525 del 1995; n. 233 del 1995; n.
171 del 1992; n. 246 del 1991). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  1,  secondo  periodo,
della legge 21 novembre 2000, n. 342  (Misure  in  materia  fiscale),
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dalla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione  staccata  di
Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2008. 
                        Il Presidente: Flick 
                         Il redattore: Gallo 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 2008. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola