LEGGE 16 gennaio 2008, n. 16 

Modifica   all'articolo 32   della  legge  3 febbraio  1963,  n.  69.
Introduzione    dell'uso   dell'elaboratore   elettronico   (personal
computer)   nello  svolgimento  della  prova  scritta  dell'esame  di
idoneita'   professionale   per   l'accesso   alla   professione   di
giornalista.
(GU n.31 del 6-2-2008)
 
 Vigente al: 21-2-2008  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  «Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso
alla  memoria  secondo  le  modalita' tecniche indicate dal Consiglio
nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,  sentito il Ministero della
giustizia».
  2. Entro  un  mese  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare
le  modifiche  necessarie  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  4 febbraio  1965, n. 115, e successive
modificazioni,   al  fine  di  adeguarlo  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 32  della  legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
  La  presente  legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 16 gennaio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi