REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2008, n. 1 

Modifica della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimento
per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare).
(GU n.12 del 22-3-2008)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del
                          17 gennaio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifica dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16

1.  La  lettera  a)  del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28
febbraio  2000,  n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei
territori  e  dell'economia collinare), e' sostituita dalla seguente:
«a)  una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione
nell'esercizio   precedente   a   titolo   di  addizionale  regionale
all'imposta di consumo sul gas metano; ».
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
Torino, 14 gennaio 2008
                         p. MERCEDES BRESSO
                    Il vice Presidente: Peveraro
(Omissis)